Gazzetta n. 24 del 29 gennaio 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 472
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, commi 9, lettera a), e 11;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Nel titolo del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, le parole: "delle carriere" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli".
2. Il titolo del capo I del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' sostituito dal seguente: "Capo I - Carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato: ruolo direttivo dei funzionari e ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ufficio legislativo del Ministero delle politiche
agricole e forestali in qualita' di amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del'art. 76 della Costituzione
della Repubblica italiana:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica
italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge
31 marzo 2000, n. 78 (delega al Governo in materia di
riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della
Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle
Forze di polizia):
"Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo
forestale dello Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello
Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive
specificita', omogeneita' di disciplina con i pari
qualifica dei ruoli dei commissari e dirigenti della
Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni
transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato con determinazione della
relativa consistenza organica, in sostituzione delle
dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale,
nonche' delle modalita' di progressione in carriera e del
corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle
qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative
funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo
dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla
lettera a), e prevedendo altresi' la ripartizione dei
dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di
altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle
relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso,
di formazione e di progressione.
2. Dalla entrata in vigore della presente legge il
personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale
dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia
giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale
dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti
giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri
pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti
dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, esteso anche alle
conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono
entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8".
"Art. 7 (Disposizioni comuni). - 1. I decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati,
ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di
polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con il Ministro per la funzione
pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione
territoriale, con il Ministro dell'interno, se non
proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento
del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno,
della difesa e delle finanze, se non proponenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i
regolamenti di cui all'art. 6 non dovranno comportare
modifiche della normativa relativa al trattamento economico
del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi
di spesa di cui all'art. 8.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e
5 e con le modalita' di cui al commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti
legislativi, fino al 31 dicembre 2001".
- Si riporta il testo dell'art. 50, commi 9, lettera a)
e 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001).
"9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per
il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5
della legge 31 marzo 2000, n. 78.
(Omissis).
"11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9,
lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle
carriere non direttive del Corpo della polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono
prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il
termine per l'espressione del parere sugli schemi di
decreto legislativo da parte delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e'
ridotto a trenta.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il titolo del decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
del Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 3 della
legge 31 marzo 2000, n. 78".



 
Art. 2.
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, all'alinea dopo le parole: "dal 15 marzo 2001," inserire le seguenti: "quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato,";
b) all'articolo 2:
1) al comma 1 e' anteposto il seguente:
"01. Il personale di cui al presente capo, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato implicanti autonoma responsabilitadecisionale e rilevante professionalita' e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Svolge, altresi', in via prioritaria e secondo i rispettivi livelli di responsabilita' ed ambiti di competenza, funzioni di direzione delle attivita' di polizia ambientale e di tutela dell'ecosistema.";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati agli appartenenti al ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui sono assegnati, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 01 partecipando all'attivita' degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento.";
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali provvedono, inoltre, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo forestale dello Stato. Espletano altresi' funzioni di verifica dei risultati conseguiti relativamente a piu' unita' organiche non aventi rilevanza esterna, attivita' di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati, collaborano in attivita' ispettive, al sistema del controllo di gestione, nonche' nelle attivita' di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico.";
c) all'articolo 3:
1) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: "Accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato";
2) al comma 1, all'alinea le parole: "L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "L'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, nella qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo stesso";
3) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) il possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base di corsi di studio ad indirizzo giuridico-economico, tecnico e scientifico, da individuarsi, unitamente agli insegnamenti il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;";
4) al comma 1, lettera d) le parole: "di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
5) il comma 3 e' abrogato;
6) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili nei profili professionali di cui all'articolo 1, comma 4, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale e' ammesso a partecipare il personale del Corpo forestale dello Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare piu' grave della sospensione o riduzione dello stipendio per un mese ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. Il bando di concorso da emanarsi con le modalita' di cui al comma 5, determina anche i titoli oggetto di valutazione. I posti non coperti sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami di cui al comma 1.";
d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "I vincitori del concorso di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3";
e) all'articolo 7:
1) al comma 1, all'alinea dopo le parole: "Corpo forestale dello Stato" sono inserite le seguenti: "nell'ambito della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato";
2) al comma 3, ultimo periodo, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
3) al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "I dirigenti superiori sono preposti anche a capo servizio centrale per sovrintendere a piu' divisioni. Alla tabella B di cui al comma 2 al livello funzione D dirigente superiore dopo le parole: "consigliere ministeriale aggiunto," sono inserite le seguenti: "capo servizio centrale,";
f) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera a) del medesimo comma";
g) all'articolo 9, comma 6, le parole: "regolamento del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 27 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica";
h) all'articolo 14, comma 1, dopo, la parola: "superiore" sono inserite le seguenti: "che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo
forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia e'
istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, quale
articolazione delle carriere dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato il ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei
commisari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti
qualifiche:
a) commissario forestale, limitatamente alla
frequenza del corso di formazione;
b) commissario capo forestale;
c) commissario superiore forestale.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 2 (Funzioni del personale del ruolo direttivo dei
funzionari del Corpo foresta e dello Stato). - 01. Il
personale di cui al presente capo, esercita, in relazione
alla specifica qualificazione professionale, le funzioni
inerenti ai compiti istituzionali del Corpo forestale dello
Stato implicanti autonoma responsabilita' decisionale e
rilevante professionalita' e quelle agli stessi attribuite
dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di
responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla
qualifica ricoperta. Svolge, altresi', in via prioritaria e
secondo i rispettivi livelli di responsabilita' ed ambiti
di competenza, funzioni di direzione delle attivita' di
polizia ambientale e di tutela dell'ecosistema.
