Gazzetta n. 25 del 2002-01-30
LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448
Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", corredato delle relative note. (Legge pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001).

AVVERTENZA:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2001, n. 448, corredato delle relative note ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1
(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l'anno finanziario 2002.
2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.091 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.174 milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare.
5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non possono essere emanati i decreti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001 n. 383.
6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria. In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ComunitA'
europee (GUCE).
Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di
contabilitA' generale dello Stato in materia di bilancio",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli
obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone
annualmente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per
il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni
e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi
del-l'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente,
nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie,
extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti
di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.".
Per il testo dell'art. 1, comma 8, della legge
18 ottobre 2001, n. 383, si rinvia alle note all'art. 9.



Art. 2. (Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della detraibilita' delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della
deducibilita' delle spese per le imprese del settore farmaceutico)

1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1 gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro e' comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti e' aumentata a 774,69 euro".
2. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi le parole:
"la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente, per il primo figlio".
3. All'articolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente:
"c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;".
4. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, concernente la deducibilita' delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, e' abrogato.
5. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge".
6. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002.



Note all'art. 2:
Si riporta il testo degli articoli 12 e 13-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come
modificati dal presente articolo:
"Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non
supera lire 30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo e'
superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo e'
superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo e'
superiore a lire 100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati,
nonche' ogni altra persona indicata nell'art. 433 del
codice civile che conviva con il contribuente o percepisca
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, complessivamente lire 408.000
per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro
a decorrere dal 1º gennaio 2002 da ripartire tra coloro che
hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo
onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo e'
aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di eta'
inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire
516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000
quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al
primo, a condizione che il reddito complessivo non superi
lire 100.000.000. A decorrere dal 1º gennaio 2002 l'importo
di 285,08 euro e' comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero
a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli
successivi al primo, a condizione che il reddito
complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere
dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in
516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi:
1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a
36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con
reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due
figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non
superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4)
contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni
figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai
periodi precedenti e' aumentata a 774,69 euro.
2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i
figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e'
coniugato o, se coniugato, si e' successivamente ed
effettivamente separato, la detrazione prevista alla
lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente, per
il primo figlio e per gli altri figli si applica la
detrazione prevista dalla lettera b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.".
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per
cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto
stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire.
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato
nell'anno precedente o successivo alla data della
stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del
suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e'
estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non
superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto uo o
di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede
lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente
dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da
quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese
riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei
soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per
la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli
dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari
per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani
guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono
compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro
anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovati nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. a' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di
lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire
250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono
individuate le tipologie di animali per le quali spetta la
detraibilita' delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il
valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui
alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un
importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore a due milioni di lire, in favore delle societa'
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale, ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis);
l-bis) dall'imposta lorda si detrae un importo
pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro
in favore dei partiti e movimenti politici per importi
compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate
mediante versamento bancario o postale.
l-ter) ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1º gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma;
l-quater) dall'imposta lorda si detrae, nella
misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta
dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f)
del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati
sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art.
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo
restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite
complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla
lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 12 che non si trovino
nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo
articolo, affette da patologie che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
detrazione spetta per la parte che non trova capienza
nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese
sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite
annuo di lire 12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.".
Si riporta il testo dell'art. 19 della legge
11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61,
cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 19. - 1. Per l'esecuzione di prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la
diagnostica radioimmu-nologica, la medicina nucleare e la
fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno,
salvi gli interventi di riabilitazione e per le malattie
croniche che richiedono trattamenti periodici, non puo'
essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il
limite delle prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna
regione nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di
tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a
servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere
alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, e'
elevato a quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere va
assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le
prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte
di unita' sanitarie locali del termine massimo di quattro
giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono
essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano nonche' al Ministero
della sanita'. Il Ministro della sanita' regolamenta con
proprio decreto la materia.
2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le
prestazioni di cui al comma 1 e gia' convenzionate al
31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche
se in forma societaria, restano convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di
una nuova disciplina organica della materia e comunque non
oltre il 31 marzo 1989.
3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per
le prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati,
ai fini dei controlli di congruita' delle prestazioni
effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati,
corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed
un registro del personale comunque impiegato corredato
dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento
dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze
riscontrate nei controlli sull'osservanza delle
disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti
ed alle strutture convenzionate perche' forniscano le
eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni
vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unita'
sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione
per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione
ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la
risoluzione del rapporto convenzionale.
4. I medicinali per uso umano, al momento
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata
ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
sono classificati come medicinali prescrivibili dal
Servizio sanitario nazionale o come medicinali non
prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale. Il
provvedimento che autorizza l'immissione in commercio di un
medicinale per uso umano specifica, altresi', la
classificazione ai fini del decreto legislativo di
recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee n. 92/26 CEE ed eventuali modificazioni.
5. Al prontuario terapeutico, costituito dai
medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale,
sono allegati l'elenco dei medicinali utilizzabili
esclusivamente in ambiente ospedaliero e quello dei
medicinali utilizzabili esclusivamente dagli specialisti,
in ambulatorio. Il prontuario deve conformarsi ai principi
e ai criteri stabiliti dall'art. 30, terzo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni
ed integrazioni.
6. (Comma soppresso).
7. Alla Commissione di cui al decreto-legge
30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono attribuiti i
seguenti compiti:
a) valutare la rispondenza delle specialita'
medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di
legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;
b) proporre la collocazione delle specialita'
medicinali in una delle classi, di cui al comma 4, al
momento della loro autorizzazione alla immissione in
commercio ovvero proporre le modifiche di classe di
appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo
rendano necessario;
c) effettuare la revisione di ogni specialita'
medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente
quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini
dell'eventuale proposta di estensione alla pratica medica
extra-ospedaliera;
d) proporre la migliore aderenza delle confezioni
delle specialita' medicinali alle reali esigenze dei cicli
terapeutici.
8. Il Ministero della sanita', su proposta della
Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
1987, n. 531, in relazione ai principi e criteri di cui
all'art. 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e tenuto conto del disposto dell'art. 32, terzo comma,
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il
31 ottobre 1988 alla revisione del prontuario terapeutico.
Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il
prontuario terapeutico vigente. La citata Commissione
consultiva del farmaco dispone con continuita'
l'aggiornamento nel prontuario terapeutico dei farmaci
nuovi o gia' noti.
9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il
prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.
10. La Commissione di cui al comma 7, sulla base di
un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle
indicazioni del piano di settore, di cui all'art. 32, terzo
comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con
particolare riferimento alle proiezioni temporali
programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di
tutte le specialita' medicinali gia' registrate ai fini di
proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma
4, entro il termine del 31 ottobre 1988, nonche' ai fini
della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla
direttiva n. 75/319/CEE 20 maggio 1975, entro il termine
del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanita'
sono adottati gli atti conseguenti.
11. (Comma abrogato).
12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad
aumenti del prezzo delle specialita' medicinali comprese
nel prontuario terapeutico nazionale. Tale termine e'
prolungato fino al 30 ottobre 1989 qualora non si sia
provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del
prontuario terapeutico nazionale.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la quota di partecipazione
dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche,
prevista dall'art. 10, comma 3, lettera b) del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e' determinata in lire 2.000 per ricetta.
14. (Comma abrogato).
15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della sanita', sentite le
competenti Commissioni parlamentari, propone al Comitato
interministeriale prezzi un nuovo metodo di determinazione
del prezzo amministrato delle specialita' medicinali e dei
prodotti galenici.
16. I benefici previsti dall'art. 1, decreto-legge
31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono estesi alle
farmacie, comprese quelle pubbliche, nonche' alle loro
associazioni che svolgono le attivita' di acquisizione dei
dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione
finanziaria di elaboratori elettronici, programmi
applicativi e apparecchiature di lettura automatica.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita'
esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica di cui all'art. 14, legge 17 febbraio 1982, n.
46.
17. a' istituito un fondo per interventi di
educazione ed informazione sanitaria collegate ad attivita'
sportive ed iniziative anti-doping. La gestione del fondo
spetta ad un Comitato composto dal Ministero della sanita',
che lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e
dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i
programmi e le modalita' di attuazione, avvalendosi della
collaborazione di esperti di istituti pubblici di ricerca,
delle universita', delle scuole di ogni ordine e grado, del
CONI ed enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma, valutati in lire tre
miliardi in ragione d'anno, si provvede con riduzione di
lire 1.500 milioni per ciascuno dei capitoli 1204 dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno 1988 e 4302 dello stato di previsione del
Ministero della sanita' per l'anno 1988 e corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con
propri contributi all'attuazione dei programmi previsti nel
presente comma.
18. Sono trasferiti ai comuni competenti per
territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle
dichiarazioni di cui all'art. 23, comma 1, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio
dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione
dalla parteci-pazione alla spesa sanitaria per motivi di
reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al
presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della
previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche
tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le
modalita' per il relativo rilascio. Le attestazioni delle
esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle
unita' sanitarie locali.
19. Le regioni definiscono con le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro del personale
del Servizio sanitario nazionale, non oltre il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i progetti finalizzati di cui all'art. 103,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento, con
prioritario riferimento alla riduzione della durata media
delle degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo
svolgimento di accertamenti diagnostici di particolare
rilevanza e complessita', nonche' al contenimento dei
consumi farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo
coinvolgendo nella fase di attuazione e di incentivazione
le commissioni professionali di presidio e regionali per la
verifica e la revisione della qualita' tecnico-scientifica
dell'assistenza sanitaria di cui all'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270,
all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1987, n. 289, all'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, numero 290,
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1987, numero 291. Qualora le organizzazioni
sindacali non facciano pervenire le proprie osservazioni in
tempo utile, i progetti vengono definiti dalle regioni in
via autonoma. Qualora le regioni non provvedano alla
definizione dei progetti, le somme costituenti il fondo di
incentivazione di cui all'art. 102, comma 7, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.
270, restano accantonate e non possono essere erogate al
personale ad altro titolo.
20. Allo scopo di garantire condizioni di
uniformita' e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul
territorio nazionale, il Ministro della sanita' individua
con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle
prestazioni erogabili, in forza di norme a carattere
nazionale, a carico del Servizio sanitario nazionale, ad
integrazione delle prestazioni curative previste dall'art.
25 della legge 23 dicembre 1978, numero 833. Altre
prestazioni aggiuntive non comprese nell'elenco possono
essere erogate con le modalita' previste dall'art. 25,
ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.".
Si riporta il testo dell'art. 36 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento
ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 36 (Determinazione del prezzo dei farmaci e
spese per assistenza farmaceutica). - 1. La disposizione di
cui all'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, secondo la quale, a decorrere dal 1º gennaio 1994, i
prezzi delle specialita' medicinali, esclusi i medicinali
da banco, sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo
le modalita' indicate dal CIPE e non possono superare la
media dei prezzi risultanti per prodotti similari e
inerenti al medesimo principio attivo nell'ambito della
Comunita' europea, deve essere intesa nel senso che e'
rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della
Comunita' prendere a riferimento per il confronto, con
applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati
sulla parita' dei poteri d'acquisto, come determinati dallo
stesso CIPE.
2. Dalla data del 1º settembre 1994 fino all'entrata
in vigore del metodo di calcolo del prezzo medio europeo
come previsto dai commi 3 e 4, restano validi i prezzi
applicati secondo i criteri indicati per la determinazione
del prezzo medio europeo dalle deliberazioni del CIPE
25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto
1994 e 22 novembre 1994.
3. A decorrere dal 1º luglio 1998, ai fini del
calcolo del prezzo medio dei medicinali si applicano i
tassi di cambio ufficiali relativi a tutti i Paesi
dell'Unione europea in vigore nel primo giorno non festivo
del quadrimestre precedente quello in cui si opera il
calcolo.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con deliberazione del CIPE si
provvede alla definizione dei criteri per il calcolo del
prezzo medio europeo sulla base di quanto previsto dal
comma 3 e delle medie ponderate in funzione dei consumi di
medicinali in tutti i Paesi dell'Unione europea per i quali
siano disponibili i dati di commercializzazione dei
prodotti. La deliberazione suddetta deve comunque prevedere
l'inapplicabilita' del metodo ai medicinali che non siano
in commercio in almeno quattro Paesi, due dei quali con
regime di prezzi amministrati. Se l'azienda farmaceutica
interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla
deliberazione del CIPE cui al presente comma, il prezzo o
il fatturato o le quantita' di un medicinale venduto
all'estero, il corrispondente medicinale non puo' essere
venduto, in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per
cento del prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo
vigente, perche' il medicinale non e' ancora in commercio o
per altro ro motivo, il medicinale non puo' essere comunque
venduto ad un prezzo superiore al prezzo piu' basso fra
quelli dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica
principale. Le disposizioni dei due precedenti periodi non
si applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a
cause non imputabili all'azienda farmaceutica interessata.
5. Per i medicinali gia' in commercio, l'adeguamento
del prezzo alla media europea calcolata secondo il disposto
del comma 4 ha effetto immediato qualora la media risulti
inferiore al prezzo in vigore; in caso contrario
l'adeguamento e' attuato in sei fasi con cadenza annuale di
eguale importo.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, non si applicano gli adeguamenti alla media
comunitaria gia' previsti dall'art. 8, comma 12, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7. Il prezzo delle specialita' medicinali a base di
principi attivi per i quali e' scaduta la tutela
brevettuale e' pari all'80 per cento del prezzo calcolato
secondo i criteri stabiliti dal CIPE per le specialita'
medicinali. Per le specialita' medicinali autorizzate
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, il disposto del primo periodo del presente
comma si applica con effetto immediato, mentre per le
specialita' gia' autorizzate la riduzione del 20 per cento
dei prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere
dal 1º luglio 1998, per scaglioni di pari importo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano alle
specialita' medicinali che hanno goduto della tutela
brevettuale e a quelle che hanno usufruito della relativa
licenza.
8. I medicinali con prezzo conforme alla disciplina
del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo
sono collocati nelle classi di rimborsabilita' applicate
alle corrispondenti categorie terapeutiche omogenee.
8-bis. Il Ministro della sanita' puo' stabilire che
le regioni e le province autonome possono provvedere
all'acquisto all'estero, nell'ambito dell'Unione europea,
anche attraverso una struttura di coordinamento nazionale,
di medicinali destinati al trattamento delle malattie
invalidanti o delle malattie rare di cui all'art. 5, comma
1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, aventi
le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in
base alla normativa in vigore, siano trasferiti nella
classe prevista dalla lettera c) del medesimo comma 10 in
conseguenza di decisioni o comportamenti dell'azienda
titolare.
9. La percentuale di riduzione del prezzo prevista
dal comma 130 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, come sostituito dal decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, ai fini della classificazione del generico
nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio
sanitario nazionale, deve intendersi riferita al prezzo
della corrispondente specialita' medicinale che ha goduto
della tutela brevettuale o delle specialita' medicinali che
hanno usufruito della relativa licenza.
10. In deroga alla disciplina del prezzo medio
europeo prevista dal presente articolo, le disposizioni
sulla contrattazione dei prezzi recate dall'art. 1, comma
41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono estese, in
via sperimentale, per due anni, alle specialita' medicinali
autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo
riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di cui al
secondo periodo del richiamato comma 41, la cui
applicazione alle specialita' medicinali predette e'
differita al 1º gennaio 1999; gli accordi conseguentemente
stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino
alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva
diversa disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e
a quelli autorizzati con il sistema del mutuo
riconoscimento, soggetti alle previsioni del richiamato
art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996, non si
applica il disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
11. Il Ministro della sanita' adotta misure atte a
favorire la produzione e l'uso di farmaci generici, ad
assicurare un'adeguata informazione del pubblico sui
medicinali attraverso strumenti ulteriori rispetto al
foglio illustrativo e a rendere effettiva l'introduzione di
confezioni di specialita' medicinali e di farmaci generici
che, per dosaggio e quantitativo complessivo di principio
attivo, risultino ottimali in rapporto al ciclo
terapeutico.
12. Il Ministro della sanita' adotta iniziative
dirette a impedire aumenti non giustificati dei prezzi dei
medicinali collocati nella classe c) prevista dall'art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli
eventuali aumenti dei prezzi dei medicinali predetti sono
ammessi esclusivamente a decorrere dalla comunicazione
degli stessi al Ministero della sanita' e al CIPE e con
frequenza annuale.
13. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque
effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso
convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20
per cento ai fini della determinazione del reddito di
impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata
all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta
autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno
o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del
silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge.
14. Per iniziative di farmacovigilanza e di
informazione degli operatori sanitari sulle proprieta',
sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali,
nonche' per le campagne di educazione sanitaria nella
stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999,
la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad
apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della sanita' ed e' utilizzato,
per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle
province autonome, che si avvalgono a tal fine delle
aziende unita' sanitarie locali, e per il restante 50 per
cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della
sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di
cui al comma 13.
15. L'onere a carico del Servizio sanitario
nazionale per l'assistenza farmaceutica e' determinato in
lire 11.091 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali
destinati, in parti eguali, a far fronte ai maggiori costi
derivanti dall'introduzione dei farmaci innovativi e di
farmaci per la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS,
lire 11.451 miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi
per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per
gli anni 1999 e 2000, con apposita disposizione della legge
finanziaria a ciascuno di essi relativa. L'onere predetto
puo' registrare un incremento non superiore al 10 per
cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze
finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti
complessivi previsti per i medesimi anni.
16. Nel caso che la spesa per l'assistenza
farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare
trimestralmente, gli importi previsti dal comma 15, il
Ministro della sanita', avvalendosi di un'apposita
commissione da istituire con proprio decreto, che includa
una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese
quelle della distribuzione intermedia e finale, e della
Commissione unica del farmaco, valuta l'entita' delle
eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e
identifica le misure necessarie. La suddivisione dell'onere
tra le tre categorie predette avviene sulla base delle
quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali
tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie quali
risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
16-bis. (Comma abrogato).
17. Al fine di consentire al competente Dipartimento
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di
definire, entro due anni, tutti i procedimenti relativi
alle domande arretrate di autorizzazione all'immissione in
commercio di medicinali, il Ministro della sanita' e'
autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e
revocabili, entro il limite complessivo di cinquanta
unita', di medici, chimici, farmacisti, economisti,
informatici, amministrativi e personale esecutivo, non
appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi
sono conferiti, previa selezione pubblica, con decreto
ministeriale per un periodo non superiore a due anni e
possono essere revocati in qualsiasi momento per ragioni di
servizio, ivi compresa l'opportunita' di sostituire, entro
lo stesso biennio, l'incaricato con persona di altra
professionalita'. La misura dei compensi per gli incarichi
e' determinata con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, tenuto conto della
professionalita' richiesta. Gli oneri per il conferimento
degli incarichi non possono eccedere il valore di lire 2,5
miliardi per anno. Agli stessi oneri si provvede mediante
utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe
per le domande di autorizzazione all'immissione in
commercio dei medicinali previsti dall'art. 5 del decreto
legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.".
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541
(Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la
pubblicita' dei medicinali per uso umano) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, supplemento
ordinario.
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera
c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, supplemento ordinario:
"Art. 2 (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla
disciplina delle detrazioni e delle deduzioni). - 1. Al
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) all'art. 11, comma 1, concernente le aliquote e
gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche:
1) la lettera a), relativa al primo scaglione di
reddito, e' sostituita dalla seguente:
"a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;
;
2) la lettera b), relativa al secondo scaglione
di reddito, e' sostituita dalla seguente:
"b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000
....... 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per
l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003; ;
3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione
di reddito, le parole: "33,5 per cento sono sostituite
dalle seguenti: "32 per cento a decorrere dall'anno 2001 ;
4) nella lettera d), relativa al quarto
scaglione di reddito, le parole: "39,5 per cento sono
sostituite dalle seguenti: "39 per cento, per l'anno 2001,
38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a
decorrere dall'anno 2003 ;
5) nella lettera e), relativa al quinto
scaglione di reddito, le parole: "45,5 per cento sono
sostituite dalle seguenti: "45 per cento, per l'anno 2001,
44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a
decorrere dall'anno 2003 ;
d) - i). (Omissis).
2. - 10. (Omissis).".



Art. 3.
(Disposizioni in materia di beni di impresa)

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, puo' essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale e' stata eseguita.
3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facolta' prevista dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell' ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, comini 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.
4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, puo', entro il 30 aprile 2002, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2002, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione e' soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e' aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
5. Per gli immobili, il valore normale e' quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2001.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili, il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione e' stata deliberata o realizzata.
10. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45 per cento nel 2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
13. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "Decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi due anni". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalita' per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche' la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.



Note all'art. 3:
La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure
in materia fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario, al Capo I
reca: "Disposizioni in materia di imposte sui redditi" e
alla Sezione II (Artt. 10-16) reca: "Rivalutazione dei beni
delle imprese".
Si riporta il testo degli articoli 87, comma 1; 105,
commi 1, 2, 3 e 4; 40, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
302, supplemento ordinario:
"Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o
senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio
dello Stato.
2. - 4-bis. (Omissis).".
"Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del
credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti). - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito
d'imposta di cui all'art. 14, le societa' e gli enti
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87
devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei
redditi:
a) l'ammontare complessivo delle imposte
determinato ai sensi dei commi 2 e 3;
b) l'ammontare complessivo delle imposte
determinato ai sensi del comma 4.
2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla
lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle
dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero
2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art.
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non piu'
impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti
definitivi, nonche' le imposte applicate a titolo di
imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene
conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro
la data della deliberazione di distribuzione degli utili di
esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da
quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonche' delle
riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di
utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44.
3. In caso di distribuzione degli utili di
esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo
del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla
lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella
dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si
riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta
dichiarazione scade successivamente alla data della
deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente
si applica, altresi', nel caso di distribuzione delle
riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine
riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale
tale distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il
concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il
credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non
trovi copertura, la societa' o l'ente e' tenuto ad
effettuare, per la differenza, il versamento di una
corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'art.
105-bis.
4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla
lettera b) del comma 1:
1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 53,85 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1º gennaio 2003, corrispondente ai
proventi che in base agli altri articoli del presente testo
unico o di leggi speciali non concorrono a formare il
reddito della societa' o dell'ente e per i quali e'
consentito computare detta imposta fra quelle del presente
comma;
2) l'imposta relativa agli utili che hanno
concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e
per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente
medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94,
comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al
numero 1) e' commisurata all'utile di esercizio che eccede
quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi
medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2)
e' computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi
indicato, utilizzato in detrazione dalla societa' o
dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma
1-bis.
5. - 8. (Omissis).".
"Art. 40 (Immobili non produttivi di reddito
fondiario). - 1. (Omissis).
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo
quanto disposto nell'art. 77, comma 1. Si considerano,
altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'art. 62 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato.".
Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge
14 marzo 1988, n. 70, recante "Norme in materia tributaria
nonche' per la semplifi-cazione delle procedure di
accatastamento degli immobili urbani", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della
legge 13 maggio 1988, n. 154, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 maggio 1988, n. 112, entrata in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione:
"Art. 12. - 1. Le disposizioni del comma 4 dell'art.
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n 131, e del quinto comma dell'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637,
aggiunto con l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880,
si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della
nuda proprieta', nonche' ai trasferimenti ed alle
costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi,
dichiarati ai sensi dell'art. 56 del regolamento per la
formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1949,
n. 1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano
con attribuzione di rendita. Il contribuente e' tenuto a
dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione
di volersi avvalere delle disposizioni del presente
articolo. Alla domanda di voltura, prevista dall'art. 3,
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
650, deve essere allegata specifica istanza per
l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno
essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della
dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli
relativi all'individuazione catastale dell'immobile cosi'
come riportati nell'atto medesimo; la domanda non puo'
essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve
essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il
contribuente e' tenuto a produrre al competente ufficio del
registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione
dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura
privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione
degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione
della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce
un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta
produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta
nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'art. 52, comma
1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 26, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 637.
2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi
dalla data in cui e' stata presentata la domanda di
voltura, sono tenuti ad inviare al-l'ufficio del registro,
presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un
certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con
attribuzione di rendita.
2-bis. Per le unita' immobiliari urbane oggetto di
denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle
previste dal regolamento di attuazione dell'art. 2, commi
1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1993, n. 75, la disposizione di cui al primo
periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla
rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente
dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni
del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' alle scritture private non autenticate
presentate per la registrazione e alle successioni aperte
da tale data.
3-bis. Agli effetti dell'INVIM non e' sottoposto a
rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in
catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in
misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80
volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i
coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito
per l'anno di riferimento del valore iniziale, ne' e'
sottoposto a rettifica il valore della nuda proprieta' e
dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in
misura non superiore a quella determinata sulla suddetta
base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta
di successione. La disposizione si applica anche con
riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3,
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sempreche' l'accertamento del valore
iniziale non risulti gia' definito alla suddetta data.
3-ter. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge
17 dicembre 1986, n. 880, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni previste dall'art. 8 si
applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni
poste in essere anteriormente al 1º luglio 1986, per le
quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento
del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato,
entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella
risultante dall'applicazione del suddetto art. 8, i
contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni,
adeguare il valore dichiarato a quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali
aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di
apertura della successione o di registrazione dell'atto
relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni
registrate anteriormente al 1º gennaio 1986 e con quelli
stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni
apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della
pubblicazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A
tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro,
entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa .
3-quater. La disposizione del comma 3-ter e'
applicabile sempreche' l'accertamento non sia divenuto
definitivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.".
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario.
Si riporta il testo dell'art. 29 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento
ordinario:
"Art. 29 (Assegnazione agevolata di beni ai soci e
trasformazione in societa' semplice). - 1. Le societa' in
nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita'
limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro
il 1º settembre 1998, assegnano ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'art. 40, comma 2, primo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in
pubblici registri non utilizzati come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa o quote di
partecipazione in societa', possono applicare le
disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti
i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove
prescritto, alla data del 30 settembre 1997, ovvero che
vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre
1997. Le medesime disposizioni si applicano alle societa'
che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione
dei predetti beni e che entro il 1º settembre 1998 si
trasformano in societa' semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni
assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni
posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo
fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) nella misura
del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione e'
soggetta all'imposta sul valore aggiunto puo' essere
applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione
dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari
al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto
applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota
propria dei medesimi. Le riserve in sospensione di imposta
annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e
quelle delle societa' che si trasformano sono assoggettate
ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della societa' e
nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale
puo' essere determinato in misura pari a quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle
singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a
quella stabilita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge
14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per
l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di
partecipazione si assume il maggiore tra il costo
fiscalmente riconosciuto e quello determinato in
proporzione del patrimonio netto della societa'
partecipata.
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute dai soci delle societa' trasformate va
aumentato della differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 44 del citato
testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore
normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati,
riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.
5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta
di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonche'
alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non
sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA e
dell'INVIM.
6. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni
del presente articolo devono versare il 40 per cento
dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la
restante parte in quote di pari importo entro il
16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di
cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.".
Si riporta il testo dell'art. 13 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, recante "Disposizioni in materia
tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria e di revisione generale del catasto",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1999, n.
43:
"Art. 13 (Modifiche alla disciplina recata dall'art.
29 della legge n. 449 del 1997). - 1. Le disposizioni
contenute nell'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere
ed alle trasformazioni deliberate dal 2 settembre 1998 al
30 giugno 1999.
2. All'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono apportate, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della disposizione medesima, le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e per azioni sono
sostituite dalle seguenti: "per azioni e in accomandita per
azioni ;
b) al comma 2, le parole da: "per i beni la cui
cessione fino a "l'aliquota propria del bene sono
sostituite dalle seguenti: "per i beni la cui assegnazione
e' soggetta all'imposta sul valore aggiunto puo' essere
applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione
dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari
al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto
applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota
propria dei medesimi ;
c) al comma 3, le parole: "il valore normale e'
quello sono sostituite dalle seguenti: "il valore normale
puo' essere determinato in misura pari a quello ;
d) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Le societa' che si avvalgono delle disposizioni
del presente articolo devono versare il 40 per cento
dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la
restante parte in quote di pari importo entro il
16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di
cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
3. Le disposizioni di cui all'art. 29 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al comma 1 del
presente articolo si applicano, alle stesse condizioni e
relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a
titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 1
del citato art. 29. In tale caso, ai fini della
determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo
della cessione, se inferiore al valore normale del bene,
determinato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in
alternativa, ai sensi del comma 3 del predetto art. 29
della legge n. 449 del 1997, e' computato in misura non
inferiore ad uno dei due valori.
4. Per le assegnazioni e le cessioni di
partecipazioni effettuate a decorrere dal 2 settembre 1998
il valore normale delle partecipazioni stesse e'
determinato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare
da relazione giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del
codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori
contabili. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei
trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o
la cessione e' stata deliberata o realizzata.".
Si riporta il testo dell'art. 9 del sopra citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
"Art. 9 (Determinazione dei redditi e delle
perdite). - 1. I redditi e le perdite che concorrono a
formare il reddito complessivo sono determinati
distintamente per ciascuna categoria, secondo le
disposizioni dei successivi capi, in base al risultato
complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella
stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite
i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui
sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente
piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti in societa'
o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il
valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se
negoziati in mercati italiani o esteri.
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel
comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
piu' prossimi. Per la determi-nazione del valore normale si
fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle
tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina
dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in
base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa'
non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al
valore del patrimonio netto della societa' o ente ovvero,
per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi
da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente
al valore normale dei titoli aventi analoghe
caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani
o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi
determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni
relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per
atti a titolo oneroso che importano costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento e per i
conferimenti in societa'.".
Si riporta il testo dell'art. 64 del codice di
procedura civile:
"Art. 64 (Responsabilita' del consulente). - Si
applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice
penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la
ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del
codice penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei
danni causati alle parti.".
Si riporta il testo degli articoli 17, 18, 19 e 20
della sopra citata legge 21 novembre 2000, n. 342:
"Art. 17 (Societa' destinatarie di conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Le
societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'art.
7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e
successive modificazioni, possono applicare un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive nella misura del 19
per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti
a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo
fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume
quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio
chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva
ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente
riconosciuto dei beni cui la stessa e' riferibile a
decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel
comma 1. La stessa differenza e' considerata costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o
societa' conferente nel limite del loro valore risultante
dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione
in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel
comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si
considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi
costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai
conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad
altra societa', la differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva e' considerata altresi' costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'.
3. Le societa' indicate al comma 1 possono
applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista,
un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In
tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva
non e' riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o
societa' conferente.
4. Se la societa' destinataria dei conferimenti
effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge
30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si e'
fusa con la societa' conferente, l'imposta sostitutiva e'
applicata sulla differenza tra il valore dei beni della
societa' conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo
fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti
previsti dal terzo periodo del comma 2.
5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va
richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in
un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima
con scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle
imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta
successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate
successive alla prima si applicano gli interessi nella
misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al
versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli
importi da versare possono essere compensati ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni.".
"Art. 18 (Societa' che hanno eseguito conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Nei
confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di
conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge
30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle
azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si
considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con
le modalita' e nei termini previsti dall'art. 17, ad
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura
pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume
quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio
chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva
ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi
costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
conferimento si considerano assoggettati ad imposta per
l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al
netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non
e' considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti
delle societa' conferitarie.
3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 4, la
societa' risultante dalla fusione che abbia gia' applicato
l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 23 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e
successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento
puo' applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1
sulle riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente
a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute
in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi
si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero
ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.".
"Art. 19 (Societa' destinatarie di conferimenti
previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358). -
1. Le disposizioni dell'art. 17 si applicano anche ai
soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
recante norme in materia di riordino delle imposte sui
redditi applicabili alle operazioni di cessione e
conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni".
"Art. 20 (Disciplina dell'imposta sostitutiva). - 1.
L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 17,
comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve
o fondi che, per effetto dell'art. 17, comma 2, terzo
periodo, si considerano assoggettati ad imposta, e'
computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e
3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
recante adempimenti per l'attribuzione del credito
d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti,
della societa' o ente conferente, se rientrano tra i
soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del
predetto testo unico.
2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi
dell'art. 17, commi 1, per la parte eccedente la quota
attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'art. 18,
commi 1 e 3, e' computata nell'ammontare delle imposte di
cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, recante adempimenti per l'attribuzione del
credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle
predette disposizioni.
3. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e puo' essere computata, in tutto o in
parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
Le somme corrisposte o ricevute per effetto della
ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta
sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni
dell'art. 17 non concorrono a formare il reddito ne' la
base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.".
Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante "Riordino delle
imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione
e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 1997, n. 249:
"Art. 4 (Regimi fiscali del soggetto conferente e
del soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di aziende
possedute per un periodo non inferiore a tre anni,
effettuati tra i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono realizzo di
plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente
deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute,
l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda
conferita e il soggetto conferitario subentra nella
posizione di quello conferente in ordine agli elementi
dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo
risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da
allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in
bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del
comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto
di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e dell'art. 1 del presente decreto. L'opzione puo'
essere esercitata anche per i conferimenti di cui all'art.
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante
disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie
relative al regime fiscale di fusioni, scissioni,
conferimenti d'attivo e scambi di azioni.
3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al
comma 2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto
conferitario a seguito del conferimento si considera
formato con gli utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera
e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente la tassazione degli utili
derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la
parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto
dell'azienda conferita.".
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-bis. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 31 della legge
24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplifi-cazione
1999", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre
2000, n. 275, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 31 (Soppressione dei fogli annunzi legali e
regolamento sugli strumenti di pubblicita). - 1. A
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, i fogli degli
annunzi legali delle province sono aboliti. La legge
30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio
1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della
legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli
annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n.
97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la
legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle
imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli
imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica
ovvero presentate su supporto informatico ai sensi
dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le
modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto
obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti
iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative sono stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la
pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica
forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella
Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le norme di legge
impongono forme di pubblicita' legale, l'individuazione
degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo
e' effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede
alla individuazione degli strumenti, anche telematici,
differenziando, se necessario, per categorie di atti.".
Il decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta
di bollo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario, n. 3.



