Gazzetta n. 24 del 29 gennaio 2002 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 472 |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, commi 9, lettera a), e 11; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Nel titolo del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, le parole: "delle carriere" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli". 2. Il titolo del capo I del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' sostituito dal seguente: "Capo I - Carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato: ruolo direttivo dei funzionari e ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole e forestali in qualita' di amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - Si riporta il testo del'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". - L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia): "Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificita', omogeneita' di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie: a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonche' delle modalita' di progressione in carriera e del corso di formazione; b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresi' la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche; c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso, di formazione e di progressione. 2. Dalla entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8". "Art. 7 (Disposizioni comuni). - 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente. 2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, se non proponenti. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'art. 6 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'art. 8. 4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalita' di cui al commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001". - Si riporta il testo dell'art. 50, commi 9, lettera a) e 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). "9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d): a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78. (Omissis). "11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' ridotto a trenta.". Note all'art. 1: - Si riporta il titolo del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78".
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| Art. 2. 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, all'alinea dopo le parole: "dal 15 marzo 2001," inserire le seguenti: "quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato,"; b) all'articolo 2: 1) al comma 1 e' anteposto il seguente: "01. Il personale di cui al presente capo, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato implicanti autonoma responsabilitadecisionale e rilevante professionalita' e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Svolge, altresi', in via prioritaria e secondo i rispettivi livelli di responsabilita' ed ambiti di competenza, funzioni di direzione delle attivita' di polizia ambientale e di tutela dell'ecosistema."; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati agli appartenenti al ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui sono assegnati, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 01 partecipando all'attivita' degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento."; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali provvedono, inoltre, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo forestale dello Stato. Espletano altresi' funzioni di verifica dei risultati conseguiti relativamente a piu' unita' organiche non aventi rilevanza esterna, attivita' di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati, collaborano in attivita' ispettive, al sistema del controllo di gestione, nonche' nelle attivita' di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico."; c) all'articolo 3: 1) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: "Accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato"; 2) al comma 1, all'alinea le parole: "L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "L'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, nella qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo stesso"; 3) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) il possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base di corsi di studio ad indirizzo giuridico-economico, tecnico e scientifico, da individuarsi, unitamente agli insegnamenti il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;"; 4) al comma 1, lettera d) le parole: "di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 5) il comma 3 e' abrogato; 6) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili nei profili professionali di cui all'articolo 1, comma 4, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale e' ammesso a partecipare il personale del Corpo forestale dello Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare piu' grave della sospensione o riduzione dello stipendio per un mese ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. Il bando di concorso da emanarsi con le modalita' di cui al comma 5, determina anche i titoli oggetto di valutazione. I posti non coperti sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami di cui al comma 1."; d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "I vincitori del concorso di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3"; e) all'articolo 7: 1) al comma 1, all'alinea dopo le parole: "Corpo forestale dello Stato" sono inserite le seguenti: "nell'ambito della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato"; 2) al comma 3, ultimo periodo, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"; 3) al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "I dirigenti superiori sono preposti anche a capo servizio centrale per sovrintendere a piu' divisioni. Alla tabella B di cui al comma 2 al livello funzione D dirigente superiore dopo le parole: "consigliere ministeriale aggiunto," sono inserite le seguenti: "capo servizio centrale,"; f) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera a) del medesimo comma"; g) all'articolo 9, comma 6, le parole: "regolamento del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 27 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica"; h) all'articolo 14, comma 1, dopo, la parola: "superiore" sono inserite le seguenti: "che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.".