1. Il personale del ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di
polizia giudiziaria. I commissari capo forestali ed i
commissari superiori forestali svolgono funzioni di
direzione di uffici non riservati agli appartenenti al
ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di piu'
unita' organiche nell'ufficio cui sono assegnati, con piena
responsabilita' per le direttive impartite e per i
risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al
comma 01 partecipando all'attivita' degli appartenenti al
ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso
di assenza o impedimento.
2. I commissari capo forestali ed i commissari
superiori forestali provvedono, inoltre, all'addestramento
del personale dipendente e svolgono, in relazione alla
professionalita' posseduta, compiti di istruzione e
formazione del personale del Corpo forestale dello Stato.
Espletano altresi' funzioni di verifica dei risultati
conseguiti relativamente a piu' unita' organiche non aventi
rilevanza esterna, attivita' di studio e di elaborazione di
piani e programmi con autonoma determinazione dei processi
formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad
indirizzi prefissati, collaborano in attivita' ispettive,
al sistema del controllo di gestione, nonche' nelle
attivita' di valutazione e controllo di effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti
di indirizzo politico.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari del Corpo
forestale delle Stato). - 1. L'accesso alla carriera dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato, nella qualifica
iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
stesso avviene mediante concorso pubblico per esami, al
quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:
a) eta' non superiore al limite stabilito con il
regolamento previsto dall'art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Si prescinde da detto limite per il
personale appartenente ad uno dei ruoli del Corpo forestale
dello Stato;
b) il possesso di una delle lauree specialistiche
conseguita sulla base di corsi di studio ad indirizzo
giuridico-economico, tecnico e scientifico, da
individuarsi, unitamente agli insegnamenti il cui
superamento costituisce condizione per la partecipazione al
concorso, con decreto del Ministro competente di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale
prevista dall'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno
1990, n. 149;
d) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in uno dei
seguenti corsi: chimica, discipline statistiche, economia e
commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina
veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze
forestali, scienze geologiche, scienze naturali e loro
equipollenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico
vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue
disposizioni attuative.
3. Gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale, dello
Stato degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, con
almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che
indice il concorso, nonche' al ruolo degli ispettori ed a
quello direttivo speciale di cui all'art. 12 possono
partecipare al concorso con riserva di un quinto dei posti
disponibili purche' in possesso dei prescritti requisiti.
Sono altresi' ammessi a partecipare al concorso con riserva
di un decimo dei posti disponibili gli appartenenti al
ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato con almeno
cinque anni di anzianita' alla medesima data ed in possesso
dei requisiti prescritti. I posti riservati non utilizzati
sono conferiti secondo l'ordine della graduatona di merito.
4. Non sono ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o espulsi dall'impiego presso una pubblica
amministrazione.
5. (comma abrogato).
5-bis. Nel limite del venti per cento dei posti
disponibili nei profili professionali di cui all'art. 1,
comma 4, l'accesso alla, qualifica iniziale del ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato
avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, al
quale e' ammesso a partecipare il personale del Corpo
forestale dello Stato in possesso del prescritto diploma di
laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non
abbia riportato nei tre anni precedenti la sanzione
disciplinare piu' grave della sospensione o riduzione dello
stipendio per un mese ed abbia riportato nello stesso
periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono".
Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice
ispettore o qualifica corrispondente e' richiesta
un'anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del
bando che indice il concorso. Il bando di concorso da
emanarsi con le modalita' di cui al comma 5, determina
anche i titoli oggetto di valutazione. I posti non coperti
sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito
del concorso pubblico per esami di cui al comma 1".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"1. - I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3
frequentano un corso di formazione iniziale presso
l'Istituto superiore di polizia, di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
341, della durata di due anni finalizzato anche al
conseguimento del master universitario di secondo livello,
sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Il corso e'
articolato in due cicli annuali ed e' comprensivo di un
tirocinio operativo presso strutture del Corpo, alla fine
dei quali si sostiene l'esame finale.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155:
"Art. 7 (Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo
forestale dello Stato). - 1. Il ruolo dei dirigenti del
Corpo forestale dello Stato nell'ambito della carriera dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato e' articolato
nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello
Stato.
