Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2002 (vai al sommario)
LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge. 2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. 3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Si riporta il testo degli articoli 48, 75 e 138 della
Costituzione:
"Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e
donne, che hanno raggiunto la maggiore eta'.
Il voto e' personale ed eguale, libero e segreto. Il
suo esercizio e' dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalita' per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all'estero e ne assicura l'effettivita'. A tale fine e'
istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle
Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero
stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge.
Il diritto di voto non puo' essere limitato se non per
incapacita' civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnita' morale indicati dalla
legge".
"Art. 75. - E' indetto referendum popolare per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o
di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e
di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del
referendum".
"Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e
le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposto a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e'
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e' stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
a maggioranza di due terzi dei suoi componenti".



 
Art. 2. 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalita' di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.
 
Art. 3. 1. Ai fini della presente legge con l'espressione "uffici consolari" si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 29 della legge
24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni:
"Art. 29. - Agli effetti della applicazione delle norme
del presente titolo, l'espressione "uffici consolari"
comprende i consolati generali di 1a categoria, i consolati
di 1a categoria, i vice consolati di 1a categoria e le
agenzie consolari di 1a categoria. Le relative
circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari
che saranno ad essi aggregati con decreto del Ministro
degli affari esteri. Nei Paesi della Comunita' in cui non
esistono gli uffici consolari di 1a categoria sopra
indicati, le funzioni elettorali previste dal presente
titolo sono svolte dalle ambasciate".



 
Art. 4. 1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore puo' esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura. 2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore puo' esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni. 3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilita' di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione e' valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione. 5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.
 
Art. 5. 1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1. 2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.
 
Art. 6. 1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a: a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; b) America meridionale; c) America settentrionale e centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide. 2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 e' eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
 
Art. 7. 1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, e' istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.
 
Art. 8. 1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni: a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6; b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione; c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non piu' di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione; d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni. 2. Piu' partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate. 3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato puo' essere incluso in piu' liste, anche se con il medesimo contrassegno. 4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.



