Gazzetta n. 13 del 16 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 17 dicembre 2001
Rettifica degli articoli 1 e 2 del decreto n. 102 del 2001, recante la consegna dei lotti revocati al consorzio A.S.I. di Potenza.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui e' stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990 (gia' articoli 21 e 32, legge n. 219/1981), gia' di competenza della suddetta Agenzia;
Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto M.I.C.A. in data 22 giugno 1993, con il quale fu individuata la direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 96/1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997, n. 220, recante "Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato", che all'art. 7 ha individuato la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 (gia' direzione generale della produzione industriale);
Visto l'art. 10, comma 5, della legge del 7 agosto 1997, n. 266, che prevedeva il trasferimento, tramite consegna attraverso un commissario ad acta, ai consorzi A.S.I. di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317), per quanto di rispettiva competenza, degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493/1993, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti nei limiti delle disponibilita' esistenti, nonche' dell'esercizio delle funzioni amministrative;
Considerato che il commissario ad acta suddetto, nominato con decreto ministeriale n. 388 del 25 settembre 1997, ha provveduto alla ricognizione documentale tecnica, amministrativa, economica e contabile nei tempi di legge previsti;
Visto il verbale d'intesa redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 241/1990, sottoscritto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dai rappresentanti aventi titolo dei consorzi A.S.I. interessati e dai delegati delle regioni Campania e Basilicata, volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in argomento;
Considerato che tale verbale stabilisce la consegna immediata dei lotti liberi e revocati senza preesistenze e dotazioni economiche ai consorzi A.S.I. nell'ambito delle rispettive competenze, nonche' la consegna, anche frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e delle opere pubbliche previste;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, che istituisce il Ministero delle attivita' produttive;
Considerato che il M.A.P. ha proseguito e prosegue nell'attivita' ordinaria relativa ai lotti industriali da consegnare ai consorzi suddetti, rimanendo tuttavia esclusa la possibilita' da parte del M.A.P. medesimo di riassegnazione degli stessi;
Considerato che rispetto alle ditte revocate di cui all'elenco B3 allegato al verbale d'intesa di cui sopra, sono intervenute ulteriori revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo;
Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993;
Visto il decreto n. 102 del 21 settembre 2001;
Visto l'appunto dell'ufficio B5;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 1 del decreto n. 102 del 21 settembre 2001, viene sostituito come segue: strade, canali di deflusso, acque superficiali, impianto di sollevamento e verde pubblico attrezzato:
foglio n. 35, comune di Bella (Potenza), particella n. 232;
foglio n. 4, comune di Balvano (Potenza), particelle numeri 96, 101, 104, 113, 117, 132, 110, 112, 125, 118, 128, 123, 107, 97, 129, 76, 93, 94, 91, 88, 90;
foglio n. 5, comune di Balvano (Potenza), particelle numeri 235, 253, 250, 214, 239, 176, 238, 228, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 206, 208, 249, 246, 256, 114;
foglio n. 10, comune di Balvano (Potenza), particelle numeri 146, 212, 216, 225, 144, 145, 141, 211, 142, 207, 208, 183, 184, 151, 152, 148, 119, 170, 171, 158, 159, 204, 205, 194, 195, 190, 191, 179, 180, 175, 177, 198, 199, 202, 203, 218, 162, 222, 165, 167, 63, 59, 134, 137, 221;
comune di Baragiano (Potenza), foglio n. 10, particella n. 1018;
comune di Balvano (Potenza), foglio n. 9, particelle numeri 167 e 168;
comune di Baragiano (Potenza), foglio n. 9, particelle numeri 329, 330, 33;
comune di Baragiano (Potenza), foglio n. 21, particelle numeri 516, 365, 359, 71, 73, 315, 316, 317, 318, 74, 76, 154, 347, 360, 362, superficie totale ha.aa.ca. 208.589.
 
Art. 2.
L'art. 2 del decreto n. 102 del 21 settembre 2001, viene sostituito come segue:
"Viene altresi' trasferita al consorzio A.S.I. di Potenza la seguente opera infrastrutturale concernente l'area industriale di Baragiano: impianto di depurazione, distinto in catasto al foglio n. 4 del comune di Balvano (Potenza), con le particelle n. 95 (mq 11.463), n. 99 (mq 42), n. 100 (mq 498) e n. 103 (mq 11).".
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2001
Il direttore generale: Sappino
 
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