Gazzetta n. 22 del 26 gennaio 2002 (vai al sommario)
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001
Istruzioni per l'iscrizione dei cambiavalute nell'apposita sezione dell'Elenco generale ex art. 155, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per la variazione dei dati e la cancellazione.

PARTE I
1. Generalita'
L'articolo 155, comma 5, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito T.U.), stabilisce che i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'Elenco previsto dall'art. 106, comma 1, del T.U..
La nuova disciplina abroga quella previgente contenuta nell'articolo 4, commi 4, 5 e 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 ed e' applicabile a seguito della emanazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 luglio 2001, n. 372 (articolo 37 del D. Lgs. n. 342 del 1999).
Nel Decreto ministeriale n. 372 del 2001 (di seguito: "Regolamento") sono specificate le disposizioni attuative dell'articolo 155, comma 5, T.U. e, in particolare, sono individuate le attivita' che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute e vengono disciplinate le abilitazioni ad effettuare trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore per importo superiori al limite fissato dalla Legge1 gia' concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto - Legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197.
Alla data dell'entrata in vigore del Regolamento, i soggetti che risultano autorizzati dalla Banca d'Italia ad operare come cambiavalute sono iscritti d'ufficio nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 155, comma 5, T.U.. L'elenco nominativo dei cambiavalute autorizzati a quella data e' trasmesso dalla Banca d'Italia all'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito: UIC) (art. 4, comma 1, del Regolamento).
Il presente Provvedimento e' adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Regolamento. In esso vengono fissate le modalita' per l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco, per la cancellazione, nonche' per le ulteriori comunicazioni da effettuare all'UIC.
2. Ambito di applicazione e norme applicabili
Sono tenuti ad iscriversi nell'apposita sezione dell'Elenco previsto dall'art. 106, comma 1, del T.U., i soggetti, in qualsiasi forma giuridica costituiti, che esercitano, anche su base stagionale, l'attivita' di cambiavalute in via professionale; non costituisce esercizio in via professionale dell'attivita' di cambiavalute l'effettuazione occasionale di singole operazioni di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (articolo 1, commi 1 e 2, del Regolamento).
L'iscrizione accordata comporta la facolta' di acquisire e vendere a pronti banconote estere, assegni e travellers cheques in valuta e in euro. Le operazioni di cambio possono essere regolate, oltre che per contanti e con assegno, anche attraverso l'utilizzo di una carta di credito o di debito.
In merito alle commissioni od alle altre spese di qualunque natura applicabili in sede di conversione dall'unita' monetaria nazionale all'euro e viceversa, nonche' di cambio di banconote e monete metalliche degli Stati aderenti all'euro, si rinvia a quanto indicato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 23 aprile 1998 - 98/286/CE.
I cambiavalute possono esercitare altre attivita' solo se strumentali o connesse a quella di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta. Si considera strumentale l'attivita' che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata; si considera connessa l'attivita' accessoria che comunque consente di sviluppare l'attivita' esercitata. Rientra tra le attivita' strumentali, a titolo indicativo, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici.
Rientra tra le attivita' connesse, a titolo indicativo, l'agenzia in attivita' finanziaria prevista dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
I cambiavalute possono inoltre esercitare attivita' connesse al turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone e attivita' numismatica. Non possono in nessun caso svolgere le attivita' finanziarie riservate agli intermediari iscritti nell'Elenco generale ai sensi dell'articolo 106 T.U. (articolo 155, comma 5, T.U.).
Per le altre attivita' esercitate, secondo quanto specificato nei capoversi precedenti, ai cambiavalute sono applicabili le norme che rispettivamente le disciplinano.
Secondo quanto previsto nell'articolo 155, comma 5, del T.U., ai cambiavalute si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni dello stesso Testo Unico:
- l'articolo 106, comma 6, secondo cui l'UIC, al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione, puo' chiedere dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede, anche con la collaborazione di altre autorita';
- l'articolo 108, recante disciplina in materia di requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale, cosi' come attuato dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 dicembre 1998, n. 517;
- l'articolo 109, con esclusivo riferimento alla disciplina in materia di requisiti di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, cosi' come attuato dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 dicembre 1998, n. 516;
- l'articolo 111, recante la disciplina della cancellazione dall'Elenco per il mancato rispetto di disposizioni contenute nell'articolo 106 del T.U. ovvero per gravi violazioni di norme di Legge o delle disposizioni emanate ai sensi dello stesso T.U..