Nota all'art. 8, comma 1:
- Si riporta il testo degli articoli da 14 a 26 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni:
"Art. 14 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16,
comma 1o, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 6). - 1. I
partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono
presentare candidature nei collegi uninominali o liste di
candidati, debbono depositare presso il Ministero
dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler
distinguere le candidature nei collegi uninominali o le
liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del
deposito del contrassegno deve essere indicata la
denominazione del partito o del gruppo politico
organizzato.
2. I partiti che notoriamente fanno uso di un
determinato simbolo sono tenuti e presentare le loro liste
con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
3. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni, sia
che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali
sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili con
quelli presentati in precedenza ovvero con quelli
riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri
partiti.
3-bis. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono
elementi di confondibilita', congiuntamente od isolatamente
considerati, oltre alla rappresentazione grafica e
cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati
grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le
effigi costituenti elementi di qualificazione degli
orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o
alla forza politica di riferimento.
3-ter. Non e' ammessa, altresi', la presentazione di
contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne
surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici
interessati a farvi ricorso.
4. Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di
altri partiti o gruppi politici di contrassegni
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che
per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
5. Non e' neppure ammessa la presentazione di
contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi".
"Art. 15 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16,
comma 1o, 2o, 3o e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 7). -
1. Il deposito del contrassegno di cui all'articolo
precedente deve essere effettuato non prima delle ore 8 del
quarantaquattresimo e non oltre le ore 16 del
quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione,
da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da
parte del presidente o del segretario del partito o del
gruppo politico organizzato.
2. Agli effetti del deposito, l'apposito ufficio del
Ministero dell'intero rimane aperto, anche nei giorni
festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
3. Il contrassegno deve essere depositato in triplice
esemplare".
"Art. 16 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16,
comma 3o e 4o, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 8). -
1. Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi
alla scadenza del termine stabilito per il deposito,
restituisce un esemplare del contrassegno al depositante,
con l'attestazione della regolarita' dell'avvenuto
deposito.
2. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un
contrassegno che non sia conforme alle norme di cui
all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il
depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla
notifica dell'avviso.
3. Sono sottoposte all'ufficio centrale nazionale le
opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del
Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai
depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di
contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a
quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati
possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi
abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli
precedenti.
4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero
dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello
stesso termine, devono essere notificate ai depositanti
delle candidature e delle liste che vi abbiano interesse.
Il Ministero trasmette gli atti all'ufficio centrale
nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver
sentito i depositanti delle candidature e delle liste che
vi abbiano interesse".
"Art. 17 (Testo unico 16 maggio 1956, n. 493, art. 9).
- 1. All'atto del deposito del contrassegno presso il
Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici
organizzati debbono presentare la designazione, per
ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e
di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di
effettuare il deposito, al rispettivo ufficio centrale
circoscrizionale delle candidature nei collegi uninominali
e della lista dei candidati e dei relativi documenti. La
designazione e' fatta con un unico atto, autenticato da
notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun
ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette
entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della
votazione.
2. Con le stesse modalita' possano essere indicati,
entro il trentatreesimo giorno antecedente quello della
votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non
superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di
cui al precedente comma, qualora i rappresentanti
precedentemente designati siano entrambi impediti di
provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero
dell'interno ne da' immediata comunicazione all'ufficio
centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si
riferisce".
"Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature nei
collegi uninominali e' fatta per singoli candidati i quali
si collegano a liste di cui all'art. 1, comma 4, cui gli
stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La
dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata
dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui
all'art. 17, incaricato di effettuare il deposito della
lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega, attestante la conoscenza degli eventuali
collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con
piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i
collegi uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione.
Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il candidato,
nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il
contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome
e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato
puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio, anche
se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa
persona in piu' di un collegio e' nulla.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve
essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, il collegio uninominale per il quale viene
presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli
depositati presso il Ministero dell'interno con cui si
intende contraddistinguerlo, nonche' la lista o le liste
alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'art.
77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i
contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano
gli stessi di una lista o piu' liste presentate per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il
collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in
ogni caso, d'ufficio dall'ufficio centrale
circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni
ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti alla
lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono
presentate, entro le ventiquattro ore successive alla
scadenza dei termini per la presentazione delle liste,
all'ufficio centrale nazionale che decide entro le
successive ventiquattro ore. Per le candidate donne puo'
essere indicato il solo cognome o puo' essere aggiunto il
cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei
collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei
nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. La dichiarazione di presentazione dei singoli
candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta
da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o,
in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti
alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di
scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la
scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle
sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni
devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. La candidatura deve essere accettata con
dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un
notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge
21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero
l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un
ufficio diplomatico o consolare.
6. L'accettazione della candidatura deve essere
accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti
che il candidato non ha accettato candidature in altri
collegi".
"Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di
candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo
proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e
da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a
500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non piu' di 3.000
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a
1.000.000 di abitanti; da almeno 4000 e da non piu' di
4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di
abitanti. La sottoscrizione delle liste puo' essere
effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle
candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi
nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si
applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo
periodo, e 5 dell'art. 18.
2. Le liste sono formate da un numero di candidati non
superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione
proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento
all'unita' superiore. Della lista possono far parte anche
candidati nei collegi uninominali della medesima
circoscrizione, collegati alla lista stessa".
Art. 19. - 1. Nessun candidato puo' essere incluso in
liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra
circoscrizione, pena la nullita' dell'elezione. Nessun
candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso
contrassegno in piu' di tre circoscrizioni, pena la
nullita' dell'elezione".
"Art. 20 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12,
comma 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, e legge 16 maggio 1956,
n. 493, articoli 10, comma 1o e 2o, e 36 e legge 31 ottobre
1955, n. 1064, articoli 2 e 3). - 1. Le liste dei candidati
o le candidature nei collegi uninominali devono essere
presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria
della Corte di appello o del tribunale indicati nella
tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8
del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del
trentaquattresimo giorno antecedenti quello della
votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la
cancelleria della Corte di appello o del tribunale rimane
aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle
ore 8 alle ore 20.
2. Insieme con le liste dei candidati o le candidature
nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti
di accettazione delle candidature, i certificati di
iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la
dichiarazione di presentazione delle candidature nei
collegi uninominali e della lista dei candidati firmata,
anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori;
alle candidature nei collegi uninominali deve essere
allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa
accettazione di cui all'art. 18.
3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei
certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli
comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne
attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della
circoscrizione, e, per le candidature nei collegi
uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni
del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico
comune, di sezioni elettorali di tali collegi.
4. I sindaci devono, nel termine improrogabile di
ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali
certificati.
5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi
moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome,
cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il
nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e
deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art.
14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato
il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere
iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o al
cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione
autenticata. Le stesse disposizioni si applicano alle
candidature nei collegi uninominali.
6. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista
di candidati ne' piu' di una candidatura di collegio
uninominale.
7. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati o della candidatura nei collegi uninominali deve
essere specificato con quale contrassegno depositato presso
il Ministero dell'interno la lista o la candidatura nei
collegi uninominali intenda distinguersi.
8. La dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve contenere, infine, la indicazione di due
delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare
le designazioni previste dall'art. 25".
"Art. 21 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12,
ultimo comma e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 10,
ultimo comma). - 1. La cancelleria della Corte d'appello a
del tribunale circoscrizionale accerta l'identita'
personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di
persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17,
ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli
atti, di cui una copia e' consegnata immediatamente al
presentatore.
2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle
candidature nei collegi uninominali e della lista dei
candidati presentata e delle designazioni del contrassegno
e dei delegati, e' annotato il numero d'ordine progressivo
attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura
nei collegi uninominali e a ciascuna lista secondo l'ordine
di presentazione.".
"Art. 22 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14,
secondo periodo, numeri 1, 2, 3 e 4, e legge 16 maggio
1956, n. 493, art. 11). - 1. L'Ufficio centrale
circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle
candidature nei collegi uninominali e delle liste dei
candidati:
1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le
liste presentate da persone diverse da quelle designate
all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art.
17;
2) ricusa le candidature nei collogi uninominali e le
liste contraddistinte con contrassegno non depositato
presso il Ministero dell'interno, ai termini degli
articoli 14, 15 e 16;
3) verifica se le candidature nei collegi uninominali
e le liste siano state presentate in termine e siano
sottoscritte dal numero di elettori prescritto,
dichiarandole non valide se non corrispondono a queste
condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti
un numero di candidati superiore a quello stabilito al
comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;
4) dichiara non valide le candidature nei collegi
uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati,
per i quali manca la prescritta accettazione;
5) dichiara non valide le candidature nei collegi
uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che
non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo
anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i
quali non sia stato presentato il certificato di nascita o
documento equipollente o il certificato d'iscrizione nelle
liste elettorali di un comune della Repubblica (1).
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra
lista gia' presentata nella circoscrizione;
7) dichiara non valide le candidature nei collegi
uninominali di candidati gia' presentatisi in altro
collegio.
2. I delegati di ciascun candidato nei collegi
uninominali e di ciascuna lista possono prendere
cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni
fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle
modificazioni da questo apportate alla lista.
(1) Non essendo piu' prescritto dall'art. 20, secondo
comma, del presente testo unico, l'obbligo di presentare,
unitamente alle candidature nei collegi uninominali e alle
liste dei candidati, i certificati di nascita o documenti
equipollenti, in seguito alle modifiche introdotte
dall'art. 6, legge 4 agosto 1993, n. 276, e' da ritenersi
non piu' operante la disposizione prevista dal presente n.
5) dove prevede che l'ufficio centrale circoscrizionale
dichiari non valide le candidature o cancelli dalle liste i
nomi di candidati per i quali non sia stata presentato il
certificato di nascita o documento equipollente.
3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce
nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire
eventualmente i delegati dei candidati nei collegi
uninominali e delle liste contestate o modificate ed
ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e
deliberare in merito".
"Art. 23 (Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 12). - 1.
Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui
all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa
giornata, ai delegati dei candidati nei collegi uninominali
e di lista.
2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di
candidati, i delegati dei candidati nei collegi
uninominali, e di lista possono, entro 48 ore dalla
comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.
3. Il ricorso deve essere depositato entro detto
termine, a pena di decadenza, nella cancelleria
dell'ufficio centrale circoscrizionale.
4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata,
trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio
centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda
necessario, il primo presidente della Corte di cassazione,
a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale nazionale,
aggrega all'ufficio stesso, per le operazioni di cui al
presente articolo, altri consiglieri.
6. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni
successivi.
7. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono
comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici
centrali circoscrizionali".
"Art. 24 - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non
appena scaduto il termine stabilito per la presentazione
dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato
reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della
decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le
seguenti operazioni:
1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante
sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei
candidati nei collegi uninominali e delle liste,
appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a
ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei
collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul
manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato
dal sorteggio;
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla
presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine
da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste
presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno
riportati sulle schede di votazione e sui manifesti,
accanto al nominativo del candidato stesso, secondo
l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
analogamente si procede per la stampa delle schede e del
manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;
3) comunica ai delegati di lista e di candidato nei
collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo
della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi
uninominali e le liste ammessi, con i relativi
contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede
di votazione con i colori del contrassegno depositato
presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14, per
la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui
al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo
della circoscrizione, alla stampa - su distinti manifesti
riproducenti i rispettivi contrassegni - dei nominativi dei
candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste
nonche' alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del
collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in
altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno
precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun
manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei
singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione
dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della
votazione.
"Art. 25 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17.
comma 1o, 2o, 3o e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 14).
- Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata
da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i
delegati di cui all'art. 18 e all'art. 20, o persone da
essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di
designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio
centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato
nel collegio uninominale o della lista: uno effettivo e
l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della
circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di
designazione dei rappresentanti presso gli uffici
elettorali di sezione e' presentato entro il venerdi'
precedente l'elezione, al segretario del comune che ne
dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni
elettorali o e' presentato direttamente ai singoli
presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la
mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio
della votazione.
(Comma abrogato dall'art. 1, legge 23 aprile 1976, n.
186).
L'atto di designazione dei rappresentanti presso
l'ufficio centrale circoscrizionale e' presentato, entro le
ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla
cancelleria della Corte d'appello o del tribunale
circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei
candidati nei collegi uninominali e di lista devono
dimostrare la loro qualifica esicendo la ricevuta
rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello o del
tribunale all'atto del deposito delle candidature nei
collegi uninominali e delle liste dei candidati. Nel caso
che alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei
collegi uninominali e di lista provvedano delegati dei
delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il
notaio, nell'autenticarne la firma, da' atto
dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto
del deposito delle candidature nei collegi uninominali e
delle liste" .
"Art. 26 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17,
comma 4o e 5o). - Il rappresentante di ogni candidato nel
collegio uninominale e di ogni lista di candidati ha
diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio
elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in
prossimita', ma sempre in luogo che gli permetta di seguire
le operazioni elettorali, e puo' fare inserire
succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
Il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con
ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il
rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due
volte, continui a turbare gravemente il regolare
procedimento delle operazioni elettorali".



