Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
ORDINANZA 18 dicembre 2001
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito i territori delle regioni Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 3168).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, successivamente prorogato, in data 13 dicembre 2001, fino al 31 dicembre 2002;
Considerato che persiste la necessita' di adottare ulteriori urgenti misure straordinarie per il completamento dell'opera di ricostruzione;
Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria e da ultimo l'ordinanza n. 3144 del 25 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2001;
D'intesa con le regioni Marche ed Umbria;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2668/1997, gia' differito al 31 dicembre 2001 dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3101/2000, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.
2. Le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a concedere, in presenza di comprovate ed oggettive necessita', ai sindaci dei comuni elencati al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2694/1997 ed al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2719/1997 e successive modifiche ed integrazioni, permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di settantadue ore lavorative mensili, in deroga al limite massimo previsto dall'art. 79 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 2947/1999 sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2002 relativamente ai contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
4. Il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonche' delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, e dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, gia' previsto, con ordinanza n. 3064 del 6 luglio 2000, a partire dal 1 giugno 2001, decorre dal 1 gennaio 2003. La riscossione avviene mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.
 
Art. 2.
1. Il limite del 30% dell'ammontare complessivo dei fondi gia' attribuiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3028/1999, come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3049/2000, e' incrementato al 50%, in particolare per l'acquisizione della disponibilita' di strutture prefabbricate in legno; tali strutture dovranno essere assegnate, a cura della regione, ai comuni interessati dal sisma che ne facciano richiesta, per la sistemazione dei nuclei familiari ospitati in containers o in altri moduli abitativi.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 4 e seguenti del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, le regioni, per l'acquisizione delle strutture prefabbricate in legno di cui al comma 1, possono procedere mediante trattativa privata anche senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, al fine di ottenere, nel piu' breve tempo possibile, la disponibilita' delle strutture stesse.
3. Al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3049/2000, aggiunto dal comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza n. 3076/2000, dopo le parole "ospitati in moduli abitativi" e prima del punto, sono aggiunte le parole "o nuclei familiari obbligati a lasciare temporaneamente l'immobile abitato per rendere possibile la realizzazione degli interventi di ricostruzione".
4. I comuni possono stipulare contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, con canone da determinarsi secondo il valore di mercato, della durata di ventiquattro mesi, prorogabili una sola volta di ulteriori ventiquattro mesi, da assegnare ai nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, con priorita' per quei nuclei familiari per i quali sussistono ostacoli ed impedimenti alla rapida soluzione abitativa definitiva. Agli oneri conseguenti alla stipula dei contratti di locazione fa fronte il comune, utilizzando fino al 5% dei fondi assegnati ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3028/1999, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' l'eventuale contributo per l'autonoma sistemazione assegnato al nucleo familiare.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e' prorogato al 31 dicembre 2002.
 
Art. 3.
1. Qualora, successivamente alla presentazione da parte dei privati al comune, di progetti di riparazione e miglioramento o adeguamento degli edifici colpiti dal sisma, l'autorita' competente apponga, sull'intero edificio o su parte di esso, il vincolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a seguito del quale sia necessaria una revisione totale o parziale degli elaborati progettuali, le regioni Marche ed Umbria prevedono, a favore del proprietario, un contributo per le maggiori spese tecniche, commisurato alla parcella professionale per le varianti prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, scontata del venti per cento. Qualora l'apposizione del vincolo intervenga dopo l'inizio dei lavori e' riconosciuto all'impresa, anche relativamente ai contratti gia' stipulati all'entrata in vigore del presente comma, un indennizzo fino al due per cento, stabilito dalle regioni sulla base dell'effettivo periodo di sospensione e calcolato sull'importo dei lavori appaltati e non eseguiti. La durata del periodo di sospensione e' dichiarata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 4.
1. In considerazione dei compiti conseguenti allo stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria, prorogato fino al 31 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile puo' avvalersi, fino alla predetta data, di dieci unita' di personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche gia' in servizio presso il Dipartimento stesso.
 
Art. 5.
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza sono posti a carico delle disponibilita' di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998, ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2001
Il Ministro: Scajola
 
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