Gazzetta n. 16 del 19 gennaio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente del CNEL - Biennio economico 2000-2001

A seguito del parere favorevole espresso in data 7 dicembre 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con il CNEL sul testo dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL relativo al personale dirigente del CNEL nonche' della certificazione della Corte dei conti, in data 21 dicembre 2001, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 9 gennaio 2002 alle ore 11,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

----> vedere FIRME a pag. 30 della G.U. <----

Art. 1.
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente di seconda fascia, e' incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:
dal 1 luglio 2000, Euro 58,88 (L. 114.000);
dal 1 gennaio 2001, Euro 92,96 (L. 180.000).
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, ai dirigenti di seconda fascia compete il seguente trattamento economico fisso annuo comprensivo del rateo di 13a mensilita':
a) stipendio tabellare, Euro 36.151,98 (L. 70.000.000);
b) retribuzione individuale di anzianita', maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei previgenti contratti collettivi nazionali di categoria;
c) retribuzione di posizione, parte fissa, Euro 8.779,77 (L. 17.000.000).
3. Ai fini della determinazione del valore indicato al comma 2, lettera a) il CNEL utilizza, oltre agli incrementi definiti per il biennio 1998-99 e quelli di cui al comma 1, risorse finanziarie a carico del proprio bilancio.
4. Il trattamento economico indicato al comma 2 contiene ed assorbe le misure dell'indennita' integrativa speciale nell'importo in godimento dai dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.
5. Ai vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui al comma 2, lettere a) e b).
 
Art. 2.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile.
 
Art. 3. Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti di seconda fascia
1. Il fondo di cui all'art. 47 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 della dirigenza del CNEL continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' altresi' alimentato dalle seguenti ulteriori voci di finanziamento:
a) le risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all'art. 27 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 della dirigenza del CNEL;
b) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997.
2. Il CNEL puo' altresi' destinare al finanziamento del fondo risorse, secondo la propria capacita' di bilancio, in misura non superiore al 2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1999.
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilita' e di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, il CNEL, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valuta anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attivita' e adegua le disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
 
Art. 4. Retribuzione di posizione a dirigenti di seconda fascia preposti ad
uffici dirigenziali non generali
1. Il CNEL determina i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessita' organizzativa, alle responsabilita' gestionali interne ed esterne.
2. L'individuazione e la graduazione delle retribuzione di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non puo' comunque essere inferiore ad 1,4 ne' superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all' interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione e' definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive del fondo di cui all'art. 3, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da un minimo di Euro 8.779,77 (L. 17.000.000), che costituisce la parte fissa di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), a un massimo di Euro 42.349,47 (L. 82.000.000).
4. In sede di revisione dei valori economici delle funzioni dirigenziali per l'utilizzo, in particolare, della nuove risorse acquisite in attuazione dell'art. 3, il CNEL, entro il periodo di vigenza del presente CCNL, destina in via prioritaria le risorse stesse all'adeguamento al valore minimo di cui al comma 3 degli importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori.
 
Art. 5. Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti di prima fascia
1. Il CNEL adegua le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 46 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 della dirigenza del CNEL in modo da garantire una quota di finanziamento della retribuzione accessoria non inferiore alla quota media pro-capite risultante dalle risorse di cui all'art. 5, comma 1, del CCNL stipulato il 5 aprile 2001 relativo al biennio economico 2000-2001 del personale dirigente dell'area 1.
2. In relazione ai tassi di inflazione programmati, ai dirigenti di prima fascia sono corrisposti, sulla retribuzione di posizione in godimento, i seguenti incrementi mensili pro-capite:
a) dal 1 luglio 2000, Euro 85,73 (L. 166.000);
b) dal 1 gennaio 2001, Euro 144,61 (L. 280.000).
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilita' e di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, il CNEL, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valuta anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attivita' e adegua le disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
 
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