Gazzetta n. 24 del 29 gennaio 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 473
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
Visto l'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' inserito il seguente:
"Art. 38-bis (Composizione del consiglio di disciplina). - 1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: "si compone di ufficiali", sono inserite le seguenti: "in servizio permanente";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il presidente del consiglio di disciplina non puo' essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In caso di indisponibilita' di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante:
"Ordinamento del Corpo della guardia di finanza", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 31 marzo
2000, n. 78, recante: "Delega al Governo in materia di
riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della
Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle
Forze di polizia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 aprile 2000, n. 79:
"Art. 7 (Disposizioni comuni). - 1. I decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati,
ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di
polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con il Ministro per la funzione
pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione
territoriale, con il Ministro dell'interno, se non
proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento
del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno,
della difesa e delle finanze se non proponenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i
regolamenti di cui all'art. 6 non dovranno comportare
modifiche della normativa relativa al trattamento economico
del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi
di spesa di cui all'art. 8.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e
5 e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti
legislativi, fino al 31 dicembre 2001.".
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante:
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001,
n. 71 - supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 50, commi 9, 10 e 11,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302 - supplemento ordinario:
"Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - 1. - 8. (Omissis).
9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il
2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non
direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del
personale delle Forze di polizia relativamente al personale
tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
periferici di corrispondente livello dell'Amministrazione
penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6
dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del
medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui
al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto.
10. Per il completamento delle iniziative di cui alle
lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche
organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della
concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le
spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria,
con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti,
dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze,
della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono
complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere
dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure:
43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2
per cento. Le spese cosi' ridotte non possono essere
incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno 2001.
11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9,
lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle
carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al
28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per
l'espressione del parere sugli schemi di decreto
legislativo da parte delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e'
ridotto a trenta giorni.
12. (Omissis).".
Nota all'art. 1:
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo
dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante:
"Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di
finanza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre
1959, n. 311, cosi' come modificato dall'art. 38-bis del
gia' citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, ora
introdotto dal presente articolo:
"Art. 5. - Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali
della Guardia di finanza si compone di ufficiali in
servizio permanente del Corpo di grado superiore a quello
rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianita'
superiore se trattasi di ufficiale generale.
2. Il presidente del consiglio di disciplina non puo'
essere di grado inferiore a generale di divisione qualora
il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo
di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.
3. In caso di indisponibilita' di ufficiali in servizio
permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del
consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli,
ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti
all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di
indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di
grado corrispondente in servizio permanente delle altre
Forze armate.".



 
Art. 2.
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. L'anzianita' di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza e' utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'articolo 43, commi 22 e 23, e dall'articolo 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei commi 1, 2 e 3.".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 45 del gia' citato
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, cosi' come
modificato dal presente articolo:
"Art. 45 (Transiti dai ruoli delle Forze armate). - 1.
In relazione alle esigenze operative e funzionali da
soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di
finanza, sono autorizzati, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro della difesa, per gli
anni dal 2001 al 2005, transiti in tale ruolo di unita' di
ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e
dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino
eccedenze rispetto ai volumi organici fissati, nonche', su
indicazione del Capo di stato maggiore di Forza armata,
oltre tali eccedenze.
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono indicati
l'entita' e le modalita' dei transiti, le specifiche
professionalita' richieste, nonche' gli eventuali ulteriori
titoli e requisiti preferenziali.
3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2,
sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi
definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui
all'art. 65, comma II, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni. Il
loro trasferimento nel ruolo
tecnico-logistico-amministrativo avviene, con riferimento
ai ruoli del Corpo della guardia di finanza, ai sensi
dell'art. 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni,
ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio
permanente, ai sensi dell'art. 39, commi 8, 9 e 9-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni e integrazioni.
3-bis. L'anzianita' di servizio maturata nei ruoli
degli ufficiali della Forza armata di provenienza e' utile
ai fini del computo dei periodi previsti dall'art. 43,
commi 22 e 23, e dall'art. 43-ter della legge 1 aprile
1981, n. 121, per la determinazione del trattamento
economico all'atto del transito ai sensi dei commi 1, 2 e
3.".



 
Art. 3.
1. L'articolo 56 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' modificato come segue:
a) il titolo dell'articolo e' ridenominato in: "Precedenza al comando e attribuzioni";
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani, maggiori e tenenti colonnelli del Corpo della Guardia di finanza, in relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita', assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivita' degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Scajola, Ministro del-l'interno
Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 56 del gia' citato
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, cosi' come
modificato dal presente articolo:
"Art. 56 (Precedenza al comando e attribuzioni). - 1.
Gli ufficiali del ruolo normale, del ruolo aeronavale e del
ruolo speciale hanno la precedenza al comando sugli
ufficiali pari grado del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo.
2. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza
al comando sugli ufficiali pari grado di eguale anzianita'
assoluta dei ruoli aeronavale e speciale.
2-bis. Ferme restando le attribuzioni previste dalle
norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre
leggi e regolamenti, i capitani, maggiori e tenenti
colonnelli del Corpo della guardia di finanza, in relazione
alla specifica qualificazione professionale propria degli
ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilita'
decisionale e rilevante professionalita', assumono piena
responsabilita' per le direttive impartite e per i
risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e
partecipano all'attivita' degli ufficiali con grado
dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o
impedimento.".



 
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