Gazzetta n. 9 del 11 gennaio 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 7 dicembre 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 78;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 16, della legge n. 168/1989, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;
Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria;
Visto il decreto rettorale n. 896 del 23 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1997, con il quale sono stati modificati gli articoli 3.4 e 7.1 dello statuto di autonomia di questa Universita';
Visto il decreto rettorale n. 1428 dell'11 settembre 1998, con il quale e' stata aggiornata la tabella B dello statuto di autonomia di questa Universita';
Visto il decreto rettorale n. 17 del 6 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1998, con il quale e' stato modificato l'art. 7.4 dello statuto di autonomia di questa Universita';
Visto il decreto rettorale n. 57 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 novembre 1998, con il quale e' stata aggiornata la tabella D dello statuto di autonomia di questa Universita';
Visto il decreto rettorale n. 279 del 19 gennaio 1999 relativo all'istituzione della biblioteca area tecnico-scientifica;
Visto il decreto rettorale n. 1123 del 29 luglio 1999, con il quale sono state modificate le tabelle B e D dello statuto di autonomia di questa Universita';
Visto il verbale n. 6 del 21 febbraio 2001, con il quale il senato accademico integrato ha approvato le modifiche allo statuto di autonomia di questa Universita' sulla base del decreto ministeriale n. 509/1999;
Visto il decreto rettorale n. 548 del 27 febbraio 2001, con il quale e' stata modificata la tabella D dello statuto di autonomia di questa Universita';
Vista la nota del MIUR prot. 1747 del 28 novembre 2001;
Decreta:
Lo statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' cosi' modificato:
"Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.2.
Principi generali
1. L'Universita' persegue le proprie finalita' nell'ambito della autonomia scientifica, didattica ed amministrativa prevista dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi vigenti.
2. E' garantita la liberta' di insegnamento e di ricerca dei singoli docenti e ricercatori. Il coordinamento delle corrispondenti attivita' viene esercitato dagli organi a cio' preposti dalle leggi vigenti, nelle forme e secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti delle strutture nelle quali l'insegnamento e la ricerca vengono svolti.
3. A tutte le componenti dell'Universita' e' garantita pari dignita' di rappresentanza e di partecipazione nelle forme stabilite dalle leggi vigenti, dal presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e dai regolamenti delle strutture in essa operanti.
4. Per assicurare efficacia alla propria azione l'Universita' predispone e realizza progetti di attivita' e di sviluppo annuali e pluriennali, concorrendo alla determinazione dei piani pluriennali di sviluppo del sistema universitario regionale e nazionale.
5. Le attivita' dell'Universita' sono improntate a trasparenza, economicita' ed efficienza. I modi di attuazione di questi criteri sono definiti dal regolamento generale di Ateneo.
Con adeguate modalita' periodicamente l'Universita' pubblicizza le delibere degli organi di Governo, le attivita' dei suoi uffici, le attivita' didattiche e di ricerca svolte, con l'entita' e le fonti dei finanziamenti ricevuti.
6. I criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita' sono disciplinate da un apposito regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
7. Il funzionamento o la gestione del centro residenziale sono disciplinati dal presente statuto e da un apposito regolamento.
Art. 1.3.
Attivita' didattica e promozione culturale
1. L'Ateneo provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, esplicando l'attivita' didattica nei:
a) corsi di laurea;
b) corsi di laurea specialistica;
c) corsi di specializzazione;
d) corsi di dottorato di ricerca, per i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici.
Inoltre, puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali possono essere rilasciati i masters universitari di primo e di secondo livello.
Sulla base di apposite convenzioni, puo' rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
2. L'Universita' organizza:
a) servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessita', alle attitudini ed alle esigenze dei singoli;
b) servizi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post-laurea, nonche' attivita' formative propedeutiche all'accertamento dell'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori;
c) corsi di aggiornamento del personale tecnico e amministrativo.
3. L'Universita' promuove attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.
4. L'Universita' puo' attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
b) corsi di perfezionamento e aggiornamento culturale e professionale;
c) corsi di educazione e attivita' culturali formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, per la formazione permanente e ricorrente e per i lavoratori.
Al fine della promozione e dello svolgimento di queste attivita', l'Universita' puo' stipulare convenzioni e contratti con gli enti pubblici e privati.
Art. 1.4.
Personale universitario e ambiente di lavoro
1. L'Universita' promuove il miglioramento professionale del proprio personale.
2. L'Universita' esercita tutte le azioni idonee a garantire la salubrita' e l'igiene degli ambienti di studio, di ricerca e di lavoro.
3. Nei confronti dei portatori di handicap l'Universita' si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attivita' e alla fruizione dei servizi universitari.
Titolo II
ORGANI DELL'UNIVERSITA'
Art. 2.1.
Organi dell'Universita'
1. Sono organi dell'Universita': il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il comitato di coordinamento e programmazione ed il consiglio degli studenti.
2. Nell'Universita' della Calabria sono altresi' previsti il nucleo di valutazione, la commissione didattica di Ateneo, la commissione per l'orientamento e il sostegno degli studenti ed il collegio dei probiviri.
Art. 2.8.
La commissione didattica di Ateneo
1. La commissione didattica di Ateneo:
a) valuta l'efficacia delle scelte operate dagli organi competenti nei settori della didattica, del tutorato, del diritto allo studio e dei servizi residenziali, e costituisce al suo interno un osservatorio permanente, che si avvale, per quanto di sua competenza, del comitato di garanzia del centro residenziale;
b) formula agli organismi competenti proposte volte al miglioramento della didattica e dei servizi forniti agli studenti;
c) redige una relazione annuale sulla didattica e sul complesso delle prestazioni fornite agli studenti;
d) riceve proposte e rimostranze in merito ai servizi connessi alla didattica, ne cura l'istruttoria che sottopone agli organi competenti.
