Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2001
Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alla regione Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede: "Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997", ed in particolare l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante "Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000;
Considerato che i criteri di riparto tra le regioni delle risorse individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono definiti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta della Conferenza Stato-regioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse umane individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di incentivi alle imprese";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000, recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, recante "Individuazione delle modalita' e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
Sentita la regione Sardegna;
Acquisito in data 22 novembre 2001 il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante delega al Ministro per gli affari regionali, all'art. 1, lettera f), per l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti, e all'art. 3, lettera d), per la definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione;
Decreta:
Art. 1.
Ambito operativo
1. Il presente decreto individua ed attribuisce alla regione Sardegna i beni, le risorse finanziarie, umane ed organizzative da trasferire dallo Stato alla regione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di incentivi alle imprese conferiti dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, in relazione alle funzioni e ai compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 conferisce alle regioni a statuto ordinario nella stessa materia.
2. Ai fini del trasferimento, si applicano le norme compatibili del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare l'art. 15, l'art. 19, commi 6 e 12 e l'art. 47, commi 3 e 4.
 
Art. 2.
Risorse finanziarie
1. Ai fini dell'esercizio da parte della regione Sardegna, a decorrere dal 1 gennaio 2002, delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1, le risorse del bilancio dello Stato da trasferire alla regione Sardegna sono quantificate nella misura percentuale determinata per la regione Sardegna ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo n. 112 del 1998, sull'importo annuo complessivo di lire 1.471 miliardi, individuato dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, come rideterminato dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000.
2. Sono altresi' trasferite alle regione Sardegna, contestualmente al trasferimento delle risorse finanziarie per le spese di personale, le risorse finanziarie per le spese di funzionamento quantificate nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 sull'importo complessivo di 600 milioni individuato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2002 sono trasferiti nella misura percentuale individuata ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo n. 112 del 1998, i fondi giacenti al 31 dicembre 2001 sui conti correnti numeri 1421, 1721, 1729, 1776, 22002, 22009, 22010, 22013, 22020, 22024, 22027, 22041, 23503, 23506, 23635, accesi presso la tesoreria centrale dello Stato, e i fondi rotativi di cui alla legge 1 febbraio 1965, n. 60, giacenti presso il C.I.S. S.p.a., non impegnati dagli enti gestori alla medesima data.
 
Art. 3.
Risorse umane
1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e' trasferita alla regione Sardegna una unita' di personale, nell'ambito del contingente di personale individuato dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione tre le regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 in materia di incentivi alle imprese.
2. Per il trasferimento di tale unita' si applicano le procedure individuate dal regolamento adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.
 
Art. 4.
Oneri per il personale
1. Le risorse finanziarie relative all'unita' di personale trasferito alla regione Sardegna, sono stimate in L. 59.600.000 annue.
2. Con decreto del Ministro per le attivita' produttive si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire l'importo della effettiva retribuzione in godimento al momento del trasferimento dell'unita' di personale, alla conclusione delle procedure di mobilita', secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle occorrenti variazioni di bilancio, sulla base del predetto decreto.
Roma, 22 dicembre 2001

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
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