 
Art. 9. 1. I commi secondo e terzo dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarita' di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. Le cause di ineleggibilita', di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa".



Nota all'art. 9, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e
legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 2). - 1. Non sono
eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali (2);
b) i presidenti delle giunte provinciali;
c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori
generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il rappresentante del Governo presso la regione
autonoma della Sardegna il Commissario dello Stato nella
Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni
a statuto ordinario, il commissario del Governo per la
regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della
Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta,
i commissari del Governo per le province di Trento e
Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle
predette cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica
sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli
ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella
circoscrizione del loro comando territoriale.
2. Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma
sono riferite anche alla titolarila' di analoghe cariche,
ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in
Stati esteri.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno -
28 luglio 1993, n. 344, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a).
2-bis Le cause di ineleggibilita', di cui al primo e
secondo comma, non hanno effetto se le finzioni esercitate
siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza del quinquennio di durata della Camera dei
deputati.
3. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito,
preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del
primo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni
e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca
dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in
aspettativa.
4. L'accettazione della candidatura comporta in ogni
caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette
lettere a), b) e c).
5. Il quinquennio decorre dalla data della prima
riunione dell'Assemblea, di cui ai secondo comma del
successivo art. 11.
6. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei
deputati, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i
sette giorni successivi alla data di pubblicazione del
decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.



 
Art. 10. 1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo e' incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri".



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
13 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilita' parlamentari):
"I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche
o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati,
per nomina o designazione del Governo o di organi
dell'Amministrazione dello Stato.
Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali,
assistenziali, di culto e in enti-fiera nonche' quelle
conferite nelle Universita' degli studi o negli Istituti di
istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei
Corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della
legge 9 agosto 1948, n. 1102.
Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo,
in base a norma di legge, su designazione delle
organizzazioni di categoria".