2. La commissione didattica di Ateneo e' composta dai presidi delle facolta' o da loro delegati permanenti, dal funzionario amministrativo, di cui all'art. 3.2, punto 2, comma 4, per ciascuna facolta', da un funzionario del centro residenziale e da due rappresentanti degli studenti per ciascuna facolta', eletti tra i membri del consiglio degli studenti.
Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta tra i suoi membri docenti e dura in carica tre anni.
Decade dalla carica se nel corso del mandato decade dalle funzioni di preside di facolta'.
La carica di presidente della commissione non puo' essere ricoperta per piu' di due mandati consecutivi.
3. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalita' di funzionamento della commissione didattica di Ateneo, nonche' le norme per l'elezione della rappresentanza di cui al punto 2.
Art. 2.9.
Commissione per l'orientamento
e il sostegno degli studenti
1. La commissione per l'orientamento e il sostegno degli studenti e' un organo permanente dell'Universita' della Calabria.
2. La commissione:
a) svolge la funzione di osservatorio per la domanda di istruzione universitaria proveniente dal territorio di interesse dell'Universita' della Calabria;
b) coordina le attivita' del servizio di Ateneo per l'orientamento e predispone annualmente il piano delle attivita' del servizio per l'anno accademico seguente;
c) coordina i programmi di cooperazione didattica con altre strutture universitarie nazionali ed estere.
3. La commissione e' composta dai presidi di facolta', dai funzionari preposti agli uffici di facolta', di cui all'art. 3.2 e dal presidente del consiglio degli studenti.
Per lo svolgimento di compiti di particolare impegno, la commissione puo' avvalersi della collaborazione di docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.
4. Il presidente della commissione e' eletto a maggioranza assoluta tra i presidi di facolta' e dura in carica tre anni.
Decade dalla carica se nel corso del mandato decade dalle funzioni di preside di facolta'.
La carica di presidente della commissione non puo' essere ricoperta per piu' di due mandati consecutivi.
Art. 2.11.
Il nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' un organo tecnico interno all'Universita' di natura collegiale e carattere paritetico, il quale, anche attraverso analisi comparative dei costi e dei rendimenti verifica:
a) l'efficienza, l'economicita', il corretto utilizzo delle pubbliche risorse, il buon andamento dell'efficacia dell'azione gestionale svolta dalle sue strutture amministrative dell'Ateneo;
b) l'efficienza, l'efficacia e la congruita' della didattica in esso impartita rispetto alle finalita' culturali e professionali corrispondenti ai diversi livelli e titoli di studio, nonche' la qualita' e la quantita' degli interventi di sostegno al diritto allo studio posti in essere nell'Universita';
c) la qualita' e il grado di produttivita' delle ricerche scientifiche svolte in essa o da essa promosse.
Nell'esercitare tali competenze il nucleo di valutazione di Ateneo si colloca in posizione di raccordo tra gli organi di vertice e gli apparati di gestione dell'Universita'. Dal punto di vista funzionale la sua attivita' ha carattere di accertamento direzionale e si inserisce tra la pianificazione strategica e l'esame dei risultati.
2. Il nucleo di valutazione d'Ateneo e' nominato dal rettore ed e' composto da sei membri di comprovata qualificazione ed esperienza nel settore della valutazione:
a) un membro e' designato dal rettore;
b) i membri restanti sono designati dal senato accademico che indica, tra gli altri, uno di essi in una terna proposta dal consiglio degli studenti dell'Universita' della Calabria composta da esterni all'Ateneo ed esperti nel campo della valutazione.
3. Non puo' essere nominato membro del nucleo di valutazione d'Ateneo chi abbia riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbia in corso procedimenti penali per questi crimini.
L'appartenenza al nucleo di valutazione d'Ateneo non si concilia con l'appartenenza a nessuno degli organi centrali di governo dell'Universita' della Calabria di cui all'art. 2.1, comma 1 dello statuto, ne' e' compatibile con le funzioni di pro-rettore, di direttore amministrativo vicario, di membro del comitato di coordinamento e programmazione, della commissione per l'orientamento e il sostegno degli studenti, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti in essa esercitate.
Non possono, inoltre, far parte del nucleo di valutazione d'Ateneo i docenti dell'Universita' della Calabria che in essa ricoprano cariche connesse con l'organizzazione della didattica, quale quella di presidente o di presidente vicario del consiglio di corso di studio o di membro della commissione didattica d'Ateneo.
I membri del nucleo di valutazione d'Ateneo di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo non possono essere dipendenti dell'Universita' della Calabria, ne', per tutta la durata del mandato, stipulare contratti d'insegnamento in essa, ne' avere a nessun titolo rapporti di collaborazione scientifica, o di gestione nell'ambito di comuni iniziative ed attivita', o di consulenza con alcun organismo o struttura dell'Universita' stessa o appartenere a istituzioni, organismi e imprese ad essa consociati.
4. Le delibere del nucleo di valutazione sono assunte all'unanimita' o a maggioranza. A parita' di voti, prevale quello del presidente.
5. Il nucleo di valutazione di Ateneo resta in carica per un triennio dalla nomina rettorale. I suoi membri non possono essere nominati piu' di due volte consecutive.
