Gazzetta n. 19 del 23 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 novembre 2001
Attuazione della Raccomandazione della Commissione del 22 dicembre 2000, n. 2001/42/CE, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2001 per garantire il rispetto delle quantita' massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la Raccomandazione della Commissione del 22 dicembre 2000, n. 2001/42/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 11/40 del 16 gennaio 2001, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2001 per garantire il rispetto delle quantita' massime consentire di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva n. 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ed in particolare l'art. 9;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, riguardante i requisiti minimi dei laboratori;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, recante i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/1971/CE) come integrato e modificato dal decreto del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (recepimento della direttiva n. 2000/24/CE) e dal decreto del Ministro della sanita' 3 gennaio 2001 (recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE);
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 20 dicembre 1980 recante le modalita' di prelevamento dei campioni per il controllo dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli;
Visto che dalle comunicazioni delle regioni e province autonome risulta che solo parte di esse dispongono di laboratori pubblici per il controllo ufficiale accreditati per le analisi sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari;
Rilevato che occorre procedere alla formale adozione del programma di cui alla citata raccomandazione, in base a quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreta:
Art. 1.
O g g e t t o
1. E' adottato per l'anno 2001 il programma comunitario coordinato di controlli ufficiali per garantire il rispetto delle quantita' massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli di cui alla raccomandazione della Commissione della U.E. del 22 dicembre 2000, n. 2001/42/CE.
 
Art. 2.
Programmazione
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano destinatarie del presente programma forniscono alle aziende sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione ai controlli ufficiali.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 tengono conto dei criteri uniformi minimi indicati nell'allegato 1 del presente decreto, unitamente alla designazione delle strutture territoriali per il campionamento e dei laboratori accreditati per gli accertamenti analitici.
3. Le designazioni di cui al comma 2 vengono comunicate al Ministero della salute, direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione.
 
Art. 3.
Controlli ufficiali del programma coordinato
per l'anno 2001
1. Gli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1, prevedono il campionamento e analisi delle:
a) combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicati nell'allegato 2 (esercizio specifico), sulla base del numero minimo di campioni per ciascuno prodotto pari a 65;
b) combinazioni forato/patata e metidation/mela (esercizio di variabilita), sulla base del numero di campioni per ciascun prodotto pari a 18.
 
Art. 4.
Prelievo dei campioni e accertamenti analitici
1. Il prelievo di campioni dei prodotti di cui all'art. 3 viene effettuato secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della sanita' del 20 dicembre 1980.
2. Per gli accertamenti analitici effettuati dai laboratori pubblici deputati al controllo ufficiale per i residui di antiparassitari nei prodotti alimentari si applicano le metodologie oggetto dell'accreditamento ottenuto.
3. I laboratori pubblici di controllo ufficiale sono tenuti ad operare in conformita' alle linee direttrici per i procedimenti di controllo della qualita' per l'analisi dei residui di antiparassitari di cui all'allegato II della raccomandazione del 3 marzo 1999 n. 1999/333/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 128 del 21 maggio 1999.
 
Art. 5.
Elaborazione e trasmissione dei dati
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano destinatarie del presente decreto trasmettono, entro il 31 maggio 2002, al Ministero della salute, D.G.S.P.V.A.N., i risultati riassuntivi dei controlli ufficiali del programma di cui all'art. 3, utilizzando il modello comunitario Tabella B (esercizio specifico) e il modello comunitario Tabella F (esercizio di variabilita) riportati rispettivamente negli allegati 3 e 4.
2. Le suddette amministrazioni comunicano, entro il 31 maggio 2002, al Ministero della salute, D.G.S.P.V.A.N., i dati relativi all'accreditamento dei laboratori pubblici che effettuano le analisi, con indicazione del tipo di accreditamento e dell'organismo che lo ha rilasciato, unitamente ad una copia dell'atto di accreditamento, utilizzando il modello comunitario Tabella G (laboratori) riportato nell'allegato 5.
Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2001
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 41
 
Allegato 1

CRITERI UNIFORMI MINIMI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO COORDINATO DI CONTROLLI PER L'ANNO 2001 IN MATERIA DI
RESIDUI DI ANTIPARASSITARI.

