Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n. 464
Regolamento recante modalita' di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 292, e successive modifiche, sull'obbligatorieta' della vaccinazione antitetanica;
Visto il regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, ed in particolare l'articolo 2, relativo alle modalita' della vaccinazione e rivaccinazione antitetanica;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 7 aprile 1999, recante il nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'eta' evolutiva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999;
Visto l'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 18 settembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Le rivaccinazioni, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con l'anatossina difterica e/o con altri antigeni, vengono eseguite a periodi intervallari di dieci anni. Nei nuovi nati, e nei soggetti in eta' pediatrica che inizino la vaccinazione antitetanica prima del compimento del 7o anno di vita (6o anno di eta), la prima rivaccinazione viene eseguita, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con anatossina difterica e/o con altri antigeni, a distanza di 4-5 anni dall'ultima dose del ciclo primario di vaccinazione; i successivi richiami vengono eseguiti a periodi intervallari di dieci anni.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 novembre 2001

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 24



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 2
della legge 23 agosto 1982, n. 400 "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Il testo dell'art. 2 del regolamento di esecuzione
della legge 5 marzo 1963, n. 292, sull'obbligatorieta'
della vaccinazione antitetanica, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, e'
il seguente:
"Art. 2. - La vaccinazione antitetanica viene estesa,
su richiesta, alle madri gestanti dal 5o all'8o mese.".
- Il testo dell'art. 93, comma 2 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e' il
seguente:
"Art. 93 (Ridefinizione di alcune misure di medicina
preventiva). - (Omissis).
2. Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno
2001, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuate, in relazione alle mutate
condizioni sanitarie del Paese, le condizioni nelle quali
e' obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi
nonche' le modalita' di esecuzione delle rivaccinazioni
della vaccinazione antitetanica.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 1301 del 1965, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 2. - Per le persone indicate nell'articolo
precedente sono rese obbligatorie la vaccinazione
antitetanica e le rivaccinazioni periodiche.
La vaccinazione antitetanica e' praticata mediante
somministrazioni o di anatossina tetanica ad assorbimento
ritardato (assorbita ad idrato o fosfato di alluminio)
ovvero di anatossina tetanica fluida, per iniezioni.
Con l'anatossina adsorbita si praticano tre iniezioni,
di cui le prime due con l'intervallo di 4-6 settimane e la
terza a distanza di 6-12 mesi dalla seconda. Con
l'anatossina fluida si praticano quattro iniezioni di cui
le prime tre con l'intervallo di 3-4 settimane e la quarta
a distanza di un anno dalla terza.
Le rivaccinazioni, mediante somministrazione di
anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con
l'anatossina difterica e/o con altri antigeni, vengono
eseguite a periodi intervallari di dieci anni. Nei nuovi
nati, e nei soggetti in eta' pediatrica che inizino la
vaccinazione antitetanica prima del compimento del 7o anno
di vita (6o anno di eta), la prima rivaccinaziane viene
eseguita, mediante somministrazione di anatassina tetanica,
eventualmente in combinazione con anatossina difterica e/o
con altri antigeni, a distanza di 4-5 anni dall'ultima dose
del ciclo primario di vaccinazione i successivi richiami
vengono eseguiti a periodi intervallari di dieci anni.
La rivaccinazione inoltre, deve essere praticata nei
confronti degli stessi soggetti, in occasione di ferite
comunque contratte".



 
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