L'art. 128, comma 2, T.U. attribuisce all'UIC il compito di acquisire informazioni, atti e documenti e di effettuare ispezioni nei confronti dei cambiavalute, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali praticate.
Ai cambiavalute si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nella Legge n. 197/91 e nei relativi provvedimenti di attuazione. In particolare, i cambiavalute che alla data di entrata in vigore del Regolamento risultano abilitati ad effettuare operazioni di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore di importo superiore al limite definito dalla Legge n. 197/91, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della stessa Legge, mantengono tale abilitazione (articolo 5 del Regolamento).
PARTE II
1. Iscrizione
Possono iscriversi nella sezione dell'Elenco generale prevista dall'art.155, comma 5, T.U. le persone fisiche e gli altri soggetti, in qualsiasi forma giuridica costituiti.
Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione l'UIC provvede, sulla base delle informazioni fornite e della documentazione prodotta, all'iscrizione ovvero nega l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante.
Il termine indicato e' sospeso qualora l'UIC chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste.
Decorso il termine indicato l'istanza deve ritenersi accolta (procedura silenzio-assenso).
2. Istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione.
2.1. Persone fisiche
a) Le persone fisiche indicano nell'istanza di iscrizione i propri dati identificativi: il cognome e il nome; il comune ovvero lo Stato estero di nascita; la data di nascita; il sesso (M per maschio, F per femmina); il codice fiscale; la cittadinanza. Vanno riportate le informazioni relative al luogo in cui viene esercitata l'attivita' di cambiavalute.
Nell'istanza vanno altresi' riportate le indicazioni sulla residenza unicamente nel caso in cui la residenza non coincida con il luogo in cui viene esercitata l'attivita' di cambiavalute.
b) Nella domanda di iscrizione deve essere attestato:
1. che l'attivita' di cambiavalute viene esercitata in via professionale, con carattere continuativo o con carattere stagionale;
2. che sussistono i requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 109, T.U.;
3. che i locali destinati all'attivita' di negoziazione non sono costituiti da strutture precarie e che sono utilizzati esclusivamente per l'attivita' di cambiavalute e, eventualmente, per le attivita' con essa compatibili secondo le disposizioni del Regolamento;
4. l'eventuale esercizio di altre attivita' ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento;
5. l'esistenza di sportelli operativi, con indicazione dell'indirizzo, del CAP, del comune e della provincia di ciascuno di essi.
I cittadini di uno Stato estero devono inoltre attestare, in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale, la sussistenza in tale Stato dei requisiti di onorabilita'.
L'istanza di iscrizione e' presentata avvalendosi dell'allegato modello UIC/CV - A che forma parte integrante del presente Provvedimento. Ad esso deve essere allegata copia fotostatica di documento di identita' nonche' informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche
a) Possono iscriversi nell'apposita sezione dell'Elenco generale ex art. 155, comma 5, T.U., i soggetti diversi dalle persone fisiche, in qualsiasi forma giuridica costituiti, che svolgono, anche su base stagionale, attivita' di cambiavalute in via professionale. Deve altresi' risultare con chiarezza che l'attivita' di cambiavalute non e' esercitata congiuntamente ad attivita' diverse da quelle indicate nell'articolo 2 del Regolamento.
Nell'istanza devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, la natura giuridica, secondo la codifica riportata nella tabella allegata al presente Provvedimento, e il codice fiscale.
In relazione alla sede legale di soggetto italiano ovvero all'organizzazione in Italia di soggetto avente all'estero la propria sede legale, vengono riportate le informazioni relative a: indirizzo, CAP, comune, provincia, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica e, rispettivamente, capitale sociale versato o eventuale fondo di dotazione assegnato. I soggetti esteri devono indicare lo Stato estero in cui e' ubicata la sede legale.
Qualora l'attivita' amministrativa ovvero il contatto con i clienti si svolgano in luogo diverso dalla sede legale o dal luogo in cui ha sede l'organizzazione in Italia di soggetto estero, devono essere comunicati i dati relativi alla sede amministrativa.
In relazione al legale rappresentante, devono essere indicati: il cognome, il nome, il comune o lo Stato estero di nascita, la data di nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale.