Art. 4.
(Riserve e fondi in sospensione di imposta)

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001, possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
2. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed e' versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio di cui al medesimo comma 1 e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.
4. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonche' gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al medesimo comma 1.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.



Note all'art. 4:
Per il testo dell'art. 105, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
rimanda alle note all'art. 3.
Si riporta il testo degli articoli 2365 e 2445 del
codice civile:
"Art. 2365 (Assemblea straordinaria). - L'assemblea
straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto
costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera
altresi' sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma
degli articoli 2450 e 2452.".
"Art. 2445 (Riduzione del capitale esuberante). - La
riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante
per il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' aver luogo
sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei
versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del
capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e
2412.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve
indicare le ragioni e le modalita' della riduzione. La
riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che
le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione
non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle
imprese, purche' entro questo termine nessun creditore
sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo'
disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione
da parte della societa' di un'idonea garanzia.".



Art. 5. (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della societa', associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto della stessa societa' od ente nel quale la partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1 gennaio 2002, la relativa spesa e' portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della societa' periziata.



Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'art. 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi
diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se
non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o
di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e
in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,
nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli
negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle
imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra
partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' di
cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3,
lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, nonche' di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui
alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti
da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,
sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote
di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si
considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a
premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla
sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione
economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e
di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art.
49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in
usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali
non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi
forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati
nell'esercizio diretto di attivita' sportive
dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive
nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle
razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e
da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua
finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia
riconosciuto.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere
c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti,
nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data
piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei
rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano
chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od
acquisiti in data piu' recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e
conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione
che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.".
Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura
civile si rimanda alle note all'art. 3.
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario, al capo III
(Articoli 17-29) reca: "Disposizioni in materia di
riscossione".
Si riporta il testo dell'art. 82 del sopra citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
"Art. 82 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 81 sono
costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti
nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di
acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
1-bis. (Comma soppresso).
2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art. 81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di
acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il
costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello
dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
sono determinati tenendo conto del valore normale del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle
opere ovvero a quello di inizio della costruzione. Il costo
dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81 e' costituito
dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo
inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di
successione o donazione si assume come prezzo di acquisto
il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti
registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato
di ogni altro costo successivo inerente, nonche' della
imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e
di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 81 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle
plusvalenze l'eccedenza e' portata in deduzione, fino a
concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate.
4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell'art. 81 sono sommate algebricamente
alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle
perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed
altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1
dello stesso art. 81; se l'ammontare complessivo delle
minusvalenze e delle perdite e' superiore all'ammontare
complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi,
l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a
concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei
periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e
le perdite sono state realizzate.
5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis)
e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'art. 5, diverse da quelle
immobiliari o finanziarie, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'art. 76, comma 7, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
6. Agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minu-svalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
b) qualora vengano superate le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera
c) del comma 1 dell'art. 81, i corrispettivi percepiti
anteriormente al periodo d'imposta nel quale si e'
verificato il superamento delle percentuali si considerano
percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e
conti correnti si assume come corrispettivo il valore
normale della valuta alla data di effettuazione del
prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in
mancanza della documentazione del costo di acquisto, le
plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento
del corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in
essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera
c-quater), del comma 1 dell'art. 81, il corrispettivo e'
costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato
o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del
pagamento del corrispettivo la plusvalenza e' determinata
con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel
periodo d'imposta.
7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma
1 dell'art. 81, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter), dell'art. 81, i premi pagati o riscossi concorrono
alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai
sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
merci non concorrono a formare il reddito, anche se la
cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81.
8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi, nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 6.
9. (Comma soppresso).".
Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante "Riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, supplemento ordinario:
"Art. 6 (Opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
realizzato). - 1. Il contribuente ha facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5
su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle
lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'art. 3, comma 1, con esclusione di quelle
relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli,
quote o certificati siano in custodia o in amministrazione
presso banche e societa' di intermediazione mobiliare e
altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro delle finanze. Per le
plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di
valute estere ai sensi della predetta lettera c-ter) del
comma 1 dell'art. 81 del testo unico n. 917 del 1986,
nonche' per i differenziali positivi e gli altri proventi
realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera
c-quater) del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le
cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso
comma 1, l'opzione puo' essere esercitata sempreche'
intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come
intermediari professionali o come controparti, i soggetti
indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui
siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione,
deposito.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con
comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento
dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del
periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla
lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per
i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies)
del medesimo comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917
del 1986, come modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione
puo' essere esercitata anche all'atto della conclusione del
primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento
dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per
tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la
scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo
d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca
dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti
non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e'
applicata dagli intermediari, anche in mancanza di
esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente
di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima
operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere
esercitata anche dagli intermediari non residenti
relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e
deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute
attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli
intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli
obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 e nominano
quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza,
differenziale positivo o provento percepito dal
contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso
dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono
richiederle al contribuente, anteriormente
all'effettuazione delle operazioni; il contribuente
comunica al soggetto incaricato dell'applicazione
dell'imposta i dati e le informazioni richieste,
consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti
in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta.
Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero
dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in
misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del
contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell'ammontare
della maggiore imposta sostitutiva dovuta.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna
plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato,
escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di
pluralita' di titoli, quote, certificati o rapporti
appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o
valore di acquisto il costo o valore medio ponderato
relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote,
certificati o rapporti.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1
computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
delle predette minusvalenze, perdite o differenziali
negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste in
essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in
deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e
differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro
rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero
portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti di
cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita
certificazione dalla quale risultino i dati e le
informazioni necessarie a consentire la deduzione delle
predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a
rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo
comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del
rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
di cui all'art. 7, salvo che il trasferimento non sia
avvenuto per successione o donazione. In tal caso la
plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita
realizzate mediante il trasferimento sono determinate con
riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
dal comma 5 dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei
titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i
soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento
dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle
operazioni fino a che non ottengano dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle
ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla
quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o
rapporti trasferiti.
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote,
certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro
trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione,
intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di
provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al
comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito,
minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si
assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e
4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita
certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'art. 7, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'art. 3, comma 1. Se il superamento delle
percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio
dell'opzione, per la determinazione dei redditi da
assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1
dell'art. 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica
ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia
avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione,
ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle
informazioni in loro possesso, non siano in grado di
verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la
sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore
delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data
della violazione.
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al
versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o
ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni
effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad
operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
considera effettuata, ai fini del versamento, entro il
termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti
di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una
attestazione dei versamenti entro il mese di marzo
dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
degli interessati.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano
all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri
proventi e quello delle imposte sostitutive applicate
nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
dei modelli di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite
le modalita' di effettuazione di tale comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
12. (Comma abrogato).".
"Art. 7 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di
gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o
beni non relativi all'impresa, possono optare, con
riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli
articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente
decreto, che concorrono alla determinazione del risultato
della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti
dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi
1 e 1-bis del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26
del decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la
giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento
dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia
soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la
sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun
mandante;
c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai
commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600
del 1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art.
27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute
sugli utili derivanti dalle partecipazioni in societa'
estere non negoziate in mercati regolamentati;
e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art.
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato
dall'art. 8, comma 5.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel
periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi
esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel
periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di
investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta
sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonche' da fondi
comuni di investimento immobiliare di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto
degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio
gestito.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio
ed alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti non negoziati in mercati
regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia
superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
sono valutati secondo il loro valore normale, ferma
restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i
criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o
conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di
stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al
termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o
rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di
conferimento di strumenti finanziari che formavano gia'
oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata
esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale
valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente contratto di gestione; nel caso di
conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale
costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro
deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo,
salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
al precedente comma 2, ai fini della determinazione del
risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione
previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del
calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita
relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti
prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata
revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote,
certificati, valute e rapporti che ha concorso a
determinare il risultato della gestione assoggettato ad
imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il
soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello in cui e' stato revocato il
mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle
societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e
d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei
versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista
nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto
il risultato della gestione sia negativo, il soggetto
gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla
quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi
del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza
od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo.
Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il
risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene
conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato
negativo e' maturato.
14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a). Se il
superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente
all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei
redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente
comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia
avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione,
ogni qualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle
informazioni in loro possesso, non siano in grado di
verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico
del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per
cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti
posseduti alla data della violazione.
15. (Comma abrogato).
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di
cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12.".



Art. 6.
(Modifica all'articolo 2474 del codice civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 2474 del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la parola: "soci" sono inserite le seguenti: "relative alle societa' di nuova costituzione".



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 2474 del codice
civile, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 2474 (Capitale sociale). - La societa' deve
costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.
Le quote di conferimento dei soci relative alle
societa' di nuova costituzione possono essere di diverso
ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
Se la quota di conferimento e' superiore al minimo,
deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.
Se il valore di un conferimento in natura non
raggiunge l'ammontare minimo, o un multiplo di questo, la
differenza deve essere integrata mediante conferimento in
danaro.".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
"Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento
nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge
17 dicembre 1997, n. 433", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, supplemento ordinario:
"Art. 4 (Importi in lire contenuti in norme
vigenti). - 1. (Omissis).
2. A decorrere dal 1º gennaio 2002:
a) (Omissis);
b) i commi primo, secondo e terzo dell'art. 2474
del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"La societa' deve costituirsi con un capitale non
inferiore a diecimila euro .
Le quote di conferimento dei soci possono essere di
diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
Se la quota di conferimento e' superiore al minimo,
deve essere costituita da un ammontare multiplo di un
euro.;
c)-h-ter) (omissis).
3.-5-quinquies. (Omissis).".



Art. 7. (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e
con destinazione agricola)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonche' alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, e' conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima e' portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
rimanda alle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura
civile si rimanda alle note all'art. 3.
- Per il capo III del D.L.G. 9 luglio 1997, n. 241,
si rimanda alle note all'art. 5.



Art. 8. (Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili)

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non e' dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1 gennaio 2002.
2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili di cui ai decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, e' escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 e' stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all'ammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non e' dovuta imposta.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,
recante "Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.:
"Art. 18 (Dichiarazione). - I cedenti, i donatori,
gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare
gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di
registro o di successione debbono contestualmente produrre
una dichiarazione su modello fornito gratuitamente
dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:
a) il valore iniziale del bene ai sensi del
precedente art. 6;
b) gli estremi di registrazione dell'atto o della
denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne
determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato
per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree
fabbricabili;
c) il valore finale dell'area e quello iniziale
del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui al sesto
comma dell'art. 6.
I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono
richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per
tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono
produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro
esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.
Le spese di cui all'art. 11 se gia' non esposte
nella dichiarazione prevista dal primo comma debbono, a
pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento
della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito
ai fini della deduzione delle passivita' agli effetti
dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni
caduti in successione.
Per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del
presente decreto la dichiarazione deve essere corredata
della documentazione relativa.
Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo
comma vanno corredate di tante copie quanti sono i comuni
nel territorio dei quali sono siti i beni.
Le societa' indicate nel primo comma dell'art. 3
devono presentare apposita dichiarazione, all'ufficio del
registro nella cui circoscrizione si trova ciascun
immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al
semestre in cui si e' compiuto il decennio. Per gli
immobili relativamente ai quali il primo decennio e' gia'
scaduto alla data del 1º gennaio 1975 la dichiarazione deve
essere presentata entro il 31 marzo 1975 e successivamente
entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni
ulteriore decennio.
Nella dichiarazione prevista dal precedente comma
devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma e
il valore della proprieta' o della nuda proprieta'
dell'immobile al compimento del decennio, nonche', a pena
di decadenza, le relative spese. Alla dichiarazione devono
essere allegati l'estratto catastale relativo all'immobile,
in carta semplice, e la documentazione delle spese
effettuate dopo il 1º gennaio 1973.
Se l'atto di alienazione non e' soggetto a
registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al
primo comma deve essere presentata entro venti giorni dalla
data dell'atto stesso.
In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione
deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in
cui si e' verificato l'evento che ha determinato il
passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa
dell'usucapione.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8, del
decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante
"Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a
seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del
reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi,
nonche' altre disposizioni tributarie urgenti", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1991, n. 220 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo
comma, della legge 18 novembre 1991, n. 363, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1991, n. 270:
"Art. 1. - 1. - 7. (Omissis).
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relative all'imposta
per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al
31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non e'
sottoposto a rettifica se e' dichiarato in misura non
inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare
delle rendite catastali determinate, dall'amministrazione
del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della
revisione generale disposta con decreto del Ministro delle
finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari
a cento per le unita' immobiliari classificate nei gruppi
catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e
C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D
e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle
classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa
disposizione si applica per la rettifica del valore finale
dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma
non ancora iscritti alla data di presentazione della
dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio
tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione
dell'istanza di attribuzione della rendita, invia
all'ufficio del registro il certificato attestante
l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la
rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei
terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti
urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha
riferimento al reddito dominicale risultante in catasto,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto
del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre
1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente
articolo, il termine del 1º gennaio 1992 indicato nell'art.
4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990,
n. 405, e' anticipato al 1º ottobre 1991. 8-bis. - 10.
(Omissis).".



Art. 9.
(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)

1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio 1998, ai fin del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell' atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
5. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti e' determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purche' stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49".
6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e facolta' di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma.
7. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 2,5" sono sostituite dalle seguenti; "nella misura dell'1,9".
8. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 1998 al 2002" e le
parole: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "negli anni dal 1998 al 2002"; b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2003".

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da conseguire risparmi non inferiori agli oneri recati dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.
10. All'articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi", sono aggiunte le seguenti: "nonche' alle societa' consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)".
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria provvedono all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.
12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore puo' essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
14. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "negozi ed assimilati", sono inserite le seguenti: ", ad esclusione delle imprese che esercitano l'attivita' di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva".
15. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 4 le parole: "28 febbraio 2002", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002"; b) al comma 2, all'alinea, le parole: "Per il periodo di imposta in
corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione
di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge"; le parole: "la medesima dichiarazione" sono sostituite
dalle seguenti: "la dichiarazione di emersione"; c) al comma 2, lettera a), il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: "gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al
comma 1, si impegnano nel programma di emersione e,
conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato
rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno
diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che
hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione
sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto
al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10
per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il
secondo periodo di imposta e del 20 per cento per U terzo periodo
di imposta. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
non e' dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito
imponibile dichiarato"; d) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto termine";
e) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attivita', e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive ne' quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione";
f) al comma 7, le parole: "1 gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "1 settembre, 2002".
16. All'articolo 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione".
17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui al comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.
18. All'articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "spettacoli" sono inserite le
seguenti: "e i tributi connessi"; le parole: "31 luglio 2000" sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2001" e le parole: "31
gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002"; b) al comma 2, le parole: "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2002", ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I contribuenti possono effettuare il versamento in tre
rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda
entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002"; c) al comma 5, le parole: "15 febbraio 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2003", e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della
richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento
integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso
legale".

19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni pro loco.
20. All'articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "per l'anno 2001" sono inserite le seguenti: "nonche' di 6 milioni di euro per l'anno 2002".
21. All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "tre anni" sono inserite le seguenti: "o ad un anno per le societa' sportive professionistiche". Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001.
22. All'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "1 gennaio 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1 marzo 2002".
23. All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, le parole: "Per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e 2002".
24. Per il completamento del programma relativo alla costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 e' consentita la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:
"Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti
interventi di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di
edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del
codice civile, nonche' per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole
unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma
degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme
UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per
gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le
medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli
interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune, alla
eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad
oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata,
sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna
all'abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazioni di gravita', ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere
finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di
energia, nonche' all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle
parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti
sulla base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di
cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni
gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi
della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
sostenute per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita
in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le
spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. a'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari
importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche'
le procedure di controllo, da effettuare anche mediante
l'intervento di banche o della societa' Poste Italiane
S.p.a., in funzione del contenimento del fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante
l'intervento delle aziende unita' sanitarie locali, in
funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al
presente articolo sono ammesse per edifici censiti
all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto
l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2
e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate
dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di
proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero
volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel
periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 1998 e
in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento
delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta
in corso alla data del 1º gennaio degli anni 2000 e 2001,
per una quota pari al 36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 le detrazioni previste dai precedenti commi non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad
incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
modalita' di cui alla medesima lettera b).
9. I commi 40, 41 e 42 dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno
presentato domanda di concessione o di autorizzazione
edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel
termine previsto dall'art. 39, comma 6, della legge n. 724
del 1994, e successive modificazioni, o il mancato
pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'art. 39,
comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive
modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse
legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro
sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni
dell'obbligo di pagamento.
41. E ammesso il versamento della somma di cui al
comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari
importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al
comune, entro trenta giorni dalla data di notifica
dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in
scadenza, comprensive degli interessi maturati dal
pagamento della prima rata allegando l'attestazione del
versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e'
subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione,
degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi,
fermo restando quanto previsto dall'art. 38 della citata
legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni .
10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, deve intendersi nel senso che
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
dell'espressione del parere di propria competenza, deve
attenersi esclusivamente alla valutazione della
compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle
specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi
soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, dopo il numero
127-undecies) e' inserito il seguente:
"127-duadecies) prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera b),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
residenziale pubblica.".
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457, recante "Norme per l'edilizia
residenziale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
19 agosto 1978, n. 231:
"Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
sono cosi' definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonche' per
realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento
conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistemativo di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica,
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e
dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le
competenze previste dalle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e
29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed
integrazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O., cosi' come
modificato dal presente articolo:
"Art. 7 (Disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto, di altre imposte indirette e per
l'emersione di base imponibile). - 1. Ferme restando le
disposizioni piu' favorevoli di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del
31 dicembre 2002 sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in
favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da
disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati
di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo
comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze
sono individuati i beni che costituiscono una parte
significativa del valore delle forniture effettuate
nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,
ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
del valore complessivo della prestazione relativa
all'intervento di recupero, al netto del valore dei
predetti beni.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle
operazioni fatturate a decorrere dal 1º gennaio 2000.
3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto
dall'art. 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, con riferimento all'indetraibilita' dell'imposta sul
valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni
ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi
dell'art. 19-bis1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia'
prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
4. L'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere
per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli
immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e
relative pertinenze, e' ridotta di un quarto.
5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto
dall'art. 14, comma 13, secondo periodo, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle
iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali, gia'
prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 6, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2001.
6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'art. 1 e
relative note della tariffa, parte I, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al 3 per cento.
7. Nella tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, nell'art. 1, comma 1, le parole: "i
trasferimenti coattivi: 8 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto
dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad
oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento".
8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano
agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari,
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed
a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
9. Gli esercenti attivita' d'impresa nei confronti
dei quali trovano applicazione gli studi di settore
approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il
mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive
modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo
d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento
delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
10. L'adeguamento di cui al comma 9 puo' essere
effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali
di quantita' o valori superiori a quelli effettivi nonche'
mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in
precedenza omesse.
11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento
comporta il pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata
applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999
all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore
eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito,
per le diverse attivita', con apposito decreto dirigenziale
tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei
parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza
di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a
regimi speciali, e' quella risultante dal rapporto tra
l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, in misura pari al 30 per cento da
applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le
modalita' indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento
comporta il pagamento di una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in
misura pari al 30 per cento da applicare al valore
iscritto.
13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento
delle imposte dovute con le modalita' e nei termini
previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla
dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in
corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i
successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci
milioni di lire il versamento puo' essere effettuato in due
rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40
per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi
superiori a dieci milioni di lire e' possibile effettuare
per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e
versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate
annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione
dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle
singole rate sono maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del
termine previsto per il primo versamento. Al mancato
pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a
titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora
da pagare e dei relativi interessi, nonche' delle sanzioni
conseguenti all'adeguamento effettuato.
14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a
fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti
dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono
riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal
periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del
valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati
ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi
d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9.
L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di
constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino
alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'imposta sostitutiva e' indeducibile. Per la sua
liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
15. La lettera e) del comma 10 dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituita dalla
seguente:
"e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; .
16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto
a decorrere dal 16 gennaio 1999.
17. All'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: "di vendita al
dettaglio e all'ingrosso sono inserite le seguenti: "ivi
comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in
base a concessione amministrativa ;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, emanato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati i beni strumentali alle attivita' di impresa
sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di
atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le
previsioni del comma 1 del presente articolo ;
c) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di
cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le
medesime finalita' e' conferita al Fondo la somma di lire
150 miliardi per l'anno 2001 .
18. L'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e' estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta
in corso al 1º gennaio 2000. In questo caso la
deducibilita' delle spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e'
consentita in quote costanti nel periodo di imposta di
sostenimento e nei tre successivi.".
- Si riporta il testo dell'art. 30 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001) , pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O., cosi' come
modificato dal presente articolo:
"Art. 30 (Disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto). - 1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 10, relativo alle operazioni esenti
dall'imposta, nel primo comma, il numero 6) e' sostituito
dal seguente:
"6) le operazioni relative all'esercizio del
lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e
dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge
24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate
;
b) all'art. 10, relativo alle operazioni esenti,
dopo il numero 27-quinquies), e' aggiunto il seguente:
"27-sexies) le importazioni nei porti effettuate
dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna ;
c) all'art. 74, e' abrogato il settimo comma,
concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di
abilita' ed ai concorsi pronostici.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi
pronostici e sulle scommesse, l'art. 7 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 7 (Rapporto tra imposta unica e altri
tributi), - 1. L'imposta unica e' sostitutiva, nei
confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo
erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi
pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle
cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico
.
3. All'alinea del comma 1 dell'art. 7 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni
assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "fino
alla data del 31 dicembre 2000 sono sostituite dalle
seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2001 .
4. L'indetraibilita' dell'imposta sul valore
aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto
ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'art. 19-bis 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'art. 7, comma
3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente
prorogata al 31 dicembre 2002; tuttavia limitatamente
all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante
contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di
detti veicoli la indetraibilita' e' ridotta al 90 per cento
del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di
veicoli con propulsori non a combustione interna.
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta
sul valore aggiunto e' stata detratta dal cedente solo in
parte a norma del comma 4, la base imponibile e' assunta
per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo
ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a
combustione interna.
6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di
beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle
cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato
applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente
articolo.
7. Le agevolazioni di cui all'art. 8 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con
handicap psichico o mentale di gravita' tale da aver
determinato il riconoscimento dell'indennita' di
accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della
capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a
prescindere dall'adattamento del veicolo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad iscrivere nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per
effetto delle disposizioni del comma 2.".
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, S.O., cosi' come modificato dal presente
articolo:
"Art. 50 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte
o professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte,
di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. a'
tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di
imposta in cui sono state sostenute, delle spese di
acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non
sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni
di locazione finanziaria di beni mobili e' ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore
alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli
immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria e' ammesso in deduzione un importo pari alla
rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di
beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui
maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di
immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni
sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in
cui sono sostenute e nei quattro successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e
all'uso personale o familiare del contribuente sono
ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e'
superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per
cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di
locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese
relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al
50 per cento della rendita catastale, anche se utilizzati
in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una
somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a
condizione che il contribuente non disponga nel medesimo
comune di altro immobile adibito esclusivamente
all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura
sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali
immobili nonche' quelle relative all'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria per gli
immobili utilizzati.
3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di
locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
4. (Comma abrogato).
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi
sono deducibili per un importo complessivamente non
superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi
percepiti nel periodo di imposta. Le spese di
rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento
dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono
comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle
sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di
arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati
come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o
l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo
gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi
e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse
quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura
del 50 per cento del loro ammontare.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili
si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis),
anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c)
del comma 1 dell'art. 16 maturate nel periodo di imposta.
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori
dipendenti degli esercenti arti e professioni sono
deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art.
62.
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al
coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti
dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati
per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti
dell'artista o professionista ovvero della societa' o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione non
concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
7. (Comma soppresso).
8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2
dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in
denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche
sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25
per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le
partecipazioni agli utili e le indennita' di cui alle
lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per l'intero
ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi
indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti
dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo
di deduzione forfettaria delle spese.
8-bis. In deroga al principio della determinazione
analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di
cooperazione dei volontari e dei cooperanti e' determinata
sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente
con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del
contratto purche' stipulato da organizzazione non
governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 28 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49.".
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge
26 febbraio 1987, n. 49 recante "Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo :
"Art. 28 (Riconoscimento di idoneita' delle
organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni non
governative, che operano nel campo della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il
riconoscimento di idoneita' ai fini di cui all'art. 29 con
decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere
della Commissione per le organizzazioni non governative, di
cui all'art. 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri
obbligatori anche sulle revoche di idoneita', sulle
qualificazioni professionali o di mestiere e sulle
modalita' di selezione, formazione e perfezionamento
tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti
impiegati dalle organizzazioni non governative.
2. L'idoneita' puo' essere richiesta per la
realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei
Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e
impiego dei volontari in servizio civile; per attivita' di
formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di
sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette
attivita' possono inoltre richiedere l'idoneita' per
attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneita' formalmente
concesse dal Ministro degli affari esteri prima
dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneita' alle
organizzazioni non governative puo' essere dato per uno o
piu' settori di intervento sopra indicati, a condizione che
le medesime:
a) risultino costituite ai sensi degli articoli
14, 36 e 39 del codice civile;
b) abbiano come fine istituzionale quello di
svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo, in favore
delle popolazioni del terzo mondo;
c) non perseguano finalita' di lucro e prevedano
l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da
attivita' commerciali accessorie o da altre forme di
autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con
finalita' di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli
interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri
aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla
realizzazione delle attivita' previste, disponendo anche
delle strutture e del personale qualificato necessari;
f) documentino esperienza operativa e capacita'
organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in
via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si
richiede il riconoscimento di idoneita';
g) accettino controlli periodici all'uopo
stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi
all'ultimo triennio e documentino la tenuta della
contabilita';
i) si obblighino alla presentazione di una
relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi
in corso".
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 dicembre 1997, n. 298, S.O., cosi' come modificato dal
presente articolo:
"Art. 45 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i
soggetti che operano nel settore agricolo e per le
cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, per i periodi d'imposta in corso
al 1º gennaio 1998, al 1º gennaio 1999 e al 1º gennaio 2000
l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento;
per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota e'
stabilita, rispettivamente, nella misura del 1,9, del 3,10
e del 3,75 per cento.
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i
periodi d'imposta in corso al 1º gennaio 1998, al
1º gennaio 1999 e al 1º gennaio 2000 l'aliquota e'
stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi
d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita,
rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta
sulle attivita' produttive e di quella dell'imposta
personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e
percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello
derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli
articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare
l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della
stessa imposta determinato ai sensi dell'art. 31, nonche'
le modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a
6. La predetta riduzione non puo' superare per ciascun
soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel
predetto decreto e non puo' comportare una diminuzione di
gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a
250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di
lire per l'anno 2000.
4. I soggetti per i quali l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare
dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via
ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3
anche per la determinazione dell'imposta dovuta
all'esercizio in corso al 1º gennaio 1998, prendendo a
riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati
dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la propria
attivita' nel territorio di piu' regioni e che applicano le
disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole
regioni e' determinata in misura proporzionale alla base
imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di
imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura
proporzionale alla base imponibile regionale.
6. La differenza tra l'imposta dovuta in via
ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata
in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere
computata in detrazione dall'imposta regionale sulle
attivita' produttive, nella misura del 50 per cento per
l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante "Norme in
materia di imposta sul valore aggiunto , pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1997, n. 219, S.O., cosi'
come modificato dal presente articolo:
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. La
disposizione di cui al secondo periodo del primo comma
Art. 10.
(Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno";

b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facolta' di
determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse
le seguenti parole: "delle prime tre classi";
c) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente";
d) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarita' o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi.
I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attivita' di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicita' commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma".
2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attivita' propedeutiche, connesse o complementari.
3. Le minori entrate derivanti dall' attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate per ciascun comune all'entita' riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, il comma 7 e' abrogato; b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "in modo che detta tariffa, comprensiva
dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per
cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicita' in
relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate
dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente
l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale
sulla pubblicita' con il canone".



Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
recante "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni,
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territoriale (articoli 1-57)",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1993, n.
288, S.O., al capo I reca: "Imposta comunale sulla
pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni",
(articoli 1-37).
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 17 e 24
del sopra citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 3 (Regolamento e tariffe). - 1. Il comune e'
tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicita' e per l'effettuazione del
servizio delle pubbliche affissioni.
2. Con il regolamento il comune disciplina le
modalita' di effettuazione della pubblicita' e puo'
stabilire limitazioni e divieti per particolari forme
pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico
interesse.
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la
tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari, le
modalita' per ottenere il provvedimento per
l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del
piano generale degli impianti. Deve altresi' stabilire la
ripartizione della superficie degli impianti pubblici da
destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale
o comunque prive di rilevanza economica e quella da
destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la
superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati,
per l'effettuazione di affissioni dirette.
4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio
dell'anno successivo a quello in cui la relativa
deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge.
5. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del
diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il
31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal
1º gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione
della deliberazione, si intendono prorogate di anno in
anno.
6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi
turistici desumibili da oggettivi indici di ricettivita',
puo' applicare, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione
fino al cinquanta per cento delle tariffe per la
pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2,
3, 4 e 5, e all'art. 15, nonche', limitativamente a quelle
di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche
affissioni di cui all'art. 19.".
"Art. 4 (Categoria delle localita). - 1. Agli
effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e
del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle
affissioni di carattere commerciale, i comuni possono
suddividere le localita' del proprio territorio in due
categorie in relazione alla loro importanza, applicando
alla categoria speciale una maggiorazione fino al
centocinquanta per cento della tariffa normale.
2. Il regolamento comunale deve specificare le
localita' comprese nella categoria speciale, la cui
superficie complessiva non puo' superare il 35 per cento di
quella del centro abitato, come delimitato ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche
affissioni installati in categoria speciale non potra'
essere superiore alla meta' di quella complessiva.".
"Art. 17 (Esenzioni dall'imposta). - 1. Sono esenti
dall'imposta:
a) la pubblicita' realizzata all'interno dei
locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di
servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi
esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione
delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di
ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti
all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro
insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato
per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o
sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle
immediate adiacenze del punto di vendita, relativi
all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la
localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica
utilita', che non superino la superficie di mezzo metro
quadrato e quelli riguardanti la locazione o la
compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di
superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno,
sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di
pubblico spettacolo qualora si riferisca alle
rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai
giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle
sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle
porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicita' esposta all'interno delle
stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere
inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto,
nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni
stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui
contengano informazioni relative alle modalita' di
effettuazione del servizio;
f) la pubblicita' esposta all'interno delle
vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione
dei battelli di cui all'art. 13;
g) la pubblicita' comunque effettuata in via
esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per
l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di
lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui
esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di
regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato,
qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo
metro quadrato di superficie.
1-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di
esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni
o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge
l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva
fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato
ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento
dell'imposta per le insegne di esercizio anche di
superficie complessiva superiore al limite di cui al
periodo precedente.".
"Art. 24 (Sanzioni amministrative). - 1. Il comune
e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle
disposizioni legislative e regolamentari riguardanti
l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette
disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui
applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni
I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o,
per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla
disciplina generale delle relative sanzioni amministrative
salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari
stabilite dal comune in esecuzione del presente capo
nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi
all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da
lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione
agli interessati, entro centocinquanta giorni
dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati
in apposito verbale. Il comune dispone altresi' la
rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone
menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza
all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il
comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le
spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo'
effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione
degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva,
in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero
la rimozione delle affissioni abusive, con successiva
notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste
dall'art. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente
possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a
garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di
custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle
relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza
deve essere stabilito un termine entro il quale gli
interessati possono chiedere la restituzione del materiale
sequestrato previo versamento di una congrua cauzione
stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono
devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al
miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale,
nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano
generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.
5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto
del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e
dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un
piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero
e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e
disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione
bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta
di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione
volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione
di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di
recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A
tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di
cui all'art. 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono
utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati
in titolarita' o gestione di soggetti pubblici o loro
concessionari utili agli accertamenti incrociati per
assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione di
contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui
all'art. 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e
previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla
formazione e redazione del piano ed a svolgere le
conseguenti attivita' di servizi e forniture, anche di
arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i
procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in
materia di imposta di pubblicita' commesse fino al
30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'art.
145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente
comma.".
- Si riporta il testo degli articoli 52 e 62 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
"Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento
ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione
del comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1º gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene
all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle
altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge
8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le
relative attivita' sono affidate:
1) mediante convenzione alle aziende speciali di
cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno
1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, alle societa' per azioni o a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale previste
dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n.
142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i
soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 oppure siano
gia' costituite prima della data di entrata in vigore del
decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo
art. 53;
2) nel rispetto delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri
comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere
dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della
concessione del servizio nazionale di riscossione, ai
soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre
entrate di spettanza delle province e dei comuni viene
effettuata con la procedura di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
affidata ai concessionari del servizio di riscossione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente
locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla
lettera b) del comma 4.
7. (Comma abrogato).".
"Art. 62 (Canone per l'installazione di mezzi
pubblicitari). - 1. I comuni possono, con regolamento
adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione,
nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla
pubblicita' di cui al capo I del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative
pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o
sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole
al pagamento di un canone in base a tariffa.
2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
a) individuazione della tipologia dei mezzi di
effettuazione della pubblicita' esterna che incidono
sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo
regolamento di attuazione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) previsione delle procedure per il rilascio e
per il rinnovo dell'autorizzazione;
c) indicazione delle modalita' di impiego dei
mezzi pubblicitari e delle modalita' e termini di pagamento
del canone;
d) determinazione della tariffa con criteri di
ragionevolezza e gradualita' tenendo conto della
popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche
delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto
ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva
dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il
25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta
comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di
cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione
comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della
delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla
pubblicita' con il canone;
e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del
canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la
preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione
per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati
di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non
inferiore all'importo della relativa tariffa, ne' superiore
al doppio della stessa tariffa;
f) determinazione della tariffa per i mezzi
pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore
di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi
pubblicitari installati su beni pubblici.
3. Il regolamento puo' anche prevedere, con
carattere di generalita', divieti, limitazioni e
agevolazioni.
4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi
pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o
installati in difformita' della stessa, o per i quali non
sia stato effettuato il pagamento del relativo canone,
nonche' alla immediata copertura della pubblicita' con essi
effettuata, mediante contestuale processo verbale di
contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'art. 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di
quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Per l'applicazione
delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le
disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992.".



Art. 11. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia
di fondazioni)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualita'; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualita' ambientale; 4) arte, attivita' e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;".
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;".
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale".
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonche' dell'apporto di personalita' che per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;".
5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: ", unitamente" fino a: "comma 6," sono soppresse.
6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: "onorabilita'," sono inserite le seguenti: "intesi come requisiti di esperienza e di idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,".
7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Societa' bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale".
8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo e' soppresso.
9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed e' gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralita'".
10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Una societa' bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo e' riconducibile, direttamente o indirettamente, a piu' fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato".
11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assicurando il collegamento funzionale con le loro finalita' istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio".
12. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo e' soppresso.
13. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria puo' essere affidata ad una societa' di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e' scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione e' comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
14. L'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni della Autorita' di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilita' bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza, limitano la propria attivita' all'ordinaria amministrazione, nella quale e' compresa l'esecuzione dei progetti di erogazione gia' approvati.
15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 46 della presente legge.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6,
7 e 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
recante "Disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale
delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1999, n. 125,
cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto si
intendono per:
a) "Legge di delega : la legge 23 dicembre 1998,
n. 461;
b) "TUIR : testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
c) "Fondazione : l'ente che ha effettuato il
conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
c-bis) "Settori ammessi :
1) famiglia e valori connessi; crescita e
formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
volontariato, filantropia e beneficenza; religione e
sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti
civili;
2) prevenzione della criminalita' e sicurezza
pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualita';
sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei
consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi
psichici e mentali;
3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione
e qualita' ambientale;
4) arte, attivita' e beni culturali. I settori
indicati possono essere modificati con regolamento
dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) "Settori rilevanti : i settori ammessi scelti,
ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a
tre;
e) "Autorita' di vigilanza : l'autorita' prevista
dall'art. 2, comma 1, della legge di delega, le cui
funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
secondo quanto previsto dall'art. 10;
f) "Societa' bancaria conferitaria : la societa'
titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte
dell'originaria azienda bancaria della fondazione e nella
quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una
partecipazione, ivi compresi, in particolare:
1) la societa' titolare di tutta o parte
dell'originaria azienda bancaria conferita dalla fondazione
ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
2) la societa' risultante da operazioni di
fusione della societa' bancaria conferitaria;
3) la societa' beneficiaria di operazioni di
scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda
bancaria da parte della societa' bancaria conferitaria;
4) la societa' che detiene il controllo delle
societa' di cui ai punti 1), 2) e 3);
g) "Societa' conferitaria : la societa'
destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della
legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e
integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e
successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in
particolare:
1) la societa' titolare di tutta o parte
dell'originaria azienda conferita dalla fondazione ai sensi
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
2) la societa' risultante da operazioni di
fusione della societa' conferitaria;
3) la societa' beneficiaria di operazioni di
scissione e di conferimento di azienda da parte della
societa' conferitaria;
4) la societa' che detiene il controllo delle
societa' di cui ai punti 1), 2) e 3);
h) "Impresa strumentale : impresa esercitata dalla
fondazione o da una societa' di cui la fondazione detiene
il controllo, operante in via esclusiva per la diretta
realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla
Fondazione nei settori rilevanti;
i) "Partecipazione indiretta : la partecipazione
detenuta tramite societa' controllata, societa' fiduciaria
o per interposta persona;
j) "Conferimenti : i conferimenti effettuati ai
sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
modifiche ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993,
n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;
k) "Fondi immobiliari : i fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi;
l) "Direttiva 18 novembre 1994 : la direttiva
18 novembre 1994 del Ministro del tesoro, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante
"Criteri e procedure per la dismissione delle
partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, nonche' per la diversificazione del rischio degli
investimenti effettuati dagli enti stessi , adottata ai
sensi dell'art. 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.".
"Art. 2 (Natura e scopi delle fondazioni). - 1. Le
fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di
lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale.
Perseguono esclusivamente scopi di utilita' sociale e di
promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto
dai rispettivi statuti.
2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il
territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente
nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori
rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme,
l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza
ai settori a maggiore rilevanza sociale.".
"Art. 4 (Organi). 1. Gli statuti, nel definire
l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai
seguenti principi:
a) previsione di organi distinti per le funzioni
di indirizzo, di amministrazione e di controllo;
b) attribuzione all'organo di indirizzo della
competenza in ordine alla determinazione dei programmi,
delle priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla
verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso
provveda comunque in materia di:
1) approvazione e modifica dello statuto e dei
regolamenti interni;
2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di
amministrazione e di controllo e determinazione dei
relativi compensi;
3) esercizio dell'azione di responsabilita' nei
confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di
controllo;
4) approvazione del bilancio;
5) definizione delle linee generali della
gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
6) trasformazioni e fusioni;
c) previsione, nell'ambito dell'organo di
indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza
degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della
Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei
settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonche'
dell'apporto di personalita' che per professionalita',
competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e'
rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente
contribuire al perseguimento dei fini istituzionali,
fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare
l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo
modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire
un'equilibrata, e comunque non maggioritaria,
rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che
partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto
previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e'
attribuito il potere di designare componenti dell'organo di
indirizzo e i componenti stessi degli organi delle
fondazioni non devono essere portatori di interessi
riferibili ai destinatari degli interventi delle
fondazioni;
d) le fondazioni di origine associativa possono,
nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere
il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la
composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze
dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del
presente articolo. All'assemblea dei soci puo' essere
attribuito dallo statuto il potere di designare una quota
non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel
rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso,
i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei
soci non possono comunque superare la meta' del totale dei
componenti l'organo di indirizzo;
e) attribuzione all'organo di amministrazione dei
compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e
di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei
programmi, delle priorita' e degli obiettivi stabiliti
dall'organo di indirizzo;
f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali
delle fondazioni la cui attivita' e' indirizzata ai
rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della
presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta
per cento di persone residenti da almeno tre anni nei
territori stessi;
g) determinazione, per i soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e
controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli
indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3,
lettera e), di requisiti di professionalita' e
onorabilita', intesi come requisiti di esperienza e di
idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,
ipotesi di incompatibilita', riferite anche alla carica di
direttore generale della Societa' bancaria conferitaria
ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause
che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la
decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di
assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi
compiti e la trasparenza delle decisioni;
h) previsione dell'obbligo dei componenti degli
organi della fondazione di dare immediata comunicazione
delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di
incompatibilita' che li riguardano;
i) previsione che i componenti degli organi della
fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e
possono essere confermati per una sola volta;
j) previsione che ciascun organo verifica per i
propri componenti la sussistenza dei requisiti delle
incompatibilita' o delle cause di sospensione e di
decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti
provvedimenti.
2. I componenti dell'organo di indirizzo non
rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati ne'
ad essi rispondono.
3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo,
amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni
non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la Societa' bancaria
conferitaria o altre societa' operanti nel settore
bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di
quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di
limitato rilievo economico o patrimoniale.
4. L'organo di controllo e' composto da persone che
hanno i requisiti professionali per l'esercizio del
controllo legale dei conti.
5. Alle associazioni rappresentative o di categoria
delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto
qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli
organi della fondazione.".
"Art. 5 (Patrimonio). - 1. Il patrimonio della
fondazione e' totalmente vincolato al perseguimento degli
scopi statutari ed e' gestito in modo coerente con la
natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che
operano secondo principi di trasparenza e moralita'. Le
fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano
criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il
valore ed ottenerne una redditivita' adeguata.
2. La gestione del patrimonio e' svolta con
modalita' organizzative interne idonee ad assicurarne la
separazione dalle altre attivita' della fondazione, ovvero
puo' essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In
quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra
quelle di funzionamento detraibili a norma dell'art. 8,
comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione
patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri
di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della
fondazione.
3. Il patrimonio e' incrementato dalla riserva
prevista dall'art. 8, comma 1, lettera c), nonche' dalle
altre componenti di cui all'art. 9, comma 4.".
"Art. 6 (Partecipazioni di controllo). - 1. Le
fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo
solamente in enti e societa' che abbiano per oggetto
esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
2. Ai fini del presente decreto il controllo
sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo
comma, del codice civile.
3. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2,
dell'art. 2359 del codice civile, quando:
a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi
forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare
la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
b) la fondazione ha il potere, in base ad accordi
in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare
al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza
degli amministratori;
c) sussistono rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire
alla fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a)
o b).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le fondazioni non possono acquisire nuove
partecipazioni di controllo in societa' diverse da quelle
di cui al comma 1, ne' conservare le partecipazioni di
controllo gia' detenute nelle societa' stesse, fatta salva
l'applicazione della disposizione di cui all'art. 25.
5. La scissione a favore di societa' controllate
dalla fondazione non puo' riguardare partecipazioni di
controllo in enti o societa' diversi da quelli previsti al
comma 1.
5-bis. Una societa' bancaria o capogruppo bancario
si considera controllata da una fondazione anche quando il
controllo e' riconducibile, direttamente o indirettamente,
a piu' fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso
determinato.".
"Art. 7 (Diversificazione del patrimonio). - 1. Le
fondazioni diversificano il rischio di investimento del
patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata
redditivita' assicurando il collegamento funzionale con le
loro finalita' istituzionali ed in particolare con lo
sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere
o acquisire partecipazioni non di controllo in societa'
anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo
l'esercizio di imprese strumentali.
2. Nella dismissione delle attivita' patrimoniali le
fondazioni operano secondo criteri di trasparenza,
congruita' e non discriminazione.
3. Le operazioni aventi per oggetto le
partecipazioni detenute dalla fondazione nella Societa'
bancaria conferitaria sono previamente comunicate
all'Autorita' di vigilanza insieme con un prospetto
informativo nel quale sono illustrati i termini, le
modalita', gli obiettivi e i soggetti interessati
dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione da parte dell'Autorita' di vigilanza
senza che siano state formulate osservazioni la fondazione
puo' procedere alle operazioni deliberate.".
"Art. 25 (Detenzione delle partecipazioni di
controllo nel periodo transitorio). - 1. Le partecipazioni
di controllo nelle Societa' bancarie conferitarie, in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono continuare ad essere detenute, in via transitoria,
per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini della loro
dismissione.
1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel
comma 1, la partecipazione nella Societa' bancaria
conferitaria puo' essere affidata ad una societa' di
gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio
secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e'
scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva
la possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per
le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi
previsti dall'art. 2365 del codice civile. La dismissione
e' comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo
alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e
la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Le partecipazioni di controllo in societa'
diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di
quelle detenute dalla fondazione in imprese strumentali,
sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorita' di
vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il
valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine
quadriennale di cui allo stesso comma 1.
3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo
rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a
detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla
dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche
mediante un apposito commissario, l'Autorita' di vigilanza,
nella misura idonea a determinare la perdita del controllo
e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni
di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del
patrimonio.".
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note all'art. 3.



Art. 12. (Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei
componenti delle commissioni tributarie: 1) al comma 1, le parole: "di cui alla tabella F" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui alle tabelle E ed F"; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. I componenti delle commissioni tributanrie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'";
b) dopo l'articolo 44-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 44-ter. - (Modifica delle tabelle)." - 1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Oggetto della giurisdizione tributaria). - 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonche' le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla capacita' di stare in giudizio".



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante "Ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., cosi' come
modificato dal presente articolo:
"Art. 11 (Durata dell'incarico). - 1. I componenti
delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa
commissione non oltre nove anni e sono nominati con
precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono
vacanti in altre commissioni secondo i criteri di
valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a
parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di
eta'.
2. I componenti delle commissioni tributarie cessano
dall'incarico in ogni caso al compimento del
settantacinquesimo anno di eta'.
3. I componenti delle commissioni tributarie
provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di
attivita' nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni
tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di
cui all'art. 5, con precedenza su altri disponibili,
secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F
ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di
eta'.
4. La nomina a componente di commissione tributaria
non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico
impiego.".
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.



Art. 13.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, gia' individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo e' fissato in 12 milioni di euro.
2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.
3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilita' di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante
"Disposizioni concernenti criteri di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i
contratti di trasferimento di titoli o valori e altre
disposizioni tributarie urgenti", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 gennaio 1992, n. 1 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1992, n.
66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1992,
n. 33:
"Art. 7. - 1-1-bis. (Omissis).
1-ter. Il regime agevolato previsto dall'art. 7,
comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 47, e' esteso, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al
prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per
autotrazione, indicato al n. 14 della tabella A allegata
alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al
fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni
della provincia di Udine determinati con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto
prodotto e' pari al 40 per cento di quello indicato al n.
14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del
1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello
stesso prodotto e' pari all'80 per cento del contingente
indicato al n. 14 della medesima tabella A allegata alla
citata legge n. 700 del 1975.
1-quater - 1-octies. (Omissis).".
- Il decreto del Ministro delle finanze 30 luglio
1993, recante "Designazione dei comuni della provincia di
Udine beneficiari del contingente di gasolio agevolato,
destinato ad uso autotrazione", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1º-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per
le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare
sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di
cui alla voce "Oli minerali dell'allegato I al testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A
allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura
dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a
decorrere dal 1º gennaio 2005 nelle misure stabilite
nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1º gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale,
per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
tenuto conto del valore delle emissioni di anidride
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali
nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare
in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di
prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di
entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1º gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in
rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati
nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua
alla fine del primo trimestre dell'anno successivo
unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione
annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno
precedente, nonche' al versamento della prima rata di
acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono
detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove
necessario, delle rate successive. In caso di cessazione
dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale
e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi
successivi.
9. In caso di inosservanza dei termini di versamento
previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro dal doppio al
quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi
generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle
disposizioni del comma 8 si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'art. 50 del testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali
gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla
riduzione, operata annualmente nella misura percentuale
corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione,
della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge
8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
abolita a decorrere dal 1º gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di
petrolio liquefatti usati come combustibile per
riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti
canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra
anche con credito di imposta, una riduzione del costo del
predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del
gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile
con altre agevolazioni in materia di accise ed e'
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre
il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori,
per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio
liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona
climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta
metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile
altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993,
esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del
Ministro delle finanze, e individuate annualmente con
delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali
delibere devono essere comunicate al Ministero delle
finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, determina la tipologia delle spese
ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) a misure compensative di settore con incentivi
per la riduzione delle emissioni inquinanti, per
l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per
la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con
biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle
predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e
le reti di teleriscaldamento alimentati da energia
geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale
con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora
(Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale.
11. La commissione del CIPE di cui al comma 5, nel
rispetto della normativa comunitaria in materia, puo'
deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo
sviluppo di tecnologie innovative per la protezione
ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1º gennaio 1999 l'accisa sulla
benzina senza piombo e' stabilita nella misura di lire
1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a
compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al
comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione
disposta dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 1º luglio
1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione
di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera
a).".
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.:
"Art. 12 (Oli emulsionati). - 1.-3. (Omissis).
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, emanato successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, la lettera c)del comma 10
dell'art. 8 della citata legge n. 448 del 1998 e'
sostituita dalla seguente:
"c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di
petrolio liquefatti usati come combustibile per
riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti
canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra
anche con credito di imposta, una riduzione del costo del
predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del
gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile
con altre agevolazioni in materia di accise ed e'
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre
il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori,
per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio
liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona
climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta
metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile
altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993,
esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del
Ministro delle finanze, e individuate annualmente con
delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali
delibere devono essere comunicate al Ministero delle
finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno.
5. (Omissis).".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, recante "Regolamento recante norme
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993, n.
242, S.O.
- Il decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre
2000, n. 375, recante "Regolamento recante norme relative
alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da
adottare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 aprile 2000, n. 92", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2000, n. 293.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante "Proroga del
regime speciale in materia di IVA per i produttori
agricoli", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio
2000, n. 37, e convertito in legge dall'art. 1 della legge
14 aprile 2000, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 aprile 2000, n. 89:
"Art. 1 (Modifiche al regime speciale
dell'agricoltura). - 1. - 3. (Omissis).
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai
sensi dell'art. 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti
petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione.
Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, ridetermina le modalita' di gestione
dell'agevolazione di cui al numero 5) della tabella A
allegata al testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1º gennaio
2001, in relazione alla riduzione dei consumi gia'
realizzati, nonche' alla applicazione del regime ordinario
in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori
agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo
numero 5).
5. (Omissis).".



Art. 14.
(Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano)

1. In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di tidurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 159.114.224,77 euro per l'anno 2002, di 117.797.672,84 euro per l'anno 2003 50 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante
"Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1978, n. 146,
S.O.:
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione) - (Art.
3, legge n. 646/1950; articolo unico, legge n. 13/1955;
art. 1, legge n. 105/1955; articolo unico, legge n.
760/1956; articolo unico, legge n. 2523/1952.) - Il
presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni
della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
(Art. 3, comma 2, legge n. 646/1950; art. 8, legge
n. 634/1957.) Qualora il territorio dei comprensori di
bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di
quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000
abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del
testo unico sara' limitata al solo territorio di quel
comune facente parte dei comprensori medesimi.
(Articolo unico, legge n. 2523/1952; art. 1, comma
2, legge n. 853/1971). Gli interventi comunque previsti da
leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle
che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si
intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori
indicati nel presente articolo.".
- Le tariffe del provvedimento CIP n. 37 del
26 giugno 1986, recante: "Metodo per la determinazione e la
revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete
urbana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
1º luglio 1986, riguardano, rispettivamente, T1 l'uso
domestico per la cottura dei cibi e la produzione di acqua
calda e T2 l'uso di riscaldamento individuale (con o senza
uso di cottura cibi e produzione di acqua calda).
- Per il testo dell'art. 11, comma 3, della legge
5 agosto 1978, n. 468, si rinvia alle note all'art. 1.