2. La relativa dotazione organica e' fissata nella
tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del
quadro D della tabella XI allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3. La individuazione dell'unita' dirigenziale di
livello generale del Corpo forestale dello Stato, che
presiede anche all'amministrazione del relativo personale,
e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello
dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la
definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite
per la prima con regolamento e per le altre con decreti
ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e
lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni. Fino all'adozione dei predetti
provvedimenti, da emanare entro 18 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i
compiti attuali restano attribuiti alla responsabilita'
degli uffici di livello dirigenziale gia' operanti per il
Corpo forestale dello Stato.
4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli
assetti organizzativi e della loro rispondenza alle
esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche
con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici
periferici, al fine di accertarne la funzionalita' ed
efficienza, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera c)
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni.
5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme
restando le funzioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la
qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I
primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria. I dirigenti superiori sono preposti
anche a capo servizio centrale per sovrintendere a piu'
divisioni. Alla tabella B di cui al comma 2 al livello
funzione D dirigente superiore dopo le parole: "consigliere
ministeriale aggiunto, sono inserite le seguenti: "capo
servizio centrale .
6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello
Stato e' nominato ai sensi dell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
7. Al secondo periodo del secondo comma dell'art. 18
della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono aggiunte in fine le
seguenti parole: "ed il dirigente generale capo del Corpo
forestale dello Stato. ".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 8 (Nomina a primo dirigente). - 1. L'accesso alla
qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del
Corpo forestale dello Stato avviene:
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo e superamento del corso di
formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio
per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato in
possesso di qualifica non inferiore a quella di commissario
superiore forestale con almeno due anni di effettivo
servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante venti per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
per titoli ed esami riservato al personale del ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato,
in possesso di una delle lauree indicate all'art. 3, commi
1 e 2, che rivesta la qualifica non inferiore a quella di
commissario superiore forestale ovvero abbia maturato
almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
commissario capo forestale.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati,
nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione
per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui
alla lettera a) del medesimo comma.
2. Ai fini del computo delle aliquote di cui al comma 1
la frazione di posto e' arrotondata per eccesso all'unita'
in favore dell'aliquota che riporta un resto maggiore,
salvo conguaglio fino all'arroton-damento dei resti
inferiori da effettuarsi negli anni successivi.
3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli
effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per
il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo
l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il
personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della
determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso
precedono i funzionari che hanno superato il corso di
formazione dirigenziale.
4. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma
1, lettera a) ha un indirizzo prevalentemente professionale
ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere
giuridico, gestionale e tecnico necessarie per l'esercizio
delle funzioni dirigenziali.
5. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame
finale, nonche' i criteri per la formazione della
graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento
del Ministro competente, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.
6. Gli appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari
del Corpo forestale dello Stato conseguono a titolo
onorifico la qualifica di primo dirigente del ruolo dei
dirigenti del Corpo forestale dello Stato il giorno
successivo alla cessazione dal servizio per limiti di eta',
infermita' o decesso, se rivestono la qualifica non
inferiore a quella di commissario superiore forestale e nel
quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza
demerito.".
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"6. Le modalita' del concorso, le materie oggetto degli
esami, le categorie dei titoli sono determinati con decreto
del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, da emanare entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto.".
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, del dereto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo
speciale del Corpo forestale dello Stato si accede nel
limite dei posti disponibili nella relativa dotazione
organica, mediante concorso interno, per titoli di servizio
ed esami consistenti in due prove scritte e in un
colloquio, riservato al personale del ruolo degli ispettori
del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di
ispettore superiore in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per
il conseguimento del diploma universitario.".



 
Art. 3.
1. La disposizione dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' interpretata e correttamente applicata nel senso che l'anzianita' maturata nella IX qualifica funzionale degli Ufficiali del Corpo forestale dello Stato si conserva nell'inquadramento previsto dal medesimo articolo 22.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155:
"3. Il personale di cui al comma 1, lettere a) e b),
conserva ai fini della progressione a qualifica superiore
l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per il
rispettivo inquadramento.".



 
Art. 4.
1. All'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti integrazioni:
a) al secondo comma, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, dopo le parole: "Corpo della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale,";
b) al terzo comma, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, le parole: "del Corpo forestale dello Stato," sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Scajola, Ministro del-l'interno
Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 1 aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza), come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 20 (Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica). - 1. Presso la prefettura e' istituito
il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del
prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di
autorita' provinciale di pubblica sicurezza.
2. Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e'
composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e
dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, dal funzionario del Corpo forestale dello Stato
responsabile a livello provinciale nonche' dai sindaci
degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi
questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.
3. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, nonche' della prevenzione dei reati, il prefetto
puo' chiamare a partecipare alle sedute del comitato le
autorita' locali di pubblica sicurezza e i responsabili
delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi
da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei
competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle
capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della
provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri
uffici delle amministrazioni locali interessate o della
polizia municipale.
4. Il prefetto puo' invitare alle stesse riunioni
componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il
procuratore della Repubblica competente.
5. Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del
giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione
e' in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del
comune capoluogo di provincia per la trattazione di
questioni attinenti alla sicurezza della comunita' locale o
per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che
possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza
pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle
medesime questioni su richiesta del sindaco, e' altresi'
integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.".



 
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