6. Il membro del nucleo di valutazione d'Ateneo che perda la qualifica per la quale e' stato nominato o che nel corso del mandato riporti condanne penali per i reati di cui al comma 3 del presente articolo, o sia indagato per i medesimi crimini, o che incorra in uno degli altri casi di incompatibilita' previsti dal predetto comma, decade immediatamente dall'appartenenza all'organo.
Nel caso di dimissioni, di decesso o di sopraggiunta incompatibilita' ai sensi del precedente capoverso da parte dei membri del nucleo di valutazione d'Ateneo, il rettore procede a nuova nomina se trattasi di membro dell'organismo di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo o, se trattasi di membro di cui alla lettera b), del medesimo comma, informa immediatamente il senato accademico il quale procede a nuova designazione entro quindici giorni dalla notifica rettorale.
Nelle more il nucleo di valutazione d'Ateneo non interrompe il suo funzionamento.
Il membro subentrante resta in carica per il tempo restante del mandato del membro al quale subentra e puo' essere nominato consecutivamente soltanto per il triennio successivo.
7. Entro quindici giorni dalla nomina, il nucleo di valutazione d'Ateneo si riunisce, su convocazione del rettore, per eleggere il presidente e il segretario.
Il presidente e' eletto a maggioranza qualificata tra tutti i componenti dell'organismo se il membro di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo e' esterno all'Universita' della Calabria, in caso contrario e' eletto a maggioranza qualificata tra i membri di cui alla lettera b) del medesimo comma.
Il segretario e' eletto a maggioranza tra tutti i componenti dell'organismo se il membro di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo e' esterno all'Universita' della Calabria. In caso contrario e' eletto a maggioranza tra i membri di cui alla lettera b) del medesimo comma.
Il presidente e il segretario restano in carica per l'intero triennio e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni, di decesso o d'impedimento permanente del presidente o del segretario a svolgere le loro funzioni, il nucleo di valutazione d'Ateneo procede a nuova elezione.
Il presidente e il segretario ai quali almeno tre membri del nucleo di valutazione d'Ateneo abbiano formalmente espresso sfiducia, debbono dimettersi e l'organo procede a nuova elezione.
Il presidente e il segretario a qualunque titolo subentranti restano in carica per il tempo restante del mandato di coloro ai quali subentrano.
8. Il presidente del nucleo di valutazione d'Ateneo nomina tra gli altri membri di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo un vice-presidente, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporaneo impedimento o di assenza.
Il vice-presidente e' nominato tra tutti gli altri componenti se il membro di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo e' esterno all'Universita' della Calabria o, in caso contrario tra i componenti di cui alla lettera b) del medesimo comma.
9. Entro quattro mesi dall'entrata in carica, il nucleo di valutazione d'Ateneo redige a maggioranza qualificata il regolamento interno dell'organo e lo invia al rettore che entro trenta giorni, esaminatane la formale conformita' al dettato dall'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e al presento articolo dello statuto, lo promulga con apposito decreto o lo rinvia al nucleo.
Il rettore invia il promulgato regolamento interno del nucleo di valutazione d'Ateneo al MURST e lo notifica a tutti gli organi dell'Universita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2.1.
Il regolamento interno del nucleo di valutazione d'Ateneo puo' essere modificato su proposta di almeno due membri dell'organo.
Le modifiche sono approvate a maggioranza qualificata dei componenti l'organo e sono inviate al rettore che entro trenta giorni le promulga o le rinvia al nucleo.
10. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni inerenti agli ambiti in cui esercita le funzioni di verifica, e le strutture amministrative, didattiche e scientifiche dell'Universita' cui ne faccia richiesta hanno l'obbligo di predisporli e fornirli tempestivamente.
11. Gli atti dei nucleo di valutazione d'Ateneo sono pubblici e gli organi accademici ne assicurano la diffusione.
12. La mancata trasmissione al MURST da parte del nucleo di valutazione d'Ateneo della relazione, dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 1, comma 2 e dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, comporta e/o ipso il decadimento dell'organo, nei confronti dei cui membri, singolarmente e in solido, il rettore dell'Universita' della Calabria puo' adire le vie legali per il risarcimento del danno subito dall'Ateneo.
13. Il consiglio di amministrazione stabilisce annualmente una indennita' di funzione per i componenti del nucleo di valutazione d'Ateneo.
Titolo III
STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'
Art. 3.1.
Strutture dell'Universita'
1. Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' didattiche e di ricerca scientifica l'Universita' si articola in facolta' e dipartimenti.
2. Per l'erogazione dei servizi di supporto alle attivita' didattiche e scientifiche delle facolta' e dei dipartimenti sono istituiti i centri di servizio interdipartimentali.
Per l'erogazione di servizi di supporto all'intera collettivita' universitaria, ivi comprese le manifestazioni promosse dal centro residenziale, sono istituiti i centri comuni di servizio.
Per le attivita' scientifiche di rilevante impegno, connesse a specifici progetti di durata almeno quinquennale, in cui siano coinvolti piu' dipartimenti, sono istituiti i centri di ricerca interdipartimentali.
Per la raccolta, la conservazione e la gestione di informazioni e di materiali sperimentali riguardanti i fenomeni antropici e fisici che interessano il territorio regionale e che costituiscono oggetto di studio nell'Ateneo, sono istituiti i centri di sperimentazione e/o documentazione scientifica.
L'elenco delle strutture e' riportato nelle allegate tabelle dalla A alla F.
La proposta di istituzione di nuove strutture, anche se su iniziativa di dipartimenti ed altri organi, e' formulata dal comitato di coordinamento e programmazione.