 
Art. 11. 1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalita' previste dagli articoli 15 e 16. 2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilita' del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni e' stabilito secondo le modalita' previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza. 3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore puo' inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o piu' deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza e' espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. E' nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato e' considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.



Nota all'art. 11, comma 2:
- Per il testo dell'art. 24 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, si veda nella
nota all'art. 8, comma 1.



 
Art. 12. 1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non piu' tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni. 2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5. 3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresi', un foglio con le indicazioni delle modalita' per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6. 4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un elettore. 5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, puo' rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo. 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. 7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. 8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.
 
Art. 13. 1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e' costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale e' competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi e' effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. 2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalita' di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. 3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio e' composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario.



Nota all'art. 13, comma 2:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge
24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1994, n. 483:
"Art. 6 (Operazioni di scrutinio). - 1. Presso ogni
ufficio elettorale circoscrizionale e' costituito un seggio
elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero,
con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e
di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a
norma dell'art. 5.
2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni e'
fatta a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.
3. Il presidente dell'ufficio elettorale
circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente
quello della votazione, provvede a richiedere,
rispettivamente, al presidente della Corte d'appello e al
sindaco del comune, ove ha sede la Corte d'appello stessa,
la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori
per ogni seggio.
4. Per il segretario del seggio si applicano le
disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei
deputati.
5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti
dal presente articolo spetta un onorario fisso pari,
rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti
dei seggi istituiti a norma dell'articolo 34 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Entro il
termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio
elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di
materiale e stampati occorrenti comunica al comune ove ha
sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da
istituire.
6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i
presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a
norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono
da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale
circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo
della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle
liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del
sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli
scrutatori.
7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al
comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale
circoscrizionale provvede a far consegnare il plico
sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici
consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del
numero delle schede contenute.
8. Il presidente del seggio da' quindi inizio, alle ore
22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano
l'art. 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
nonche', in quanto applicabili, le norme del titolo V del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Compiute le operazioni di
cui al primo comma dell'art. 75 del testo unico il
presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a
trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il
plico di cui all'art. 17 della citata legge n. 18 del
1979".



 
Art. 14. 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale. 2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata. 3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario: a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero; b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera; c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni: 1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto; 2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2; 3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata; 4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene piu' di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto; d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine: 1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio; 2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto e' espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto e' espresso e consegna la scheda al segretario; 3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione. 4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse e' fatta menzione nel verbale. 5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.



Nota all'art. 14, comma 5:
- Si riporta il testo degli articoli 45, 67 a 68 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni:
"Art. 45 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34,
e legge 16 maggio 1956, n. 493, articoli 22, comma 3o,
lettera a) e 28, comma 1o). - 1. Appena accertata la
costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso
nota sulla lista sezionale degli elettori compresi
nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il
numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali
devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal
presidente.
2. Il presidente apre il pacco delle schede e
distribuisce agli scrutatori un numero di schede
corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella
sezione.
3. Lo scrutatore scrive il numero progressivo
all'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma
sulla faccia posteriore della scheda stessa (1).
3-bis. Il presidente, previa constatazione
dell'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente
il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale
fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo
il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
4. Durante le operazioni di cui al presente articolo,
nessuno puo' allontanarsi dalla sala.
5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di
schede firmate da ciascun scrutatore.
6. Il presidente depone le schede nell'apposita
cassetta e, sotto la sua personale responsabilita',
provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di
cui al n. 7 dell'art. 30.
7. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono
compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati
nei collegi uninominali e successivamente per le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
8. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le
ulteriori operazioni alle ore sei e trenta del giorno
seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta
contenente le schede numerate e firmate e dei documenti
alla Forza pubblica".
"Art. 67 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47,
legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 8o, e legge
16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma). - 1. Dopo
che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 64,
il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli
oggetti non necessari per lo scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione;
(1) L'appendice delle schede di votazione e' stata
abolita dall'art. 5, legge 23 aprile 1976, n. 136.
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla
lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale
circondariale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e
53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei
certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in
ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e
devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso
bollo dell'Ufficio.
Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno
due scrutatori, nonche' i rappresentanti dei candidati nei
collegi uninominali e delle liste dei candidati che lo
vogliano, ed il plico stesso e' immediatamente consegnato o
trasmesso al pretore del mandamento, il quale ne rilascia
ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nelle rispettive
cassette e riscontra se, calcolati come votanti gli
elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano
restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o
senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore,
corrispondano al numero degli elettori iscritti che non
hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco
consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei
certificati elettorali vengono, con le stesse norme
indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al pretore del
mandamento (2).
2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine
indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel
processo verbale".
"Art. 68 - 1. Compiute le operazioni di cui all'art.
67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno
scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le
schede per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad
alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio
al quale e' stato attribuito il voto. Passa quindi la
scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il
segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato (3).
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi.
Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati
spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state
tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non
contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda
stessa viene subito impresso il timbro della sezione (3).
3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per
l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il
presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno
scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le
schede per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale e la consegna al presidente. Questi denuncia
ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato
attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro
scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota
dei voti di ciascuna lista.
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono
stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono
state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non
contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda
stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella
precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
a scatola, dopo spogliato il voto.
5. (Comma abrogato dall'art. 3 D.Lgs. 20 dicembre 1993,
n. 534).
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai
componenti del seggio.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve
corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col
numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi
assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle
schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone
pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La
disposizione si applica sia con riferimento alle schede
scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della
lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale.
(2) L'art. 5, legge 23 aprile 1976, n. 136, ha abolito
l'appendice nella scheda di votazione.
(3) Abrogato dall'art. 3, legge 4 agosto 1993, n. 277.
9. Tutte queste operazioni devono essere compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di
ciascuna di essere deve farsi menzione nel verbale".