Deve essere, altresi', allegato l'elenco dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo, dei partecipanti al capitale, nonche' i dati relativi all'oggetto sociale.
b) Nella domanda di iscrizione deve essere attestato:
1. che l'attivita' di cambiavalute viene esercitata in via professionale, con carattere continuativo o con carattere stagionale;
2. il capitale sociale versato;
3. che sussistono i requisiti di onorabilita' determinati ai sensi dell'articolo 109 del T.U. da parte di coloro che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo;
4. il possesso dei requisiti di onorabilita' determinati ai sensi dell'articolo 108 del T.U. da parte dei partecipanti al capitale;
5. che i locali destinati all'attivita' di negoziazione non sono costituiti da strutture precarie e che sono utilizzati esclusivamente per l'attivita' di cambiavalute e, eventualmente, per le attivita' con essa compatibili secondo le disposizioni del Regolamento;
6. l'eventuale esercizio di altre attivita' ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento;
7. l'esistenza di sportelli operativi, con indicazione dell'indirizzo, del CAP, del comune e della provincia di ciascuno di essi.
L'istanza di iscrizione puo' essere corredata da documentazione comprovante le informazioni richieste (esempio: certificato CCIAA storico, atto costitutivo, bilancio d'esercizio).
Per i cittadini di uno Stato estero deve essere inoltre attestata, in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale, la sussistenza in tale Stato dei requisiti di onorabilita'.
L'istanza di iscrizione e' presentata avvalendosi dell'allegato modello UIC/CV - B che forma parte integrante del presente Provvedimento. Ad esso deve essere allegata la copia fotostatica del documento di identita' del sottoscrittore, nonche' informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2.3. Disposizioni transitorie
I cambiavalute gia' autorizzati dalla Banca d'Italia alla data di entrata in vigore del Regolamento sono iscritti d'ufficio. Entro novanta giorni dalla stessa data trasmettono all'UIC attestazione circa la sussistenza delle condizioni previste dagli articoli 1 e 3 del Regolamento, avvalendosi dei Modelli UIC/CV-A per le persone fisiche ovvero UIC/CV-B per gli altri soggetti, allegati al presente Provvedimento (articolo 4, comma 2, del Regolamento).
Nell'attestazione vengono riportati i dati relativi agli eventuali sportelli operativi con la relativa numerazione attribuita dalla Banca d'Italia; tale numerazione verra' mantenuta, continuando la progressione numerica per gli eventuali nuovi sportelli.
Nella stessa attestazione viene altresi' indicata l'eventuale abilitazione ad effettuare operazioni di trasferimento di denaro contante di importo superiore al limite definito dalla Legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto - Legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197.
L'Ufficio, verificata la sussistenza dei requisiti previsti, comunica agli interessati gli estremi dell'iscrizione.
I soggetti che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, avevano inoltrato alla Banca d'Italia istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, ma non sono stati ancora autorizzati, devono ripresentare domanda di iscrizione all'UIC secondo le modalita' previste dal presente Provvedimento.
Il termine di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento di iscrizione inizia a decorrere dalla ricezione della domanda di iscrizione presentata all'UIC dall'interessato. Si applicano le altre disposizioni contenute nel Paragrafo 1.
4. Variazioni
4.1. Persone fisiche
Le persone fisiche iscritte devono comunicare all'UIC senza ritardo, avvalendosi dell'allegato modello UIC/CV - VAR - A, che forma parte integrante del presente Provvedimento, il venir meno dei requisiti di onorabilita' nonche' ogni altra variazione delle informazioni indicate nel Paragrafo 2.1., lettere a) e b).
4.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche
I soggetti diversi dalle persone fisiche e le organizzazioni in Italia di soggetti esteri devono comunicare all'UIC senza ritardo, avvalendosi dell'allegato modello UIC/CV - VAR - B che forma parte integrante del presente Provvedimento, ogni variazione delle informazioni indicate nel Paragrafo 2.2., lettere a) e b).
Qualora nuovi soggetti acquisiscano cariche che comportano lo svolgimento di funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione o controllo devono essere comunicate le informazioni attinenti ai dati identificativi ed al tipo di carica.
Qualora nuovi soggetti partecipino al capitale dei cambiavalute devono essere comunicate le informazioni attinenti ai dati identificativi ed alla quota acquisita.
Per le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti di onorabilita' si applicano le disposizioni contenute nella Parte III del presente Provvedimento.
