Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2002 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 29 novembre 2001
Determinazione della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2002. (Deliberazione n. 13366).

IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;
Considerate le osservazioni delle associazioni degli operatori interessati consultate in merito ai criteri di tariffazione;
Vista la propria delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2002, i soggetti tenuti alla contribuzione;
Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2002, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001;
Delibera:
Art. 1.
Misura della contribuzione
1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2002, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 e' determinato nelle seguenti misure: Riferimento normativo | | (delibera n. |Soggetti tenuti alla | 13.365/01) |corresponsione |Misura del contributo ---------------------------------------------------------------------
| |Euro 2.780 per ciascun
| |servizio di
|Sim iscritte nell'albo|investimento
|(incluse le societa' |autorizzato alla data Art. 1, lettera a) |fiduciarie). |del 2 gennaio 2002. ---------------------------------------------------------------------
|Banche autorizzate ex |
|art. 19, comma 4, ed |Euro 2.780 per ciascun
|ex art. 200, comma 4, |servizio di
|del decreto |investimento
|legislativo n. |autorizzato alla data Art. 1, lettera b) |58/1998. |del 2 gennaio 2002. ---------------------------------------------------------------------
|Societa' di gestione |
|del risparmio che alla|
|data del 2 gennaio |
|2002 abbiano esperito |
|con esito positivo le |
|procedure previste dal|
|regolamento della |Euro 2.780 per il
|Ban-ca d'Italia ex |servizio di gestione
|art. 34, comma 3, del |individuale di
|decreto legislativo |portafogli di Art. 1, lettera c) |n.58/1998. |investimento. ---------------------------------------------------------------------
|Intermediari |
|finanziari di cui |Euro 2.780 per ciascun
|al-l'art. 107, comma1,|servizio di
|del decreto |investimento
|legislativo n. |autorizzato alla data Art. 1, lettera d) |385/1993. |del 2 gennaio 2002. ---------------------------------------------------------------------
|Agenti di cambio |
|iscritti nel ruolo |
|unico nazionale di cui|
|all'art. 201, comma 6,|
|del decreto |
|legislativo n. | Art. 1, lettera e) |58/1998. |Euro 3.365. ---------------------------------------------------------------------
|Agenti di cambio |
|iscritti nel ruolo |
|speciale di cui |
|al-l'art. 201, comma5,|
|del decreto |
|legislativo n. |
|58/1998. |Euro 510. ---------------------------------------------------------------------
| |Euro 1.435 per ogni
|Societa' di gestione |fondo operativo alla
|del risparmio, Sicav, |data del 2 gennaio
|organismi di |2002, ovvero, ove
|investimento |previsti, per ciascun
|collettivo e soggetti |comparto operativo alla
|istitutori di fondi |stessa data del Art. 1, lettera f) |pensione aperti. |2 gennaio 2002. ---------------------------------------------------------------------
|Promotori finanziari | Art. 1, lettera g) |iscritti nell'albo. |Euro 110 --------------------------------------------------------------------- Art. 1, lettera h) |Borsa Italiana S.p.a. |Euro 2.069.515 --------------------------------------------------------------------- Art. 1, lettera i) |MTS S.p.a. |Euro 202.155 --------------------------------------------------------------------- Art. 1, lettera l) |Monte Tivoli S.p.a. |Euro 330.995 ---------------------------------------------------------------------
|Cassa di compensazione| Art. 1, lettera m) |e garanzia S.p.a. |Euro 217.515 ---------------------------------------------------------------------
|Organizzatori di |
|scambi organizzati |
|iscritti nel-l'elenco | Art. 1, lettera n) |Consob. |Euro 1.055 ---------------------------------------------------------------------
|Emittenti strumenti |
|finanziari ammes-si |
|alle negoziazioni nei |
|mercati regolamentari |Come da successivo Art. 1, lettera o) |na-zionali. |comma 2. ---------------------------------------------------------------------
|Emittenti azioni o |
|obbligazioni diffuse |
|tra il pubblico in |
|misura rilevante |
|iscritti nell'elenco | Art. 1, lettera p) |Consob. |Euro 4.855 ---------------------------------------------------------------------
|Offerenti diversi da |
|quelli indicati |
|nell'art. 1, lettera |Come da successivi Art. 1, lettera q) |f). |commi 3 e 4. ---------------------------------------------------------------------
|Societa' di revisione |Come da successivo Art. 1, lettera r) |iscritte nell'albo. |comma 5.
2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera o), della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001, e' computato con riferimento al valore nominale dei titoli quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2002.
L'importo del contributo per le azioni di societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 5.165 fino a euro 10.000.000 di capitale sociale, piu' Euro 41 ogni euro 500.000 oltre Euro 10.000.000 e fino a Euro 100.000.000 di capitale sociale, piu' Euro 31 ogni Euro 500.000 oltre euro 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di euro 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.
L'importo del contributo per le obbligazioni di societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 5.165 fino a Euro 10.000.000 di valore nominale, piu' Euro 41 ogni euro 500.000 oltre Euro 10.000.000 e fino a Euro 100.000.000 di valore nominale, piu' Euro 31 ogni Euro 500.000 oltre euro 100.000.000 di valore nominale. Per le frazioni di euro 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998.
L'importo del contributo per i warrant emessi da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 5.165 per ogni warrant quotato.
L'importo del contributo per i covered warrant emessi da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 723 per ogni covered warrant quotato.
Ciascun emittente italiano non e' tenuto a versare importi complessivamente superiori a Euro 155.000.
L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi da societa' estere e' pari ad una quota fissa di Euro 10.330. L'importo del contributo per i covered warrant emessi dalle stesse societa' e' pari a quello fissato per le societa' italiane. Ciascun emittente estero non e' tenuto a versare importi complessivamente superiori a Euro 155.000.
3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera q), della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 e' determinato nelle seguenti misure:
3/1 per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, e' pari ad una quota fissa di Euro 5.165 per ciascuna offerta conclusa;
3/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attivita' sottostante, e' pari a Euro 515 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);
3/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, e' pari all'1% di controvalore di ciascuna sollecitazione conclusa. La misura minima del contributo e' pari per ciascuna sollecitazione a Euro 5.165; la misura massima e' pari a Euro 2.500.000;
3/4 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio e' pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di Euro 5.165 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a Euro 13.000.000, dello 0,04% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo e' pari a Euro 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.
4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 3, punti 3/3 e 3/4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore e' determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione e' costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo e' computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.
5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera r), della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 e' determinato nella misura del 3% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attivita' di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della societa' di revisione chiuso nel 2001.
6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 e' versato alla Consob con le modalita' e nei termini che verranno stabiliti con distinto provvedimento.
 
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato, oltre che nel bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 29 novembre 2001
Il presidente: Cardia
 
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