Gazzetta n. 13 del 16 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 novembre 2001
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. "Nuova FMI", unita' di Caserta e Milano. (Decreto n. 30456).

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche previdenziali

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Nuova FMI;
Visto il decreto direttoriale datato 4 agosto 2000, con il quale e' stato concesso, a decorrere dal 1 marzo 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;
Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001, con il quale e' stato approvato il programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 della summenzionata ditta;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova FMI, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta), unita' di Caserta per un massimo di cinquantuno unita' lavorative, Milano per un massimo di tre unita' lavorative per il periodo dal 1 marzo 2001 al 31 agosto 2001, art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 1 marzo 2000, n. 8051, contributo addizionale: no.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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