5. Contenuto dell'apposita sezione dell'Elenco generale ex art.155, comma 5, T.U.
L'apposita sezione dell'Elenco generale contiene le seguenti indicazioni:
* cognome, nome ovvero denominazione o ragione sociale del cambiavalute;
* indirizzo del domicilio ovvero della sede legale, della sede amministrativa e degli sportelli operativi;
* data di iscrizione;
L'apposita sezione dell'Elenco generale ex art.155, comma 5, T.U., potra' essere consultata sul sito Internet dell'UIC (www.uic.it).
PARTE III
1. Requisiti di onorabilita'
I cambiavalute devono possedere i requisiti di onorabilita' indicati, ai sensi degli articoli 108 e 109, T.U., dai Decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, nn. 516 e 517.
Tali requisiti devono essere posseduti:
a) dai cambiavalute che operano in qualita' di persone fisiche;
b) dai soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti che svolgono attivita' di cambiavalute;
c) dai partecipanti al capitale dei cambiavalute.
Nel caso in cui partecipante al capitale ai sensi della lettera c) sia una societa' o un ente, i requisiti di onorabilita' devono essere posseduti dai soggetti che svolgono in essi funzioni di amministrazione.
2. Procedura per la verifica dei requisiti
La responsabilita' della verifica della esistenza e della permanenza dei requisiti di onorabilita' e' rimessa, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, all'organo amministrativo, che vi procede ai sensi dell'articolo 109 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione.
La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata in occasione della nomina di nuovi esponenti ovvero dell'acquisto di partecipazioni o quote da parte di nuovi soggetti e comunque con cadenza almeno annuale. Entro il 30 marzo di ogni anno il legale rappresentante trasmette all'UIC copia del verbale illustrativo della verifica compiuta.
Tra le tipologie di documenti che possono essere presi in considerazione nell'effettuazione della verifica dei requisiti di onorabilita' si indicano, a titolo esemplificativo:
* il certificato generale del casellario giudiziale;
* il certificato dei carichi pendenti;
* le evidenze del pubblico registro dei falliti previsto dall'articolo 50 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
* altre attestazioni rilasciate da Autorita' di pubblica sicurezza in relazione a specifiche fattispecie di reato;
* dichiarazione dell'interessato in ordine alla presenza o meno di circostanze che fanno venir meno il requisito dell'onorabilita'.
3. Mancanza dei requisiti
a) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo presso societa' iscritte nell'apposita sezione dell'elenco comporta la decadenza immediata dalla carica.
La decadenza e' dichiarata dall'organo amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 109 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione. Le dichiarazioni di decadenza sono immediatamente comunicate all'UIC.
b) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo a taluno dei partecipanti al capitale dei cambiavalute comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 108 dello stesso T.U. e nelle relative disposizioni di attuazione.
Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni a motivo della mancanza dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale sono immediatamente comunicate all'UIC.
PARTE IV
1. Cancellazione
1.1. Procedura di cancellazione su istanza della parte
La cancellazione dall'apposita sezione dell'Elenco generale prevista dall'art. 155, comma 5, T.U., puo' essere richiesta dai cambiavalute, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:
a) cessazione dell'attivita' prevista dall'art. 155, comma 5, T.U.;
b) cessazione totale dell'attivita', con conseguente cancellazione dal registro delle imprese o trasformazioni societarie, come cessione ad altro soggetto, fusioni e incorporazioni, che comunque determinino il venir meno del soggetto iscritto;
c) l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
L'istanza di cancellazione e' effettuata avvalendosi dell'allegato modello UIC/CV - CAN, che forma parte integrante del presente Provvedimento, sottoscritta dal legale rappresentante (dal liquidatore o dal curatore fallimentare nei casi previsti dal punto c).
L'istanza di cancellazione puo' essere corredata con documentazione comprovante le motivazioni della cancellazione richiesta con il presente modulo (esempio: iscrizione della modifica al Registro delle Imprese).
1.2. Procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 111 T.U.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone la cancellazione dei cambiavalute, qualora risultino gravi violazioni di norme di Legge o delle disposizioni emanate ai sensi del T.U..
Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi d'urgenza, previa contestazione degli addebiti al cambiavalute interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni.
La contestazione e' effettuata dall'UIC.
Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, vengono assunte le iniziative necessarie per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'.
