Gazzetta n. 15 del 18 gennaio 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001
Definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 308/01).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 dicembre 2001;
Premesso che:
l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale), ha disposto la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale, prevede che fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete ceda l'energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera B), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento C.I.P. n. 6/92), mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, seguendo le disposizioni del decreto ministeriale e modalita' preventivamente comunicate al Ministero delle attivita' produttive;
Visti:
la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera h);
il decreto legislativo n. 79/1999;
il decreto ministeriale;
Visti:
il provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 90 del 29 dicembre 1990 (di seguito: provvedimento C.I.P. n. 45/90);
il provvedimento C.I.P. n. 6/92;
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97);
la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2000, n. 223/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 223/00);
Considerato che:
l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che, dalla data di entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del medesimo decreto, il Gestore della rete ceda al mercato l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera B), del provvedimento C.I.P. n. 6/92; e che, ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorita' include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del Gestore della rete e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita della suddetta energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999;
l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale prevede che i clienti disponibili a distacchi di carico realizzabili in tempo reale debbano certificare di disporre di una potenza interrompibile installata, accertabile dal Gestore della rete, non inferiore a 10 MW per singolo sito;
l'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale prevede che le procedure concorsuali di cui all'art. 4 del medesimo decreto siano aggiudicate dal Gestore della rete in base al rialzo sul prezzo base cosi' come definito nel medesimo art. 6;
l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale dispone che l'Autorita' preveda una specifica clausola di interruzione della assegnazione all'atto dell'effettivo avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto ministeriale prevede la cessione di parte dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, con clausola di interrompibilita' della fornitura;
l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale prevede che alle procedure concorsuali possono partecipare i clienti del mercato libero, nonche' la societa' Acquirente unico S.p.a. a partire dalla data di assunzione delle proprie funzioni;
Ritenuto che:
sia necessario definire alcune clausole negoziali, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999, recanti la previsione della risoluzione di diritto del contratto di fornitura stipulato in esito alle procedure concorsuali di cui all'art. 4 del decreto ministeriale con decorrenza dalla data di entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999; e definire le clausole negoziali recanti la facolta' di cessione della capacita' produttiva acquisita per effetto delle medesime procedure concorsuali;
sia opportuno che il Gestore della rete fornisca informazione sull'esercizio della facolta' di interrompibilita' della fornitura dell'energia elettrica ceduta ai clienti finali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del decreto ministeriale ai fini della verifica della trasparenza e non discriminazione nella cessione dell'energia elettrica in esito alle procedure concorsuali di cui all'art. 4 del medesimo decreto;
sia opportuno che le procedure concorsuali di cui ai precedenti alinea siano definite con riferimento all'anno 2002, dal momento che non sono da escludere, in corso di tale anno, modificazioni del quadro normativo dovute ad esempio all'entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
sia opportuno, al fine di evitare la concentrazione della capacita' produttiva in capo ad un numero ristretto di soggetti, prevedere che nessun soggetto possa accedere alla procedura con una richiesta di assegnazione di capacita' produttiva per una quota superiore al 20% del numero di bande disponibili per ciascuna delle procedure concorsuali e al 15% del numero di bande complessivamente disponibili per tutte le procedure concorsuali;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, integrate come segue:
banda e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in ciascuna ora dell'anno;
capacita' produttiva assegnabile per l'anno 2002 e' il valore della capacita' produttiva disponibile con continuita' nell'anno 2002, definito dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale;
energia interrompibile con o senza preavviso e', in ciascuna ora, il minor valore tra l'energia prelevata in tale ora in un sito in cui e' installato un impianto alimentato da energia elettrica la cui fornitura e' sottoposta a clausola di interrompibilita' con o senza preavviso e l'energia massima prelevabile senza eccedere in alcun momento la potenza interrompibile con o senza preavviso disponibile nel medesimo sito;
fasce orarie F1, F2, F3 e F4 sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;
potenza interrompibile con preavviso e' la quota di potenza degli impianti installati in un sito per i quali il cliente e' in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale;
potenza interrompibile senza preavviso e' la quota di potenza degli impianti installati in un sito per i quali il cliente e' in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale;
prezzo minimo di assegnazione e' il prezzo piu' basso al quale corrisponde un'assegnazione di banda nell'ambito di una procedura concorsuale;
sollecitazione di offerta e' l'invito a presentare un'offerta nell'ambito di ciascuna delle procedure concorsuali di cui al titolo II del presente provvedimento;
decreto ministeriale e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001;
decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
deliberazione n. 301/01 e' la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2001, n. 301/01, recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2002 in presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e approvazione di intesa tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la Commission de regulation de l'electricite' per l'allocazione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
testo integrato e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
Adempimenti preliminari