Art. 15.
(Disposizioni per il settore dell'autotrasporto)

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
2. Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di ammortamento dei beni materiali, e' sostituito dal seguente:
"10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".
3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e servizi, e' sostituita dalla seguente:
"g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".
4. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, recante "Disposizioni urgenti per
gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 1998, n. 302 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n.
40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999,
n. 48, entrata in vigore il giorno successivo al quello
della sua pubblicazione:
"Art. 2 (Oneri indiretti in materia di
autotrasporto). - 1. Gli importi di cui all'art. 3, comma
2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante
disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi, sono elevati rispettivamente a
legge 35.500 e legge 71.000 per il periodo di imposta
relativo all'anno 1998. Il relativo onere e' determinato in
lire 41 miliardi per l'anno 1999.
1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate,
tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi
alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno
precedente.
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a lire 140 miliardi per
l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si
provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi,
per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 45 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.:
"Art. 45 (Disposizioni in materia di autotrasporto).
- 1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa
annua di lire:
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;
b) 83 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge
n. 451 del 1998;
c) 130 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge
n. 451 del 1998.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante "Disposizioni
urgenti in materia di autotrasporto", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2000, n. 144 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 10 agosto
2000, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto
2000, n. 194, entrata in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione:
"Art. 2. - 1. (Omissis).
2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art.
45, comma 1, lettere a), b) e c), le parole: "41 miliardi
sono sostituite dalle seguenti: "75 miliardi , le parole:
"23 miliardi sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi e
le parole: "90 miliardi sono sostituite dalle seguenti:
"130 miliardi .".
- Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, S.O., cosi' come modificato dal presente
articolo:
"Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le
quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a
quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla
meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti
per categorie di beni omogenei in base al normale periodo
di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 puo'
essere superata in proporzione alla piu' intensa
utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del
settore. La misura stessa puo' essere elevata fino a due
volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i
beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due
successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni,
sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti
fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento;
nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri
soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito
dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i
beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro
delle finanze, la indicata misura massima puo' essere
variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un
quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
in particolari processi produttivi. Le quote di
ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento
dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili
e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per
l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai
soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non
dedotte.
4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in
misura inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le
quote di ammortamento relative alla differenza sono
deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i
limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se
l'ammortamento fatto in un esercizio e' inferiore alla
meta' della misura massima il minore ammontare non concorre
a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non
dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene
rispetto a quella normale del settore.
5. In caso di eliminazione di beni non ancora
completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il
costo residuo e' ammesso in deduzione.
6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore
a 1 milione di lire e' consentita la deduzione integrale
delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono
state sostenute.
7. Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio
la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso
ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di
acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti
nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori
produttivi possono essere stabiliti, con decreto del
Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di
deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di
competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a
terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui
costo non si tiene conto nella determinazione del limite
percentuale sopra indicato.
8. Per i beni concessi in locazione finanziaria le
quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio
nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento
finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la
deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e'
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia
inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni
immobili, e alla meta' del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma
2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa
stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo
stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle
finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della
meta', la predetta durata minima dei contratti ai fini
della deducibilita' dei canoni, qualora venga
rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima
dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo
comma 3.
8-bis. (Comma abrogato).
8-ter. (Comma abrogato).
9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le
quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione
del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso
personale o familiare dell'imprenditore sono
ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma
6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono
deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di
noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per
gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una
somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del
canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il
contribuente non disponga di altro immobile adibito
esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di
locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di
impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del
50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo
e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad
impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, S.O., cosi' come modificato dal presente
articolo:
"Art. 19-bis1 (Esclusione o riduzione della
detrazione per alcuni beni e servizi). - 1. In deroga alle
disposizioni di cui all'art. 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla
lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la
cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in
detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente
utilizzati come strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione degli altri beni elencati nell'allegata
tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei
relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai
beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni
formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture
ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi
nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che
non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e
dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle
di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative
ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per
gli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad
autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da
diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in
detrazione l'imposta relativa all'acquisto,
all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di
locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette
autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa, non e' ammessa in detrazione
l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a
somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione
delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori
di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a
mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle
somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi
sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto
di persone ed al transito stradale delle autovetture e
autoveicoli di cui all'art. 54, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad
eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa o di somministrazione in mense
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante
distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g) l'imposta relativa all'acquisto,
all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al
terzo comma dell'art. 16, nonche' alle spese di gestione,
di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa
sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa
in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta
limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei
veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle
imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto
per ciascun veicolo;
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle
imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
di beni di costo unitario non superiore a lire
cinquantamila;
i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attivita' esercitata la costruzione o la
rivendita dei predetti fabbricati o delle predette
porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che
esercitano attivita' che danno luogo ad operazioni esenti
di cui al numero 8) dell'art. 10 che comportano la
riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art.
19, comma 5, e dell'articolo 19-bis.".



Art. 16.
(Rinnovi contrattuali)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, e' incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le modalita' fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini' previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', nonche' degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell' ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.



Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 48, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
il seguente:
"Art. 48 (Disponibilita' destinate alla
contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
verifica). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, quantifica, in coerenza con
i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
3.
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono
determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con
i medesimi parametri di cui al comma 1.
3. I contratti collettivi sono corredati da
prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato
e' iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito
alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti,
le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche
di nuova istituzione per il personale dell'amministrazione
statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle
amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali
sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si
applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa
relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta
nelle stesse forme con cui vengono approvati bilanci, con
distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, e' effettuato dal
collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo
non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi
di controllo interno ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici".
- Il testo dell'art. 24, comma 3, del decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
"3. Il trattamento economico determinato ai sensi
dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza".
- Il titolo del decreto legislativo del 12 maggio
1995 n. 195, e successive modificazioni e' il seguente:
"Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
29 dicembre 2000, n. 302, S.O.)".
- Il testo dell'art. 50, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2001) e' il seguente:
"3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per
il personale del comparto scuola, anche allo scopo di
favorire il processo di attuazione dell'autonomia
scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento
della funzionalita' della docenza, e' stanziata, per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100
miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa del
personale docente, lire 200 miliardi destinate alla
dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti
locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di
continuita', degli obiettivi di valorizzazione
professionale della funzione docente e' autorizzata la
costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
dell'importo di lire 400 miliardi per per l'anno 2002 e di
lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare
in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene
ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione. In sede di contrattazione
integrativa sono utilizzate anche le somme relative
all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei
docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del
comparto scuola per gli anni 1998-2001, sottoscritto il
31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999".
- Il testo dell'art. 7 della legge del 29 marzo
2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia) e' il seguente:
"Art. 7 (Delega al Governo in materia di livelli
retributivi del personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate). - 1. Al fine di garantire la specificita'
del personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il
Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli
retributivi di tale personale, ad esclusione di quello
dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento
nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio
1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione,
attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di
parametri di stipendio in relazione al grado o alla
qualifica rivestiti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora
dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati
solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano
stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme
previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, d'intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
amministrazioni interessate, definisce il quadro delle
esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al
comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze
definite, sentite le organizzazioni sindacali e le
rappresentanze militari delle categorie interessate, sono
allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le
altre categorie di personale dei comparti del pubblico
impiego.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro
trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia.".
- Il titolo del decreto legislativo del 15 dicembre
1997, n. 446 e' il seguente: "Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali."
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1999,
n. 292).
- Il testo della lettera h), comma 3, dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio), come sostituita dall'art. 5 della legge
23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme in materia di bilancio
e di contabilita' dello Stato) e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)-g) (Omissis);
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale".
- Per il testo del comma 2, dell'art. 48 della legge
n. 165/2001 si veda in nota precedente.
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del gia' citato
decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente:
"2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli art. 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421".
- Il testo dell'art. 70, comma 4, del gia' citato
decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente:
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi
26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed
integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n.
186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge
30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di
cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
predetti enti ed aziende sono regolati da contratti
collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui
agli art. 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60,
comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati
dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti
collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le
altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva
sono esercitati dalle aziende ed enti predetti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'art. 47".
- Il testo dell'art. 47, comma 1 del gia' citato
decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente:
"Art. 47. - 1. Gli indirizzi per la contrattazione
collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di
settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri
casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN.
Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo
Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci
giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto
attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le
linee di politica economica e finanziaria nazionale".



Art. 17. (Compatibilita' della spesa in materia di contrattazione collettiva
nazionale ed integrativa)

1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni".
2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:
"Art. 40-bis. - (Compatibilita' della spesa in materia di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo".



Note all'art. 17:
- Il testo del comma 3, dell'art. 47 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoroalle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, cosi' come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN
acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul
testo contrattuale e sugli, oneri finanziari diretti e
indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle
amministrazioni interessate. Il comitato di settore
esprime, con gli effetti di cui all'art. 41, comma 1, il
proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma
2, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per le
amministrazioni di cui all'art. 41, comma 3, l'esame delle
ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di
settore e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che si
esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di
divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato
di settore disponga comunque per l'ulteriore corso
dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso
dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle
disposizioni sulle quali il Governo ha formulato
osservazioni".
- Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
"Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi). - 1. La contrattazione collettiva si svolge
su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma
4, sono stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area
contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto
previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
Agli accordi che definiscono i comparti o le aree
contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 41,
com ma 6. Per le figure professionali che, in posizione di
elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o
che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico
scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in
coerenza con il settore privato, la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi, la struttura
contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
che comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli
obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o
integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti".



Art. 18.
(Riordino degli organismi collegiali)

1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalita' dei servizi e delle procedure, e' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione gia' operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, e' fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.
Art. 19.
(Assunzioni di personale)

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle universita', limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunita' montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno 2001 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si puo' provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilita' previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonche' di trasferimento di funzioni. Si puo' ricorrere alle procedure di mobilita' fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unita' di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresi' ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unita' di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validita' delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai consorzi di enti locali non puo' superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "banditi con unico decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002".
4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonche' il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:

a) delle iniziative da adottare per un piu' razionale impiego delle
risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del
personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa; b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui
svolgimento puo' essere garantito mediante l'assegnazione delle
relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche,
o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente piu'
vantaggioso nonche' delle conseguenti iniziative che si intendono
assumere; c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve
quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le
quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono,
comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le
Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri
gia' considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella "A" allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2002.
10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilita' dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilita' di medici gia' iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, puo' partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea puo' partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.
13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si applicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per finalita' connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A tale fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione, del personale, le amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso.
15. Ai fitti dello sviluppo e del potenziamento dell'attivita' di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e con conseguente indisponibilita' di posti di professore, la medesima Scuota puo' assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in materia universitaria.



Note all'art. 19:
- Il comma 3 dell'art. 119 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali ) e successive modificazioni e'
il seguente:
"3. Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi,
dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione
di dissesto, sono i seguenti:

=====================================================================
| Rapporto medio dipendenti/
Fascia demografica | popolazione =====================================================================
fino a 999 abitanti.... | 1/95 ---------------------------------------------------------------------
da 1.000 a 2.999 abitanti.... | 1/100 ---------------------------------------------------------------------
da 3.000 a 9.999 abitanti.... | 1/105 --------------------------------------------------------------------- da 10.000 a 59.999 abitanti.... | 1/95 --------------------------------------------------------------------- da 60.000 a 249.999 abitanti.... | 1/80 ---------------------------------------------------------------------
oltre 249.999 abitanti.... | 1/60

PROVINCIE

=====================================================================
| rapporto medio dipendenti/
Fascia demografica | popolazione =====================================================================
fino a 299.999 abitanti.... | 1/520 --------------------------------------------------------------------- da 300.000 a 499.999 abitanti.... | 1/650 --------------------------------------------------------------------- da 500.000 a 999.999 abitanti.... | 1/830 ---------------------------------------------------------------------
da 1.000.000 a 2.000.000 |
abitanti.... | 1/770 ---------------------------------------------------------------------
oltre 2.000.000 abitanti.... | 1/1000"

- Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge
18 agosto 2000, n. 242 (Autorizzazione al Ministero della
giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo
determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente
utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa
sul giudice unico di primo grado) e' il seguente:
"2. Per fare fronte alla necessita' di garantire, in
particolare, la piena attuazione del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di
primo grado, ove richiesto da carenze di organico presso i
vari uffici giudiziari e in attesa dell'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, il Ministero della
giustizia puo' provvedere, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge alla stipulazione di
contratti a tempo determinato per diciotto mesi, fino ad un
massimo di 1850, per i seguenti soggetti:
a) prioritariamente, per i lavoratori impegnati in
lavori socialmente utili relativamente a progetti aventi
scadenza massima successiva al 1º aprile 2000, per effetto
della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai
sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo
1º dicembre 1997, n. 468, ovvero impegnati nei lavori
socialmente utili nelle se periferiche della giustizia
minorile ovvero utilizzati per progetti di utilita'
collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del
Ministero della giustizia. Con la stipulazione dei suddetti
contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio
degli incentivi previsti dall'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e
dall'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81".
- Il testo dell'art. 12, comma 2, della legge
16 dicembre 1999, n. 494 (Disposizioni temporanee per
agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del
Grande Giubileo dell'anno 2000) e' il seguente:
"2. Il Ministero della sanita', dal 30 dicembre 1999 e
fino al 30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di
profilassi internazionale e' autorizzato ad avvalersi,
mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite
complessivo di centosessanta unita', di medici, personale
tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla
pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti
mediante modalita' stabilite con decreto del Ministro della
sanita'".
- Il testo dell'art. 18, comma 3, della legge 12 marzo
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
e' il seguente:
"3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere
dalla data di cui all'art. 23, comma 1, gli invalidi del
lavoro ed i soggetti di cui all'art. 4,
comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle
liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici
competenti senza necessita di inserimento nella graduatoria
di cui all'art. 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si
applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 6".
- Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge
13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e
disciplina dell'accesso in magistratura), cosi' come
modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 18 (Reclutamento di uditori giudiziari). -
1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura
di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura
alla data di entrata in vigore della presente legge,
compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'art. 1,
avviene mediante tre concorsi, da bandire entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
- Il testo vigente dell'art. 39, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), cosi' come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999, viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000, il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2, compatibile con
gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3, si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio, 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8, all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle
circoscrizioni' territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi 7 e 8, della legge
4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica
nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa
legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico,
nonche' quelle di cui al comma 2, dell'art. 43 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998, ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12.
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1994. n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1º gennaio 1994, secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1º ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . 2. Al comma
18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge
15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . L'eventuale
trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio".
- Il titolo della legge 14 novembre 2000, n. 331,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n.
269, e' il seguente: "Norme per l'istituzione del servizio
militare professionale".
- La tabella A, allegata al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331, e' la seguente:
"Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 2) Ripartizione
dei volumi organici del personale delle Forze armate da
conseguire alla data del 1º gennaio 2021.

=====================================================================
Categorie Forza armata
Esercito Marina Aeronautica

Ufficiali 12.050 4.500 5.700

Sottufficiali
Aiutanti 2.400 2.178 3.000
Marescialli 5.583 5.774 6.480
Sergenti 16.108 5.624 16.800
------ ------ ------
Totale 24.091 13.576 26.280

Volontari di truppa
VSP 44.496 9.400 7.049
VFP 31.363 6.524 4.971
------ ------ ------
Totale 75.859 15.924 12.020
------- ------ ------
Totale generale 112.000 34.000 44.000".
- Il testo dell'art. 29, comma 2, del sopracitato
decreto legislativo n. 215/2001 e' il seguente:
"2. Fino al conseguimento delle dotazioni
organiche indicate nella tabella A allegata al presente
decreto, le procedure di reclutamento dei volontari di
truppa in servizio permanente e in ferma prefissata
avvengono in deroga a quanto previsto dall'art. 39 della
legge 27 novembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni".
- Il testo dell'art. 2 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' il seguente:
"Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali".
- Per il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 vedasi in nota precedente.
- Il testo dell'art. 45, comma 10, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente:
"10. Al personale della societa' Poste italiane
S.p.a. che, alla data del 30 settembre 1998, si trovi in
servizio in posizione di comando presso pubbliche
amministrazioni si applicano le disposizioni previste
dall'art. 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, a condizione che la richiesta di comando sia stata
effettivamente inoltrata entro il 28 febbraio 1998. Il
personale suddetto puo' permanere in posizione di comando
per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Per il
suddetto periodo, le unita' che abbiano assunto servizio in
comando presso l'amministrazione richiedente dopo il
28 febbraio 1998 sono detratte dalla quota di assunzioni
autorizzate per l'amministrazione stessa, in applicazione
delle norme di programmazione delle assunzioni previste
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Il testo dell'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116 (Riordino dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato aifini della sua
trasformazione in societa' per azioni, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il
seguente:
"4. Fino alla trasformazione in societa' per azioni
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il personale
dipendente dell'Istituto puo' essere comandato presso le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni.
- Il testo dell'art. 118, comma 14, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge
finanziaria 2001) e' il seguente:
"14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i
cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici
di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai
programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso
di svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente legge".
- Il testo dell'art. 5, comma 5, del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre
2000, n. 301 (Regolamento recante norme per il riordino
della Scuola superiore dell'economia e delle finanze) e' il
seguente:
"5. Il numero complessivo dei professori incaricati
non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le
trenta unita'".



Art. 20. (Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella
regione Sicilia)

1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilita' dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.
2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.
3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonche' di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attivita' delle stesse.



Note all'art. 20:
- L'art. 21 dell'ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del
3 febbraio 1992, come sostituito dall'art. 13
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
2414/FPC del 18 settembre 1995, e' il seguente:
"Art. 13. - L'art. 21 e' cosi' sostituito:
"1. Le spese inerenti il funzionamento delle
commissioni comunali e quelle correlate alle verifiche e
sopralluoghi previsti all'art. 20 sono poste a carico dello
stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge
31 dicembre 1991, n. 433, e vengono accreditate dalla
regione siciliana sulla base di documentate richieste dei
comuni interessati.
2. In caso di carenza di organici degli uffici
tecnici, i comuni assegnatari dei finanziamenti per la
realizzazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza possono utilizzare una quota non superiore
all'uno per cento dei finanziamenti medesimi per la
copertura degli oneri relativi alla eventuale assunzione di
personale tecnico a tempo determinato, per la durata non
superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze
a due, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 8, della legge 29
dicembre 1988, n. 544. Dette assunzioni sono effettuate con
chiamata nominativa da parte del sindaco. La predetta quota
di finanziamento puo' essere utilizzata anche per la
copertura degli oneri relativi a prestazioni di lavoro
straordinario, anche in eccedenza a quello eventualmente
gia' retribuito dalle amministrazioni comunali, nonche' per
l'acquisto di beni strumentali d'ufficio finalizzati alle
maggiori incombenze richieste alle amministrazioni medesime
.".
- Il comma 14 dell'art. 14 e l'art. 23-quater del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (ulteriori
interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle
regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi
calamitosi), cosi' recitano:
"14. Per le attivita' previste dal presente decreto
le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo
massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni
di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la
dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di
personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a
corrispondere al personale dipendente compensi per
ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel
limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonche' ad
avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 1º dicembre 1997 n.
468, o di universita' e di enti pubblici di ricerca, di
societa' e di cooperative di produzione e lavoro. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa
nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle
regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono a
ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo
predisposto".
"Art. 23-quater (Semplificazione delle procedure per
la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli
eventi sismici del 13-16 dicembre 1990). - 1. Al fine di
accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate
dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di
Siracusa, Catania e Ragusa, all'art. 1 della legge
31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dall'art. 2 del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettere a) e b) sono aggiunti i
seguenti periodi: "Nei casi in cui la ricostruzione in sito
non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o
per il rispetto della vigente normativa tecnica
antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei
limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili
esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la
destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano
stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa
sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della
costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito,
previa demolizione a cura del comune, al patrimonio
comunale. ;
b) al comma 2, lettera i-ter) dopo la parola:
"immobili sono aggiunte le seguenti: ", da parte dei comuni
.
2. All'art. 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 luglio 1997, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Tale comitato tecnico, nominato dal Presidente
della Regione siciliana sentito il Dipartimento della
protezione civile, predispone altresi' il piano degli
interventi da realizzare con le disponibilita' residue
accertate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente
articolo, e provvede alla revisione del programma di cui
all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433,
precedentemente approvato. La Regione siciliana approva il
programma e individua per ciascun intervento il soggetto
attuatore .".
- L'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433
(Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle
zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle
province di Siracusa, Catania e Ragusa) e' il seguente:
"Art. 1 (Autorizzazione di spesa e finalita). - 1.
Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi
sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di
Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio
1991, nonche' per l'esecuzione degli interventi di cui
all'art. 8, comma 2, della presente legge, e' assegnato
alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un
contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione
di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi
per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di
lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi
per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996.
Il predetto contributo e' destinato, quanto a lire 3.115
miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio
edilizio privato.
1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le
disponibilita' residue sulle somme destinate al recupero o
alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla
ripartizione delle stesse, per le finalita' di cui al comma
2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'art.
2.
2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1
deve realizzare i seguenti obiettivi:
a) riparazione, con miglioramento strutturale o
adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione,
degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal
sisma. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia
possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il
rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo'
essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del
contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che
abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione
dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati
edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica
vigente. Conseguentemente l'area di risulta della
costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito,
previa demolizione a cura del comune, al patrimonio
comunale;
b) riparazione, miglioramento strutturale o
ricostruzione dell'edilizia privata. Nei casi in cui la
ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni
urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente
normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato,
rispettivamente nei limiti del contributo spettante,
l'acquisto di immobili esistenti che abbiano
caratteristiche compatibili con la destinazione
dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati
edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica
vigente. Conseguentemente l'area di risulta della
costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito,
previa demolizione a cura del comune, al patrimonio
comunale;
c) recupero e conservazione degli edifici di culto
e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale,
con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di
Noto;
d) ripristino delle infrastrutture urbane
danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di
eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone
interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino
degli edifici danneggiati;
e) ripristino, con miglioramento strutturale,
degli edifici produttivi industriali, artigianali,
commerciali e turistici, di privati e di imprese, che
abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici;
f) riassetto urbanistico del territorio, con
interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione
del patrimonio edilizio esistente;
g) realizzazione di un sistema di sorveglianza
sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale,
nonche' di ricerca sui precursori dei terremoti e delle
eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in
prosecuzione del programma avviato in base al disposto
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195 compresa la gestione sperimentale, per un
periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore
a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla
prima e seconda fase del sistema;
h) potenziamento dei servizi di protezione civile
anche a livello periferico, compreso il potenziamento
operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
i) potenziamento delle misure antisismiche nella
zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta;
i-bis) interventi di messa in sicurezza e
prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici
non statali e per quelli privati, nonche' per le
infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere,
ancorche' non danneggiati dal sisma, nei comuni delle
province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina;
i-ter) realizzazione o acquisto di immobili da
parte dei comuni con caratteristiche di edilizia
residenziale pubblica per far fronte alle esigenze
abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers.
3. I danni prodotti dal sisma e gli interventi di
ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie
giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni centrali e locali o da liberi
professionisti. Le perizie devono esplicitare la
sussistenza del nesso di causalita' tra i danni rilevati e
l'evento sismico.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle
lettere g) e h) del comma 2, nonche' per il potenziamento
delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel
territorio nazionale, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile puo' avvalersi della collaborazione
dell'Istituto nazionale di geofisica, anche mediante la
stipula di apposite convenzioni".



Art. 21.
(Sostituzione dei carabinieri ausiliari)

1. In relazione alla necessita' di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita' di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalita' per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di eta' non superiore a trenta anni:

a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano
concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito; b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla
data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di
servizio senza demerito in qualita' di volontario in ferma breve
ovvero in ferma prefissata.

3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.



Note all'art. 21:
Per il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, si veda in nota all'art. 19.
Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331) e' il seguente:
"Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e
nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i
volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri....70%;
b) Corpo della guardia di Finanza....70%;
c) Corpo Militare della Croce Rossa....100%;
d) Polizia di Stato....45%;
e) Corpo di Polizia Penitenziaria....60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco....45%;
g) Corpo forestale dello Stato....45%.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti del personale ammesso alle successive
rafferme biennali di cui art. 12, comma 1.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con uno o piu' regolamenti adottati
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati,
mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per
l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei
regolamenti previsti dal presente comma e' abrogato l'art.
3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu' regolamenti, adottati ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato l'accesso dei
volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve,
congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi
di polizia municipale e provinciale, attraverso la
previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, disciplina la riserva di posti da
devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e
ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50
per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli
civili del personale non dirigente del Ministero della
difesa.
6. La riserva di cui all'art. 39, comma 15, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando
i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione
obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre
1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30% e si
applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata
di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati,
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali
rafferme contratte. I bandi di concorso, o comunque i
provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati
dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli
istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti
riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni,
aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della
difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei
provvedimenti che prevedono assunzioni di personale
nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, il
prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente
articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui
ai presente comma non si cumula con quella prevista dal
comma 1.
7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in
ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le
assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni
indicate nei comuni 1, 4, 5 e 6 non possa operare
integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni
di posto. Tale frazione si cumula con la riserva relativa
ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione
ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla
graduatoria degli idonei".



Art. 22
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entita' orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonche' nel rispetto di criteri e di priorita' che tengano conto della specificita' dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessita' di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua partizione su base regionale.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.
7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e' composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione puo' riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro.
8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.
9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonche' il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di quattro mesi, e' articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalita' che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8.
10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.
11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorita' rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per cento dei posti disponibili e' riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.
13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e' riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalita' di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le universita'.
14. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "straordinario" e' soppressa; b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002"; c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "A tale fine, per
la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del
presente comma e per la valorizzazione delle professionalita'
connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni
successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per
cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate
a misure di sostegno e incentivazione per la formazione
professionale permanente realizzate dagli istituti per la
professionalita' nautica, anche convenzionati con istituti di
istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni del presente comma".



Note all'art. 22:
Si riporta l'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n.
425:
"Art. 4 (Commissione e sede d'esame). - 1. La
commissione d'esame e' nominata dal Ministero della
pubblica istruzione ed e' composta da non piu' di otto
membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50
per cento esterni all'istituto, piu' il presidente,
esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte
annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a
norma dell'art. 205 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei
commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di
spesa di cui al comma 5.
2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un
presidente unico e commissari esterni comuni alle
commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari
interni di ciascuna commissione, e comunque non superiore a
quattro. Il presidente e' nominato dal Ministero della
pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalita'
predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione
secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di
scuola media statale in possesso di abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i
professori universitari di prima e seconda fascia anche
fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra
i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di
istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno
di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria
superiore. Il presidente e' tenuto ad essere presente a
tutte le operazioni delle commissioni. I membri esterni
sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i
docenti della scuola secondaria superiore. a' stabilita
l'incompatibilita' a svolgere la funzione di presidente e
di membro esterno della commissione d'esame nella propria
scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si
sia prestato servizio negli ultimi due anni.
3. Le commissioni d'esame possono provvedere alla
correzione delle prove scritte e all'espletamento del
colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni
finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza
assoluta.
4. Ad ogni singola commissione d'esame sono
assegnati, di norma, non piu' di trentacinque candidati.
Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o
pareggiato e' abbinata ad una commissione di istituto
statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse
commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo
non puo' superare il 50 per cento dei candidati interni;
nel caso non vi sia la possibilita' di assegnare i
candidati esterni alle predette commissioni, possono essere
costituite commissioni apposite.
5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari
e' compensata, nella misura stabilita con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con
il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui
all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
come interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, e' innalzato di
lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e
sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il
trattamento di missione, e sono differenziati in relazione
alla funzione di presidente o di commissario e in relazione
ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di
abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalita' di
sostituzione dei commissari e dei presidenti sono
specificamente individuati.
6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli
istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime
classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'art. 2,
comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti;
sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti
statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati
esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati,
sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di
residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la
sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della
provincia ove e' presentata la domanda di ammissione agli
esami".
- Si riporta l'art. 29, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"3. Il corso concorso, si articola in una selezione
per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di
formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione
accedono coloro che superano la selezione per titoli
disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo
di formazione i candidati utilmente inseriti nella
graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del
numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la
scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative,
maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso,
bandito per il numero di posti determinato ai sensi del
comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di
cui all'art. 25, il 50 per cento dei posti cosi'
determinati e' riservato a coloro che abbiano
effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni
di preside incaricato previo superamento di un esame di
ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso
di formazione il predetto personale viene graduato tenendo
conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei
titoli culturali e professionali posseduti e
dell'anzianita' di servizio maturata quale preside
incaricato".
Si riporta l'art. 477 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297:
"Art. 477 (Incarichi di presidenza). - 1. Gli
incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e
nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici
e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni
anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite
graduatorie provinciali di merito distintamente formate per
i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con
lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno
formate apposite graduatorie provinciali di merito.
2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il
provveditore agli studi compila due distinte graduatorie:
a) sono iscritti nella prima graduatoria i
docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a
posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello
al cui incarico di presidenza aspirano;
b) sono iscritti nella seconda graduatoria i
docenti di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la
partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole
e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui
incarico di presidenza aspirano. La domanda per
l'iscrizione nelle suddette graduatorie puo' essere
presentata al solo provveditorato agli studi della
provincia nella quale l'aspirante presta servizio. Gli
aspiranti di cui alla lettera a) sono inclusi nella
graduatoria provinciale con punteggio pari al voto
conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di
piu' di una partecipazione, con il punteggio piu'
favorevole, cui e' aggiunta una adeguata valutazione per
ciascuna delle idoneita' conseguite nei concorsi a posti di
preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui
incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al
concorso e' rapportata a 100. Con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione sono determinati, per la
fissazione del punteggio complessivo, gli altri titolo
degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati
dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a
posti di preside, nonche' la tabella di valutazione dei
titoli stessi. La medesima ordinanza determina i titoli
valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b) nonche'
la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i
criteri per la formazione della commissione incaricata
della compilazione delle graduatorie.
3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale
di merito non si da' luogo a nomine di aspiranti di cui
alla lettera b) del comma 2, se prima non sia stata
esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera
a) dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi nel
corso dell'anno scolastico, l'incarico e' conferito a un
docente scelto tra quelli in servizio nella scuola
interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle
graduatorie di cui al precedente comma 2 e secondo l'ordine
di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si da' luogo a
conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti
trasferiti per incompatibilita' ambientale o che abbiano
riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura
e non siano stati riabilitati".
Il testo dell'art. 3 del Regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
(Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei) (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2) e' il seguente:
"Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le
universita' rilasciano i seguenti titoli di primo e di
secondo livello:
a) laurea (L);
b) laurea specialistica (LS).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti
al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
specialistica, di specializzazione e di dottorato di
ricerca istituiti dalle universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare
allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, nonche' l'acquisizione di specifiche
conoscenze professionali.
5. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo
di fornire allo studente una formazione di livello avanzato
per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni
richieste nell'esercizio di particolari attivita'
professionali e puo' essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell'Unione europea.
7. I corsi di dottorato di ricerca e il
conseguimento del relativo titolo sono disciplinati
dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 6, commi 5 e 6.
8. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
In particolare. in attuazione dell'art. 1, comma 15, della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea specialistica,
alla conclusione dei quali sono rilasciati i master
universitari di primo e di secondo livello.
9. Sulla base di apposite convenzioni, le
universita' italiane possono rilasciare i titoli di cui al
presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei
italiani o stranieri.
Si riporta il comma 40 dell'art. 145 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come
modificato dal presente articolo:
"40. a' istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel
2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la
promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il
finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la
razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del
presente comma e per la valorizzazione delle
professionalita' connesse con l'utilizzo delle risorse
nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in
misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni
complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di
sostegno e incentivazione per la formazione professionale
permanente realizzate dagli istituti per la
professionalita' nautica, anche convenzionati con istituti
di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente comma".



Art. 23. (Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di
personale)

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, e' ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2002.
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennita' integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennita' integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno gia' previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per il triennio 2002-2004 e' fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.



Note all'art. 23:
Il testo del comma 1º dell'art. 2 della legge
8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico
dei dipendenti statali) e' il seguente:
"Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari
di Stato e' attribuito uno stipendio pari al trattamento
economico complessivo previsto, rispettivamente, per il
personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico".
Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Disposizioni urgenti
in materia di trattamento economico dei dirigenti dello
Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in
materia di pubblico impiego) e' il seguente:
"Art. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1989 ai
dirigenti civili e militari dello Stato ed alle categorie
di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono
di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei
dirigenti, nonche' al personale di magistratura, si applica
l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
17 settembre 1987, n. 494".
Il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' il
seguente:
"Art. 36 (Progressione economica del ruolo dei
professori universitari). - La progressione economica nel
ruolo dei professori universitari, articolato nelle due
fasce dei professori ordinari e dei professori associati e'
determinata dalle disposizioni contenute nei successivi
commi del presente articolo.
Ai professori appartenenti alla prima fascia
all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario e'
attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6
per cento della retribuzione del dirigente generale di
livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale
indennita' di funzione.
Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo
stipendio e' pari al 92 per cento di quello risultante al
precedente comma ferma restando la possibilita'
dell'aumento biennale del 2,50 per cento.
L'ulteriore progressione economica si sviluppa in
sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per
cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della
nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in
successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati
sulla classe di stipendio finale.
Lo stipendio spettante ai professori appartenenti
alla seconda fascia e' pari al 70 per cento di quello
spettante, a parita' di posizione al professore della prima
fascia.
La misura del trattamento economico previsto dai
precedenti commi e' maggiorata del 40 per cento a favore
dei professori universitari che abbiano optato per il
regime di impegno a tempo pieno.
I professori universitari di ruolo in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori
universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal
1º novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli anni
di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza per
effetto delle vigenti disposizioni, ovvero, se piu'
favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal
riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto.
Il professore ordinario che alla data
dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del
trattamento economico corrispondente alla classe finale di
stipendio conserva, qualora piu' favorevole, il diritto
all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente
generale di livello A dello Stato, in applicazione dei
principi derivanti dalle norme sulle carriere e
retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo
stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo
definito, la differenza tra la misura dello stipendio in
godimento e quello che gli compete in applicazione del
presente decreto e' conservata a titolo di assegno ad
personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti
economici e di carriera.
In sede di primo inquadramento e successivamente
nelle ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da
una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a
quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di
accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella nuova
posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento
necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o
immediatamente superiore a quello in godimento".
Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1987,
n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
1987, n. 158 (Disposizioni urgenti per i ricercatori
universitari e per l'attuazione del disposto di cui
all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n.
23, nonche' in materia di conferimento di supplenze al
personale non docente della scuola) e' il seguente:
"Art. 2 (Trattamento economico) 1. Il trattamento
economico dei ricercatori universitari e' pari al 70 per
cento della retribuzione prevista per i professori
universitari di ruolo della seconda fascia a tempo definito
di pari anzianita'.
2. Per i ricercatori universitari confermati, che
optino per il regime a tempo pieno, il trattamento
economico e' pari al 70 per cento di quello spettante al
professore universitario della seconda fascia a tempo pieno
di pari anzianita', ivi compreso l'assegno aggiuntivo
previsto dall'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni.
3. La nuova disciplina del trattamento economico dei
ricercatori confermati non modifica i compiti come definiti
dal primo e secondo comma dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2
decorre dal 1º novembre 1987".
Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".



Art. 24. (Patto di stabilita' interno per province e comuni)

1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potra' essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.
2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, per l'anno 2002, il complesso delle spese correnti, al netto degli interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, non puo' superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentato del 6 per cento.
3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.
5. Per gli anni 2003 e 2004, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducono il proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente dell'anno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale intervento correttivo si applica al disavanzo dell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmata indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
6. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunita' montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell' articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione Contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.
7. Gli enti locali emanano direttive affinche' gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 6.
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento. Per l'anno 2002, qualora l'ente non rispetti i limiti di cui al comma 4, l'importo dei trasferimenti ad esso spettante e' ulteriormente ridotto in misura pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti, per lo stesso ente, dall'osservanza del medesimo comma 4 e i risultati conseguiti. Le risorse che si rendono disponibili sono attribuite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle province e ai comuni che abbiano rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e tempi stabiliti con decreto dello stesso Ministero, le informazioni concernenti il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 4; in caso di mancata trasmissione delle informazioni l'ente viene considerato come inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo e i trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente ridotti dell'1 per cento rispetto alla riduzione prevista ai primo periodo.
10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.
12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.
13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalita' della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro il mese di febbraio 2002.
14. Alle finalita' di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.



Note all'art. 24:
Si riporta il testo vigente dell'art. 28, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
"Art. 28 (Patto di stabilita' interno). 1. Nel
quadro del federalismo fiscale, che sara' disciplinato da
apposita legge sulla base dei principi contenuti nel
documento di programmazione economico-finanziaria per gli
anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le
province, i comuni e le comunita' montane concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il
paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilita' e
crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il
finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre
il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il
prodotto interno lordo. Il disavanzo e' calcolato quale
differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e
le uscite di parte corrente, al netto degli interessi,
effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati
i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto
capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che
partecipano al patto di stabilita' interno, nonche' quelle
derivanti dai proventi della dismissione di beni
immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere
considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti
con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione
europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita'
interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono
essere considerate quelle che per loro natura rivestono il
carattere dell'eccezionalita'. Agli enti partecipanti al
patto di stabilita' interno e' consentito calcolare il
disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri
indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facolta'
di valutare la propria conformita' al patto di stabilita'
interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove
regole cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale
caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento
dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad
un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo
0,2 per cento del PIL per il 1999. Si terra' conto altresi'
delle variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito
dei tributi erariali".
Si riporta il testo vigente dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2000):
"Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il
ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi
con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti
al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto
dall'art. 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio
1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al
comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e
ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto
previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche
amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni
stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli
oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione
gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno".
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti".
Si riporta il testo vigente dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2001):
"Art. 59 (Acquisto di beni e servizi degli enti
decentrati di spesa). 1. Al fine di realizzare
l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni
del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica promuove aggregazioni di enti con il compito di
elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la
standardizzazione degli ordini di acquisto per specie
merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni
valevoli su parte del territorio nazionale, a cui
volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono promosse. sentiti
rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
sanita' e il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) piu' aggregazioni di province e di comuni,
appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e
ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a
regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo,
nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu'
universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui
alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di
diritto privato con la partecipazione di enti ed
amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione e il funzionamento delle
predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di
attivita' e di beni che possono essere conferiti alle
medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita'
rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono
comunque riservate all'universita'.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riferisce periodicamente sui
risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle
universita' italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole
categorie merceologiche sono pubblicati sul sito Internet
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Alle regioni, alle aziende
sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle
universita' che non aderiscono alle convenzioni si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono
motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di
quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di
cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza
degli effettivi risultati di economia di spesa
nell'acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della
presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, con le medesime procedure
di cui allo stesso art. 26, promuove le intese necessarie
per il collegamento a rete delle amministrazioni
interessate con criteri di uniformita' ed omogeneita',
diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa
in questione ed i risultati conseguiti".
Si riporta il testo dell'art. 34, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 34. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato
concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti
fondi:
a) fondo ordinario;
b) fondo consolidato;
c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalita'
locale".



Art. 25.
(Finanza decentrata)

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificaziOni, e' sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, il Ministero dell' interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalita' per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti".
2. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate, con decorrenza dall'anno 2002, le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A decorrere dall'anno 1999" sono soppresse; b) le parole: "34 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "24 per
cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento"; c) le parole da: "del 50 per cento" fino a: "e' destinato" sono
sostituite dalle seguenti: "e del 20 per cento"; d) al terzo periodo, dopo la parola: "programmato" sono aggiunte le
seguenti: "ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo
periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000
euro"; e) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Le somme attribuite
alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di
opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche attraverso
contributi ai comuni".

3. All'articolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "I componenti degli organi di controllo della societa' sono designati dagli enti locali destinatari degli utili distribuiti. La societa' di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno".
4. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Attribuzione delle azioni alle regioni). - 1. Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. Le regioni avviano la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro i successivi sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia".
5. All' articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2002"; b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Per gli anni 2002 e 2003 e' istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e' ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito e' ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa e' corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.
5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 e' erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme gia' erogate".
6. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali non spetti gia' la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione e' attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le imposte sostituite.
7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.
8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002.
9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 7. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalita' per l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
10. Per l'anno 2002, ai fini dell'adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio, e' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, assicurando ai comuni con popolazione non superiore a 40.000 abitanti compresi nelle aree di cui all'articolo 44 della presente legge una quota non inferiore all'85 per cento del totale delle disponibilita' del Fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono fissate in 103.291.379,82 euro.



Note all'art. 25:
Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni,
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. a' istituita, a decorrere dal
1º gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e dell'interno,
da emanare entro il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata,
con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle
aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'
eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di
imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle
aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovra' cumulare
la parte specificamente indicata per i comuni e quella
relativa alle province, quest'ultima finalizzata
esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei
compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni possono deliberare la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da
applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione
da pubblicare su un sito informatico individuato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato
di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le
necessarie modalita' applicative. L'efficacia della
deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito
informatico. La variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere
complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento
annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.
4. L'addizionale e' determinata applicando al
reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri
deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota
stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo
stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle
persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa
riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e
ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalita' di
determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e
per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei
sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste
per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all'art. 50, comma 4, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. L'addizionale e' dovuta alla provincia ed al
comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale
alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce
l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero,
relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli
assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il
sostituito ha il domicilio fiscale alla data di
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a
detti redditi, ed e' versata, unitamente all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, con le modalita' stabilite
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dell'interno.
7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle
disposizioni del presente articolo la ripartizione tra i
comuni e le province delle somme versate a titolo di
addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'art.
2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto
sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso
anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base dei
dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun
anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il
versamento, il Ministero dell'interno provvede
all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base
dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti
dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il
30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle
somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite
ulteriori modalita' per effettuare la ripartizione.
L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle
province dei proventi derivanti dall'applicazione
dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del
Ministero dell'interno delle somme spettanti.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le
province ed i comuni forniscono all'amministrazione
finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i
comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi
richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non
disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di
accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di
addizionale e i relativi interessi sono versati alle
province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 6.
10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di
unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte
sui redditi sono inserite le seguenti: ", alle relative
addizionali ;
b) la lettera d)-bis), introdotta dall'art. 50,
comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l'istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e'
soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati
sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di
cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281".
Il testo dell'art. 31, comma 37, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 55
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato
dalla presente legge, con decorrenza dall'anno 2002, e' il
seguente:
"37. I proventi per la gestione della casa da gioco
di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il
contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia
in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi
finanziari 1997 e 1998 dall'art. 49, comma 14, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del
24 per cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento
alla provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di
Lecco e del 20 per cento alla provincia di Varese. A
decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del
comune di Campione d'Italia e' pari a quello del 1999
incrementato del tasso di inflazione programmato ovvero al
30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora
questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro. Le somme
attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unita'
previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata
e sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, alla
pertinente unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite
alle province devono essere utilizzate per la realizzazione
di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche
attraverso contributi ai comuni".
Il testo dell'art. 31, comma 38, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 40
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato
dalla presente legge e' il seguente:
"38. Per la gestione della casa da gioco di Campione
d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, puo' autorizzare la costituzione di una apposita
societa' per azioni soggetta a certificazione di bilancio e
sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. I
componenti degli organi di controllo della societa' sono
designati dagli enti locali destinatari degli utili
distribuiti. La societa' di certificazione deve essere
iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata
dal Ministero dell'interno. Al capitale della societa'
partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel
decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il
comune di Campione d'Italia, la provincia di Como, la
provincia di Lecco, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti
medesimi approvano e trasmettono al Ministero dell'interno
entro il 31 gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed
i patti parasociali della societa', sottoscritti dai
rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale
termine, il Ministero dell'interno provvede in via
sostitutiva a mezzo di apposito commissario. L'utilizzo
dello stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro
dei dipendenti comunali che vi operano con funzioni di
vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono
regolati da apposita convenzione che verra' stipulata fra
il comune di Campione d'Italia e la societa' di gestione
della casa da gioco".
Il titolo dell'art. 4 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell'Ente autonomo
acquedotto pugliese in societa' per azioni, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 5 marzo
1997, n. 59) era: Adempimenti sociali e rami d'azienda.
Il testo dell'art. 67 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 67 (Compartecipazione al gettito IRPEF per i
comuni per l'anno 2002). 1. I decreti di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1993, n. 360,
e successive modificazioni, relativi all'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte
specificata nel comma 3-bis dell'art. 2 del citato decreto
legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa
all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi
dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati
entro il 30 novembre 2002.
2. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole:
"conseguentemente determinata sono inserite le seguenti: ",
con i medesimi decreti ;
b) nel primo periodo, dopo le parole: "con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,
sono aggiunte le seguenti: "nonche' eventualmente la
percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui
decorre la suddetta riduzione delle aliquote .
3. Per gli anni 2002 e 2003 e' istituita per i
comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per
cento del riscosso in conto competenza affluente al
bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario
precedente, quali entrate derivanti dall'attivita'
ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito
della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo
di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, e' ripartito dallo stesso Ministero a ciascun
comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero
dell'economia e delle finanze sulla base dei dati
disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti,
distribuito territorialmente in funzione del domicilio
fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno
2002, il gettito e' ripartito tra i comuni sulla base dei
dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun
comune in misura pari al gettito spettante dalla
compartecipazione di cui al comma 3.
5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente
all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero
dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del
gettito della compartecipazione di cui al comma 3,
ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al
medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero
dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del
gettito della compartecipazione spettante e il correlato
ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali.
L'importo del gettito della compartecipazione di cui al
comma 3 e' erogato dal Ministero dell'interno, nel corso
dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime
due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali
anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla
base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio
finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e
delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero
dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono
operati i dovuti conguagli rispetto alle somme gia'
erogate".



Art. 26.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)

1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
"11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 e' mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, e' incrementato del tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed e' finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale".



Note all'art. 26:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (per l'argomento v. nelle
note all'art. 24), come modificato dalla presente legge:
"Art. 53 (Regole di bilancio per le regioni, le
province e i comuni). - 1. Ai fini del concorso delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi
comunitari della Repubblica e alla conseguente
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo
quanto disposto dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, valgono le seguenti disposizioni:
a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai
sensi del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, non potra' essere
superiore a quello del 1999, al netto delle spese per
interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria,
aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del
bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni
dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione
del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del
computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali
prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che
i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono
ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di
cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base
dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001
dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui
grandi aggregati di bilancio;
b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'art. 28
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' calcolato anche al netto delle entrate e
delle spese relative all'assistenza sanitaria;
c) il confronto tra il 1999 e il 2001 e'
effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le
quali siano intervenute modifiche legislative di
trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove
entrate proprie.
2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono
il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilita'
interno per il sistema regionale e riferiscono
collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di
spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di
peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le
regioni interessate informano tempestivamente il Governo
sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e
adottano i provvedimenti conseguenti.
3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali
riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, sull'andamento di spese,
entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con
popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione
rappresentativo dei restanti comuni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
5. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2001-2003 con le modalita' stabilite dall'art. 48,
comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
6. Il comma 2-bis dell'art. 28 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si
applica anche per l'anno 2001. Alla lettera g) del citato
comma 2-bis la parola: "2001 e' sostituita dalla seguente:
"2002 . All'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) e'
sostituito dai seguenti: (Omissis).
7. Al comma 1 dell'art. 30 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono soppresse le parole "l'importo cosi'
risultante rimane costante nei tre anni successivi .
8. Al comma 6, primo periodo, dell'art. 30 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Qualora
l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente
conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a partire
dall'anno successivo, una riduzione sono sostituite dalle
seguenti: "Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al
comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso
delle regioni, il complesso delle province e il complesso
dei comuni, ai singoli enti e' concessa a partire dall'anno
2001 una riduzione .
9. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dall'art. 30, comma 9, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, ed alle successive disposizioni
in materia. L'incremento delle risorse, derivante
dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per
l'anno 2001 alla base di calcolo definita dall'art. 49,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
distribuito secondo i criteri e le finalita' di cui
all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244, e' rinviata al 1º gennaio 2002.
10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti
erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati
di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni
destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni,
lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunita'
montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire
30.000 milioni alle comunita' montane. I maggiori
trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli
comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei
trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a
titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo
perequativo, Per le comunita' montane i maggiori
trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle
comunita' montane per le quali sono intervenute dal 1997 al
1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con
territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per
ciascun nuovo residente nel territorio montano della
comunita'. I restanti contributi erariali spettanti alle
comunita' montane sono attribuiti in proporzione alla
popolazione residente nei territori montani.
11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti
degli enti locali di cui all'art. 28, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
risultante a consuntivo per l'anno 2001 e' mantenuto allo
stesso livello per l'anno 2002, e' incrementato del tasso
di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2003 con
una utilizzazione nell'ambito della revisione dei
trasferimenti degli enti locali, ed e' finalizzato
all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento
dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti
risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad
incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per
cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalita'
di cui all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante
riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali,
nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo
perequativo degli squilibri di fiscalita' locale.
12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per
gli esercizi precedenti, il contributo di cui all'art. 3,
comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539 e' attribuito dallo Stato alle
province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori
lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000 milioni
per l'anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi
in precedenza attribuiti e da liquidare in misura uguale
negli esercizi 2001 e 2002.
13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per
gli esercizi precedenti, e' riconosciuto ai comuni che
hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il
31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre
1996 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno,
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un
contributo a fronte degli oneri sostenuti per il
trattamento economico di base annuo lordo spettante al
personale posto in mobilita'. Il contributo spetta a far
data dalla messa in disponibilita' del predetto personale
sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto
riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi
dell'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il
contributo non spetta per la parte di oneri gia' rimborsati
ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno
1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n.
414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38,
4 aprile 1996, n. 188, giugno 1996. n. 309, 5 agosto 1996,
n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono
attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in
mobilita' mediante apposita certificazione la cui
definizione, modalita' e termini per l'invio sono
determinati con decreto del Ministero dell'interno, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Ai fini del presente comma e'
autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di
insufficienza dello stanziamento il contributo e'
attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri
sostenuti.
14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per
gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai
comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori
entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli
immobili a seguito dell'attribuzione della rendita
catastale ai fabbricati classificati nella categoria
catastale D. Il contributo statale e' commisurato alla
differenza tra il gettito, derivante dai predetti
fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno
1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in
ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato
con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo e' da
intendere al netto del contributo minimo garantito,
previsto dall'art. 36, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento
dei servizi indispensabili per le materie di competenza
statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per
ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. E' inoltre detratto
il contributo erogato ai sensi dell'art. 31 comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti
che ne hanno usufruito. A tale fine e' autorizzata la spesa
di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello
stanziamento il contributo e' attribuito in misura
direttamente proporzionale alla perdita del gettito
dell'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun
comune al netto del contributo minimo garantito. Per
l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano
entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita
certificazione il cui modello e le cui modalita' di invio
sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
15. A titolo di riconoscimento del contributo
spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da
procedure di fusione ed alle comunita' montane svolgenti
esercizio associato di funzioni comunali, e' attribuito
agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un
contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire
secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 8, della legge
3 agosto 1999, n. 265.
16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF,
e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche
se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal
1º gennaio dell'anno di riferimento.
17. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma
3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
introdotto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione
del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in
regime di privativa comunale, i comuni possono, con
apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero
costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui
all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre
2001, a condizioni piu' vantaggiose per l'ente da stabilire
tra le parti, i contratti di gestione gia' stipulati ai
sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in
concessione del servizio di accertamento e riscossione,
rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicita' e
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
aventi scadenza anteriormente alla predetta data.
19. Per l'anno 2001 ai comuni con popolazione
inferiore a tremila abitanti e' concesso un contributo a
carico dello Stato, entro il limite di lire 40 milioni per
ciascun ente e per un importo complessivo di lire 167
miliardi, per le medesime finalita' dei contributi
attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
20. (Omissis).
21. Fermo restando quanto previsto dall'art. 61,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, l'ammontare delle riscossioni
per l'anno 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle
regioni a statuto ordinario e' determinato aumentando
l'importo risultante dai dati del Ministero delle finanze
di una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente
calcolata per tenere conto degli importi risultati non
incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999;
tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai
fini dell'attuazione del predetto art. 61, comma 1, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, in proporzione agli
incassi risultanti al Ministero delle finanze per il primo
bimestre dell'anno 2000. Al fine di consentire un puntuale
monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono,
entro il 28 febbraio 2001, al Ministero dell'interno una
certificazione firmata dal Presidente della Giunta
attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e
2000.
22. Con riferimento all'assegnazione alle province
del gettito di imposta sull'assicurazione obbligatoria
contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i
concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad
inviare alle autorita' competenti i relativi allegati
esplicativi.
23. Gli enti locali con popolazione inferiore a
tremila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97,
comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e
dimostrino la mancanza non rimediabile di figure
professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al
fine di operare un contenimento della spesa, possono
adottare disposizioni regolamentari organizzative, se
necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3,
commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, e all'art. 107 del predetto
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la
responsabilita' degli uffici e dei servizi ed il potere di
adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il
contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno,
con apposita deliberazione, in sede di approvazione del
bilancio".
- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (per
l'argomento v. nelle note all'art. 24):
"Art. 28. - 1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al
finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comuni montane con i
seguenti fondi:
a)-b) (omissis);
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle
amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita'
montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello Stato
concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il
31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992
e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in
complessive lire 11.725.914 milioni".
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 11, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (per l'argomento v. nelle
note all'art. 24):
"11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo
ente locale restano determinati nella medesima misura
stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui
all'art. 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e all'art. 49, comma 1, lettere a), b) e c), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in
vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la distribuzione
dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione
programmato per il 1999 avviene con i criteri e le
finalita' di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (Riordino del
sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali):
"3. Sino all'entrata in funzione del nuovo sistema i
trasferimenti erariali sono corrisposti agli enti locali
nella misura stabilita dalla legislazione vigente. Le
eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti le
cui risorse risultino al di sotto della media pro-capite
della fascia demografica di appartenenza in misura
proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa,
considerando le risorse quali costituite dai contributi
ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I,
al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province
dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta".



Art. 27.
(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali e' sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale.
2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il comune di Roma e' escluso dalla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 26, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonche' delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo.
4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunita' montane che si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni e' stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.
5. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunita' montana di un comune montano proveniente da altra comunita' montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunita' sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalita' applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.
6. Il contributo annuo attribuito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, e' incrementato a decorrere dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000 euro.
7. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, comma 3, le parole: "la sospensione della
seconda rata" sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione
dell'ultima rata"; b) all'articolo 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono"
sono sostituite dalle seguenti: "E' data facolta' agli enti locali
di iscrivere"; c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sommato
a quello dei mutui precedentemente contratti" sono inserite le
seguenti: ", a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente
emessi".

8. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".
9. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualita' d'imposta 1998 e successive. Il termine per l'attivita' di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualita' d'imposta 1997 e successive.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980.
11. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a piu' comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.
12. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilita' speciali di girofondi intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilita' delle somme.
14. La facolta' di ricorrere alla contrazione di mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, attribuita alle regioni e agli enti locali da specifiche disposizioni legislative, puo' essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti dai bilanci delle predette aziende, redatti ed approvati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, tale facolta' puo' essere esercitata limitatamente ai contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001.
15. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al secondo periodo, dopo le parole: "in deroga ad ogni normativa vigente", sono aggiunte le seguenti: ", determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato".
16. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione".
17. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora
il versamento del contributo sia effettuato nei successivi
centoventi giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae
non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae
non oltre i successivi sessanta giorni".

18. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito di imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle societa', comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".
19. Gli immobili di proprieta' degli enti locali destinati dal piano regolatore generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attivita' dirette a perseguire finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attivita', attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili puo' essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell' area. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione del pagamento dell'eventuale indennita' di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviare almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.