PARTE V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA
Per quanto attiene all'esercizio dell'attivita', si rammenta ai cambiavalute che gli stessi sono tenuti agli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali praticate, secondo quanto previsto dal Titolo VI del T.U..
1. Forma, contenuto e modalita' della pubblicita'
I cambiavalute, in ciascun locale aperto al pubblico, affiggono un avviso sintetico relativo alle condizioni praticate per l'acquisto e la vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers cheques in divisa estera ed il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera.
Gli obblighi di cui sopra devono essere soddisfatti in ogni locale aperto al pubblico nel quale i servizi sono offerti.
Gli avvisi sono datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi di cambio, alle condizioni ed alle spese praticate; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.
Copia degli avvisi e' conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli intermediari, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche.
Si definisce aperto al pubblico qualunque locale nel quale il pubblico abbia accesso non discriminato, anche se l'accesso e' sottoposto a forme di controllo, ivi compresi i locali nei quali si svolgono le trattative e vengono conclusi i contratti.
Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuate con qualsiasi mezzo dagli intermediari, per le operazioni ai medesimi consentite, contengono le informazioni sui tassi di cambio e sulle altre condizioni praticate che l'intermediario e' tenuto a mettere a disposizione nei locali aperti al pubblico. In tal caso e' necessario che l'ubicazione dei suddetti locali sia indicata sui medesimi messaggi pubblicitari o facilmente conoscibile.
Gli obblighi di pubblicita' sono assolti anche mediante esposizioni dei soli avvisi sintetici - purche' contengano tutte le informazioni utili alla comprensione degli elementi di costo - per le operazioni di acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers cheques in divisa estera ed il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera.
L'obbligo di pubblicita' relativo alle informazioni da pubblicizzare non puo' essere assolto mediante rinvio agli usi.
2. Avvisi sintetici
Gli avvisi sintetici forniscono a coloro che entrano in contatto diretto con gli intermediari una prima essenziale informativa sulle condizioni praticate, in modo da favorire il confronto tra i diversi intermediari.
Gli intermediari predispongono un apposito avviso sintetico (cartello dei cambi), anche a caratteri mobili o di tipo elettronico, che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle valute nonche' le eventuali commissioni o voci di costo comunque denominate.
Le eventuali commissioni sulle negoziazioni di valute delle specie devono essere evidenziate in maniera distinta dai tassi di conversione. Nell'avviso, pertanto, deve essere indicato distintamente il prezzo effettivamente pagato differenziando il tasso di conversione effettuato e l'eventuale commissione e/o le spese accessorie applicate.
Gli avvisi sintetici:
* hanno formato non inferiore a cm. 70 x 100;
* sono collocati in modo tale da facilitare la consultazione da parte del pubblico;
* hanno veste grafica di facile identificazione e lettura, anche con riguardo ai caratteri utilizzati;
* riportano la denominazione dell'intermediario e la data dell'ultimo aggiornamento.
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione, sono mantenute, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche, apposite evidenze riportanti per ogni giorno le informazioni del relativo avviso.
3. Forma e contenuto dei contratti o distinta di negoziazione
Le operazioni di negoziazione poste in essere dai cambiavalute devono essere redatte per iscritto attraverso una distinta di negoziazione ed un suo esemplare deve essere consegnato ai clienti.
La forma scritta non e' tuttavia obbligatoria:
* per le operazioni il cui prezzo unitario non eccede i 25,82 € (50.000 lire). Per prezzo unitario si intende il costo sostenuto dal cliente per il servizio reso e non l'ammontare della sottostante transazione;
* per operazioni e servizi gia' previsti in contratti redatti per iscritto.
Dette distinte di negoziazione indicano la quantita' di valuta negoziata, il cambio praticato, le commissioni richieste nonche' le spese imputabili al cliente.
4. Documentazione
4.1. Evidenze
Le evidenze costituiscono la prima nota delle registrazioni obbligatorie. In esse vanno riportati i dati relativi alle singole negoziazioni eseguite con indicazione della data, della valuta, della quantita', del cambio applicato, del controvalore, ecc., necessari per la compilazione dello stesso registro obbligatorio.
Per la rilevazione di dette evidenze, si lascia al cambiavalute ogni decisione in ordine alle evidenze da istituire (ad esempio: brogliacci, bordereau).
Tali evidenze debbono essere altresi' strutturate per fronteggiare gli adempimenti previsti dalle norme sulla trasparenza. A tal fine dovranno essere indicati il nome e cognome del cliente nel caso di operazioni superiori alla soglia di 1.549,37 € (3 milioni di lire).
