Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 settembre 2001, n. 457
Modifica del decreto ministeriale 20 dicembre 1999, n. 553, recante regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS, del Fondo per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del relativo comitato amministratore. Articolo 58, legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e di assistenza;
Visto l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la previsione di una gestione separata, presso l'INPS, finalizzata all'estensione della tutela previdenziale obbligatoria alle categorie di lavoratori autonomi ivi specificate;
Visto l'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo del Fondo e del comitato amministratore per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ed, in particolare, il comma 4 del predetto articolo 58, concernente l'emanazione del regolamento attuativo delle disposizioni di costituzione del Fondo e del comitato;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1999, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2000, recante il predetto regolamento attuativo;
Considerato che nell'articolo 3 del suindicato decreto n. 553 del 1999, sono erroneamente individuate le competenze spettanti al comitato amministratore della gestione speciale in materia di decisione dei ricorsi proposti dagli iscritti avverso gli atti adottati dall'INPS, risultando omessa la previsione della competenza a decidere sulla prestazione pensionistica principale, senza che la stessa possa ritenersi spettante ad altri organi dell'Istituto, essendo, il comitato in questione, l'unico ad essere composto dai rappresentanti della nuova categoria di assicurati;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica, nel senso indicato, dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto 20 dicembre 1999, n. 553;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modifiche al predetto decreto legislativo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 336;
Udito il parere del consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota prot. 22061/01;
Decreta:
Articolo unico
La lettera d) del comma 1, dell'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87, del 13 aprile 2000, e' cosi' sostituita: "decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni a carico del Fondo".
Disposizione transitoria
La norma di cui al precedente articolo si applica anche a tutti i ricorsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino gia' proposti al Comitato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 settembre 2001
Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 40



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stata redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede
che: "Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere
enti pubblici di previdenza assistenza".
- Il comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n.
335, e' il seguente:
"26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita, gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'".
- Il comma 4 dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e' il seguente:
"4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle
disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 e
provvede quindi alla convocazione delle elezioni,
informando tempestivamente gli iscritti della scadenza
elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonche'
istituendo i seggi presso le sedi INPS".
- Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale
20 dicembre 1999, n. 553, e' riportato in nota all'articolo
unico.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), e' il seguente:
"25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo
e dei singoli Ministri, ai sensi dall'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 1997, n. 366, reca: "Regolamento concernente
norme per l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
Nota all'articolo unico:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre
1999, n. 553, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 3 (Funzioni del comitato). - 1. Il comitato
amministratore ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' dei criteri ed
indirizzi stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza
dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della
gestione, corredati da una relazione da trasmettere,
unitamente ai bilanci stessi, al consiglio
d'amministrazione per i successivi adempimenti di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
b) adottare le iniziative necessarie per garantire
l'equilibrio finanziario della gestione;
c) vigilare sull'affluenza dei contributi,
sull'erogazione delle prestazioni, nonche' sull'andamento
della gestione, proponendo le iniziative necessarie per
assicurarne l'equilibrio;
d) decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia
di contributi e di prestazioni a carico del Fondo;
e) vigilare sulla tenuta e sull'aggiornamento
dell'elenco degli iscritti alla gestione".



 
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