Le risorse in termini di personale, spazi e finanziamenti necessari all'attivita' di nuovi organi didattici e di ricerca devono essere espressamente indicate nei progetti di istituzione presentati al comitato di coordinamento e programmazione. In particolare quelle necessarie all'attivazione dei centri di ricerca interdipartimentali, devono essere garantite dai dipartimenti che ne promuovono la costituzione. Per i centri di ricerca interdipartimentali e' comunque esclusa l'autonomia amministrativa.
Per gli altri centri, la gestione sara' assicurata dal personale dei dipartimenti proponenti, per i primi tre anni dall'istituzione.
Quando l'iniziativa di istituzione venga presa da dipartimenti, questi ne assicureranno anche il finanziamento.
L'attivazione dei centri e' approvata dal comitato di coordinamento e programmazione con almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Il regolamento di Ateneo definisce le modalita' di istituzione e di gestione dei differenti tipi di strutture. Lo stesso regolamento indica anche i criteri e le modalita' per la loro eventuale disattivazione.
3. Per lo svolgimento di attivita' didattiche e di ricerca di comune interesse l'Universita' puo' stabilire forme di collaborazione con altri atenei e con enti sia pubblici che privati attraverso la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi.
Le modalita' per la loro costituzione e gestione sono definite dal regolamento di Ateneo.
In aggiunta a quanto previsto dalla normativa in vigore, l'Universita' della Calabria non affida commesse a titolo oneroso ne' acquista prodotti dei consorzi di cui entra a far parte prima di tre anni dall'adesione.
Le modifiche del regolamento didattico d'Ateneo, concernenti i corsi di studio, comportano l'adeguamento della tabella A.
L'aggiornamento delle tabelle dalla A alla F e' demandato al rettore, e non richiede una procedura di modifica di statuto.
Art. 3.2.
Le facolta'
1. Le facolta' sono le strutture primarie di organizzazione e di coordinamento delle attivita' didattiche.
2. Compiti principali delle facolta' sono:
a) la programmazione e la destinazione delle risorse didattiche, nel quadro delle delibere del senato accademico e sulla base dei pareri espressi dai consigli dei corsi di cui al comma 1 dell'art. 1.3, ove istituiti, e dai dipartimenti interessati;
b) il coordinamento delle attivita' didattiche e la verifica della loro efficacia;
c) la predisposizione di piani annuali di utilizzo dei professori e dei ricercatori ad esse afferenti nei corsi di insegnamento e nelle altre attivita' formative, secondo le norme di legge vigenti;
d) la chiamata dei professori di ruolo, esercitata sulla base del principio del consiglio ristretto alle categorie previste dalla normativa e del parere favorevole del dipartimento al quale l'interessato dichiara di voler afferire;
e) la formulazione dei regolamenti di facolta' secondo le procedure di cui all'art. 5.3, comma 5, del presente statuto;
f) la cura degli atti relativi alle carriere degli studenti;
g) la gestione delle aule.
3. A ciascuna facolta' fanno capo i corsi di laurea e di laurea specialistica.
Le facolta' sono dotate delle strutture e del personale necessario al proprio funzionamento, ivi comprese le attivita' di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo.
Agli uffici delle facolta' e' preposto un funzionario amministrativo, il quale svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del consiglio di facolta'.
4. Nel caso in cui siano attivati piu' corsi di laurea e di laurea specialistica, le facolta' possono deliberare di costituire i consigli dei corsi di studio.
Per i corsi di studio costituiti col concorso di piu' facolta', nel seguito indicati come corsi di studio interfacolta', il regolamento didattico d'Ateneo prevede specifiche norme, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al consiglio di corso di studio.
Le suddette norme regolano i rapporti del corso di studio interfacolta', sia in fase di prima attivazione che a regime, con le facolta' che concorrono al corso di studio stesso ed ogni altra materia che richieda regolamentazione didattica ed amministrativa specifica, ivi compresi i criteri per l'utilizzazione delle risorse e il coordinamento dell'attivita' didattica.
Il regolamento generale d'Ateneo definisce la consistenza e le modalita' di elezione della rappresentanza degli studenti e del personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 3.6, comma 7, lettere d) ed e) dello statuto, nonche' i limiti d'intervento nel consiglio dei docenti di cui all'art. 3.6, comma 7, lettera c), dello statuto.
5. Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta';
c) i consigli dei corsi di studio;
d) il consiglio di presidenza.
Art. 3.3.
Il preside
1. Il preside e' membro di diritto del senato accademico, convoca e presiede il consiglio di facolta' ed il consiglio di presidenza, rendendone esecutive le deliberazioni, vigila su tutte le attivita' didattiche che fanno capo alla facolta' e inoltre, ove non siano costituiti i consigli dei corsi di studio autorizza la sospensione dell'attivita' didattica di docenti e ricercatori per periodi inferiori a quindici giorni.
2. Il preside viene eletto fra i professori di prima fascia della facolta' a seguito di presentazione di candidature ufficiali secondo le norme di cui al successivo art. 7.1; dura in carica quattro anni e non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.
Il preside e' nominato dal rettore.
L'elettorato attivo e' costituito dai membri del consiglio di facolta'.
Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto, il preside e' eletto a maggioranza assoluta degli stessi aventi diritto al voto.
In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio e' valido se partecipa al voto almeno il 40% degli aventi diritto.
In caso di parita' anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo di prima fascia e, a parita' di anzianita' nel ruolo, il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
Le votazioni si svolgono a distanza di quindici giorni l'una dall'altra.