 
Art. 15. 1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6: a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista e' data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione; b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale e' data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione; c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alla lista con la piu' alta cifra elettorale; d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parita' di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.
 
Art. 16. 1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.
 
Art. 17. 1. Lo svolgimento della campagna elettorale e' regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana. 2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla base delle forme di collaborazione di cui al comma 1. 3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere la piu' ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunita' italiane all'estero, in conformita' ai principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parita' di accesso e di trattamento e sull'imparzialita' rispetto a tutti i soggetti politici.
 
Art. 18. 1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e' punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate. 2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota piu' volte per corrispondenza e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.



Nota all'art. 18, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 100 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:
"Art. 100 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art.
74). - 1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza,
turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali,
impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in
qualunque modo altera il risultato della votazione, e'
punito con la reclusione da due a cinque anni e con la
multa da L. 600.000 a L. 4.000.000.
2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte,
liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dal
presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o
altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o
distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e'
punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con
la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti
falsiticati, alterati o sostituiti, anche se non abbia
concorso alla consumazione del fatto.
3. Se il fatto e' commesso da chi appartiene
all'Ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due
a otto anni e della multa da L. 2.000.000 a L. 4.000.000".



 
Art. 19. 1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire: a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di segretezza; b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente legge. 2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma. 3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia. 4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinche' siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.
 
Art. 20. 1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonche', limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241. 2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, nonche' negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.



Nota all'art. 20, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:
"Art. 117 (Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 47). -
Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le
elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito
dalla stazione di confine al comune in cui votano e
viceversa".
- Si riporta il testo dell'art. 26 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533:
"1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano
per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario
gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano
e viceversa".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 26 maggio
1969, n. 241 (Agevolazioni di viaggio per le elezioni
politiche, regionali, provinciali e comunali):
"1. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello
Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra
richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della
Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare
effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni
politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi
delle societa' di navigazione concessionarie dei servizi da
e per tutte le isole del territorio nazionale.
2. I noli introitati in meno dal vettore sono
rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli
stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese
elettorali".



 
Art. 21. 1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e' sostituito dal seguente: "Gli elettori non possono farsi rappresentare ne', qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto".



Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 55 del testo unico
delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:
"Art. 55 (Testo unico 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39).
- Gli elettori non possono farsi rappresentare ne', qualora
votino in Italia, inviare il voto per iscritto.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da
paralisi o da altro impedimento di analoga gravita'
esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore
della propria famiglia o, in mancanza, di un altro
elettore, che sia stato volontariamente scelto come
accompagnatore, purche' l'uno o l'altro sia iscritto nel
comune.
Nessun elettore puo' esercitare la funzione di
accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato
elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del
seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli
accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se
hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore
accompagnato; il presidente del seggio accerta, con
apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto
liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e
cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di
votazione, indicando il motivo specifico di questa
assistenza nella votazione, il nome dell'autorita'
sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento
ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato
al verbale.".



