Gazzetta n. 19 del 23 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 ottobre 2001
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 248/2001, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna chimica organica, ora Bormia S.p.a. in liquidazione, per l'unita' di Cengio, nonche' la proroga del trattamento di mobilita', prevista dall'art. 1, comma 29, della legge n. 388/2000, per i lavoratori dell'area Val Basento e Tito Scalo. (Decreto n. 30466).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;
Visto l'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 78, comma 33, della stessa legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 4, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, che prevede sussidiazioni del reddito in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Bormia (gia' Acna chimica organica, in liquidazione), con sede e stabilimento in Cengio (Savona), con la quale e' richiesta la concessione degli interventi di cui al gia' richiamato art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 248/2001, in favore di 59 lavoratori dipendenti, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, relativamente al periodo dal 20 settembre 2001 al 19 settembre 2003;
Considerato che l'azienda, a causa del grave stato di crisi socio-ambientale dell'area industriale di Cengio, ha avviato un complesso programma di bonifica e di messa in sicurezza del sito, ed in ragione di cio', ha usufruito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, per il biennio 20 settembre 1999-19 settembre 2001;
Considerato che dall'esame della suddetta domanda, inoltrata a seguito dell'accordo ministeriale del 18 settembre 2001, emerge che la Bormia (gia' Acna chimica organica) sta proseguendo nella realizzazione del suddetto progetto e, una volta che lo stesso sia ultimato, si e' impegnata ad agevolare il riutilizzo di proprie aree onde favorire l'insediamento di nuove imprese e la ricollocazione di propri lavoratori presso queste ultime, a seguito dell'accordo di programma sottoscritto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visti, per quanto riguarda la proroga del trattamento di mobilita', i verbali sottoscritti presso la direzione regionale del lavoro di Potenza in data 24 settembre 2001 e presso la direzione provinciale del lavoro di Matera in data 26 settembre 2001, con i quali e' stata posta in evidenza la necessita' di tutelare il reddito di alcuni lavoratori, i quali, pur rientrando nella platea dei destinatari dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, come modificato dall'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - che ha previsto la proroga dell'indennita' di mobilita' fino al 31 dicembre 2001, in favore dei lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle aree interessate agli interventi della legge n. 219/1981 per i quali sono stati avviati contratti d'area, la cui scadenza era prevista al 28 febbraio 2000, nonche' per i lavoratori ex dipendenti da aziende della Valbasento interessate da accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 64/1996 - non hanno potuto godere del beneficio previsto dalle sopra richiamate norme, per una scadenza successiva al 31 dicembre 2000 della precedente proroga del trattamento, per motivi connessi alle disposizioni amministrative in materia di mobilita';
Ritenuta, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 248/2001, la necessita' di concedere il trattamento CIGS alla S.p.a. Bormia (gia' Acna chimica organica) onde consentire a tale societa' di conseguire gli obiettivi sopra descritti, nonche' di estendere - al fine di evitare disparita' di trattamento - la proroga dell'indennita' di mobilita' fino al 31 dicembre 2001, a coloro che, pur rientrando nelle fattispecie di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 346/2000, come modificato dall'art. 78, comma 29, della legge n. 388/2000, non hanno beneficiato della suddetta proroga;

Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, e' concesso, nel limite di lire tre miliardi e settecento milioni, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 59 lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.p.a. Bormia (gia' Acna chimica organica), con sede e stabilimento in Cengio (Savona), relativamente al periodo dal 20 settembre 2001 al 19 settembre 2003.
 
Art. 2.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, la proroga, sino al 31 dicembre 2001, del trattamento di mobilita', prevista dall'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 346/2000, come modificato dall'art. 78, comma 29, della legge n. 388/2000, e' estesa, nel limite di lire novecento milioni, ai lavoratori di cui ai verbali di accordo sottoscritti presso la direzione regionale del lavoro di Potenza in data 24 settembre 2001 e presso la direzione provinciale del lavoro di Matera in data 26 settembre 2001, che formano parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' ridotta del 10 per cento. La misura del trattamento di mobilita' di cui all'art. 2 e' ridotta del 20 per cento.
 
Art. 4.
Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria all'uopo preordinata dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Roma, 25 ottobre 2001