2.1. Il Gestore della rete definisce, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale, la capacita' produttiva assegnabile per l'anno 2002 e il numero di bande in cui viene suddivisa.
2.2. Il Gestore della rete riserva cinquanta bande ai clienti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale.
2.3. Il Gestore della rete riserva un numero di bande pari al minor valore tra centocinquanta e il numero complessivo di bande di cui al comma 2.1 diminuito del numero di bande di cui al comma 2.2 ai clienti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale.
2.4. Il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet la disponibilita' delle bande come determinate ai sensi dei precedenti commi del presente articolo.
 
Art. 3.
Richieste di assegnazione di bande

3.1. In relazione alla capacita' produttiva assegnabile vengono effettuate tre procedure concorsuali separate per l'assegnazione:
a) delle bande di cui al comma 2.2;
b) delle bande di cui al comma 2.3;
c) delle bande al netto di quelle di cui alle precedenti lettere a) e b).
3.2. Possono richiedere l'assegnazione di bande i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale.
3.3. La richiesta per l'assegnazione di bande, predisposta secondo modalita' e con il formato definiti dal Gestore della rete, deve contenere:
a) il numero di bande richieste;
b) la dichiarazione di un prezzo per ciascuna banda richiesta che non puo' essere pari o inferiore al prezzo base d'asta PBA come determinato ai sensi del comma 6.2.
3.4. Nel caso in cui la richiesta riguardi l'assegnazione di bande di cui al comma 2.2, essa deve contenere l'indicazione della potenza interrompibile senza preavviso degli impianti nella disponibilita' del soggetto in ciascuno dei siti in cui tali impianti sono installati.
3.5. Nel caso in cui la richiesta riguardi l'assegnazione di bande di cui al comma 2.3, essa deve contenere l'indicazione della potenza interrompibile con preavviso degli impianti nella disponibilita' del soggetto in ciascuno dei siti in cui tali impianti sono installati.
3.6. Nei casi di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5, la potenza corrispondente al numero di bande richieste non puo' essere superiore alla potenza interrompibile, con o senza preavviso, indicata nella richiesta.
 