4.2. Registro obbligatorio
Con riferimento a ciascuna giornata, le relative operazioni di cambio poste in essere devono trovare riscontro su di un apposito registro sul quale devono essere riportati, riepilogativamente, i seguenti dati:
* data;
* tipo di valuta acquistata da clientela ($, Yen, FRSV, LST ed eventuali altre valute trattate);
* tipo di valuta acquistata da banca e relativa quantita' globale;
* tipo di valuta ceduta a clientela ($, Yen, FRSV, LST ed eventuali altre valute trattate);
* tipo di valuta ceduta a banca e relativa quantita' globale.
Su tale registro devono, inoltre, essere annotati gli eventuali movimenti di valuta tra sportelli facenti capo allo stesso cambiavalute ovvero tra diversi cambiavalute.
I cambiavalute abilitati ad operare attraverso piu' dipendenze devono tenere un registro per ogni singola unita' operativa.
Il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, in esenzione dell'imposta di bollo (art.2215 codice civile2) e tenuto a norma dell'art. 2219 del codice civile.
5. Rifornimenti di valuta
L'intermediario, nel caso in cui si approvvigioni di banconote estere da banca, deve conservare agli atti copia della relativa distinta bancaria. Parimenti deve essere conservata agli atti una distinta di valori nel caso in cui l'intermediario stesso si rifornisca di valuta da altro cambiavalute.
L'intermediario deve provvedere, tramite banca, alla copertura dei travellers cheques emessi e rifornirsi di travellers cheques in bianco da banca ovvero direttamente dall'ente emittente.
L'intermediario puo' disimpegnare nei confronti di terzi il servizio di sostituzione di travellers cheques smarriti o rubati.
6.Richiesta di documentazione su singole operazioni
Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni che superano la soglia di 1.549,37 € (3 milioni di lire). Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, una stima del presumibile importo delle relative spese.
7. Conservazione della documentazione
Il registro obbligatorio e l'altra documentazione riguardante l'attivita' in cambi (brogliaccio, bordereau, ecc.), vanno conservati per dieci anni, ad eccezione degli avvisi sintetici (o delle evidenze ad essi relativi) che, come descritto nel punto 1, vanno conservati per cinque anni.
PARTE VI
OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
1. Obblighi di registrazione ed identificazione
Ai cambiavalute e' fatto divieto di effettuare negoziazioni di valuta in contanti superiori al limite definito dalla Legge n. 197/91 in assenza di specifica autorizzazione del Ministero del Tesoro (art. 4, comma 2, Legge 197/91)3. Tale divieto non riguarda, invece, l'effettuazione di operazioni superiori a detto importo qualora la negoziazione abbia per oggetto assegni non trasferibili, di cui sia beneficiario il cambiavalute medesimo, contro altri titoli di credito anch'essi N.T..
Il decreto emanato dal Ministero del Tesoro in data 7.7.92 (pubblicato sulla G.U. del 10.7.92 n. 161) e la Circolare dell'UIC del 20.10.00 (pubblicata sulla G.U. dell'11.11.00 n. 264) recanti le "modalita' di acquisizione e di archiviazione dei dati, nonche' standards e compatibilita' informatiche" da rispettare per assolvere agli obblighi di identificazione e registrazione prescritti dall'art. 2 della Legge 197/91, hanno chiarito che l'obbligo della costituzione dell'archivio unico informatico per la rilevazione delle operazioni oggetto di disciplina della Legge 197/91 sussiste per tutti gli intermediari elencati nell'art. 2 della stessa Legge, ivi compresi gli intermediari in cambi, che nell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 4 della Legge 197/91, effettuano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o trasferimento di titoli al portatore d'importo superiore al limite definito dalla Legge (art. 1).
E' da ritenere di conseguenza che quei cambiavalute che non effettuino trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore alla soglia definita dalla Legge n. 197/91, ivi comprese le operazioni di negoziazione eseguibili richiamate in premessa, non siano tenuti ad istituire l'archivio unico informatico.
Per i soggetti obbligati, la costituzione di tale archivio - nel quale dovranno affluire tutti i dati relativi alle operazioni poste in essere dalle singole dipendenze facenti capo allo stesso intermediario - deve avvenire secondo le previsioni dell'art. 2, comma 5 della ripetuta Legge 197/91.
