Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 novembre 2001
Corresponsione delle tariffe in euro per le verifiche relative all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo del 3 marzo 1993 n. 92, che attua la direttiva 90/220/CEE in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Visti i decreti del Ministro della sanita' del 20 maggio 1993 e del 25 settembre 1996 che fissano le modalita' e le somme relative alle tariffe che devono essere versate a cura dei notificanti per le prestazioni fornite dal Ministero stesso per l'effettuazione delle ispezioni e controlli per l'espletamento dell'istruttoria e per la verifica delle notifiche, nonche' per il funzionamento della Commissione interministeriale di coordinamento;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, con la quale e' stata conferita delega al Governo per l'introduzione dell'euro;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
Considerato che per le prestazioni poste in essere dal 1 gennaio 2002 gli importi delle tariffe devono essere espressi in euro;

Decreta:
Art. 1.
1. A partire dal 1 gennaio 2002, le somme relative alle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanita' 20 maggio 1993 devono essere corrisposte in euro secondo quanto riportato nell'allegato al presente decreto, che sostituisce l'allegato I del decreto 20 maggio 1993.
2. Il pagamento e' effettuato a cura dei notificanti sul c/c postale n. 58299009 intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo.
3. Nel versamento e' indicata la causale contenente nome ed indirizzo del notificante nonche' l'oggetto della richiesta.
 
Art. 2.
1. I diritti relativi alle prestazioni di cui ai punti da 1 a 3 dell'allegato sono versati all'atto della presentazione della domanda di notifica; la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda stessa e ne costituisce condizione di ricevibilita'.
 
Art. 3.
1. Il versamento dei diritti di cui al punto 4 dell'allegato e' richiesto dal Ministero della salute a seguito del positivo esito dell'istruttoria della domanda di notifica. In tali casi la ricevuta dell'avvenuto pagamento e' trasmessa dal richiedente al Ministero della salute, che provvede al rilascio della certificazione di conformita'.
 
Art. 4.
1. I diritti sono dovuti una sola volta nel caso in cui, pur trattandosi di notifiche diverse, esse siano riconducibili ad un unico notificante e ad un protocollo sperimentale unificato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2001
Il Ministro: Sirchia
 
Allegato

=====================================================================
Settori |Tariffe (euro) ===================================================================== 1. Esame della notifica di emissione deliberata per | ricerca e sviluppo di cui all'art. 5 del decreto | legislativo n. 92/1993; verifiche presso il luogo di | emissione | 1.549,37 --------------------------------------------------------------------- 2. Esame della notifica di immissione sul mercato di | cui all'art. 10 del decreto legislativo 92/1993; | verifiche sul commercio | 3.098,74 --------------------------------------------------------------------- 3. Esame della comunicazione e relativa documentazione| di ogni successiva variazione significativa di quanto | già esaminato e verificato ai punti 1 e 2 | 1.032,91 --------------------------------------------------------------------- 4. Rilascio di certificazione di conformità | 51,65
 
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