Art. 4.
Assegnazione di bande per l'anno 2002

4.1. Nei casi in cui la richiesta complessiva di bande risulti inferiore alla disponibilita', il Gestore della rete procede all'assegnazione delle bande richieste.
4.2. Nei casi in cui la richiesta complessiva di bande risulta superiore alla disponibilita', il Gestore della rete procede all'espletamento della procedura concorsuale per l'assegnazione delle bande secondo quanto previsto nei seguenti commi.
4.3. Le procedure concorsuali di cui al comma 3.1 hanno luogo, qualora possibile, in sequenza secondo l'ordine cronologico previsto al medesimo comma. Ciascuna procedura concorsuale ha inizio allorche' sia stata conclusa quella precedente.
4.4. Qualora il numero di bande richieste da un soggetto, ai sensi del comma 3.3, sia superiore al 20% del numero di bande disponibili per l'assegnazione nella procedura concorsuale per cui la richiesta e' stata presentata ovvero sia, sommato alle bande gia' assegnate al medesimo soggetto, superiore al 15% del numero di bande complessivamente disponibili per l'assegnazione, il numero di bande richieste viene ridotto, dal Gestore della rete, in modo da rispettare i medesimi limiti.
4.5. Il Gestore della rete invita a partecipare a ciascuna procedura concorsuale di cui all'art. 3 i soggetti che hanno presentato le richieste ai sensi del medesimo articolo mediante sollecitazioni di offerte.
4.6. A seguito della sollecitazione di cui al comma 4.5, ciascun soggetto puo' presentare un'offerta in cui deve specificare:
a) il numero di bande richieste;
b) il prezzo offerto per ciascuna banda richiesta.
4.7. Per ciascun partecipante, il numero di bande specificate nell'offerta di cui al comma 4.6 non puo' essere superiore a quello delle bande oggetto della richiesta di cui al comma 3.3, come eventualmente ridotto ai sensi del comma 4.4.
4.8. Le offerte presentate da ciascun partecipante a seguito della sollecitazione di cui al comma 4.5 contengono l'indicazione di un prezzo per ogni banda richiesta non inferiore al prezzo dichiarato nella richiesta di cui al comma 3.3.
4.9. Dopo aver ricevuto le offerte di cui al comma 4.6, il Gestore della rete procede ad una assegnazione delle bande ai partecipanti alle procedure concorsuali sulla base dell'ordine decrescente dei prezzi offerti e comunica a ciascun partecipante il numero di bande di cui lo stesso partecipante e' risultato assegnatario.
4.10. Nel caso in cui, durante la procedura di assegnazione, il numero delle bande richieste al prezzo minimo cui corrisponda un'assegnazione sia superiore al numero di quelle da assegnare a tale prezzo minimo, il Gestore della rete procede ad assegnare definitivamente le bande cui corrisponda un prezzo superiore al medesimo prezzo minimo, mentre, per le restanti, procede all'assegnazione mediante sorteggio tra tutte le bande cui corrispondano prezzi offerti identici.
4.11. Il Gestore della rete definisce le modalita' organizzative per l'espletamento delle procedure concorsuali, sulla base di quanto previsto nel decreto ministeriale e nel presente provvedimento, secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione.
4.12. L'energia elettrica non collocata tramite le procedure concorsuali viene ceduta nel mercato vincolato ai sensi della sezione 3 del testo integrato.
 
Art. 5.
Diritti e obblighi degli assegnatari di bande

5.1. Per effetto dell'assegnazione di una banda il Gestore della rete e' tenuto a rendere disponibile all'assegnatario della banda una potenza di 10 MW per tutte le ore dell'anno ed, in ogni ora, la massima energia che puo' essere resa disponibile senza superare la medesima potenza.
5.2. L'assegnatario di bande nella procedura concorsuale di cui al comma 3.1, lettera a), e' tenuto, per ciascuna ora, a versare mensilmente al Gestore della rete, secondo le modalita' dal medesimo stabilite:
a) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione dell'energia, come determinato al comma 6.4, e il minor valore tra l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1 e l'energia interrompibile senza preavviso prelevata nell'ora nei siti di cui al comma 3.4;
b) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo base di assegnazione, come determinato al comma 6.1, relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3.1, lettera c), e l'energia resa disponibile ai sensi del precedente comma 5.1, al netto dell'energia assoggettata al regime di cui alla precedente lettera a).
5.3. L'assegnatario di bande nella procedura concorsuale di cui al successivo comma 3.1, lettera b), e' tenuto, per ciascuna ora, a versare mensilmente al Gestore della rete, secondo le modalita' dal medesimo stabilite:
a) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione dell'energia, come determinato al comma 6.4, e il minor valore tra l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1 e l'energia interrompibile con preavviso prelevata nell'ora nei siti di cui al comma 3.5;
b) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo base di assegnazione, come determinato al comma 6.1, relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3.1, lettera c), e l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1, al netto dell'energia assoggettata al regime di cui alla precedente lettera a).
5.4. L'assegnatario di bande nella procedura concorsuale di cui al comma 3.1, lettera c), e' tenuto, per ciascuna ora, a versare al Gestore della rete, secondo le modalita' dal medesimo stabilite, l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione dell'energia e l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1.
 