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
Allegato

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI POTENZA

Il giorno 24 settembre 2001, alle ore 16,30, presso la sede della direzione regionale del lavoro di Potenza, previa convocazione della medesima sono convenuti i signori:
dott. Domenico Antonio Labanca, direttore della direzionale regionale del lavoro di Potenza, coadiuvato dal dott. Vito Antonio Doino;
dott.ssa Giuseppina Travaglio, responsabile della P.O. dell'ufficio politiche del lavoro e emergenze occupazionali del Dipartimento formazione cultura e lavoro della regione Basilicata, coadiuvata dalle signore Cerone Giuseppina e Palese Angela;
sig. Vito Pietrafesa, in rappresentanza della CGIL;
sig. Pietro Rubino, in rappresentanza della CISL;
sig. Francesco Santarsiero, in rappresentanza della UIL.
La riunione ha lo scopo di esaminare le problematiche connesse alla mancata concessione della proroga al 31 dicembre 2001 della indennita' di mobilita' per numero otto lavoratori dipendenti dalla Interklim S.p.a, zona industriale di Tito Scalo (Potenza).
Viene esaminata la posizione dei suddetti otto lavoratori che non sono stati ammessi al beneficio della proroga della indennita' di mobilita' di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, modificato dall'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, perche' la proroga della mobilita' scadrebbe (sommando alla data del licenziamento gli otto giorni e i quattordici giorni di mancato preavviso) successivamente al 31 dicembre 2001 (mentre ai sensi della circolare n. 56/92 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'inserimento nella lista di mobilita' ha effetto dal giorno successivo a quello del licenziamento).
Dopo ampio ed approfondito dibattito, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dichiarano di ritenere oltre che illegittima, discriminante e penalizzante l'interpretazione della norma in argomento effettuata dalla INPS sede provinciale di Potenza, che non ha inteso erogare l'indennita' di mobilita' ai lavoratori in questione, pur appartenendo alla stessa platea dei lavoratori che beneficiano della proroga dell'indennita' per effetto delle succitate norme.
Tutti i convenuti esprimono preoccupazione per la descritta situazione che sta determinando una crescente tensione tra i lavoratori esclusi dalla proroga dell'ammortizzatore sociale in argomento, nonche' perche' il suo perdurare potrebbe produrre anche riflessi negativi sull'ordine pubblico.
Per quanto sopra le parti convenute, all'unanimita', chiedono all'on. Ministro del lavoro e delle politiche sociali di adottare un provvedimento ai sensi del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, che consenta la proroga dell'indennita' di mobilita' ai lavoratori di seguito riportati:
1) Capece Gennaro nato il 13 ottobre 1946;
2) Chinaglia Gilberto nato il 31 gennaio 1945;
3) Covucci Rocco nato il 29 agosto 1946;
4) Iannelli Antonio nato il 2 febbraio 1946;
5) La Torre Carlo nato il 5 febbraio 1946;
6) Lombardo Francesco nato il 13 aprile 1946;
7) Sanza Giovanni nato il 21 gennaio 1943;
8) Zuccarella Giovanni nato il 16 luglio 1945.
Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Verbale di accordo
L'anno 2001, il giorno 26 del mese di settembre, presso la direzione provinciale del lavoro di Matera, su convocazione della medesima direzione provinciale del lavoro e previa intesa con la sede INPS di Matera, sono convocati i signori:
per la direzione provinciale del lavoro di Matera: il direttore dott. Giovanni Gurrado e la dott.ssa Anna Grazia Paternoster;
per l'INPS: il vice direttore dott. Vito Latela, il dott. Giovanni Silvano e la dott.ssa Antezza Rosaria;
per le organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL e UIL: sig. Andrisani Tommaso, sig. D'Amico Luigi, sig. Piancazzi Pasquale;
per la provincia di Matera: sig. Natella Giovanni.
Scopo della riunione e' la problematica connessa alla proroga della indennita' di mobilita' ai lavoratori dell'area Valbasento.
Dopo ampio ed approfondito dibattito.
Premesso:
1) che l'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, ha prorogato al 31 dicembre 2001 l'indennita' di mobilita' con scadenza entro il 31 dicembre 2000, in favore dei dipendenti da aziende interessate da accordi di programma, stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1996, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso;
2) che la sopracitata norma legislativa ha previsto la proroga dell'indennita' di mobilita' per duecentottantanove lavoratori Valbasento e nel limite massimo di spesa pari a 14 miliardi;
3) che, in base alle direttive della sede centrale dell'lNPS nonche' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale previdenza e assistenza sociale - divisione XI, sono esclusi dal beneficio della proroga dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
a) i lavoratori licenziati in data 31 dicembre dalle aziende di cui sopra, con trattamento di mobilita' scaduto l'8 gennaio 2001 (anziche' il 31 dicembre 2000) per effetto del principio della carenza (decorrenza dell'indennita' di mobilita' dall'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro);
b) i lavoratori Valbasento titolari di mobilita' con scadenza naturale entro il 31 dicembre 2000, differita entro il corrente anno 2001 per effetto di rioccupazione a tempo determinato;
4) che l'esclusione delle sopracitate categorie di lavoratori Valbasento dal beneficio della proroga ha creato forti tensioni sociali;
5) che, il Sottosegretario Brambilla, rispondendo all'interrogazione parlamentare, ha dichiarato la disponibilita' del Governo ad accogliere la raccomandazione dei parlamentari Molinari e Adduce, al fine di trovare una soluzione alle problematiche relative alla proroga dell'indennita' di mobilita' per alcuni lavoratori ex Interklim e Valbasento, utilizzando le procedure previste dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
6) che a tal fine, su direttiva della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - divisione XI, la direzione provinciale del lavoro ha indetto la riunione odierna intesa individuare la platea dei lavoratori Valbasento esclusi dal beneficio dell'ammortizzato sociale.
Tutto quanto sopra premesso, le parti sociali convenute organizzazioni sindacali, INPS, provincia e D.P.L.
I) Condividono ed approvano l'elenco definitivo dei lavoratori, dipendenti dalle aziende interessate da accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1996, n. 105, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, con mobilita' in scadenza nel corso dell'anno 2001 e per i quali si chiede la proroga della indennita' di mobilita' di cui all'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, utilizzando le procedure previste dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248.
Il sopra citato elenco, allegato A, e' stato elaborato sulla scorta delle domande presentate dagli interessati e dei dati risultanti dagli archivi automatizzati dell'INPS di Matera al 31 agosto 2001. Il precitato elenco, che e' parte integrante del presente verbale, compone di un foglio e contiene 25 nominativi.
II) Le parti sociali dichiarano che il bacino dei lavoratori beneficiari della proroga dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, integrato come sopra, risulterebbe costituito complessivamente da 284 nominativi in conformita' ai parametri normativi. Pertanto le parti sociali formulano e approvano l'elenco allegato B, elaborato sulla base delle risultanze degli elenchi redatti in data 23 febbraio 2001, 6 marzo 2001 e 15 giugno 2001 nonche' in data odierna.
Le parti concordano nel ritenere definitivo detto elenco allegato B e si impegnano a non apportare modifiche.
Il sopra citato elenco allegato B, parte integrante del presente verbale, si compone di sei fogli e contiene 284 nominativi.
Letto, confermato e sottoscritto.
 
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