3. Il preside designa, tra i professori di ruolo di prima fascia della facolta', un preside vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento.
Il preside vicario e' nominato dal rettore.
Laddove non siano costituiti i consigli dei corsi di studio, con le modalita' previste dal regolamento di facolta', il preside puo' delegare specifiche funzioni anche ad altri professori di ruolo della facolta'.
Art. 3.4.
Il consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta' e' composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, e dai professori incaricati stabilizzati della facolta', nonche' da una rappresentanza degli studenti.
Il regolamento di Ateneo definisce la consistenza e le modalita' di elezione di questa rappresentanza, che viene rinnovata ogni due anni.
Per la validita' delle sedute del consiglio di facolta' e' richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori appartenenti alla facolta'.
Il consiglio di facolta' puo' delegare al consiglio di presidenza di cui al successivo art. 3.5 tutti i compiti di ordinaria amministrazione con modalita' previste dal proprio regolamento.
2. Il consiglio di facolta', avvalendosi dei pareri espressi dai consigli dei corsi di studio e, per le parti di loro competenza, dai dipartimenti, esercita i seguenti compiti:
a) provvede annualmente alla destinazione delle risorse finanziarie comunque resesi disponibili nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'Universita';
b) propone al senato accademico, sulla base delle proprie risorse didattiche e dei propri programmi di sviluppo, il numero massimo di studenti da immatricolare annualmente;
c) propone modifiche del regolamento didattico d'Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di studio;
d) programma annualmente l'attivita' didattica;
e) esprime pareri sui regolamenti didattici dei corsi di studio;
f) procede, su parere dei consigli di corso di studio, all'attivazione degli insegnamenti e provvede alla loro copertura previo parere di almeno uno dei dipartimenti presso il quale afferisce il settore disciplinare interessato, mediante l'affidamento di carichi didattici o supplenze, ovvero proponendo la stipula di contratti di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata qualificazione, qualora non fosse possibile provvedere in altro modo;
g) provvede alla destinazione dei posti di professore e di ricercatore;
h) richiede nuovi posti di professore e di ricercatore;
i) provvede alla chiamata dei professori di ruolo;
l) delibera l'attivazione di corsi integrativi;
m) assegna annualmente i compiti didattici ai professori e ai ricercatori;
n) autorizza i docenti alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' scientifica presso centri di ricerca nazionale ed estera;
o) esprime pareri per la conferma in ruolo di professori e ricercatori previsti dalla normativa;
p) approva la relazione annuale sull'attivita' didattica predisposta dal preside;
q) elabora i piani di sviluppo della facolta';
r) designa, per quanto di sua competenza, secondo le disposizioni di legge vigenti, i membri delle commissioni di concorso a posti di ruolo afferenti alle facolta';
s) delibera il regolamento di facolta'.
Per gli argomenti relativi ai punti g), h), i), o), il consiglio delibera in composizione ristretta alle categorie non inferiori a quella relativa al posto richiesto o destinato o a quella del chiamato.
Alle deliberazioni relative al punto i) non partecipano le rappresentanze degli studenti.
Per le deliberazioni sugli argomenti di cui ai punti g), h), i), o), r), e' obbligatorio il parere di almeno uno dei dipartimenti cui afferisce il settore scientifico-disciplinare interessato, secondo le previsioni di cui al successivo art. 7.4.
3. Laddove non siano costituiti i consigli dei corsi di studio, al consiglio di facolta' sono altresi' attribuiti i compiti di cui all'art. 3.6 del presente statuto.
4. Il consiglio di facolta' puo' organizzare i propri lavori anche costituendo commissioni istruttorie permanenti o temporanee.
Compiti, attribuzioni, composizione e modalita' di funzionamento di tali commissioni sono contenute nel regolamento di facolta'.
Il regolamento di facolta' definisce anche le norme relative alle articolazioni della facolta', le modalita' per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze in tali organismi, nonche' tempi e modi per l'acquisizione di pareri ove essi siano richiesti.
Art. 3.5.
Il consiglio di presidenza
1. Nelle facolta' in cui sono costituiti i consigli dei corsi di studio a norma dell'art. 3.6, e' istituito il consiglio di presidenza, di cui fanno parte il preside, che lo presiede, il preside vicario e i presidenti dei consigli di corso di studio.
2. Il consiglio di presidenza ha compito istruttorio sulle attivita' della facolta'.
Il consiglio di facolta' puo' delegare al consiglio di presidenza il potere di deliberare su affari di ordinaria amministrazione.
3. L'ulteriore composizione, le attribuzioni e le modalita' di funzionamento del consiglio di presidenza sono precisate dal regolamento di facolta'.
Art. 3.6.
I consigli dei corsi di studio
1. Le facolta' in cui sono attivati i corsi di laurea e di laurea specialistica possono costituire i consigli di tali corsi.
2. I consigli di corso di laurea e di laurea specialistica:
a) formulano per il consiglio di facolta' proposte e pareri in merito:
alle modifiche del regolamento didattico d'Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di studio;
alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili;
alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatore;
alla richiesta di nuovi posti;
alle nomine di professori a contratto;
b) organizzano e coordinano il servizio di tutorato per gli studenti in conformita' con quanto previsto in merito dal regolamento didattico di Ateneo;
c) organizzano e coordinano le attivita' didattiche previste per il conseguimento del titolo di studio;
d) propongono l'attivazione e la disattivazione di corsi;
e) propongono il regolamento didattico dei corsi di studio e le relative modifiche;
f) formulano richieste di professori a contratto;
g) formulano richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
h) predispongono il manifesto degli studi;
i) esaminano e approvano i piani di studio individuali degli studenti;
l) deliberano proposte di sperimentazione e di adozione di nuove modalita' di insegnamento;
m) approvano la relazione annuale sull'attivita' didattica del corso di studio;
n) gestiscono i laboratori didattici ed eventuali altri spazi assegnati;
o) deliberano in merito all'impiego delle risorse disponibili loro assegnate per lo svolgimento delle attivita' didattiche, con particolare riferimento allo svolgimento della prova finale.
