Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 novembre 2001, n. 471
Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
Visto, in particolare, l'articolo 7 della citata legge n. 383 del 2000, che prevede l'istituzione di un Registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della stessa legge;
Visto, in particolare, l'articolo 8 della citata legge n. 383 del 2000, che prevede l'emanazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di un regolamento che disciplini il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro di cui sopra;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. GAB/339/UL/19 del 16 ottobre 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale nell'apposito registro nazionale, istituito a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominata legge, nonche' la periodica revisione del medesimo registro.
2. L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - La legge 7 dicembre 2000, n. 383,
recante "Disciplina delle associazioni di promozione
sociale" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2000, n. 300. Il testo dell'art. 8, comma 1, e'
riportato in note alle premesse.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 7 della citata
legge n. 383 del 2000 e' il seguente:
"Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un Registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel Registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale".
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 383 del 2000 e'
il seguente:
"Art. 8 (Disciplina del procedimento per le iscrizioni
ai registri nazionale, regionali e provinciali). - 1. Il
Ministro per la solidarieta' sociale, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, emana un apposito regolamento che disciplina il
procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di
iscrizione e di cancellazione delle associazioni a
carattere nazionale nel Registro nazionale di cui all'art.
7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel
rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'istituzione dei registri di cui all'art. 7, comma
4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di
iscrizione e di cancellazione delle associazioni che
svolgono attivita' in ambito regionale o provinciale nel
registro regionale o provinciale nonche' la periodica
revisione dei registri regionali e provinciali, nel
rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le
regioni e le province autonome trasmettono altresi'
annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio
nazionale di cui all'art. 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi
regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere
un termine per la conclusione del procedimento e possono
stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato,
l'iscrizione si intenda assentita.
4. L'iscrizione nei registri e' condizione necessaria
per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici
previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e
provinciali di cui al comma 2".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
- La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge
n. 383 del 2000, si veda in note alle premesse.



 
Art. 2.
Requisiti e procedure di iscrizione
1. Le associazioni costituite e operanti da almeno un anno, che svolgano attivita' di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge e il cui atto costitutivo e statuto corrispondano ai requisiti indicati nell'articolo 3 della legge, possono chiedere l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, presentando domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - corredata da:
a) atto costitutivo, con l'indicazione della sede legale, e statuto dell'associazione, corredato, se necessario, da un documento a carattere transitorio di integrazione del medesimo con le previsioni statutarie di cui all'articolo 3 della legge. Tale documento deve essere deliberato dall'organismo nazionale competente che recepisca come vincolanti dette previsioni, impegnando l'associazione a procedere alla modifica dello statuto tempestivamente e comunque non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di iscrizione;
b) indicazione dell'ambito di diffusione territoriale dell'associazione comprovante la presenza in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale;
c) nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale;
d) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione contenente dati relativi a:
modello organizzativo e livelli di responsabilita' degli organismi nazionali e di quelli delle eventuali articolazioni periferiche;
numero totale degli iscritti, criteri e mezzi di informazione e/o di comunicazione al fine di consentire la loro piena partecipazione;
indicazione degli ambiti prevalenti di attivita', delle iniziative piu' significative realizzate e dei principali programmi di intervento posti in essere.
2. La domanda e' inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In merito all'iscrizione al Registro nazionale provvede il dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Ove la domanda non venga rigettata entro tale termine, l'iscrizione deve intendersi perfezionata.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 383 del
2000 e' il seguente:
"Art. 2 (Associazioni di promozione sociale). - 1. Sono
considerate associazioni di promozione sociale le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti,
i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al
fine di svolgere attivita' di utilita' sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalita' di lucro e nel pieno
rispetto della liberta' e dignita' degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione
sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i
partiti politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni dei datori di lavoro, le associazioni
professionali e di categoria e tutte le associazioni che
hanno come finalita' la tutela esclusiva di interessi
economici degli associati.
3. Non costituiscono altresi' associazioni di
promozione sociale i circoli privati e le associazioni
comunque denominate che dispongono limitazioni con
riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di
qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli
associati o prevedono il diritto di trasferimento, a
qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine,
collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale
alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale".
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 383 del
2000 e' il seguente:
"Art. 3 (Atto costitutivo e statuto). - 1. Le
associazioni di promozione sociale si costituiscono con
atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la
sede legale. Nello statuto devono essere espressamente
previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale
dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i
proventi delle attivita' non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di
gestione a favore di attivita' istituzionali
statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita'
delle cariche associative. In relazione alla particolare
natura di talune associazioni, il Ministro per la
solidarieta' sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di
cui all'art. 11, puo' consentire deroghe alla presente
disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli
associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in
caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la
liquidazione, a fini di utilita' sociale".



 
Art. 3.
Comunicazione delle modifiche
1. Le associazioni iscritte al Registro nazionale comunicano, con le stesse modalita' prescritte dall'articolo 2 del regolamento, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, affinche' quest'ultimo possa procedere alle eventuali necessarie modificazioni del Registro. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione dal Registro nazionale, tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall'evento.
 
Art. 4.
Revisione periodica
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - provvede d'ufficio, con cadenza biennale, alla revisione periodica delle associazioni iscritte al registro, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro.
 
Art. 5.
Iscrizione automatica
1. Il diritto di automatica iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge, si attua attraverso certificazione del Presidente nazionale attestante l'appartenenza dei suddetti soggetti all'associazione nazionale medesima e la conformita' dei loro statuti ai requisiti di legge; alla certificazione e' allegato l'elenco dei soggetti affiliati con l'indicazione dei loro legali rappresentanti.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 7, comma 3, della citata legge
n. 383 del 2000, si veda in note alle premesse.



 
Art. 6.
Cancellazione
1. Sono cancellate con provvedimento del dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili le associazioni iscritte al Registro nazionale che:
a) ne facciano espressa richiesta con le stesse modalita' prescritte dall'articolo 2 del regolamento;
b) perdano i requisiti per l'iscrizione;
c) non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 3 del regolamento.
 
Art. 7.
Ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale
1. Nel caso di associazioni a carattere nazionale, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione e' ammesso ricorso in via amministrativa, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge.
2. Per il ricorso giurisdizionale si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 novembre 2001
Il Ministro: Maroni

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 31



Note all'art. 7:
-Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 383 del
2000 e' il seguente:
"Art. 11 (Istituzione e composizione dell'Osservatorio
nazionale). - 1. In sede di prima attuazione della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta'
sociale, e' istituito l'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio ,
presieduto dal Ministro per la solidarieta' sociale,
composto da ventisei membri, di cui dieci rappresentanti
delle associazioni a carattere nazionale maggiormente
rappresentative, dieci rappresentanti estratti a sorte tra
i nominativi indicati da altre associazioni e sei esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere
iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi
componenti di espressione delle associazioni.
4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte
l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non
possono essere nominati per piu' di due mandati.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio e'
autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il
2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un
regolamento per disciplinare le modalita' di elezione dei
membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali.
7. Alle attivita' di segreteria connesse al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del
Dipartimento per gli affari sociali".
- ll testo dell'art. 10, comma 2, della citata legge n.
383 del 2000 e' il seguente:
"Art. 10 (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle
iscrizioni e alle cancellazioni). - 2. Avverso i
provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i
provvedimenti di cancellazione e' ammesso, in ogni caso,
entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente, che decide, in camera di consiglio,
nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per
il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
e' appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalita'
entro sessanta giorni".



 
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