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia e' istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, quale articolazione delle carriere dei funzionari del Corpo forestale dello Stato il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commisari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche: a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; b) commissario capo forestale; c) commissario superiore forestale.". - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 2 (Funzioni del personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo foresta e dello Stato). - 01. Il personale di cui al presente capo, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Svolge, altresi', in via prioritaria e secondo i rispettivi livelli di responsabilita' ed ambiti di competenza, funzioni di direzione delle attivita' di polizia ambientale e di tutela dell'ecosistema. 1. Il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati agli appartenenti al ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui sono assegnati, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 01 partecipando all'attivita' degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento. 2. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali provvedono, inoltre, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo forestale dello Stato. Espletano altresi' funzioni di verifica dei risultati conseguiti relativamente a piu' unita' organiche non aventi rilevanza esterna, attivita' di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati, collaborano in attivita' ispettive, al sistema del controllo di gestione, nonche' nelle attivita' di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico.". - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale delle Stato). - 1. L'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, nella qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo stesso avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano: a) eta' non superiore al limite stabilito con il regolamento previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Si prescinde da detto limite per il personale appartenente ad uno dei ruoli del Corpo forestale dello Stato; b) il possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base di corsi di studio ad indirizzo giuridico-economico, tecnico e scientifico, da individuarsi, unitamente agli insegnamenti il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149; d) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in uno dei seguenti corsi: chimica, discipline statistiche, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze forestali, scienze geologiche, scienze naturali e loro equipollenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative. 3. Gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale, dello Stato degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, nonche' al ruolo degli ispettori ed a quello direttivo speciale di cui all'art. 12 possono partecipare al concorso con riserva di un quinto dei posti disponibili purche' in possesso dei prescritti requisiti. Sono altresi' ammessi a partecipare al concorso con riserva di un decimo dei posti disponibili gli appartenenti al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato con almeno cinque anni di anzianita' alla medesima data ed in possesso dei requisiti prescritti. I posti riservati non utilizzati sono conferiti secondo l'ordine della graduatona di merito. 4. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o espulsi dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 5. (comma abrogato). 5-bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili nei profili professionali di cui all'art. 1, comma 4, l'accesso alla, qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale e' ammesso a partecipare il personale del Corpo forestale dello Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare piu' grave della sospensione o riduzione dello stipendio per un mese ed abbia riportato nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. Il bando di concorso da emanarsi con le modalita' di cui al comma 5, determina anche i titoli oggetto di valutazione. I posti non coperti sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami di cui al comma 1". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato: "1. - I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale presso l'Istituto superiore di polizia, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, della durata di due anni finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Il corso e' articolato in due cicli annuali ed e' comprensivo di un tirocinio operativo presso strutture del Corpo, alla fine dei quali si sostiene l'esame finale.". - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155: "Art. 7 (Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato). - 1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato nell'ambito della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato e' articolato nelle seguenti qualifiche: a) primo dirigente; b) dirigente superiore; c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato. 2. La relativa dotazione organica e' fissata nella tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del quadro D della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 3. La individuazione dell'unita' dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilita' degli uffici di livello dirigenziale gia' operanti per il Corpo forestale dello Stato. 4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalita' ed efficienza, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera c) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. 5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. I dirigenti superiori sono preposti anche a capo servizio centrale per sovrintendere a piu' divisioni. Alla tabella B di cui al comma 2 al livello funzione D dirigente superiore dopo le parole: "consigliere ministeriale aggiunto, sono inserite le seguenti: "capo servizio centrale . 6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato e' nominato ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 7. Al secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato. ". - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 8 (Nomina a primo dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato avviene: a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato in possesso di qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica; b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, in possesso di una delle lauree indicate all'art. 3, commi 1 e 2, che rivesta la qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo forestale. 1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera a) del medesimo comma. 2. Ai fini del computo delle aliquote di cui al comma 1 la frazione di posto e' arrotondata per eccesso all'unita' in favore dell'aliquota che riporta un resto maggiore, salvo conguaglio fino all'arroton-damento dei resti inferiori da effettuarsi negli anni successivi. 3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale. 4. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, gestionale e tecnico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 5. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 6. Gli appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato conseguono a titolo onorifico la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, se rivestono la qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.". - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato: "6. Le modalita' del concorso, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli sono determinati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.". - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, del dereto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato: "1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si accede nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di ispettore superiore in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.".
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| Art. 3. 1. La disposizione dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' interpretata e correttamente applicata nel senso che l'anzianita' maturata nella IX qualifica funzionale degli Ufficiali del Corpo forestale dello Stato si conserva nell'inquadramento previsto dal medesimo articolo 22.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155: "3. Il personale di cui al comma 1, lettere a) e b), conserva ai fini della progressione a qualifica superiore l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per il rispettivo inquadramento.".
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| Art. 4. 1. All'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti integrazioni: a) al secondo comma, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, dopo le parole: "Corpo della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale,"; b) al terzo comma, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, le parole: "del Corpo forestale dello Stato," sono soppresse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Frattini, Ministro per la funzione pubblica Scajola, Ministro del-l'interno Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 20 (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica). - 1. Presso la prefettura e' istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorita' provinciale di pubblica sicurezza. 2. Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale nonche' dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali. 3. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' della prevenzione dei reati, il prefetto puo' chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorita' locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle amministrazioni locali interessate o della polizia municipale. 4. Il prefetto puo' invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente. 5. Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione e' in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunita' locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni su richiesta del sindaco, e' altresi' integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.".
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