Gli obblighi di identificazione e registrazione sussistono non solo per le operazioni di importo superiore al limite definito dalla Legge, ma anche per le cd. "operazioni frazionate", cioe' quelle che, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo, ancorche' singolarmente inferiori a detto limite di importo, "per la natura e le modalita'" costituiscano parti di un'unica operazione (art. 2 Legge 197/91).
In relazione a siffatto obbligo gli intermediari devono mettere a disposizione del personale incaricato "gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione". A tale proposito il citato decreto del Ministro del Tesoro nell'art. 5 ha:
* rimesso alla responsabilita' degli intermediari la scelta dei cennati mezzi tecnici, tenuto conto "dei volumi e della tipologia dell'attivita' in concreto svolta presso le singole dipendenze" (comma 1);
* stabilito che l'aggregazione delle operazioni frazionate puo' effettuarsi con elaborazioni da eseguirsi immediatamente o, comunque, entro il giorno lavorativo successivo (comma 2);
* previsto che gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate (comma 3).
Ciascun cambiavalute e' tenuto ad istituire i cennati strumenti tecnici da mettere a disposizione del proprio personale ai fini dell'individuazione delle operazioni frazionate, mediante l'utilizzo di apposite procedure che consentano di corrispondere agli obblighi prescritti dalla Legge ricorrendo, se disponibili, a supporti informatici ovvero compilando evidenze cartacee quali specifiche distinte di negoziazione o al caso utilizzando le evidenze relative all'attivita' di cambio, sulle quali devono essere riportati tutti i dati richiamati dall'art. 2 del D.M. 7.7.92.
Quotidianamente - ed ogni qual volta lo ritenga opportuno o necessario - l'operatore di sportello consultera', nelle evidenze approntate, le operazioni cosi' registrate per verificare se, con riferimento ai sette giorni precedenti (di cui al D.M. 19 dicembre 1991), ricorrano ipotesi di frazionamento nei termini previsti dall'art. 2, comma 2, della Legge 197/91.
Il cambiavalute medesimo potra' inoltre fissare, sulla base della propria esperienza operativa, una soglia d'importo non rilevante riferita ad operazioni che non assumono significativita' ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate. Conseguentemente, dovra' procedere all'identificazione del cliente ed alla registrazione di tutte le operazioni di ammontare superiore alla soglia prefissata, riportando nelle suddette evidenze i dati richiesti dall'art. 2 della Legge: data e causale dell'operazione, importo dei singoli mezzi di pagamento, complete generalita' (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), estremi del documento di identificazione esibito da chi effettua l'operazione in proprio o per conto terzi.
Qualora dalle evidenze cosi' istituite si riscontri che aggregazioni di operazioni riguardanti uno stesso soggetto superino, nei sette giorni precedenti, il limite di importo definito dalla Legge n. 197/91 i cambiavalute devono valutare se ricorrano i presupposti per qualificare l'operazione come frazionata e dovranno astenersi dall'eseguire la negoziazione di denaro contante o di titoli al portatore in difetto di abilitazione del Ministro del Tesoro ad effettuare operazioni superiori al richiamato limite di Legge.
2. Operazioni sospette
La Legge 197/91, cosi' come modificata del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153, pone a carico degli intermediari, indipendentemente dalla circostanza che i medesimi siano abilitati o meno ad effettuare le operazioni disciplinate dall'art. 1 della stessa Legge, l'obbligo di individuare le operazioni sospette, ossia quelle operazioni che in base a circostanze oggettive (ad es. in considerazione delle caratteristiche e dell'entita' dell'operazione, etc.) o altre circostanze inerenti al soggetto che ne richiede l'esecuzione, inducano a ritenere la provenienza del denaro da uno dei reati previsti dall'art. 648 bis e 648 ter del codice penale, che puniscono rispettivamente il reato di riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita.
Tali operazioni devono essere prontamente segnalate all'UIC utilizzando anche le procedure informatiche o telematiche (art. 3, comma 2).
A tal fine gli intermediari osservano le istruzioni all'uopo impartite dall'UIC con Circolare del 22 agosto 1997, pubblicata sulla G.U. del 29.8.97, n. 201.