 
Art. 22. 1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione gia' definiti in applicazione della legge elettorale vigente. 2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione gia' definiti in applicazione della legge elettorale vigente.



Nota all'art. 22, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 56, comma 4 della
Costituzione:
"La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
piu' alti resti".
Nota all'art. 22, comma 2:
- Si riporta il testo dell'art. 57, commi 3 e 4 della
Costituzione:
"3. Nessuna regione puo' avere un numero di senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta
uno.
4. La ripartizione dei seggi fra le regioni, fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei
piu' alti resti".



 
Art. 23. 1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. 2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: "di un comune della Repubblica", sono inserite le seguenti: "o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero"; b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero"; c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione e' fatta dal console d'Italia competente"; d) all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: "elettorali dei comuni medesimi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero"; e) all'articolo 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche', per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".



Nota all'art. 23, comma 1:
- Per il testo degli articoli 75 e 138 della
Costituzione si veda nella nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 23, comma 2:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8 e 50 della
legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo), come modificati dalla presente legge:
"Art. 7. - Al fine di raccogliere le firme necessarie
a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta
prevista dall'art. 4, i promotori della raccolta, in numero
non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste
elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei
cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge
in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte
di cassazione, che ne da' atto con verbale, copia del quale
viene rilasciata ai promotori.
Di ciascuna iniziativa e' dato annuncio nella Gazzetta
Ufficiale del giorno successivo a cura dell'ufficio stesso;
in esso vengono riportate le indicazioni prescritte
dall'art. 4.
Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli
di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno
dei quali deve contenereall'inizio di ogni facciata, a
stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della
richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal
citato art. 4.
Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli
previsti dal comma precedente devono essere presentati a
cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle
segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici
giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti
appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data della
propria firma e li restituisce ai presentatori entro due
giorni dalla presentazione".
"Art. 8. - La richiesta di referendum viene effettuata
con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui
all'articolo precedente.
Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso
il nome, cognome, luogo e data di nascita del
sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali
questi e' iscritto ovvero, per i cittadini italiani
residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste
elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani
residenti all'estero.
Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio
o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui
circoscrizione e' compreso il comune dove e' iscritto,
nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma e'
autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal
segretario di detto comune. Per i cittadini elettori
residenti all'estero l'autenticazione e' fatta dal console
d'Italia competente. L'autenticazione deve recare
l'indicazione della data in cui avviene e puo' essere anche
collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla
data, deve indicare il numero di firme contenute nel
foglio.
Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni
da' atto della manifestazione di volonta' dell'elettore
analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del
giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti
gli onorari stabiliti dall'art. 20, comma quinto, delle
testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D
allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.
Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i
certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli
comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne
attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni
medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti
all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini
italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia
di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali
certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta".
"Art. 50. - Per tutto cio' che non e' disciplinato
nella presente legge si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nonche',
per i cittadini italiani residenti all'estero, le
disposizioni della legge in materia di esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero".



 
Art. 24. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 7.1.3.2 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 25. 1. Per tutto cio' che non e' disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
 
Art. 26. 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione della presente legge. 2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere parlamentare.



Nota all'art. 26, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali".



 
Art. 27. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremaglia, Ministro per gli italiani
nel Mondo Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 339):
Presentato dall'on. Tremaglia ed altri il 30 maggio
2001.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 5 luglio 2001 con pareri delle
commissioni, II, III e V.
Esaminato dalla I commissione il 24, 25, 31 luglio
2001; il 2 agosto 2001; il 26 settembre 2001; il 10 e 23
ottobre 2001.
Relazione scritta presentata il 23 ottobre 2001 (atto
n. 339-A) relatore on. Soda.
Esaminato in aula il 7 e 8 novembre 2001 ed approvato
il 20 novembre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 863):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 27 novembre 2001 con pareri delle
commissioni 2a, 3a e 5a.
Esaminato dalla 1a commissione il 29 novembre 2001, il
6 e 13 dicembre 2001.
Esaminato in aula il 18 dicembre 2001 ed approvato il
20 dicembre 2001.
 
Allegato

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
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