Note all'art. 27:
- Per il testo dell'art. 53 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (per l'argomento v. nelle note all'art. 24),
v. nelle note all'art. 26.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 47,
comma l, e 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
"Art. 47 (Disposizioni generali) - 1. Al fine di
ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di
tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita'
speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a
carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al
raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di
enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entita'
dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la
disposizione si applica alle province con popolazione
superiore a quattrocentomila abitanti e ai comuni con
popolazione superiore a sessantamila abitanti. Ferma
restando la normativa di cui all'art. 9 del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina
l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali
in una o piu' rate, sono abrogate le norme che
stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti sopra
individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a
carico del bilancio dello Stato".
"Art. 49 (Norme particolari per i comuni e le
province). - 6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di
quanto stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di
riferimento per l'aggiornamento dei trasferimenti statali
correnti da attribuire alle province, ai comuni e alle
comunita' montane e' costituita dalle dotazioni dell'anno
precedente relative al fondo ordinario, al fondo
consolidato e al fondo perequativo. L'aggiornamento dei
trasferimenti e' determinato in misura pari ai tassi di
inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono individuati i fondi cui assegnare tutte o
parte delle predette risorse aggiuntive".
- Per il testo dell'art. 31, comma 11, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (per l'argomento v. nelle note
all'art. 24), v. nelle note all'art. 26.
- Per il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, v. nelle note all'art.
26.
- Il testo dell'art. 66, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
"Art. 66. - 1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano
validita' le disposizioni che disciplinano la riduzione
delle giacenze di cui all'art. 47, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le
disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni
con popolazione superiore a 50.000 abitanti".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di enti locali):
"3. A decorrere dall'anno 2000 alle province del
Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, di Novara e di Biella e'
attribuito un contributo annuo complessivo di lire 4.000
milioni, da ripartire per il 60 per cento in relazione al
territorio e per il 40 per cento in relazione alla
popolazione".
- Si riporta il testo integrale degli articoli 161,
167 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), come modificati dalla presente legge:
"Art. 161 (Certificazioni di bilancio). - 1. Gli
enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni
sui principali dati del bilancio di previsione e del
rendiconto. Le certificazioni sono firmate dal segretario e
dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le modalita' per la struttura, la redazione e la
presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi
prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del
Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi e con
l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. La mancata presentazione di un certificato
comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo
ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere
disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle
associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte
dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.
"Art. 167 (Ammortamento dei beni). - 1. E data
facolta' agli enti locali di iscrivere nell'apposito
intervento di ciascun servizio l'importo e ammortamento
accantonato per i beni relativi, almeno per il trenta per
cento del valore calcolato secondo i criteri dell'art. 229.
2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini
del reinvestimento e' effettuata dopo che gli importi sono
rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio
ed e' possibile la sua applicazione al bilancio in
conformita' all'art. 187".
"Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di
mutui) - 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'art. 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui solo
se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei
mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante
da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre
titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi
due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e
dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore
a dieci anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere
fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello
della stipula del contratto; a richiesta dell'ente
mutuatario, gli istituti di credito abilitati sono tenuti,
anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere
l'ammortamento dal primo gennaio del secondo anno
successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del
contratto;
c) la rata di ammortamento deve essere
comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e
della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del
mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli
eventuali interessi di preammortamento, gravati degli
ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla
data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal
primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui
e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del
tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica con proprio decreto.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi
titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se
corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
il rispetto delle predette modalita' di utilizzo".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione
una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 6 giugno
1998, n. 191):
"3. I comuni possono deliberare, entro il
31 dicembre, la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per
estratto nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla
data di affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'art.
47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In deroga
alle disposizioni contenute nel citato art. 47, comma 2,
l'esecutivita' della suddetta deliberazione e' differita
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con
decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero della giustizia, sono fissate le modalita' per la
pubblicazione. La variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere
complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento
annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente):
"3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati".
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (per
l'argomento v. nelle note all'art. 24):
"Art. 11. - 1. Il comune controlla le dichiarazioni
e le denunce presentate ai sensi dell'art. 10, verifica i
versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla
base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle
dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonche' sulla base
delle informazioni fornite dal sistema informativo del
Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle
rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali,
provvede anche a correggere gli errori materiali e di
calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di
liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati,
dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed
interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le
modalita' indicate nel comma 2 al contribuente entro il
termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui
queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso
del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento
dell'imposta. Se la dichiarazione e' relativa ai fabbricati
indicati nel comma 4 dell'art. 5, il comune trasmette copia
della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente
il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della
rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune;
entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui
e' avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla
base della rendita attribuita, alla liquidazione
della maggiore imposta dovuta senza applicazione di
sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata
nel comma 5 dell'art. 14, ovvero dispone il rimborso delle
somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi
computati nella predetta misura; se la rendita attribuita
supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata,
la maggiore imposta dovuta e maggiorata del 20 per cento".
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai
sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua
per produzione di forza motrice):
"Art. 1. - La misura del sovracanone annuo dovuto,
ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 della legge
27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni
d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza
nominale media superiore a chilowatt 220, e' rivalutata a
lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere
dal 1º gennaio 1980".
"Art. 2 - Con la stessa decorrenza i sovracanoni
previsti dall'art. 53 del testo unico approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive
modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire
1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa
o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza
superiore a chilowatt 220.
Il riparto del gettito annuo puo' avvenire con
accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle
finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del
sovracanone.
In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle
finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, procedera' d'ufficio alla liquidazione e
ripartizione delle somme.
Per le concessioni per le quali abbia gia' avuto
luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata
in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone
verra' automaticamente conferito nella misura fissa di cui
al primo comma del presente articolo e con eguale
decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i
beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento
di motivate richieste dei beneficiari medesimi".
"Art. 3. - Il Ministro dei lavori pubblici per il
sovracanone di cui all'art. 1 e il Ministro delle finanze
per il sovracanone di cui all'art. 2 della presente legge
provvedono ogni biennio, con decorrenza 1º gennaio 1982,
alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei
dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.
I due provvedimenti devono essere emanati entro il
30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni
biennio".
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle
regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 19 (Contratti di servizio). - 1. I contratti
di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri
per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi
tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro
periodo di validita'. Per i servizi ferroviari i contratti
di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del
loro periodo di validita', al fine di consentire la
definizione degli orari nazionali.
2. I contratti di servizio per i quali non e'
assicurata, al momento della loro stipula, la
corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del
comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.
3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle
disposizioni dell'art. 14, comma 2, del regolamento n.
1191/69/CEE, cosi' come modificato dall'art. 1 del
regolamento 1893/91/CEE, nonche' nel rispetto dei principi
sull'erogazione dei servizi pubblici cosi' come fissati
dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:
a) il periodo di validita';
b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il
programma di esercizio;
c) gli standard qualitativi minimi del servizio,
in termini di eta', manutenzione, confortevolezza e pulizia
dei veicoli, e di regolarita' delle corse;
d) la struttura tariffaria adottata;
e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente
pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni
oggetto del contratto e le modalita' di pagamento, nonche'
eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della
struttura tariffaria;
f) le modalita' di modificazione del contratto
successivamente alla conclusione;
g) le garanzie che devono essere prestate
dall'azienda di trasporto;
h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del
contratto;
i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento
ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal
soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in
caso di forti discontinuita' nella quantita' di servizi
richiesti nel periodo di validita' del contratto di
servizio;
l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole
tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi
contratti collettivi di lavoro, cosi' come sottoscritti
dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative e dalle associazioni datoriali di
categoria.
4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e),
possono essere soggetti a revisione annuale con modalita'
determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare
miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono
essere incrementati in misura non maggiore del tasso
programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle
differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso
effettivo di inflazione, a parita' di offerta di trasporto.
5. I contratti di servizio pubblico devono
rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n.
1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere
caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di
bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto
tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al
netto dei costi di infrastruttura, dovra' essere pari
almeno allo 0,35 a partire dal 1º gennaio 2000. Trovano
applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine,
le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del
29 luglio 1991.
6. I contratti di servizio in vigore alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, per
le parti eventualmente in contrasto con il presente
decreto, in occasione della prima revisione annuale".
- Si riporta il testo integrale degli articoli l e 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 177 (Norme riguardanti aree
demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e
Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e
successiva cessione a privati), come modificati dalla
presente legge:
"Art. 1. - 1. Le aree demaniali ricadenti nel
territorio della provincia di Belluno, nonche' dei comuni
di Sorico in provincia di Como, di Seriate in provincia di
Bergamo e di Guarda Veneta, Polesella e Papozze in
provincia di Rovigo, su cui siano state eseguite in epoca
anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da
parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare
concessione o anche in assenza di titolo alcuno, e quelle
ancorche' non edificate, ma comunque in possesso pacifico
di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile di
ciascun comune. L'intendente di finanza, territorialmente
competente, e' autorizzato ad eseguire la cessione a
trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni
normativa vigente, determinando il prezzo di cessione con
riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento
alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del
valore di quanto edificato".
"Art. 3. - 1. Il prezzo di cui all'art. 2 e'
determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna
provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno
con riferimento alle caratteristiche originarie, non
tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato
delle spese di urbanizzazione.
2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico
erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, e'
ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al pretore del
luogo ove e' sita l'area, il quale provvedera'
all'accertamento mediante consulenza tecnica.
3. L'imposta di registro e' stabilita nella misura
fissa di L. 100.000".
- Si riporta il testo dell'art. 49, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), come modificato dalla
presente legge:
"2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti,
del contributo di costruzione di cui all'art. 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10
per cento qualora il versamento del contributo sia
effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20
per cento quando, superato il termine di cui alla lettera
a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta
giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40
per cento quando, superato il termine di cui alla lettera
b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta
giorni".
- Si riporta il testo integrale dell'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), come modificato dalla presente legge:
"Art. 14 (Credito di imposta per gli utili
distribuiti da societa' ed enti). - 1. Se alla formazione
del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle
societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 87, al contribuente e' attribuito un
credito d'imposta pari al 56,25 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85
per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al
1º gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei
limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle
imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.
105.
1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1
attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti
dalle societa', comunque costituite, che gestiscono i
servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 113, comma 1,
lettere e) ed f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione
dei debiti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il
credito di imposta e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in
pagamento.
3. Relativamente agli utili percepiti dalle
societa', associazioni e imprese indicate nell'art. 5, il
credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o
partecipanti nella proporzione ivi stabilita.
4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta,
l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento
del reddito complessivo.
5. La detrazione del credito di imposta, deve essere
richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili
sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa
presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione
degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella
dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del
credito di imposta in aumento del reddito complessivo,
l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione
anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base
alla dichiarazione dei redditi.
6. Il credito di imposta spetta anche quando gli
utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi
dell'art. 16; in questo caso il suo ammontare e' computato
in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta
determinata a norma dell'art. 18.
6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi
precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui
distribuzione e' stata deliberata anteriormente alla data
di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di
investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni, o dalle societa' di investimento
a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione
nelle societa' o enti indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 87 del presente testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai
promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai
dipendenti della societa' o dell'ente e per quelle
spettanti in base ai contratti di associazione in
partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma
dell'art. 2554 del codice civile, ne' per i compensi per
prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di
partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 41.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario
allorche' la costituzione o la cessione del diritto di
usufrutto sono state poste in essere da soggetti non
residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile
organizzazione".
Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (v. nota all'art. 35 -
Per l'argomento v. nelle note al presente articolo):
"Art. 113 (Forme di gestione). - 1. I servizi
pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o
per le caratteristiche del servizio non sia opportuno
costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano
ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la
gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed
imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di
servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni o a
responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico
locale costituite o partecipate dall'ente titolare del
pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla
natura o all'ambito territoriale del servizio la
partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di societa' per azioni senza il vincolo
della proprieta' pubblica maggioritaria a norma dell'art.
116".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (abrogato);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze. di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche".
- La legge 9 dicembre 1998, n. 431, reca:
"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo" (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 dicembre 1998, n. 292, s.o.).
- La legge 27 luglio 1978, n. 392, reca: "Disciplina
delle locazioni di immobili urbani" (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1978, n. 211).



Art. 28.
(Trasformazione e soppressione di enti pubblici)

1. AL fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli altri organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti od organismi che svolgono attivita' analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.
2. Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi pubblici che:

a) gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza
sociale; b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura
pubblica e' garanzia per la sicurezza; c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute
pubblica.

3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell'articolo 29 e all'articolo 33 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Quest'ultimo e' espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. Le Commissioni possono richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti possono essere comunque emanati.
5. La trasformazione di cui al comma 1 e' subordinata alla verifica che i servizi siano piu' proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.
6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.
9. I bilanci consuntivi delle Autorita' indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.
11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.



Note all'art. 28:
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Il titolo della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e'
il seguente: "Soppressione e messa in liquidazione di enti
di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma
costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque
interessanti la finanza statale" (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1956, n. 325).
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 269 (Riordinamento degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art.
1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421) e' il seguente:
"Art. 1. (Natura e finalita). - 1. Gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali
dotati di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e perseguono
finalita' di ricerca nel campo biomedico ed in quello della
organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con
prestazioni di ricovero e cura.
2. Gli istituti hanno personalita' giuridica di
diritto pubblico o di diritto privato.
3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli
istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e
di alta specializzazione e assoggettati alla disciplina per
questi prevista, compatibilmente con le finalita' peculiari
di ciascun istituto.
4. Gli istituti forniscono agli organi ed enti del
Servizio sanitario nazionale il supporto tecnico ed
operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il
perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale
in materia di ricerca sanitaria, nonche' di formazione
continua del personale".



Art. 29.
(Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:

a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al
proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di
gestione; b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicita' di cui
alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo
svolgimento di servizi, svolti in precedenza; c) attribuire a soggetti di diritto privato gia' esistenti,
attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla
lettera b).

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entita' degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.
3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "tremila abitanti" sono sostituite dalle seguenti:
"cinquemila abitanti"; b) le parole: "che riscontrino e dimostrino la mancanza non
rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei
dipendenti," sono soppresse.

5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalita' per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonche' le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le funzioni delle regioni e degli enti locali.
6. Alla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa sono trasferiti i compiti attribuiti al Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non attinenti ad attivita' di indirizzo e certificazione. Per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, le pubbliche amministrazioni possono stipulare con tale societa' specifiche convenzioni. L'applicazione delle disposizioni di cui ai presente comma e' subordinata all'entrata in vigore di un regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
7. Al fine di migliorare la qualita' dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale della informatizzazione
nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281; b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei
progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti
pubblici non economici nazionali, nonche' assicura la verifica ed
il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai
progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle
strutture dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di
spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel
settore informatico.



Note all'art. 29:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato) (Legge finanziaria
2000), e successive modificazioni e' il seguente:
"Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il
ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi
con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti
al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto
dall'art. 17, comma 25, lettera e), della legge 15 maggio
1997 n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al
comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e
ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto
previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche
amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni
stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli
oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione
gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti".
- Il testo dell'art. 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato) (Legge finanziaria
2001), e' il seguente:
"Art. 59 (Acquisto di beni e servizi degli enti
decentrati di spesa). - 1. Al fine di realizzare
l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni
del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica promuove aggregazioni di enti con il compito di
elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la
standardizzazione degli ordini di acquisto per specie
merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni
valevoli su parte del territorio nazionale, a cui
volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti
rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
sanita' e il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) piu' aggregazioni di province e di comuni,
appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e
ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a
regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo,
nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu'
universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui
alla lettera e) del comma 2, costituire fondazioni di
diritto privato con la partecipazione di enti ed
amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione e il funzionamento delle
predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di
attivita' e di beni che possono essere conferiti alle
medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita'
rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono
comunque riservate all'universita'.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riferisce periodicamente sui
risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle
universita' italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole
categorie merceologiche sono pubblicati sul sito Internet
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Alle regioni, alle aziende
sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle
universita' che non aderiscono alle convenzioni si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono
motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di
quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di
cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza
degli effettivi risultati di economia di spesa
nell'acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della
presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, con le medesime procedure
di cui allo stesso art. 26, promuove le intese necessarie
per il collegamento a rete delle amministrazioni
interessate con criteri di uniformita' ed omogeneita',
diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa
in questione ed i risultati conseguiti".
- Il testo dell'art. 90 della gia' citata legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
"Art. 90 (Sperimentazioni gestionali). - 1. Sino al
31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di
immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto
privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti
disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e successive modificazioni, effettuato nell'ambito
delle sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4,
comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonche'
dall'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti
sottoposti a registrazione durante il periodo di durata
della sperimentazione, nonche' il trasferimento disposto
nell'ambito degli accordi e forme associative di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 10 ottobre 1998, n.
368, non da' luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a
realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e
minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non
costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze
attive nei confronti del cessionario, non e' soggetto ad
alcuna imposta sui trasferimenti ne' comporta obbligo di
affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta".
- Il testo dell'art. 53, comma 23, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"23. Gli enti locali con popolazione inferiore a
cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'art.
97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di
operare un contenimento della spesa, possono adottare
disposizioni regolamentari organizzative, se necessario
anche in deroga a quanto disposto all'art. 3, commi 2, 3 e
4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e all'art. 107 del predetto testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la
responsabilita' degli uffici e dei servizi ed il potere di
adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il
contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno,
con apposita deliberazione, in sede di approvazione del
bilancio".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e successive modificazioni, e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa)".
- Il testo dell'art. 17, comma 19, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) e' il seguente:
"19. Il Centro si avvale di personale assunto con
contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in
numero non superiore a cinquanta unita'. In sede di prima
applicazione i compiti del Centro sono svolti
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra
nei compiti dell'Autorita' inerenti l'assistenza ai
soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica
amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora
in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano
sulle disponibilita' gia' destinate al finanziamento del
progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica
amministrazione" di cui all'art. 2 del decreto-legge 3
giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996,
n. 400, da assegnare con le modalita' ivi indicate nella
misura ritenuta congrua dall'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione in relazione alla
progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".



Art. 30. (Attivita' di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro Spa, istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia Lavoro Spa, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.



Nota all'art. 30:
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 maggio 1997 reca: (Direttiva per la
costituzione di apposita societa' cui trasferire i compiti
della GEPI - S.p.a., in materia di lavori socialmente
utili).



Art. 31. (Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di
sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud)

1. Al fine di migliorare i rapporti con i cittadini e con le imprese, le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le agenzie, gli enti locali possono attivare, entro il primo semestre del 2002, iniziative per il colloquio diretto con l'utenza, via telefono o via web, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio nonche' sulle disponibilita' indicate nei piani per il 2002 approvati dall'AIPA.
2. Al fine di accelerare ed estendere l'utilizzo delle tecnologie finalizzate al miglioramento della qualita' dei servizi prestati ai cittadini ed alle imprese e per realizzare economie di gestione, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 possono partecipare a consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
3. Nella stipula delle convenzioni, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti principi e criteri preferenziali:

a) localizzazione di strutture tecnologiche od operative nelle
regioni meridionali; b) incremento del numero di addetti occupati in misura pari ad almeno
il 10 per cento in conseguenza degli accordi di cui al comma 2; c) compresenza di soggetti pubblici o istituzioni a prevalente
carattere pubblico.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, individua le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 e stabilisce le disposizioni attuative del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Nota all'art. 31:
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti iiiterministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed Interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".



Art. 32.
(Contenimento e razionalizzazione delle spese)

1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 24, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti nonche' gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.
2. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
3. La dotazione delle unita' previsionali di base di cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.



Note all'art. 32:
- Per il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni e per il testo
dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vedasi
in note all'art. 29.
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e'
il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con dcorrenza dal primo anno considerato
nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;".



Art. 33.
(Serviti dei beni culturali)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalita', criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovra' stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica piu' vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalita' necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilita' di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verra' considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore".



Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998. n. 368, recante: "Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il
Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue
funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni
culturali e ambientali puo':
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche
e con soggetti privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni,
fondazioni o societa' secondo modalita' e criteri definiti
con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da
quelli statali la gestione di servizi finalizzati al
miglioramento della fruizione pubblica e della
valorizzazione del patrimonio artistico come definiti
dall'art. 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, secondo modalita', criteri e garanzie
definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto
regolamento dovra' stabilire, tra l'altro: le procedure di
affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante
licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta
economica piu' vantaggiosa e della proposta di offerta di
servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista
della crescita culturale degli utenti e della tutela e
valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della
normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello
Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative
ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto
del servizio, ferma restando la riserva statale sulla
tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il
reclutamento del personale, le professionalita' necessarie
rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi
per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i
parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti
culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi
stabiliti all'art. 2, comma 1, dello Statuto
dell'International Council of Museums. Con lo stesso
regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione
della durata della concessione per un periodo non inferiore
a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere
allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare
anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa
convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la
stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della
cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni
culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino
nella disponibilita' di quest'ultimo. La presentazione, da
parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e
valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a
beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti
cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con
popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verra'
considerata titolo di preferenza a condizione che sia
sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e
di immagine individuale propria del museo minore.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle
fondazioni e delle societa' il Ministero puo' partecipare
anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha
in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle
associazioni, delle fondazioni e delle societa' debbono
prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i
beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero
ritornano nella disponibilita' di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una
relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".
- Il testo dell'art. 152, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59) e' il seguente:
"3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione
comprendono in particolare le attivita' concernenti:
a) il miglioramento della conservazione fisica dei
beni e della loro sicurezza, integrita' e valore;
b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la
diffusione della loro conoscenza anche mediante
riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di
comunicazione;
c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle
categorie meno favorite;
d) l'organizzazione di studi, ricerche ed
iniziative scientifiche anche in collaborazione con
universita' ed istituzioni culturali e di ricerca;
e) l'organizzazione di attivita' didattiche e
divulgative anche in collaborazione con istituti di
istruzione;
f) l'organizzazione di mostre anche in
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a
particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero,
restauro o ad acquisizione;
h) l'organizzazione di itinerari culturali,
individuati mediante la connessione fra beni culturali e
ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e
organi competenti per il turismo".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"Art. 3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati i regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti Interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione".



Art. 34. (Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le
attivita' culturali)

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale gia' assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.



Note all'art. 34:
- L'art. 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 marzo 1998, n. 61, recante "Ulteriori interventi urgenti
in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e
Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi", cosi'
dispone:
"7. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e
dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'art. 1
dell'ordinanza del Ministro dell'interno dele-gato per il
coordinamento della protezione civile n. 2669 del
1º ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997, a tale fine
e' autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli
stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle
complessive disponibilita' di cui al medesimo comma 4,
l'applicazione delle misure di potenziamento previste
dall'art. 14, comma 14, nonche' di altre misure necessarie
al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle
attivita' connesse alla ricostituzione ivi compresi
distacchi temporanei da altre soprintendenze".
- L'art. 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' dispone:
"5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
e' autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di
fabbisogno di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, nel 1999 e nel 2000, mille unita' di personale a
tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo
parziale, per profili professionali delle qualifiche
funzionali non superiori alla settima e di durata non
superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale e'
destinato a garantire l'apertura pomeridiana, serale e
festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita'
dello Stato, biblioteche e archivi. Al relativo onere si
provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge
25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di lire 15 miliardi per
ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere
assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione
territoriale delle strutture prescelte".
- L'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999,
n. 494, recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli
interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo
dell'anno 2000", cosi' dispone:
"1. Per far fronte alle esigenze di apertura
quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree
archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero
per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a
stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti
di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1º dicembre
1999 e fino al 30 giugno 2001".



Art. 35.
(Norme in materia di servizi pubblici locali)

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di societa' di
capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali,
anche associati, cui puo' essere affidata direttamente tale
attivita'; b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza
pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarita' del servizio a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle societa' controllate o collegate, alle loro controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e' consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo' essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprieta' delle reti, degli impianti e delle altre datazioni patrimoniali a societa' di capitali di cui detengono la maggioranza, che e' incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta' di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione".
2. Nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 16 del presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione della concessione rilasciata con procedure diverse dall'evidenza pubblica. A valere da tale data si applica il divieto di cui al comma 6 del medesimo articolo 113 del citato testo unico, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara stessa. Il regolamento definisce altresi' le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all' estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati. A far data dal termine di cui al primo periodo, e' comunque vietato alle societa' di capitali in cui la partecipazione pubblica e' superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie dirette, di partecipare ad attivita' imprenditoriali al di fuori del proprio territorio.
3. Il periodo transitorio di cui al comma 2 puo' essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore a:

a) un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere
dei termini previsti dal regolamento di cui al comma 16 del
presente articolo, si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla
costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di
utenza complessivamente non inferiore a due volte quello
originariamente servito dalla societa' maggiore; b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si
trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero
territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto
dalle norme vigenti; c) un anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
la societa' affidataria sia partecipata almeno per il 40 per cento
da soggetti privati; d) un ulteriore anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), la societa' affidataria sia partecipata almeno per il
51 per cento dai privati.

4. Ove ricorra piu' di una delle condizioni indicate al comma 3 i relativi termini possono essere posticipati, sommando le relative scadenze.
5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a societa' di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se gia' avvenuto alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio alla societa' da essi partecipata.
6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell'ambito sovracomunale provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull' intero ambito.
7. Le imprese concessionarie cessanti nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse e' dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
8. Gli enti locali, entro il 31 dicembre 2002, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in societa' di' capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico.
9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle societa' per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprieta' delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda, e' conferita ad una societa' avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.
10. La facolta' di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le societa' per la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo.
11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonche' in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di societa' per azioni quotate in borsa e di societa' per azioni i cui enti locali soci abbiano gia' deliberato al 10 gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, e' consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre datazioni patrimoniali attuali e future e' costituito, ai sensi dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui e' attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile.
12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 8, le parole da: "aventi rilevanza
economica" fino a: "nello statuto" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 113-bis"; b) all'articolo 42, comma 2, lettera e), le parole: "assunzione
diretta" sono sostituite dalla seguente: "organizzazione"; c) all'articolo 112, il comma 2 e' abrogato; d) all'articolo 115: 1) al comma 1, le parole: "costituite ai sensi dell'articolo 113,
lettera c)," sono soppresse e le parole: "per azioni" sono
sostituite dalle seguenti: "di capitali"; 2) il comma 5 e' abrogato; 3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale";

e) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "per l'esercizio di
servizi pubblici" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo
113-bis"; f) all'articolo 118: 1) al comma 1, le parole: "societa' per azioni, costituite ai sensi
dell'articolo 113, lettera e)," sono sostituite dalle seguenti:
"societa' di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113"; 2) il comma 3 e' abrogato; g) all'articolo 123, il comma 3 e' abrogato.

13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.
14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualita' e determinano le modalita' di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.
15. Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 113-bis. - (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale) - 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) societa' di capitali costituite o partecipate dagli enti locali,
regolate dal codice civile.

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilita' sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalita' stabilite dalle normative di settore.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio".
16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo, con l'individuazione dei servizi di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 35:
Per l'argomento del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, v. nelle note all'art. 27.
Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 5
gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse
idriche):
"Art. 9 (Disciplina della gestione del servizio
idrico integrato). - 1. I comuni e le province di ciascun
ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, entro il
termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione
dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico
integrato, come definito dall'art. 4, comma 1, lettera f),
al fine di garantirne la gestione secondo criteri di
efficienza, di efficacia e di economicita'.
2. I comuni e le province provvedono alla gestione
del servizio idrico integrato mediante le forme, anche
obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
come integrata dall'art. 12, legge 23 dicembre 1992, n.
498.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le
forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali
ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la
forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art.
24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli
enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del
coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la
stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 1,
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni
determinano in particolare le procedure che dovranno essere
adottate per l'assegnazione della gestione del servizio
idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonche' gli
altri elementi indicati all'art. 24, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato
dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste
ultime in sostituzione degli enti inadempienti.
4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacita'
gestionali degli organismi esistenti che rispondono a
criteri di efficienza, di efficacia e di economicita', i
comuni e le province possono provvedere alla gestione
integrata del servizio idrico anche con una pluralita' di
soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal
caso, i comuni e le province individuano il soggetto che
svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano
ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle
funzioni fra la pluralita' di soggetti gestori.".
Si riporta il testo degli articoli 1021, 1024, 1025
e 1026, del codice civile:
"Art. 1021 (Uso). - Chi ha il diritto d'uso di una
cosa, puo' servirsi di essa e, se e' fruttifera, puo'
raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e
della sua famiglia.
I bisogni si devono valutare secondo la condizione
sociale del titolare del diritto.".
"Art. 1024 (Divieto di cessione). - I diritti di uso
e di abitazione non si possono cedere o dare in
locazione.".
"Art. 1025 (Obblighi inerenti all'uso e
all'abitazione). - Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie
tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa
tutta la casa e tenuto alle spese di coltura, alle
riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come
l'usufruttuario.
Se non raccoglie che una parte dei frutti o non
occupa che una parte della casa, contribuisce in
proporzione di cio' che gode.".
"Art. 1026 (Applicabilita' delle norme
sull'usufrutto). - Le disposizioni relative all'usufrutto
si applicano, in quanto compatibili, all'uso e
all'abitazione.".
Si riporta il testo degli articoli 31, comma 8, 42,
comma 2, lettera e), 112, 115, 116, comma 1, 118 e 123, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento
v. nelle note all'art. 27), come modificati dalla presente
legge:
"8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui
all'art. 113-bis, si applicano le norme previste per le
aziende speciali.".
"2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai
seguenti atti fondamentali:
a) - d) (Omissis);
e) organizzazione diretta dei pubblici servizi,
costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione
dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a
societa' di capitali, affidamento di attivita' o servizi
mediante convenzione;".
"Art. 112 (Servizi pubblici locali). - 1. Gli enti
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono
alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunita' locali.
2. (comma abrogato).
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III
del decreto legislativo 30 luglio 1999, 286, relativo alla
qualita' dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.".
"Art. 115 (Trasformazione delle aziende speciali in
societa' per azioni). - 1. I comuni, le province e gli
altri enti locali possono, per atto unilaterale,
trasformare le aziende speciali in societa' di capitali, di
cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque
non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale
iniziale di tali societa' e' determinato dalla
deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al
fondo di dotazione delle aziende speciali risultante
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in
misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la
costituzione delle societa' medesime. L'eventuale residuo
del patrimonio netto conferito e' imputato a riserve e
fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le
destinazioni previste nel bilancio delle aziende
originarie. Le societa' conservano tutti i diritti e gli
obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano
pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
originarie.
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di
tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societa' previsti dalla normativa vigente, ferma
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330,
commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei
valori patrimoniali conferiti entro tre mesi dalla
costituzione delle societa', gli amministratori devono
richiedere a un esperto designato dal presidente del
tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei
mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e
i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento
dopo avere controllato le valutazioni contenute nella
relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver
proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i
valori di conferimento non sono stati determinati in via
definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere
costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di
cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. (comma abrogato).
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli
enti locali e delle aziende speciali alle societa' di cui
al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e
indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 puo' anche
prevedere la scissione dell'azienda speciale e la
destinazione a societa' di nuova costituzione di un ramo
aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del
presente articolo, nonche' agli articoli 2504-septies e
2504-decies del codice civile.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche alla trasformazione dei consorzi,
intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea
consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei componenti; gli enti locali che non
intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla
liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a
bilancio della relativa quota di capitale.".
"Art. 116 (Societa' per azioni con partecipazione
minoritaria di enti locali). - 1. Gli enti locali possono,
per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'art. 13-bis,
e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto
svolgimento del servizio nonche' per la realizzazione di
infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che
non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale
e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti,
costituire apposite societa' per azioni senza il vincolo
della proprieta' pubblica maggioritaria anche in deroga ai
vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli
enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e
all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato
con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo
delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico
di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso
di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo'
essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque
sul mercato.".
"Art. 118 (Regime del trasferimento di beni). - 1. I
trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai
comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a
favore di aziende speciali o di societa' di capitali di cui
al comma 13 dell'art. 113 sono esenti, senza limiti di
valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento
di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta,
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli
onorari previsti per i periti designati dal tribunale per
la redazione della stima di cui all'art. 2343 del codice
civile, nonche' gli onorari previsti per i notai incaricati
della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti,
sono ridotti alla meta'.
2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano
anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di
complessi aziendali o di rami di essi posti in essere
nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende
municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a
norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del
servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora
dette procedure siano connesse o funzionali alla
contestuale o successiva costituzione di societa' per
azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo
servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende
soppresse, purche' i beni, i diritti, le aziende o rami di
aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente
conferiti nella costituenda societa' per azioni. Le stesse
disposizioni si applicano altresi' ai conferimenti di
aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte
delle province e dei comuni in sede di costituzione o
trasformazione dei consorzi in aziende speciali e
consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per
la costituzione di societa' per azioni ai sensi dell'art.
116, ovvero per la costituzione, anche mediante atto
unilaterale, da parte di enti locali, di societa' per
azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi
del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni.
3. (comma abrogato).".
"Art. 123 (Norma transitoria). - 1. Resta fermo
l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento
delle aziende speciali alle disposizioni di cui all'art.
1l4 gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al
primo comma dell'art. 2331 del codice civile, le aziende
speciali nel registro delle imprese.
2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei
contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in
essere anteriormente alla data di attuazione del registro
delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580.
3. (comma abrogato).".
Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.".
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI. dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".