Per ottemperare ai suddetti oneri di segnalazione nonche' a quelli inerenti all'individuazione ed alla rilevazione delle operazioni frazionate descritte al precedente paragrafo, la richiamata Legge fa carico agli intermediari di dotarsi di procedure atte a prevenire il relativo coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, di potenziare a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni nonche' di effettuare programmi di formazione e addestramento del personale (art. 3, comma 9), al quale andranno fornite precise istruzioni illustranti le procedure adottate per adempiere alle prescrizioni della normativa antiriciclaggio.
3. Violazioni
La violazione degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 197/91, in particolare:
* Il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera di importo, anche frazionato, superiore alla soglia definita dalla Legge n. 197/91 e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo trasferito (art. 5, comma 1);
* la mancata istituzione dell'archivio unico informatico, nel caso in cui vengano comunque effettuate operazioni superiori al limite di importo definito dalla Legge n. 197/91 e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 5.164,57 € (10 milioni di lire) a 25.822,84 € (50 milioni di lire) (art. 5, comma 4);
* il personale incaricato dell'operazione che contravviene agli obblighi di identificazione e registrazione e' punito, salvo il caso non costituisca piu' grave reato, con la multa da 2.582,28 € (5 milioni di lire) a 12.911,42 € (25 milioni di lire) (art. 2, comma 7);
* l'omessa segnalazione all'UIC, ai sensi del richiamato art.3 delle operazioni sospette e' punita con una sanzione pecuniaria fino alla meta' dell'importo dell'operazione non comunicato (art. 5, comma 5).
Ove ricorrano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della Legge n. 197/91, come modificato dall'articolo 156 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in materia di doveri del collegio sindacale.
DISPOSIZIONI FINALI
Le dichiarazioni previste nel presente Provvedimento sono rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. I cittadini di altri Stati possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 nei limiti stabiliti dall'articolo 3 dello stesso D.P.R.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita' sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che puo' essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
A regime l'UIC si riserva di predisporre strumenti software di "data-entry" per facilitare l'effettuazione delle comunicazioni previste dal presente Provvedimento.
Il presente Provvedimento avra' efficacia a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
Roma, 21 dicembre 2001
Il presidente: Antonio FAZIO
 
TABELLA DEI CODICI DI NATURA GIURIDICA

SNC Società in Nome Collettivo SAS Società in Accomandita Semplice SRL Società a Responsabilità Limitata SPA Società Per Azioni SAPA Società in Accomandita per Azioni SCRL Società Cooperativa a Responsabilità Limitata SCRI Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata XXXX Altra specie giuridica italiana: ente, associazione, ecc. PLC Private Limited Company GMBH Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung SARL Societé À Responsabilité Limitée SL Sociedad de responsabilidad Limitada LDA Sociedade por quotas BV Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid LTDC LimiTeD Company AG AktienGesellschaft SA Société Anonyme SAN Sociedad Anonima SANO Sociedade ANOnima NV Naamloze Vennootschap PL Limited Partnership KG KommanditGesellschaft SCS Société en Commandite Simple SENC Sociedad EN Comandita simple CTA Sociedade em ComandiTA simples CV Commanditaire Vennootschap LPC Limited Partnership with a share Capital KGAA KommanditGesellschaft Auf Aktien SCA Société en Commandite par Actions SCAP Sociedad Comandotaria Por Acciones SCAA Socidade em Comandita por Accaes CVA Commanditaire Vennootschap op Aandeleen AS Association GBR Gesellschaft des Buergerlichen Rechts SC Société Civile SCI Sociedad Civil SCIV Sociedade CIVil MS MaatSchap UP Unlimited Partnership OHG Offene HandelsGesellschaft SNCO Société en Nom Collectif SRC Sociedad Regular Colectiva SNCL Sociedade em Nome CoLectivo VOF Vennootschap Onder Firma **** Altra specie giuridica estera
CODICE CARICA
01 Direttore generale
02 Carica equivalente a direttore generale
03 Sindaco effettivo
04 Sindaco supplente
05 Presidente collegio sindacale
06 Amministratore
07 Presidente consiglio d'amministrazione
08 Vicepresidente consiglio d'amministrazione
09 Amministratore delegato
10 Altre cariche
11 Amministratore unico
CAUSALE CESSAZIONE
01 Cause naturali
02 Dimissioni
03 Fine incarico
04 Decadenza (art. 109, comma 2, del testo unico)
05 Sospensione dall'incarico (art. 109, comma 3, del testo unico)
----> Vedere Modelli da pag. 20 a pag. 43 <----
 
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