3. Il consiglio dei corsi di studio e' costituito:
a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti ai corsi stessi in accordo alla programmazione didattica annuale della facolta';
b) dai ricercatori che nei corsi di studio svolgono la loro attivita' didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della facolta';
c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati;
d) dai rappresentanti degli studenti;
e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
Il regolamento generale di Ateneo stabilisce per tutti i consigli dei corsi di studio la consistenza e le modalita' di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere d) ed e), nonche' i limiti di intervento dei docenti di cui alla lettera c).
4. Il consiglio dei corsi di studio elegge il presidente tra i suoi componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di prima fascia o, in via subordinata, di professore di ruolo di seconda fascia.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle eventuali successive votazioni.
Il presidente e' nominato con decreto del rettore, dura in carica due anni accademici e non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.
5. Il presidente del consiglio di corso di studio:
a) sovrintende e coordina le attivita' del corso;
b) da' esecuzione alle delibere del consiglio del corso.
Il presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo destinato allo scopo dalle facolta'.
6. Le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nei consigli di corso di laurea e di laurea specialistica durano in carica due anni accademici.
Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni accademici.
7. Il consiglio di corso interfacolta' e' costituito:
a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti al corso in accordo alla programmazione didattica annuale della facolta';
b) dai ricercatori che nel corso interfacolta' svolgono la loro attivita' didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della facolta';
c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati;
d) dai rappresentanti degli studenti;
e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la consistenza e le modalita' di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere d) ed e), nonche' i limiti d'intervento dei docenti di cui alla lettera c).
8. Al consiglio di corso di studio interfacolta' competono le medesime attribuzioni dei consigli di corso di studio, specificate al comma 2 del presente articolo, fatto salvo che, nel caso di specie, i referenti di cui alla lettera a) del citato comma siano i presidi delle facolta' concorrenti alla costituzione del corso.
Entro un anno dalla sua costituzione, il consiglio di corso di studio interfacolta' redige il regolamento didattico del corso e lo sottopone all'approvazione delle facolta' che concorrono alla costituzione del corso medesimo.
Il regolamento, con il parere favorevole delle facolta', e' sottoposto all'approvazione del senato accademico ed e' promulgato dal rettore con apposito decreto.
9. I consigli di corso di studio interfacolta' eleggono il presidente, di norma tra i componenti che investano la qualifica di professore di ruolo di prima fascia e subordinatamente di professore di ruolo di seconda fascia.
Le votazioni avvengono secondo le medesime modalita' dell'elezione del presidente del consiglio di corso di laurea e di laurea specialistica, specificate al comma 4 del presente articolo.
Il presidente e' nominato dal rettore, resta in carica due anni e non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.
Il presidente del corso di studio interfacolta':
a) sovrintende e coordina le attivita' del corso;
b) da' esecuzione alle delibere del consiglio del corso.
Il presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo assegnato al corso o destinato allo scopo dalle facolta' che concorrono alla costituzione del corso medesimo.
10. In fase di prima attivazione di un corso di studio interfacolta' tutte le funzioni del consiglio di corso sono esercitate da un comitato nominato dal rettore e costituito:
a) dai presidi di ciascuna delle facolta' che concorrono alla costituzione del corso di studio, o da loro delegati;
b) da due docenti di prima o di seconda fascia di ciascuna delle facolta' suddette, designati dai rispettivi consigli di facolta'.
Il regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri generali di funzionamento del comitato e la durata in carica dello stesso.
11. Il consiglio di corso di studio interfacolta' puo' istituire una giunta di corso a cui possono essere delegate alcune o tutte le prerogative del consiglio stesso.
La composizione, il funzionamento e la durata in carica della giunta sono definiti dal regolamento del corso di studio interfacolta'.
Art. 3.7.
Commissioni didattiche paritetiche
1. In ciascun corso di studio e' istituita una commissione didattica paritetica composta da un numero pari, rispettivamente, di professori e ricercatori, ivi compreso il presidente del consiglio di corso che la presiede, e di rappresentanti degli studenti.
2. Il regolamento del corso di studio stabilisce la consistenza delle componenti, le modalita' per l'elezione dei membri, nonche' le norme generali di funzionamento della commissione.
3. La commissione ha il compito di valutare la funzionalita' e l'efficacia delle attivita' formative e l'efficienza dei servizi didattici forniti.
In particolare, le commissioni didattiche paritetiche esprimono parere sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
Art. 3.8.
Scuole di specializzazione
1. In applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea l'Universita' istituisce la Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria e altre scuole di specializzazione che forniscano allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali.
Sono organi delle scuole di specializzazione il direttore ed il consiglio della scuola.
Il direttore ha la responsabilita' della scuola, convoca e presiede il consiglio, rendendone esecutive le deliberazioni.
Il direttore e' nominato dal rettore sentito il senato accademico.
Il direttore dura in carica tre anni e non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.
Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente piu' indirizzi, e' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio e' composto da tutti i docenti della scuola, compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza degli specializzandi.
Il regolamento generale d'Ateneo definisce la consistenza e le modalita' di elezione della predetta rappresentanza.
Le norme particolari per il funzionamento di ciascuna scuola sono fissate con regolamento di cui al successivo art. 5.3.
In materia di conferimento di incarichi e di competenza didattica le scuole di specializzazione sono tenute a conformarsi ai regolamenti dei corsi di studio corrispondenti.
Art. 3.9.
Corsi di dottorato di ricerca
1. L'Universita' istituisce corsi di dottorato di ricerca al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di alta qualificazione scientifica.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati dal regolamento per il dottorato di ricerca di cui al successivo art. 5.3.
Art. 3.10.
Il dipartimento
1. Il dipartimento e' la struttura organizzativa di uno o piu' settori di ricerca culturalmente affini o omogenei per fini o per metodo.
Esso promuove e coordina le attivita' di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da enti pubblici o privati.
Ai dipartimenti fanno capo i corsi di dottorato di ricerca.
Il dipartimento inoltre:
concorre allo svolgimento delle attivita' didattiche secondo le indicazioni e le richieste provenienti dai consigli di facolta' e dai consigli di corso di corso di studio;
esprime pareri e proposte in merito alle richieste di nuovi posti di professore e ricercatore in organico relativi ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
esprime parere, per gli stessi settori, sulla chiamata di professori, sul conferimento di supplenze e sulla stipula dei contratti di insegnamento.
2. Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori ed il personale tecnico che svolgono attivita' nei settori di ricerca del dipartimento nonche' il personale tecnico ed amministrativo assegnato alla struttura.
I professori e i ricercatori possono optare per l'afferenza a un dipartimento con modalita' previste dal regolamento generale d'Ateneo.
3. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento.
Tale decentramento viene esercitato nella forma prevista dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
4. Il dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, puo' stipulare contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e puo' fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalita' definite nel regolamento generale di Ateneo.
5. Sono organi del dipartimento: il direttore, la giunta e il consiglio di dipartimento.
6. Il direttore rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere; con la collaborazione della giunta promuove le attivita' del dipartimento; vigila sull'osservanza nell'ambito dipartimentale delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli altri organi dell'Universita'; esercita tutte le altre attribuzioni derivantigli dalla normativa in vigore.
Il direttore e' eletto tra i professori di prima fascia del dipartimento e puo' essere eletto per due volte consecutive.
In mancanza di professori di prima fascia ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione del dipartimento e' affidata al professore di seconda fascia eletto con le stesse modalita'.
Il direttore e' nominato dal rettore.
La durata del mandato e' di tre anni accademici.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione ed in caso di parita' prevale il piu' anziano in ruolo.
L'elettorato attivo e' costituito da tutti i componenti del consiglio di dipartimento.
Le modalita' delle votazioni sono definite dal regolamento di dipartimento.
Il direttore nomina tra i professori di ruolo facenti parte della giunta un vice-direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza.
Il vice-direttore e' nominato con decreto del rettore.
L'incarico di segretario amministrativo ha durata triennale ed e' attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore di dipartimento, sentita la giunta, ad un funzionario amministrativo in possesso dei requisiti necessari e sulla base di criteri definiti dal regolamento generale di Ateneo.
Eventuali indennita' connesse all'incarico di segretario amministrativo vengono stabilite in sede di contrattazione decentrata.
7. Il consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del dipartimento.
Ne fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, il segretario amministrativo con voto consultivo, e rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca eventualmente attivati dal dipartimento.
La consistenza di questa rappresentanza e' stabilita dal regolamento generale di Ateneo.
Le modalita' di funzionamento del consiglio e di elezione delle rappresentanze sono definite dal regolamento di dipartimento.
Nello stesso regolamento dovranno essere indicati i settori disciplinari e le discipline di competenza del dipartimento.
Il senato accademico, su parere del Co.Co.P., decide nei casi eventualmente controversi.
Il consiglio puo' delegare parte delle sue attribuzioni alla giunta.
8. La giunta e' un organo che coadiuva il direttore.
Essa dura in carica tre anni e la sua composizione ed il suo funzionamento sono definite dal regolamento di dipartimento.
Le modalita' di elezione e di funzionamento della giunta sono definite dal regolamento di dipartimento.
9. I dipartimenti attivati al momento dell'approvazione del presente statuto sono indicati nella tabella E.
10. A ciascun professore e ricercatore e' garantita la facolta' di scegliere il dipartimento al quale intende afferire.
Nel regolamento generale di Ateneo sono definiti le procedure, le condizioni ed i requisiti necessari per la costituzione e per la disattivazione dei dipartimenti nonche' le modalita' per l'esercizio del diritto di opzione da parte di professori e ricercatori.
Titolo V
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
Art. 5.3.
Regolamenti
1. Il regolamento generale d'Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione complessiva dell'Universita', alle modalita' di elezione degli organi e precisa le modalita' di attuazione dei principi generali stabiliti dal presente statuto.
Il regolamento generale d'Ateneo e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
Il regolamento generale d'Ateneo e' emanato dal rettore.
2. Il regolamento didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione.
Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche ed e' emanato con decreto del rettore.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati dal senato accademico sulla base delle proposte dei consigli di corso di studio e delle scuole di specializzazione, previa approvazione dei rispettivi consigli di facolta', e sono emanati con decreto del rettore.
4. Il regolamento per il dottorato di ricerca contiene le norme generali di istituzione e funzionamento dei corsi. Il regolamento e' approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto di sua competenza, ed e' emanato dal rettore.