Art. 36.
(Organici del personale)

1. In conseguenza delle attivita' poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilita', si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.
Art. 37. (Gestioni previdenziali)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2002:

a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS); b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.



Note all'art. 37:
Il testo della lettera c) dell'art. 37, comma 3,
della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro), e' il seguente:
"3. Sono a carico della gestione:
a) - b) (Omissis);
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di
pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione
speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per
un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art.
21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma
e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale.".
Il comma 34 dell'art. 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), cosi' recita:
"34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle
gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989,
e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con
effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato
all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di
invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Tale somma e' assegnata per lire 4.780 miliardi al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi
alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla
gestione esercenti attivita' commerciali ed e' annualmente
adeguata secondo i criteri di cui al predetto art. 37,
comma 3, lettera c). A decorrere dall'anno 1998, in
attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, con il procedimento di cui all'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi
amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato,
sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni
interessate, del predetto importa al netto della richiamata
somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di
ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione
speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENTALS). Sono
altresi' escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per
cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n.
663. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento
delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra,
anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino
alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da
quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono
da intendersi senza oneri di interessi.".
- L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) cosi'
recita:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata
anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in
piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza
e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad
applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo'
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati di competenza di piu'
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA).".



Art. 38.
(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' incrementata, a favore dei soggetti di eta' pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita', la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive
modificazioni; b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con
riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonche' ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'eta' anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla meta' del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresi' concessi ai soggetti di eta' pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o
superiori a 6.713,98 euro; b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e
legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o
superiore a 6.713,98 euro, ne' redditi, cumulati con quello del
coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro
incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale; c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui
alle lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale
da non comportare il superamento dei limiti stessi; d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di
6.713,98 euro e' aumentato in misura pari all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno
precedente.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 10 gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.
8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
9. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo' essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
10. Le disposizioni, di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.



Note all'art. 38:
L'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
(Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e
miglioramenti delle pensioni), cosi' recita:
"Art. 1 (Maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici). - 1. Con effetto dal 1º luglio 1988, ai
titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione
speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
delle gestioni speciali per i commercianti, per gli
artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e'
corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della
pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici
mensilita', a condizione che:
a) non posseggano redditi propri per un importo
pari o superiore al limite costituito dalla somma
dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni
a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e
dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri
per un importo pari o superiore a quello di cui alla
lettera a), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge,
per un importo pari o superiore al limite costituito dalla
somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle
pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti,
dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e
dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede
al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed
effettivamente separato.
2. Con effetto dal 1º gennaio 1990 la misura della
maggiorazione di cui al comma 1 e' elevata a lire 80.000
mensili, per tredici mensilita'.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori
ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la
maggiorazione sociale e' corrisposta in misura tale da non
comportare il superamento dei limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente
articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura,
compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il
nucleo familiare ovvero degli assegni familiari.
5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del
fondo sociale ed e' corrisposta, con le stesse modalita'
previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), al quale compete
l'accertamento delle condizioni per la concessione.
6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale,
corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da
una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo
attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, presentata
alla sede dell'INPS territorialmente competente.
7. In sede di prima applicazione l'INPS e'
legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al
presente articolo sulla base di dichiarazione relativa
all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli
interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo
predisposto dall'Istituto stesso.
8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni
di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il
dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto
percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
a favore del fondo sociale.
9. La suddetta sanzione e' comminata dall'INPS
attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
10. La maggiorazione sociale decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda e non e' cedibile, ne sequestrabile, ne'
pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti
di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il
primo anno di applicazione della presente legge, la
maggiorazione decorre dal 1º luglio 1988 o dal mese
successivo a quello di compimento dell'eta', qualora questa
ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 1º luglio
1988.
11. Per i ricorsi amministrativi contro i
provvedimenti dell'INPS concernenti la concessione della
maggiorazione, nonche' per la comunicazione delle sanzioni
pecuniarie di cui al comma 8 e per le conseguenti
controversie in sede giurisdizionale si applicano le norme
che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a
carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e
della gestione speciale per i lavoratori delle miniere,
cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni,
disciplinano il contenzioso in materia di pensioni.
12. Con effetto dal 1º gennaio 1989, la
corresponsione della maggiorazione sociale, secondo la
disciplina del presente articolo, e' estesa ai titolari
ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma 1, in
misura pari a lire 30.000 mensili, per tredici mensilita',
con corrispondente rideterminazione dei limiti di reddito
di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
13. Il presente articolo sostituisce l'art. 1 della
legge 15 aprile 1985, n. 140.".
Il testo del comma 1, dell'art. 70, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge
finanziaria 2001), e' il seguente:
"1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, e' concessa ai
titolari dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di
importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con eta'
inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per
i titolari con eta' pari o superiore a settantacinque
anni.".
Il comma 6 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n.
335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare), e' il seguente:
"6. Con effetto dal 1º gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si' trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "l'assegno
sociale . Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando
il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e'
conguagliato, entra il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.".
L'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
(Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e
miglioramenti delle pensioni), cosi' recita:
"Art. 2 (Aumento della pensione sociale). - 1. Con
effetto dal 1º luglio 1988, la pensione sociale di cui
all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentata
secondo quanto stabilito nei commi successivi con
riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni
in stato di bisogno.
2. La misura dell'aumento e' pari a lire 1.625.000
annue, da ripartire in tredici mensilita' di lire 125.000
ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di
seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti
previsti per la concessione della pensione sociale, spetta
anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di
reddito di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'aumento e' corrisposto, su domanda, a
condizione che la persona:
a) non possieda redditi propri per un importo pari
o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione
sociale e dell'aumento di cui al presente articolo;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per
un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera
a), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un
importo pari o superiore al limite costituito dalla somma
dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva
dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo
dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed
effettivamente separato.
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori
ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3,
l'aumento e' corrisposto in misura tale da non comportare
il superamento dei limiti stessi.
5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente
articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura,
compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il
nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.
6. L'aumento e' posto a carico del fondo sociale ed
e' corrisposto, con le stesse modalita' previste per
l'erogazione delle pensioni, dall'INPS, al quale compete
l'accertamento delle condizioni per la concessione.
7. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal
certificato di stato di famiglia, nonche' da una
dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo,
attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e'
presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.
Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il
dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto
percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
a favore del fondo sociale. Tale sanzione e' comminata
dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente
competenti.
8. In sede di prima applicazione l'INPS e'
legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di
cui al presente articolo, sulla base di dichiarazione
relativa all'esistenza dei requisiti prescritti,
sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su
apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.
9. L'aumento decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non e'
cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro
che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi
precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di
applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal
1º luglio 1988, ovvero dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi.
10. Il presente articolo sostituisce l'art. 2 della
legge 15 aprile 1985, n. 140.".
L'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale), cosi' recita:
"Art. 26. Ai cittadini italiani, residenti nel
territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65
anni, che posseggano redditi propri assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un
ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se
coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non
superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda,
una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue
da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue
ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di
dicembre ed e' frazionabile. Non si provvede al cumulo del
reddito con quello del coniuge nel caso di separazione
legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli
assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni
economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione
per gli assegni familiari, erogate con carattere di
continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati
esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra,
fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex
combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.
La esclusione di cui al precedente comma non opera
qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi
L. 336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni
o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo
inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione
sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle
rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo
comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti
dalla perequazione automatica della pensione di cui al
precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e
quinto comma del presente articolo sono elevati dalla
perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal
comma precedente, la pensione sociale risulti di importo
inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in
rate semestrali anticipate.
La pensione e' posta a carico del fondo sociale, nel
cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e'
corrisposta, con le stesse modalita' previste per
l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle
condizioni per la concessione sulla base della
documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e' presentata
alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione
territoriale e' compreso il comune di residenza
dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal
certificato di nascita e dalla certificazione da
rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla
dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a
quello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei
prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non e'
cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro
che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma,
presentino la domanda entro il primo anno di applicazione
della presente legge, la pensione decorre dal 1º maggio
1969 o dal mese successivo a quello di compimento
dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in
data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare
a se' o ad altri la liquidazione della pensione non
spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio di
quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto
al Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso
le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione,
nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di
cui al comma precedente e per le conseguenti controversie
in sede giurisdizionale, si applicano le norme che
disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di
cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive modificazioni e integrazioni".
- L'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381
(Aumento del contributo ordinario dello Stato in favore
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza di
sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai
sordomuti), cosi' recita:
"Art. 10 (Sordomuti ultrasessantacinquenni). - Con
effetto dal 1º maggio 1969, in sostituzione dell'assegno di
cui all'art. 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese
successivo a quello del compimento dei 65 anni di eta',
sono ammessi su comunicazione delle competenti prefetture
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al
godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui
all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive
modificazioni e integrazioni.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale da'
comunicazione della data di inizio del pagamento della
prima mensilita' della pensione sociale ai comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che
sospendono, dalla stessa data, la corresponsione
dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato
agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo
di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al
precedente comma.".
- L'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n.
5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi
civili), e' il seguente:
"Art. 19 (Pensione sociale e decorrenza delle
provvidenze economiche). - In sostituzione della pensione o
dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e
invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al
compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione delle
competenti prefetture, sono ammessi al godimento della
pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Agli ultrasessantacinquenni che si' trovano nelle
condizioni di cui all'art. 12 della presente legge, la
differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione
sociale e quello della pensione di inabilita', viene
corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno
con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti.
L'I.N.P.S. da' comunicazione della data di inizio
del pagamento della prima mensilita' della pensione sociale
ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza
pubblica che, dalla stessa data, sospendono la
corresponsione della pensione o dell'assegno, salva
l'applicazione della disposizione di cui al precedente
comma. L'I.N.P.S. sara' tenuto a rimborsare agli ECA quanto
anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a
decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di
eta'.".
- L'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 212
(Revisione della disciplina della invalidita'
pensionabile), e' il seguente:
"Art. 2 (Pensione ordinaria di inabilita). - 1. Si
considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a
pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed
autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, l'assicuratore il titolare di assegno di
invalidita' con decorrenza successiva alla data di entrata
in vigore della presente legge il quale, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere
qualsiasi attivita' lavorativa.
2. La concessione della pensione al soggetto
riconosciuto inabile e' subordinata alla cancellazione
dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai
agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi
e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a
carico dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o
integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia
o la cancellazione avvengano successivamente alla
presentazione della domanda, la pensione e' corrisposta a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
della rinuncia o della cancellazione.
3. La pensione di inabilita', reversibile ai
superstiti, e' costituita dall'importo dell'assegno di
invalidita', non integrato ai sensi del terzo comma del
precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e
da una maggiorazione determinata in base ai seguenti
criteri:
a) per l'iscritto nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione e'
pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello
che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione
pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno
medesimo con una anzianita' contributiva aumentata di un
periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza
della pensione di inabilita' e la data di compimento
dell'eta' pensionabile. In ogni caso, non potra' essere
computata una anzianita' contributiva superiore a 40 anni;
b) per iscritto nelle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione e'
costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e
quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'eta'
pensionabile, considerato il periodo compreso tra la data
di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di
compimento di detta eta' coperto da contribuzione di
importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di
decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della
categoria alla quale l'assicurato ha contribuito,
continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio
di lavoro autonomo.
4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti
minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.
5. La pensione di inabilita' e' incompatibile con i
compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato in
Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione
della pensione. a', altresi', incompatibile con
l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai
agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei
lavoratori autonomi o in albi professionali e con i
trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo
o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si
verifichi una delle predette cause di incompatibilita', il
pensionato e' tenuto a darne immediata comunicazione
all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilita'
sostituendola, sempreche' ne ricorrano le condizioni, con
l'assegno di cui all'art. 1, con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo al verificarsi della
incompatibilita' medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto
il diritto all'assegno di invalidita', la restituzione
delle somme indebitamente percepite da parte
dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra
l'importo della pensione di inabilita' e quello
dell'assegno di invalidita'.
6. Ove l'inabilita' sia causata da un infortunio sul
lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto
alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere
a) e b) del terzo comma e' corrisposta soltanto per la
parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita
stessa".
art=39;
Note all'art. 39:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 20, comma
1, della legge 8 novembre 2000, n. 328:
"Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali).
- Per la promozione ed il raggiungimento degli obiettivi di
politica sociale lo Stato ripartisce le risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 85, comma
24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"24. Il Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative
delle farmacie e dei produttori di medicinali di
automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10
luglio 2001, stabilisce i criteri per meglio definire
caratteristiche dei medicinali di automedicazione e
meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure
per definire un ricorso corretto ai medicinali di
automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne
informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari".
- Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, reca interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria.



Art. 39. (Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e
drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione)

1. I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un'anzianita' contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di eta' anagrafica, hanno diritto a un'indennita' annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 85, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale al fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.
Art. 40. (Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)

1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino per la regione e le province autonome inadempienti del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.



Note all'art. 40:
- L'accordo in materia di spesa sanitaria, sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
regioni e province autonome il 3 agosto 2000, concerne
l'assegnazione e la ripartizione, tra di esse, delle
risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale.
- Per effetto dell'art. 85, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), qui
citato, tali risorse "sono aumentate di lire 1.900 miliardi
per l'anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno 2002, di
lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165
miliardi a decorrere dall'anno 2004".



Art. 41.
(Finanza degli enti territoriali)

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle comunita' isolane, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalita' del coordinamento nonche' dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.
4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



Note all'art. 41:
- Il titolo del decreto legislativo del 18 agosto
2000, n. 267 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 settembre 2000, n. 227, S.O.), e' il seguente: "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente:
"Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - A.N.C.I., il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
U.N.C.E.M. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci
designati dall'A.N.C.I. e sei presidenti di provincia
designati dall'U.P.I. Dei quattordici sindaci designati
dall'A.N.C.I. cinque rappresentano le citta' individuate
dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,
nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o
di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. o
dell'U.N.C.E.M.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
1º aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale
degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati), e successive
modificazioni e' il seguente:
"Art. 2 (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi
ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari
per i soggetti residenti). - 1. Sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1, nonche'
gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli
altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati,
emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di
possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel
territorio dello Stato:
a) persone fisiche;
b) soggetti di cui all'art. 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice e quelle ad esse equiparate;
c) enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c),
del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel
successivo art. 88;
d) (fondi d'investimento immobiliare di cui alla
legge 25 gennaio 1994, n. 86);
e) (fondi pensione di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124);
f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per
la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti
da soggetti non residenti. L'imposta e' applicata nella
misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime
fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal
10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
1-ter. L'imposta e' applicata nella misura del 27
per cento se la scadenza dei titoli indicati nel primo
periodo del comma 1-bis e' inferiore a diciotto mesi.
1-quater. L'imposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si
applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai
soggetti indicati nel comma 1. Per i soggetti di cui
all'art. 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, nonche' per i fondi pensione di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'imposta e'
applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter.
2. L'imposta sostitutiva di cui ai comma 1, 1-bis e
1-ter e' applicata dalle banche, dalle societa' di
intermediazione mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli
agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati
in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che
comunque intervengono nella riscossione degli interessi,
premi ed altri frutti ovvero, anche in qualita' di
acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1,
1-bis e 1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le
cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o
gratuito, che comporta il mutamento della titolarita'
giuridica dei titoli.
3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva e' applicata dall'Ente poste italiane
conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere
stabilite particolari modalita' applicative della presente
disciplina, anche agli effetti dell'art. 7".
- Il testo vigente del comma 6 dell'art. 35 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), come modificato dalla presente
legge e' il seguente:
"6. Ove in tale periodo non vi fossero state
emissioni della specie si fara' riferimento al rendimento
dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua
piu' vicina a quella delle obbligazioni da emettere
maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi
al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la
Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per
anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti
emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a
titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti
corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di
anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base
all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza
degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in
apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale
dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del
prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del
bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative
ad atti autorizzativi".
- Il titolo dell'art. 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420
(Regolamento recante norme per l'emissione di titoli
obbligazionari da parte degli enti locali.) era il
seguente: (Prestiti da collocare all'estero - Comunicazione
al Ministero del tesoro).
- Il testo dell'art. 194, comma 3 del T.U., di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e' il
seguente:
"3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove
non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art.
193, comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai
sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa
deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata
l'impossibilita' di utilizzare altre risorse".
- Il titolo della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e': Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2001, n. 248).



Art. 42.
(Riduzione del costo del debito pubblico)

1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualita', verra' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6; per le annualita' successive, l'importo massimo di titoli pubblici sara' determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attivita' di rimborso".



Note all'art. 42:
- Il testo dell'art. 11 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"Art. 11 (Rimborso della tassa sulle concessioni
governative per l'iscrizione nel registro delle imprese). -
1. L'art. 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle
concessioni governative per le iscrizioni nel registro
delle imprese, di cui all'art. 4 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, nel testo modificato dallo stesso art. 61, e' dovuta
per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e
1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione
dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie
annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per
ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:
a) per le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, lire settecentocinquantamila;
b) per le societa' a responsabilita' limitata,
lire quattrocentomila;
c) per le societa' di altro tipo, lire
novantamila.
2. Le societa' che negli anni indicati al comma 1,
hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative
per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella
annuale, ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 19, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono
ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate
e quelle dovute a norma del citato comma 1, sempre che
abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti
dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641.
3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli
interessi nella misura del tasso legale vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge, a decorrere
dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze
esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e
controlla la validita' e la tempestivita' delle stesse; a
partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate
le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a
partire da quelle di minore importo.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive
modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico
negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono
al raggiungimento del limite dell'importo massimo di
emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla
legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle
suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la
prima annualita', verra' attribuito al Ministero
dell'economia e delle finanze che provvedera' a soddisfare
gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6; per
le annualita' successive, l'importo massimo di titoli
pubblici sara' determinato con la legge finanziaria.
L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare
saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno
come effettivamente necessarie per il completamento delle
attivita' di rimborso.
6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso
predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con
imputazione al competente capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o
piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento
estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia
cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia
sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del
domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli
stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno
specifico domicilio eletto".
- Il testo vigente dell'art. 38 della legge 30 marzo
1981, n. 119, e successive modificazioni (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 1981), e' il seguente:
"Art. 38. - Il Ministro del tesoro e' autorizzato a
effettuare operazioni di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del
bilancio di competenza, nelle forme di:
a) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non
superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui
all legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto
applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio
1958, n. 8, convertito in legge dalla legge 23 febbraio
1958, n. 84, detti buoni poliennali del tesoro possono
essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni
del tesoro poliennali 12 per cento, di scadenza il
1º gennaio dell'anno immediatamente successivo;
b) certificati di credito del tesoro di durata
fino a dodici anni, con cedola di interesse anche
variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono
determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di
interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di
credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi,
nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al
collocamento - anche tramite consorzi, pure garanzia -
all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei
titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole
sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito
pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e
benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti,
in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di
qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la
previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le
eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito
avvengano presso la direzione generale del debito pubblico,
la commissione istituita con decreto luogotenenziale 30
novembre 1945, n. 808, e' integrata, all'uopo, da un
rappresentante della direzione generale del tesoro;
c) titoli denominati in ECU (European Currency
Unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero
prestiti internazionali, nonche' titoli in lire
rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione
alle variazioni di un indice di prezzo determinato con
decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle
variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche
valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con
gli stessi decreti sono determinate la durata, le
caratteristiche ed ogni altra condizione e modalita'
relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed
all'accensione dei predetti prestiti".



Art. 43.
(Riduzione del costo del lavoro)

1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:

a) la riduzione del contributo per la tutela di maternita', di cui
all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e
della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del
predetto decreto legislativo; b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai
lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui
all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 2. Restano, altresi', confermati con la medesima decorrenza: a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione
agricoltura dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1,
lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di
secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999,
n. 144.

3. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.



Note all'art. 43:
- Il comma 1 dell'art. 78, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, cosi' recita:
"Art. 78. - Con riferimento ai parti, alle adozioni
o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1º luglio
2000 per i quali e' riconosciuta dal vigente ordinamento la
tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo
della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni,
ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto
complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore,
e' posto a carico del bilancio dello Stato.
Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001,
subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2
dell'art. 49, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
ridotti gli oneri contributivi per maternita', a carico dei
datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali".
Gli articoli 82 e 83 del gia' citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, sono i seguenti:
"Art. 82 (Oneri derivanti dal trattamento di
maternta' delle lavoratrici autonome). - 1. Alla copertura
degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si
provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni
iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', vecchiaia e superstiti per le gestioni dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed
esercenti attivita' commerciali.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole
gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione del'INPS, con
proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di
cui al comma 1, in misura percentuale uguale alle
variazioni delle corrispettive indennita'".
"Art. 83 (Oneri derivanti dal trattamento di
maternita' delle libere professioniste). - 1. Alla
copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo
XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni
iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti. Il contributo e' annualmente rivalutato con
lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura
fissa di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160,
e successive modificazioni.
2. A seguito della riduzione degli oneri di
maternita' di cui all'art. 78, alla ridefinizione dei
contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma
5, dell'art. 75, sulla base di un procedimento che
preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra
contributi versati e prestazioni assicurate.
3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza
e assistenza per i liberi professionisti abbiano
disponibilita' finanziarie atte a far fronte agli oneri
derivanti dalla presente legge, possono decidere la
riduzione della contribuzione o la totale eliminazione di
detto contributo, sentito il parere dei consigli di
amministrazione delle casse".
- Il comma 4 dell'art. 49 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Stato - legge finanziaria
2000), cosi' recita:
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al
processo generale, le aliquote contributive dovute dai
datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici
servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 414, sono cosi modificate:
a) per i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti per il personale di cui all'art. 1,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 414, e' stabilito nella misura del 23,81 per
cento;
2) il contributo dovuto per il personale assunto
successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'art. 2,
comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e'
soppresso;
3) il contributo per assegni al nucleo familiare
e' stabilito nella misura del 2,48 per cento;
4) il contributo per l'indennita' di malattia e'
stabilito nella misura del 2,22 per cento;
5) il contributo per l'indennita' di maternita'
e' ridotto dello 0,57 per cento;
b) per i lavoratori dipendenti, il contributo
dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il
personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito
nella misura dell'8,89 per cento".
- La lettera o) del comma 1 dell'art. 55 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), cosi' recita:
"Art. 55. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) - n) (Omissis);
o) previsione della revisione del sistema di
finanziamento e del livello della contribuzione
riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello
Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli
del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti
delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8,
comma 5, della 1egge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge;".
- Il comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge
17 maggio 1999, n. 144), e' il seguente:
"7. Al fini del finanziamento del disavanzo della
gestione agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000 e
2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi
dell'art. 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio
1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli
anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui ,la
spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
- L'art. 60 della gia' citata legge n. 144 del 1999,
cosi' recita:
"Art. 60 (Regime contributivo delle erogazioni
previste dai contratti di secondo livello). - 1. Con
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8,
comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, la percentuale del 2 per cento, di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e' elevata al 3 per cento. All'onere,
valutato in lire 250 miliardi annue, si provvede con una
quota parte delle maggiori entrate derivanti dai predetti
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 8, della citata legge n. 448 del 1998. All'art. 2,
comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del 1997, l'ultimo
periodo e' soppresso".
- Il comma 7 dell'art. 69 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Stato - legge finanziaria
2001), cosi' recita:
"7. L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola
pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge
13 marzo 1958, n. 250".
- La legge 11 novembre 1983, n. 638, reca la
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, concernente misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della
pubblica amministrazione e proroga di taluni termini. a'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, - n. 310 dell'11
novembre 1983.



Art. 44.
(Sgravi per i nuovi assunti)

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, e' riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unita' effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle societa' cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3.
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni.
3. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonche' nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1 luglio 1999. Il beneficio di cui al presente comma e' cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001.



Note all'art. 44:
- Il testo del comma 6 dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (misure di finanza pubblica per la
stabilita' e lo sviluppo), e' il seguente:
"6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si
applicano a condizione che:
a) l'impresa, anche di nuova costituzione,
realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo
pieno e indeterminato. Per le imprese gia' costituite al 31
dicembre 1998, l'incremento e' commisurato al numero di
dipendenti esistenti al 30 novembre 1998;
b) l'impresa di nuova costituzione eserciti
attivita' che non assorbono neppure in parte attivita' di
imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle
attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie;
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito
delle nuove assunzioni non subisca nel corso del periodo
agevolato;
d) l'indicazione della base occupazionale venga
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in
societa' controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo
stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di
amministrazioni pubbliche di servizi o di imprese o di
opere in concessione o appalto, al netto del personale
comunque gia' occupato nelle medesime attivita' al 31
dicembre dell'anno precedente;
e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste
di collocamento o di mobilita' oppure fruiscano della cassa
integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;
f) i contratti di lavoro siano a tempo
indeterminato;
g) siano osservati i contratti collettivi
nazionali per i soggetti assunti;
h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni;
i) siano rispettati i parametri delle prestazioni
ambientali come definiti dall'art. 6, comma 6, lettera f),
del decreto 20 ottobre 1995, n. 527, del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
successive modificazioni".
Gli articoli 87 e seguenti del trattato istitutivo
della Comunita' europea, concernenti gli aiuti concessi
dagli Stati, cosi' recitano:
"Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe
contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con
il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli
scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati,
ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o
minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai
singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la
realizzazione di un importante progetto di comune interesse
europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regione economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e
la conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione".
"Art. 88 (ex art. 93). - 1. La Commissione procede
con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di
aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi
ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo
o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui
all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato
entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale".
"Art. 89 (ex art. 94). - Il Consiglio, con
deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,
puo' stabilire tutti i regolamenti utili ai fini
dell'applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in
particolare le condizioni per l'applicazione dell'art. 88,
paragrafo 3, nonche' le categorie di aiuti che sono
dispensate da tale procedura".
- Il testo del regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
d'importanza minore (de minimis).
- L'obiettivo 1 di cui all'allegato I della
decisione (CE) n. 1999/502 del 1º luglio 1999 (elenco delle
regioni interessate dall'obiettivo n. 1 dei Fondi
strutturali per il periodo dal 2000 al 2006) e' il
seguente:
"Allegato I
ELENCO DELLE REGIONI NUTS II INTERESSATE DALL'OBIETTIVO n.
1 DEI FONDI STRUTTURALI PER IL PERIODO DAL 1º GENNAIO 2000
AL 31 DICEMBRE 2006.
Germania:
Brandenburg;
Mecklenburg-Vorpommern;
Chemnitz;
Dresden;
Leipzig;
Dessau;
Halle;
Magdeburg;
Thüringen.
Grecia:
Anatoliki Makedonia, Thraki;
Kentriki Makedonia;
Dytiki Makedonia;
Thessalia;
Ipiros;
Ionia Nisia;
Dytiki Ellada;
Sterea Ellada;
Peloponnisos;
Attiki;
Vorio Aigaio;
Notio Aigaio;
Kriti.
Spagna:
Galicia;
Principado de Asturias;
Castilla y Leœn;
Castilla - La Mancha;
Extremadura;
Comunidad Valenciana;
Andalucia;
Regiœn de Murcia;
Ceuta y Melilla;
Canarias.
Francia:
Guadeloupe;
Martinique;
Guyane;
Reunion.
Irlanda:
Border Midlands and Western.
Italia:
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Austria:
Burgenland.
Portogallo:
Norte;
Centro;
Alentejo;
Algarve;
AÂores;
Madeira.
Finlandia:
Itð-Suomi;
Vðli-Suomi [1];
Pohjois-Suomi [1].
Svezia:
Norra Mellansverige [1];
Mellersta Norrland [1];
øvre Norrland [1].
Regno Unito:
South Yorkshire;
West Wales and The Valleys;
Cornwall and Isles of Scilly;
Merseyside".



Art. 45.
(Limiti di impegno)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio della Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona sono autorizzati, rispettivamente, limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003.
4. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.



Nota all'art. 45:
- Il testo dell'art. 144, comma 5 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 e' il seguente:
"5. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi
calamitosi o da eccezionali avversita' atmosferiche
verificatisi nell'anno 2000 sul territorio nazionale, nelle
zone definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile, il
Dipartimento della protezione civile provvede con le
modalita' e le procedure di cui al comma 4 ed e'
autorizzato a concorrere con contributi in favore delle
regioni che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in
aggiunta alle risorse gia' a disposizione del Dipartimento
medesimo, sono autorizzati due limiti di impegno
quindicennali: di lire 100 miliardi decorrente dall'anno
2001 e di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2002. Per
gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in
Calabria nei mesi di settembre e ottobre 2000 sono inoltre
autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 10
miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 10 miliardi a
decorrere dall'anno 2003".



