Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 dicembre 2001
Autorizzazione all'Universita' degli studi di Udine ad espletare le attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione
generale della prevenzione - Ufficio XIII

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Udine, in data 24 gennaio 2001, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 30 giugno 2001 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta di autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;
Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha disposto, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001 del Ministro della sanita' nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Friuli-Venezia Giulia adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91;

Decreta:
Art. 1.
L'Universita' degli studi di Udine e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.
 
Art. 2.
Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite presso la clinica chirurgica dell'Universita' degli studi di Udine.
 
Art. 3.
Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:
Bresadola prof. Fabrizio, direttore della clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine;
Andrea dott. Risaliti, dirigente sanitario I livello con funzione di coordinamento dei trapianti d'organo presso la clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine;
Alessandro prof. Uzzau, dirigente sanitario I livello del Policlinico universitario di Udine presso la clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine;
Giovanni dott. Terrosu, dirigente sanitario I livello del Policlinico universitario di Udine presso la clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine;
Sergio dott. Intini, dirigente sanitario I livello del Policlinico universitario di Udine presso la clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine;
Luigino dott. Noce, dirigente sanitario I livello del Policlinico universitario di Udine presso la clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine;
Vittorio dott. Bresadola, dirigente sanitario I livello del Policlinico universitario di Udine presso la clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine;
Carla dott.ssa Cedolini, dirigente sanitario I livello del Policlinico universitario di Udine presso la clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine;
Maria Grazia dott.ssa Marcelino, dirigente sanitario I livello del Policlinico universitario di Udine presso la clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine.
 
Art. 4.
Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Friuli-Venezia Giulia non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91 e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
 
Art. 5.
Il magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Udine e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2001
Il dirigente: Ballacci
 
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