Gazzetta n. 18 del 22 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 novembre 2001
Attuazione della direttiva 2001/49/CE della Commissione del 28 giugno 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva "DPX KE 459 (Flupirsulfuron Metile)" nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/36/CE della Commissione, ed in particolare l'art. 6;
Considerato che, conformemente all'art. 6, par. 2, della direttiva 91/414/CE, la Francia ha ricevuto una richiesta per l'iscrizione della sostanza attiva "DPX KE 459 (Flupirsulfuron Metile)" nell'allegato I della direttiva medesima;
Tenuto conto che la Francia, in qualita' di Paese relatore per la sostanza attiva "DPX KE 459 (Flupirsulfuron Metile)", ha effettuato il lavoro di valutazione di tale sostanza;
Considerato che il fascicolo e' stato ritenuto dalla Commissione conforme ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva;
Considerato che, successivamente, la Francia ha presentato alla Commissione il progetto di relazione di valutazione della sostanza medesima ed il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame del Flupirsulfuron Metile sono stati trasmessi per consultazione al Comitato scientifico per le piante;
Rilevato che, a seguito delle valutazioni effettuate dal Comitato stesso, si puo' supporre che i prodotti fitosanitari contenenti Flupirsulfuron Metile soddisfino in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafi 1 e 3 della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;
Vista la direttiva della Commissione 2001/49/CE del 28 giugno 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva "DPX KE 459 (Flupirsulfuron Metile)" nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2001/49/CE della Commissione, con l'inserimento della stessa sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

Decreta:
Art. 1.
La sostanza attiva DPX KE 459 (FLUPIRSULFURON METILE) e' iscritta, fino al 30 giugno 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 dicembre 2001, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti "DPX KE 459 (Flupirsulfuron Metile)".
 
Art. 3.
Nel caso di autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "DPX KE 459 (Flupirsulfuron Metile)" insieme ad altra sostanza attiva iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, deve essere presentato al Ministero della salute un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo entro tre anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle predette sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 20 novembre 2001
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 4
 
Allegato
----> vedere allegato a pag. 23 della G.U. <----
 
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