Art. 6.
Prezzi di aggiudicazione per l'anno 2002

6.1. Il prezzo base di assegnazione PB per la procedura concorsuale di cui al comma 3.1, lettera c), e' dato dalla formula:
PB = 0,676*Ct + PBA dove:
Ct e' il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui al comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorita' nel bimestre in cui l'energia elettrica viene resa disponibile;
PBA e' il prezzo base d'asta della procedura concorsuale di cui al comma 6.2.
6.2. Il prezzo base d'asta PBA di cui al comma 3.3, lettera b), e comma 6.1 per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al comma 3.1 e' riportato nella tabella 1.
6.3. Il prezzo di assegnazione dell'energia PI, per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al comma 3.1, e' dato per l'energia compresa in ciascuna banda N di cui un soggetto risulti assegnatario, dalla formula:
PI = PBID(base)N + 0,676*Ct dove:
PBID(base)N e' il prezzo offerto dal soggetto per la banda N a seguito dell'ultima sollecitazione di offerte della procedura concorsuale, ovvero, nel caso di cui al comma 4.1, il prezzo offerto nella richiesta di cui al comma 3.3;
Ct e' il parametro definito al comma 6.1.
6.4. Per ciascun soggetto il prezzo medio di assegnazione dell'energia PImd per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al comma 3.1 e' dato, per l'energia compresa nell'insieme delle bande N di cui il medesimo soggetto risulti assegnatario, dalla formula:
PI(base)md = (SIGMA)PI/N
 
Art. 7.
Cessione del contratto

7.1. Nei contratti di cessione dell'energia elettrica stipulati in esito all'assegnazione della bande di cui al comma 3.1, lettera c), e' inserita una clausola che prevede che la cessione totale o parziale del contratto e' notificata al Gestore della rete. La cessione ha effetto, qualora sia comunicata entro le ore 24 del venerdi' di una settimana, a partire dal lunedi' della settimana successiva. La medesima cessione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui all'art. 5 per la potenza corrispondente alle bande cedute.
 
Art. 8.
Risoluzione di diritto

8.1. Nei contratti di cessione dell'energia elettrica stipulati in esito all'assegnazione delle bande ai sensi del precedente art. 4 e' inserita una clausola che prevede la risoluzione di diritto del contratto con decorrenza dalla data di entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999.
 
Art. 9.
Direttive al Gestore della rete

9.1. Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dei proventi e degli oneri derivanti dalla cessione dell'energia elettrica ai sensi del presente provvedimento.
9.2. Il Gestore della rete pubblica mensilmente nel proprio sito internet le statistiche relative all'esercizio della facolta' di interrompere la fornitura di energia elettrica sottoposta alla clausola di interrompibilita'. Contestualmente il Gestore della rete invia all'Autorita' una relazione sull'esercizio di detta facolta', specificando le condizioni tecniche e economiche che hanno determinato in ciascun caso l'esercizio della facolta' di interrompibilita'.
9.3. Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' rapporti sullo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 4, sull'assegnazione della capacita' produttiva disponibile e sulle attivita' di cui al titolo III del presente provvedimento.
 
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali

10.1. Il Gestore della rete procede all'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3.1 e alla conseguente assegnazione delle bande entro il 31 dicembre 2001.
10.2. A seguito dell'entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, l'Autorita' valuta la sussistenza delle condizioni necessarie per l'offerta della capacita' produttiva disponibile nel suddetto sistema delle offerte.
10.3. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 
Tabella 1

PREZZO BASE D'ASTA PER kWh PER CIASCUNA DELLE TIPOLOGIE DI BANDA

=====================================================================
Tipologia di banda |Prezzo (centesimi di euro/kWh) ===================================================================== Bande di cui al comma 3.1, lettera a) | 1,0497 Bande di cui al comma 3.1, lettera b) | 1,4900 Bande di cui al comma 3.1, lettera c) | 2,3705

Milano, 21 dicembre 2001
Il presidente: Ranci
 
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