Gazzetta n. 12 del 15 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 dicembre 2001
Revoca del decreto direttoriale 4 ottobre 2001 concernente "Deroga al disposto dell'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale 10 ottobre 2000 relativo alla denominazione di origine controllata dei vini "Molise o "del Molise e norme relative al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Molise rosso o rosso "del Molise anche nella tipologia "riserva ".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 maggio 2001, n. 122 recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto dirigenziale 18 maggio 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllate dei vini "Molise" o "del Molise" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visti i ricorsi n. 10647/98 e 10648/98 proposti, rispettivamente, dalla fattoria di Paterno S.n.c. di Aldo Fresa e dal Consorzio del vino nobile di Montepulciano, intesi ad ottenere l'annullamento dell'art. 2, comma 1 del decreto dirigenziale 18 maggio 1998, nonche' dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 6, commi 10 e 11, dell'annesso disciplinare di produzione;
Viste le sentenze n. 3889/2000 e n. 3902/2000 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le quali e' stato disposto l'annullamento del decreto dirigenziale 18 maggio 1998 nelle parti in cui, all'art. 2, comma 1, del sopracitato decreto, ed all'art. 6, commi 10 ed 11, dell'annesso disciplinare di produzione, e' consentito "l'abbinamento della denominazione di origine controllata dei vini "Molise al nome del vitigno "Montepulciano ";
Visto il decreto direttoriale 10 ottobre 2000 di annullamento delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 18 maggio 1998 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Molise" o "del Molise" e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 15 ottobre 2001;
Vista la decisione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, n. 3293 del 20 giugno 2001, con la quale veniva respinto l'appello proposto dalla regione Molise e altri ed era conseguentemente confermata la decisione del Tribunale amministrativo del Lazio n. 3902/2000;
Visto il decreto direttoriale 4 ottobre 2001 recante "deroga al disposto dell'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale 10 ottobre 2000 di annullamento delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 18 maggio 1998 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Molise" o "del Molise" e norme relative al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Molise" rosso o rosso "del Molise" anche nella tipologie "riserva";
Visto l'atto di significazione e diffida presentato dal Consorzio del vino nobile di Montepulciano, con sede in Montepulciano, in data 29 novembre 2001;
Ritenuta la necessita' di conformarsi alle decisioni sopra richiamate dei giudici amministrativi;
Ritenuto che occorre regolamentare i diritti acquisiti nelle more della vigenza del decreto 4 ottobre 2001;

Decreta:
Art. 1.
1. E' revocato il decreto direttoriale 4 ottobre 2001 concernente "deroga al disposto dell'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale 10 ottobre 2000 di annullamento delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 18 maggio 1998 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Molise" o "del Molise" e norme relative al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Molise" rosso o rosso "del Molise" anche nella tipologie "riserva", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 15 ottobre 2001.
 
Art. 2.
1. A decorrere dalla campagna vendemmiale 2001 - 2002 le tipologie ""Molise Montepulciano e "Molise Montepulciano riserva" di cui all'art. 6, commi 10 e 11 del disciplinare di produzione annesso al decreto dirigenziale 18 maggio 1998, sopracitato, sono denominate ""Molise rosso" o "rosso "del Molise " e ""Molise rosso riserva" o "rosso"del Molise riserva".
2. Le tipologie di cui al comma 1 devono presentare:
a) nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Montepulciano, per almeno 85%;
uve di varieta', a bacca di colore analogo, raccomandate e/o autorizzate per le corrispondenti province di Campobasso e di Isernia, in misura non superiore al 15%.
b) La produzione massima di uva ammessa per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore, ed il titolo alcolometrico volumico naturale del mosto non deve essere inferiore, ai sottoindicati limiti:

=====================================================================
| Titolo alcolometrico- volumico
Produzione max t/ha | naturale minimo % vol ===================================================================== "Molise" o rosso "del Molise" 14| 10,5

3. Il vino a denominazione di origine controllata ""Molise rosso" o "rosso "del Molise ", qualificati con la menzione "riserva", deve essere sottoposto ad un invecchiamento obbligatorio per un periodo di due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno, a decorrere dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2001 2002.
 
Art. 3.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto direttoriale 4 ottobre 2001 sopra richiamato fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Roma, 11 dicembre 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
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