1. Combinazioni prodotto/residuo di antiparassitari indicati nell'allegato 2. (Esercizio specifico).
1.1. Campioni: i prodotti alimentari da sottoporre al campionamento ufficiale, per l'anno 2001, sono i seguenti:
fragole;
lattughe;
mele;
pomodori;
uve.
Su tali prodotti vanno ricercati i sotto elencati residui di antiparassitari:
gruppo "A" (acefato, gruppo benomil clorpirifos, iprodione, metamidofos);
gruppo "B" (diazinon, metalaxil, metidation, tiabendazolo, triazofos);
gruppo "C" (clorpirifosmetile, deltametrina, endosulfan, imazalil, lambdacialotrin, gruppo maneb, mecarbam, permetrina, pirimifosmetile, vinclozolin);
"gruppo D" (azinfosmetile, captan, clorotalonil, diclofluanid, dicofol, dimetoato, folpet, malation, ometoato, procimidone, propizamide, azossistrobina).
Il numero minimo di campioni per ciascun prodotto da prelevare e analizzare e' pari a 65, in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione nazionale, comunitaria ed extracomunitaria sul mercato italiano.
Tale numero e' da suddividere tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto indicato nella tabella 1.
1.2. Punti di prelievo: il prelievo dei campioni viene effettuato preferibilmente alla distribuzione.
1.3. Procedure di campionamento: si applicano le procedure stabilite con il decreto del Ministro della sanita' del 20 dicembre 1980.
1.4. Metodi di analisi: per gli accertamenti analitici si applicano i metodi riferiti nel certificato di accreditamento.
1.5. Trasmissione dei dati: la trasmissione al Ministero della salute dei dati sulle analisi e dei dati relativi all'accreditamento dei laboratori, deve essere effettuata a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 maggio 2002, utilizzando i modelli Tabella B e Tabella G riportati, rispettivamente, negli allegati 3 e 5 del presente decreto.
2. Combinazioni forato/patata e metidation/mela (esercizio di variabilita).
2.1. Campioni: i prodotti alimentari da sottoporre al campionamento ufficiale, per l'anno 2001, sono i seguenti:
patate;
mele.
Sui campioni di patate e' da ricercare il residuo di antiparassitario: forato.
Sui campioni di mele e' da ricercare il residuo di antiparassitario: metidation.
Il numero minimo di campioni per ciascun prodotto da prelevare e analizzare e' pari a 18.
Tale numero e' da suddividere tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto indicato nella tabella 1.
2.2. Punti di prelievo: il prelievo dei campioni viene effettuato preferibilmente alla produzione e se possibile da un unico produttore.
2.3. Procedure di campionamento: si applicano le procedure stabilite con il decreto del Ministro della sanita' del 20 dicembre 1980.
In questo esercizio va prelevata una aliquota in piu' dei campioni ufficiali da sottoporre ad analisi rispetto alla procedura usuale prevista.
Nel caso in cui i risultati del campione di laboratorio analizzato hanno evidenziato un livello rilevabile dell'antiparassitario in questione, vengono sottoposti ad analisi i singoli componenti formanti l'aliquota prelevata in piu'.
2.4. Metodi di analisi: si suggerisce l'impiego del metodo analitico riferito nel certificato di accreditamento.
2.5. Trasmissione dei dati: la trasmissione al Ministero della salute dei dati sulle analisi deve essere effettuata a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 maggio 2002, utilizzando il modello Tabella F riportato nell'allegato 4 del presente decreto.
 
ALLEGATI
----> vedere allegati da pag. 10 a pag. 16 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone