Gazzetta n. 10 del 12 gennaio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2001, n. 466
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, in materia di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 56 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese di giustizia;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, ove si dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono, tra l'altro, disciplinate le modalita' di versamento del contributo unificato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, recante la disciplina delle modalita' di versamento del predetto contributo unificato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23;
Sentito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, reso con nota prot. n. 0007270 in data 7 novembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre
2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al regolamento recante la disciplina delle modalita' di versamento del contributo unificato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole: "della ricevuta di versamento;" sono sostituite dalle seguenti: "del contrassegno di cui all'articolo 3, comma 1-bis;";
b) all'articolo 3 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La ricevuta di cui al comma 1, in caso di versamento del contributo unificato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, e' costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente. Nei procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno e' apposto su apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, compilato a cura della parte che effettua il versamento con l'indicazione dei dati di cui al comma 1.";
c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le regole tecniche di effettuazione del versamento con modalita' telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonche' del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 dicembre 2001

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Stanca, Ministro per l'innovazione
e le tecnologie

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 1



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 9 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
"6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono apportate le variazioni alla misura del
contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di
valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente
legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle
variazioni del numero, del valore, della tipologia dei
processi registrate nei due anni precedenti. Con il
predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
versamento del contributo unificato e le modalita' per
l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di
generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di
giustizia.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attivita' produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della salute;
13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri.".
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e delle finanze,
eccettuate quelle attribuite, anche al presente decreto, ad
altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.".

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 marzo 2001, n. 126 (Regolamento recante
disciplina della modalita' di versamento del contributo
unificato per le spese degli atti giudiziari, a norma
dell'art. 9, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n.
488), come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. I rapporti tra gli intermediari della
riscossione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), e il
Ministero delle finanze sono regolati da apposita
convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
convenzione con cui sono stabiliti in particolare:
a) i compensi spettanti agli intermediari;
b) le modalita' operative della riscossione e del
versamento delle somme riscosse;
c) le caratteristiche del contrassegno di cui
all'art. 3, comma 1-bis;
d) le penalita' a carico dell'intermediario per
l'inosservanza degli obblighi convenzionali.".
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. La ricevuta del versamento di cui
all'art. 1, comma 1, reca in ogni caso, a titolo di
causale, l'indicazione:
a) dell'ufficio giudiziario adito;
b) delle generalita' e del codice fiscale dell'attore
o ricorrente;
c) delle generalita' delle altre parti. In caso di
pluralita' di convenuti o resistenti e' indicato per esteso
il primo nominativo di essi recato dall'atto introduttivo
del procedimento giudiziale ed il numero in cifra dei
restanti.
1-bis. La ricevuta di cui al comma 1, in caso di
versamento del contributo unificato presso le rivendite di
generi di monopolio e di valori bollati, e' costituita dal
contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante
l'avvenuto pagamento e il relativo importo, da apporsi
sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto
equipollente. Nei procedimenti in cui le parti per
costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a
ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno e' apposto
su apposito modello approvato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, compilato a cura
della parte che effettua il versamento con l'indicazione
dei dati di cui al comma 1.".



 
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