5. I regolamenti delle facolta', dei corsi di studio, delle scuole di specializzazione e dei dipartimenti, deliberati a maggioranza assoluta dai rispettivi consigli, sono approvati dal senato accademico, il quale, per gli aspetti di carattere amministrativo-contabile, acquisisce il parere del consiglio di amministrazione.
6. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame.
In assenza di rilievi, i regolamenti sono emanati dal rettore.
Il senato accademico, puo', per una sola volta, rinviare i regolamenti all'organo proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito.
Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito, con deliberazione adottata dalla maggioranza dei componenti.
Quando tale maggioranza non sia raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
Titolo VII
NORME FINALI E COMUNI
Art. 7.1.
Norme per le designazioni elettive
Le votazioni per l'elezione del rettore, dei presidi di facolta', del direttore della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, dei presidenti dei consigli dei corsi di studio, dei direttori di dipartimento e delle altre strutture didattiche sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione delle votazioni di ballottaggio.
Per le altre strutture dell'Universita', la definizione dell'elettorato attivo e passivo e le modalita' delle votazioni per l'attribuzione delle cariche elettive sono definite dai rispettivi regolamenti.
Nelle designazioni elettive previste dal presente statuto, ogni avente diritto esprime una sola preferenza.
Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle delle rappresentanze studentesche, sono valide se vi ha preso parte almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.
L'assenza dei rappresentanti di una o piu' categorie da un organo collegiale per la mancata validita' delle elezioni non inficia la costituzione dell'organo medesimo.
Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del rettore, dei presidi di facolta', del direttore della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, dei presidenti dei consigli dei corsi di studio, dei direttori di dipartimento e delle altre strutture didattiche, le elezioni sono indette dal decano dei professori di prima fascia rispettivamente dell'Universita', della facolta', della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, del corso di studio, del dipartimento o della struttura didattica interessata. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia.
Nessuna designazione elettiva puo' essere assunta per piu' di due mandati consecutivi, se di durata quadriennale, e tre se di durata diversa e comunque inferiore a quattro. Nel caso di cariche elettive in organi collegiali e di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che e' stato interrotto. Ai fini del computo del numero di mandati, quello incompleto e' computato solo se supera la meta' della durata normale.
Una rielezione dopo due mandati consecutivi puo' avvenire solo dopo un periodo pari almeno alla durata di un intero mandato.
I professori di prima fascia che assumono il mandato di rettore, di pro-rettore, di preside di facolta' o di direttore di dipartimento devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, che avra' effetto dall'inizio del mandato.
Gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.
Art. 7.4.
Norma finale
Ove negli articoli del presente statuto siano previsti pareri obbligatori, gli stessi devono essere resi dai relativi organi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della richiesta.
Decorso tale termine senza che il parere sia stato reso, lo stesso s'intende acquisito in senso favorevole.
Titolo VIII
NORME TRANSITORIE
Art. 8.1.
Gli attuali dipartimenti che non soddisfino alla condizione di consistenza minimale definite dal senato accademico su parere del comitato di coordinamento e programmazione dovranno proporre, con delibere dei rispettivi consigli, gli accorpamenti necessari a raggiungere la consistenza richiesta. In mancanza gli accorpamenti saranno predisposti dal senato accademico su proposta del comitato di coordinamento e programmazione.
Nel termine massimo di un anno ogni facolta' provvedera' ad adeguare il modello organizzativo delle proprie segreterie studenti a quello decentrato previsto dall'art. 3.2., comma 2, lettera f).
Tabella A
STRUTTURE DIDATTICHE
Facolta'
Economia
Farmacia
Ingegneria
Lettere e filosofia
Scienze matematiche, fisiche e naturali
Scienze politiche
Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria
Tabella B
CENTRI DI SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALI
Centro di calcolo
Centro editoriale e librario
Centro radio televisivo
Centro dei servizi linguistici d'Ateneo
Laboratorio statistico-informatico
Tabella C
CENTRI COMUNI DI SERVIZIO
Centro sportivo
Centro arti musica e spettacolo
Centro sanitario
Tabella D
CENTRI DI SPERIMENTAZIONE O DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA
Orto botanico
Women's Studies
C.I.R.D. (Centro interdipartimentale per la ricerca didattica)
C.In.COm. (Centro interdipartimentale della comunicazione)
C.I.D.D. (Centro interdipartimentale di documentazione demoantropologica)
C.I.S.R. (Centro interdipartimentale di scienze religiose)
C.S.D.I.M. (Centro servizi didattici informatici e multimediali)
C.I.R.A.S.A.I.A. (Centro interdipartimentale di ricerca applicata e sperimentazione in agricoltura ed industrie agro-alimentari)
Tabella E
DIPARTIMENTI
Archeologia e storia delle arti
Biologia cellulare
Chimica
Difesa del suolo
Ecologia
Economia e statistica
Elettronica informatica e sistemistica
Farmaco-biologico
Filologia
Filosofia
Fisica
Ingegneria chimica e dei materiali
Linguistica
Matematica
Meccanica
Organizzazione aziendale e amministrazione pubblica
Pianificazione territoriale
Scienze dell'educazione
Scienze della terra
Scienze farmaceutiche
Sociologia e scienza politica
Storia
Strutture
Tabella F
BIBLIOTECHE
Biblioteca area umanistica "E. Fagiani
Biblioteca area tecnico-scientifica
Biblioteca interdipartimentale di scienze economiche e sociali "E. Tarantelli ".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.
Arcavata di Rende, 7 dicembre 2001
Il rettore: Latorre
 
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