Art. 46.
(Fondo investimenti)

1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilita' di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo puo' essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun fondo.



Nota all'art. 46:
- Il testo vigente dell'art. 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio), e' il
seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)-e) (Omissis);
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale.".



Art. 47.
(Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi)

1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal CIPE, la Cassa depositi e prestiti puo' intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e di assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
2. La Cassa depositi e prestiti puo' utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilita' con l'ordinaria attivita' di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la societa' per azioni Poste italiane, banche e intermediari finanziari vigilati.
3. L'attivita' di cui al comma 1 e' svoLta dalla Cassa depositi e prestiti in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari ad un tasso di mercato determinato secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 4. Gli interventi della Cassa depositi e prestiti non possono essere di ammontare superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del Finanziamento, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Cassa depositi e prestiti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto limiti, condizioni e modalita' dei finanziamenti, nonche' le caratteristiche della prestazione di garanzie.
5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilita' operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende" sono inserite le seguenti: "nonche' della Cassa depositi e prestiti", dopo le parole:
"Le predette aziende o enti" sono inserite le seguenti: "e la Cassa depositi e prestiti" e al quarto periodo, dopo le parole: "sono esercitati dalle aziende ed enti predetti" sono inserite le seguenti: "e dalla Cassa depositi e prestiti".
6. La Cassa depositi e prestiti puo' concedere finanziamenti volti a garantire l'integrita' e il miglioramento delle aziende agricole, con particolare riferimento agli interventi di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, a favore della proprieta' contadina.
7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.
8. All'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 1, lettera f), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I mutui eventualmente non contratti nell' anno 1999 possono esserlo entro l'anno 2003".
9. All'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662,", sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalita' specifiche di interesse pubblico".
10. A valere sulle risorse destinate dalla presente legge al rifinanziamento del fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, una somma pari a 3 milioni di euro per il 2002 e' utilizzata per la progettazione di interventi, di particolare pregio architettonico ed urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al perseguimento dell'obiettivo di definizione organica del piano di localizzazione degli uffici pubblici, di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 396 del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte relative ai predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 47:
- Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile
e' il seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate). Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
- Il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 284 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1999,
n. 192) e' il seguente: "Riordino della Cassa depositi e
prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59".
- Il testo vigente dell'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi
26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed
integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n.
186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge
30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250, adeguano i propri ordinamenti ai principi di
cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
predetti enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e
prestiti, sono regolati da contratti collettivi ed
individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli
2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3.
Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti,
sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei
contratti collettivi che li riguardano. Il potere di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed
enti predetti e dalla Cassa depositi e prestiti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'art. 47.".
- Il titolo della legge 14 agosto 1971, n. 817
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n.
261), e' il seguente: "Disposizioni per il rifinanziamento
delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta'
coltivatrice.".
- Il testo vigente dell'art. 50, comma 1, lettera f)
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione), come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"Art. 50 (Rifinanziamento dei programmi di
investimento). - 1. Al fine di agevolare lo sviluppo
dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti
finanziamenti:
a)-e) (Omissis);
f) per le finalita' e con le modalita' di cui
all'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e secondo
priorita' stabilite dal Ministero di grazia e giustizia,
gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa
depositi e prestiti nell'anno 1999 fino ad un complessivo
importo massimo di lire 800 miliardi. I mutui eventualmente
non contratti nell'anno 1999 possono esserlo entro l'anno
2003. Per far fronte al relativo onere per capitale ed
interessi e' autorizzato il limite di impegno quindicennale
di lire 80 miliardi dall'anno 2000;".
- Il testo vigente dell'art. 54, comma 13, della
legge 27 dicembre 1977, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"13. Sono abrogate le norme che autorizzano la
contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a
specifiche finalita', ivi comprese quelle di cui al comma
12 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad
eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni
internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo
Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui
solo per finalita' specifiche di interesse pubblico; alle
relative spese pluriennali si provvede nei limiti
risultanti dalla tabella F allegata alla legge
finanziaria".
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge 15
dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della
Repubblica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 1990, n. 300), e' il seguente:
"Art. 1 (Obiettivi). 1. Sono di preminente interesse
nazionale gli interventi funzionali all'assolvimento da
parte della citta' di Roma del ruolo di capitale della
Repubblica e diretti a:
a) realizzare il sistema direzionale orientale e
le connesse infrastrutture, anche attraverso una
riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante
est della citta', nonche' definire organicamente il piano
di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo,
delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche
attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei
beni pubblici;
b) conservare e valorizzare il patrimonio
monumentale, archeologico e artistico, creare parchi
archeologici ed in particolare quello dell'area centrale,
dei Fori e dell'Appia Antica, incrementare e valorizzare il
sistema dei parchi urbani e suburbani, nonche' acquisire le
aree necessarie e quelle ancora private del comprensorio di
Villa Ada;
c) assicurare la piu' efficace tutela
dell'ambiente e del territorio, anche attraverso il
risanamento dei fiumi Aniene e Tevere e del litorale,
realizzare parchi naturali, sportivi e per il tempo libero
nonche' interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano
e di riqualificazione delle periferie, ivi comprese le
opere di carattere igienico-sanitario;
d) adeguare la dotazione dei servizi e delle
infrastrutture per la mobilita' urbana e metropolitana
anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi
intermodali e di navigabilita' del Tevere con la
sistemazione della sua portualita', la riorganizzazione
delle attivita' aeroportuali nonche' il potenziamento del
trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in
sede propria, sotterranea e di superficie;
e) qualificare le universita' e i centri di
ricerca esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove
strutture per la scienza e la cultura;
f) costituire un polo europeo dell'industria,
dello spettacolo e della comunicazione e realizzare il
sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche
attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle
strutture esistenti;
g) provvedere alla adeguata sistemazione delle
istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti a
Roma.".



Art. 48.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, nella misura massima dell'85 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. Per le piccole e medie imprese che svolgono attivita' industriale, il credito di imposta di cui all'articolo 108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella misura massima del 100 per cento dell'incremento delle predette spese. Il credito di imposta e' comunque attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea 96/C, 45/06, concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, come modificata dalla comunicazione 98/C, 48/02. Il credito di imposta e' fruibile previa autorizzazione della Commissione europea. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2002, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
4. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'art. 108 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 108 (Misure a sostegno degli investimenti in
ricerca e sviluppo nelle imprese industriali). 1. Alle
imprese che svolgono attivita' industriale ai sensi
dell'art. 2195, primo comma, del codice civile, e' concesso
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima
del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e
sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2001 rispetto
alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi
precedenti.
2. Gli investimenti devono riguardare spese per
l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate
nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione
internazionale a maggioranza italiana.
3. Per la concessione e la fruizione delle
agevolazioni di cui al comma 1 nonche' per la regolazione
contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai
contribuenti che fruiscono del credito di imposta si
applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni
di attuazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale
per la gestione degli interventi della convenzione
stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79.
4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1,
l'agevolazione e' concessa, nei limiti dello stanziamento
di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria
degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. L'agevolazione
non e' cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, nonche', con riferimento alle
medesime spese, con altre agevolazioni previste per
attivita' di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali
o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni
pubblici.
5. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non
siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1,
l'agevolazione e' concessa a fronte del valore complessivo
dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si
riferisce nella misura percentuale definita dal citato
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
con propria circolare, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando
anche il termine iniziale di presentazione delle domande
nonche' le ulteriori informazioni e documentazioni
necessarie.
7. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica provvede, con le modalita'
previste dal presente articolo, in relazione alle spese di
ricerca effettuate in strutture situate nel territorio
dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale
a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente
articolo gravano sul Fondo previsto dall'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' sul Fondo di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali e'
conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.".
- La decisione del 13 marzo 2000 della Commissione
europea concernente l'approvazione, con riferimento alla
Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2000-2006, dell'elenco delle regioni italiane ammissibili
alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera a),
del trattato, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee serie C 175 del 24 giugno 2000.
Si riporta il testo dell'art. 87 del trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea -
ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957,
supplemento ordinario, nella versione in vigore dal
1º maggio 1999 - (la numerazione degli articoli del
presente trattato e' stata completamente modificata dal
trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha
apportato altre numerose modifiche):
"Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe
contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con
il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli
scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati,
ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o
minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai
singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la
realizzazione di un importante progetto di comune interesse
europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse.
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e
la conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della commissione.".
- La comunicazione della Commissione europea che
modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato
alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C 45/5 del
17 febbraio 1996.
- La comunicazione della Commissione europea che
modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato
alla ricerca e sviluppo n. 98/C 48/02, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. C 048 del 13 febbraio 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31 dicembre 1986, supplemento ordinario:
"Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
che concorrono a formare il reddito e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive
e degli interessi di mora accantonati a norma degli
articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei
saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di
legge speciale non concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di
valute estere si computano per la sola parte che eccede i
relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per
l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il
reddito dell'esercizio;
d) i dividendi e gli interessi di provenienza
estera si computano per l'intero ammontare anche se per
convenzione internazionale o per disposizione di legge non
concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si
computano nella misura ivi stabilita;
f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si
computano nei limiti degli incrementi formati
nell'esercizio;
g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui
all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito,
salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi
o altri proventi esenti da imposta derivanti da
obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o
ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre
1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a
decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono
ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare
complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli
interessi passivi che eccedono tale ammontare sono
deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto,
ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli
interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli
interessi passivi non ammessi in deduzione.
4. Gli interessi passivi non computati nella
determinazione del reddito a norma del presente articolo
non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo
prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10.".
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
174 del 28 luglio 1997, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante
"Misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del
29 marzo 1997, e convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997.



Art. 49.
(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:

a) determinare le ipotesi, derivanti da circostanze o eventi
eccezionali, in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo
e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente
alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca; b) stabilire modalita' alternative alla restituzione del bene al
proprietario; c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonche'
il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli
confiscati; d) prevedere la distruzione della merce contraffatta confiscata nelle
vendite abusive su aree pubbliche, salvo la conservazione di
campioni da utilizzare a fini giudiziari.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresi', che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via esclusiva, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido, nonche' la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.549,37 euro a 6.197,48 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi nei confronti di chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al sequestro o al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso, e nei confronti del proprietario o conducente che rifiutano di custodire, a proprie spese, il veicolo sequestrato o fermato. In questo caso si procede direttamente alla vendita del veicolo secondo le modalita' di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,50 milioni per l'anno 2002, 129,10 milioni per l'anno 2003 e 232,40 milioni a decorrere dall'anno 2004, e' utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' istituzionali.



Note all'art. 49:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento vedi
nelle note all'art. 35):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si riporta il testo dell'art. 21, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale):
"Quando e' accertata la violazione del primo comma
dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e'
sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del
natante che appartiene alla persona a cui e' ingiunto il
pagamento, se entro il termine fissato con
l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla
sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di
assicurazione per almeno sei mesi.".
- Si riporta il testo degli articoli 193 e 214 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
"Art. 193 (Obbligo dell'assicurazione di
responsabilita' civile). 1. I veicoli a motore senza guida
di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono
essere posti in circolazione sulla strada senza la
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni
di legge sulla responsabilita' civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura
dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
unmilioneduecentosettantamilacentottanta a lire
cinquemilioniottantamilasettecento.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e'
ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per
la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante
nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art.
1901, secondo comma, del codice civile.
4. Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e 21,
comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
"Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). 1.
Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di
polizia che accerta la violazione provvede direttamente a
far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo
in apposito luogo di custodia, secondo le modalita'
previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Nel caso di
fermo amministrativo del ciclomotore, e' ritirato il
certificato di idoneita' tecnica, facendone menzione nel
verbale di contestazione.
1-bis. Se l'autore della violazione e' persona
diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha
la legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente
all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta
contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente
restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto
verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
2. Il veicolo e' restituito all'avente titolo o, in
caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o
a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente
delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e
custodia.
3. Della restituzione e' redatto verbale da
consegnare in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo
del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma
dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato
infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza
estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione
del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi
dell'art. 205, la restituzione non puo' avvenire se non
dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che
rigetta il ricorso.
7. a' sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del
presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione
della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono
gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel
rcgolamento sono stabilite le modalita' e le forme per
eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al
fermo amministrativo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Viene
disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito
autorizzato.".



Art. 50.
(Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli)

1. I veicoli, anche registrati, giacenti presso le depositarie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purche' immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 31 dicembre 2001, anche se non confiscati, sono rottamati o alienati.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso regolamento governativo previsto dall'articolo 49, comma 1, provvede:

a) a determinare le tariffe, forfettariamente individuate, in base
alle quali dovranno essere liquidate, in un quinquennio, le spese
di custodia, in deroga alle tariffe di cui all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571,
tenendo comunque conto degli usi locali; b) ad individuare il procedimento semplificato e le modalita'
attuative e operative dell'intervento previsto dal comma 1; c) ad escludere che la prescrizione delle sanzioni o del diritto alla
riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa, nonche' il mancato recupero, nei confronti dei
trasgressori, delle spese di custodia determini responsabilita'
contabile; d) ad esentare dal pagamento di qualsiasi tributo o onere ai fini
degli adempimenti relativi alle formalita' di radiazione dei
veicoli, le operazioni di rottamazione di cui al presente
articolo; e) a determinare il contributo per la rottamazione dovuto ai centri
di raccolta autorizzati, decurtandolo dalle spese di custodia di
cui alla lettera a).



Note all'art. 50:
- Per l'argomento del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, v. nelle note all'art. 49.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme
per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17,
penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
concernente modifiche al sistema penale):
"Art. 12. - Salvo che la custodia sia affidata al
soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad
uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il
custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7
ovvero del primo comma dell'art. 8, ha diritto al rimborso
di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione
delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate.
Il custode puo' anche essere autorizzato
dall'autorita' indicata nel primo comma dell'art. 18 della
legge ad avvalersi di ausiliari, quando cio' sia necessario
per le operazioni connesse all'incarico affidatogli.
La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi
comprese quelle sostenute per gli ausiliari, e' effettuata
dall'autorita' di cui al primo comma dell'art. 18 della
legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi
locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto
inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca
ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose
sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei
quali e' consegnato all'interessato. La stessa autorita'
puo' disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme
dovute.
Le somme dovute sono corrisposte dall'ufficio del
registro nell'ambito della cui competenza territoriale e'
situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale
che ha eseguito il sequestro. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni concernenti le anticipazioni
delle spese di giustizia contenute nel regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
1929, n. 827, e successive modificazioni.
Il custode deve produrre all'ufficio che corrisponde
le somme l'originale del provvedimento di liquidazione in
suo possesso e rilasciare quietanza del pagamento ricevuto.
Qualora venga disposta la restituzione delle cose
sequestrate, le somme liquidate possono essere versate al
custode direttamente dall'interessato quando questi sia
tenuto al pagamento delle spese di custodia.
In tal caso il custode rilascia quietanza
dell'avvenuto pagamento e provvede ad informare senza
indugio l'autorita' di cui al secondo comma, restituendole
l'originale del provvedimento di liquidazione in suo
possesso.".



Art. 51.
(Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia)

1. Dopo l'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 e' unificato al Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato e' surrogato quanto alle somme corrisposta agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.
2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 e' esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura".
2. All'articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancia dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso".



Note all'art. 51:
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 19, comma
4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni
concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive e dell'usura):
"Art. 18 (Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive) - 1. E istituito presso il Ministero
dell'interno il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma
2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello
Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi,
auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti
stipulati a decorrere dal 1º gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo
modalita' individuate dalla legge, nel limite massimo di
lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione
dell'entrata, unita' previsionale di base 1.1.11.1, del
bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e
corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla meta' dell'importo, per
ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonche' una quota pari ad un terzo
dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite
disposte a norma dell'art. 2-undecies della suddetta legge
n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai
beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della
medesima legge n. 575 del 1965.
2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma
2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172,
puo' essere rideterminata, in relazione alle esigenze del
Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di
quanto disposto dal comma 1, lettera a).".
"Art. 19 (Comitato di solidarieta' per le vittime
dell'estorsione e dell'usura). - 1--3. (omissis).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'art. 21, la gestione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive,
istituito dall'art. 18 della presente legge, e del Fondo di
solidarieta' per le vittime dell'usura, istituito dall'art.
14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e'
attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del
Ministero dell'interno sulla base di apposita
concessione.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), e
successive modificazioni:
"Art. 14. - 1. a' istituito presso l'ufficio del
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket il "Fondo di solidarieta' per
le vittime dell'usura".
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza
interesse di durata non superiore al decennio a favore di
soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, i quali dichiarino di essere
vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel
relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto
all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei
diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La
concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali.
3. Il mutuo non puo' essere concesso prima del
decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al
comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, puo' essere
concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero,
un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo
erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di
urgenza specificamente documentate; l'anticipazione puo'
essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della
denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il
delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il
procedimento penale di cui al comma 2 e' ancora in corso.
4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno
subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli
interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti
all'autore del reato. Il Fondo puo' erogare un importo
maggiore quando, per le caratteristiche del prestito
usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua
riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati
alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere
presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data
in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle
indagini per il delitto di usura. Essa deve essere
corredata da un piano di investimento e utilizzo delle
somme richieste che risponda alla finalita' di
reinserimento della vittima del delitto di usura nella
economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo
di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per
pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale
o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo e' deliberata dal
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria
operata dal comitato di cui all'art. 5, comma 2 del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il
Commissario straordinario puo' procedere alla erogazione
della provvisionale anche senza il parere di detto
comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono
essere concessi a favore di soggetti condannati per il
reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione
personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati
per detto reato ovvero proposti per dette misure, la
concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito dei
relativi procedimenti. La concessione dei mutui e'
subordinata altresi' al verificarsi delle condizioni di cui
all'art. 1, comma 2, lettere c) e d) del citato
decreto-legge n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi
dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per
il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in
relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo,
hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento
penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito
di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di
erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero
delle somme gia' erogate nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di
usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale
sono stati concessi si conclude con provvedimento di
archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere,
di proscioglimento o di assoluzione;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di
provvisionale non sono utilizzate in conformita' al piano
di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla
concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1º gennaio
1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono
concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
11. Il Fondo e' alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello
Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire
20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai
sensi dell'art. 644, sesto comma, del codice penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E comunque fatto salvo il principio di unita' di
bilancio di cui all'art. 5, legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di
attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, della
legge 22 dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso), come modificato dalla presente legge:
"4. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme
corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte
civile o dell'attore verso il soggetto condannato al
risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo
definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non
possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto
condannato al risarcimento del danno. Le somme recuperate
attraverso la surroga sono versate dal concessionario in
conto entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione
del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso.".



Art. 52.
(Interventi vari)

1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sospesa per il triennio 2002-2004.
2. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;
r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13".
3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "aumentabili di lire 25 miliardi annue" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni a tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro".
4. E' attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 12i del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione stessa.
5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale gia' disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.
7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul territorio, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche.
8. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.
9. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalita' previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
10. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravita', che il versamento del prelievo avvenga con le modalita' previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
11. All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "a favore della regione Valle d'Aosta".
12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
13. L'esercizio degli impianti di cui al comma 12 e' consentito fino al rilascio da parte dell'autorita' competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
14. Per finalita' di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilita', pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale.
15. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, e' abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 e' conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
16. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge.
17. A decorrere dal 1 gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
18. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione ed erogazione.
19. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonche', per il medesimo anno, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro.
20.L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione e' raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non e' trasmissibile agli eredi".
21. Dopo l'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Disposizioni per favorire le aziende agricole montane). - 1. Nei territori delle comunita' montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento e' esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unita' indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di piu' coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunita' montane.
2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.
3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.
4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, e' costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.
5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile".
22. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
23. La somma derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla unita' previsionale di base 1.2.3.5 - capitolo 7082 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002.
24. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.
4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o piu' rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilita' di versare la meta' delle stesse e di versare la restante meta' in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.
5. Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1 gennaio 2002, non si da' luogo all'applicazione di sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalita' di versamento sono fissate dagli enti impositori";
b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo".
25. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 45 della presente legge.
26. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attivita' produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, e' prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al 31 dicembre 2002.
27. Le regioni Marche e Umbria stabiliscono criteri e modalita' per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessita' dell'intervento.
28. Nell'ambito delle residue disponibilita' di cui agli articoli 2 e 3 dei decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto e' concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attivita' da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformita' con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attivita' delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attivita' o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma e' concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attivita' produttive, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonche' le modalita' per l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.
29. A valere sugli stanziamenti gia' assegnati per l'attuazione della legge 2 maggio 1990, n. 102, possono essere concessi i finanziamenti agevolati di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 102 del 1990.
30. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennita' di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e' ammessa anche per le indennita' riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalita' indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si da' luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.
31. All'articolo 85, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda". Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivita' delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. L'efficacia dei predetti benefici e' subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni.
33. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta mesi".
34. Per il completamento degli interventi per la continuita' territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.
35. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacita' di offerta.
36. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 35 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entita' dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.
37. Allo scopo di promuovere l'attivita' di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, e' riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di universita' estere, appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione, un contributo fruibile anche come credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinate le modalita' di attuazione del presente comma e sono individuati annualmente gli istituti per i quali e' riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta e la misura massima dello stesso.
38. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,50 euro complessivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incentivi da parte dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).
40. Le disponibilita' finanziarie non impegnate giacenti al 1 gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo di 30 milioni di euro nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilita' del Ministero degli affari esteri.
41. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "per attivita' formative" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute".
42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle localita' montane disagiate le aziende unita' sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attivita' di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalita' e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attivita' puo' essere affidato anche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.
43. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.
44. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole: "lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 190.000". All'articolo 1 della legge 12 ottobre 1957, n. 978, le parole: "popolari di corte di assise di appello" sono sostituite dalle seguenti: "onorari del tribunale ordinario". E' abrogato il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
45. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali e' autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.
46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche' il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti e' ridotta del 20 per cento.
47. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi".
48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successivi, che, contestualmente alla richiesta di collaudo nei termini di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, ne chiedano la proroga ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall' amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni e dietro pagamento, in favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potra' intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori.
49.Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilita' finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario ad acta previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione.
50. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: "eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma".
51. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994 e 2000, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con la regione medesima.
La regione presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifico piano di utilizzo al Dipartimento della protezione civile, che dispone l'assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni Liguria e Piemonte sono destinati al rimborso dei danni subiti dai privati.
52. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, le parole: "per gli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2005".
53. All'articolo 90, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2002"; b) dopo le parole: "decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,"
sono inserite le seguenti: "ovvero di processi di ristrutturazione
del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione
e al contenimento della spesa sanitaria".

54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, e' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un Fondo per l'informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali, con una dotazione, per l'anno 2002, di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalita' e criteri per l'accesso al Fondo.
55. Le eventuali maggiori disponibilita' per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti all'INPS in funzione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 38, per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinche' gli uffici e gli enti pubblici, e le societa' a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo.";
b) all'articolo 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: ", anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima misura e' ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero".
57. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984. n. 476. sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".
58. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attivita' formativa gia' finanziati per l'anno 2001 ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con le medesime modalita' previste dal citato comma 9 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000.
59. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da definire d'intesa con le regioni interessate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di Concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
60. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e nella Capitanata in particolare.
61. L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali.
62. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 82 e' abrogato.
63. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. E' concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7.";
b) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e' affidata alla Societa' finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tale fine con apposita convenzione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS".
64. E' prorogata per l'anno 2002, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro.
65. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola: "convenzione" e' aggiunta la seguente: "regionale".
66. Per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" e' autorizzato un contributo al comune di Genova di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico.
67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentanti del soppresso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla designazione o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' di quanto disposto ai sensi del periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza, gli incarichi di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione competente, anche a soggetti estranei all'amministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico, dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. In tale caso vengono stabilite le modalita' per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi, tra l'amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a fare parte degli organismi collegiali.
68. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa nell'attuazione dei regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
69. In sede di prima attuazione, ove la contrattazione integrativa richiamata dall'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della presente legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarita' di uffici o funzioni di livello non generale, non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensivita' retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
70. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n. 388 del 2000, e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalita' nell'ambito del Fondo per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.
71. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
72. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001.
73. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "30 giugno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002".
74. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze sulla CONSIP spa e sulle modalita' di ricorso alla citata Societa' da parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie puo' avvalersi della citata Societa' per lo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.
75. All'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni".
76. All'articolo 490 del codice di procedura civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o piu' volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa".
77. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Le agevolazioni sono altresi' estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:

a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione
della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi; b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a
catene commerciali anche in forma di franchising; c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno
ottenuto marchi di qualita' del servizio e/o di tipicita'
dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di
commercio, regioni e province.

78. Le modalita' per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 77 sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attivita' produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
79. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999".
80. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono altresi' destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fonde unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
81. E' istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tale fine e' stanziato l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
82. Allo scopo di procedere alla definitiva liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999, e' stanziato l'importo di 2.500.000 euro.
83. All'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo e' contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita' operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'".
84. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' sostituito dal seguente: "Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f)".
85. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2002 e' destinato al finanziamento degli interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
86. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 145, comma 13, secondo periodo, le parole: "nell'anno 2001 e" sono soppresse.
87. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, concernenti spese classificate "consumi intermedi", sono ridotti del 9 per cento per l'anno 2002, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonche' di quelli aventi natura obbligatoria.
88. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' stanziata la somma di 51.645.690 euro nell'esercizio finanziario 2002 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.



Note all'art. 52:
- Il testo del comma 28 dell'art. 45 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente:
"28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo
rispetto alle previsioni iniziali di bilancio derivanti dai
dividendi e dagli utili delle societa' per azioni possedute
direttamente dallo Stato sono destinate, per un importo
pari al 20 per cento, al Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.".
- Il testo del comma 17 dell'art. 80 della gia'
citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"17. Con effetto dal 1º gennaio 2001 il Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59,
comma 44, della legge 27 dicembre l997, n. 449, e
successive modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti
previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti
disposizioni legislative, e successive modificazioni:
da a) ad r) (Omissis);
r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28;
r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13.".
- Il testo dell'art. 28 della legge 8 marzo 2000, n.
53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della
paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle citta) e' il seguente:
"Art. 28 (Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle
citta). - 1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui
all'art. 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione
degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche e
le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas
inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione
da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati
alle regioni, che li trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine
di priorita'.
2. Per le finalita' del presente articolo e'
istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle
citta', nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette
risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in
un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono
altresi' eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese
destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi
nel piano di cui all'art. 24 e degli interventi di cui
all'art. 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi
prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano
attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri
enti locali per l'attuazione di specifici piani di
armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di
utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui
all'art. 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' convocata
ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei
risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del
Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di
intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la
solidarieta' sociale, per la funzione pubblica, dei
trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il
presidente della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a.,
nonche' i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e
del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di
categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno
e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al comma 5,
presenta al Parlamento una relazione sui progetti di
riorganizzazione dei tempi e degli orari delle citta'.
7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di
cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle
risorse di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della
legge 23 dicembre 1998, 448.".
- Il testo dell'art. 13 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione
sociale) e' il seguente:
"Art. 13 (Fondo per l'associazionismo). - 1. E
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per
l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente
le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del
comma 3 dell'art. 12.
2. Per il funzionamento del Fondo e' autorizzata la
spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500
milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal
2002.".
Il testo del comma 1 dell'art. 101 della gia' citata
legge n. 388/2000, cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 101 (Attribuzione di risorse alla regione
Friuli-Venezia Giulia). - 1. Al fine di adeguare le risorse
attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le
disposizioni di cui all'art. 1, commi 144, 145, 146 e 147,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore
fabbisogno della spesa sanitaria, e' attribuita alla
regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere
dal 2002, aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per
ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di
206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle
maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale
scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al
raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di
euro. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma
la regione e' autorizzata a contrarre mutui di durata
decennale.".
- Il testo dell'art. 11-bis della legge 24 dicembre
1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti), introdotto dall'art. 126
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' il
seguente:
"Art. 11-bis. - 1. Sui premi delle assicurazioni per
la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica
un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle
regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti
carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti
dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa
designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai
danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a
motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del 6,5
per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente
indicato in polizza e nelle quietanze. L'assicuratore ha
diritto di rivalersi nei confronti del contraente per
l'importo del contributo.
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi
soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e
per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre
1961, n. 1216, e successive modificazioni.".
- Il titolo del decreto del Ministro delle finanze
14 dicembre 1998, n. 457, e' il seguente: Regolamento
recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni
del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi
dell'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1998,
n. 303).
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di
attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria) e' il seguente:
"Art. 2. - Ai sensi del primo comma dell'art. 36
dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla
Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa
direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie
erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o
indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove
entrate tributarie il cui gettito sia destinato con
apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare
particolari finalita' contingenti o continuative dello
Stato specificate nelle leggi medesime.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello
statuto competono allo Stato le entrate derivanti:
a) dalle imposte di produzione;
b) dal monopolio dei tabacchi;
c) dal lotto e dalle lotterie a carattere
nazionale.
Le entrate previste nelle lettere precedenti sono
indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte
integrante del presente decreto.".
- Il comma 1 dell'art. 92 della gia' citata legge n.
388/2000 e' il seguente:
"Art. 92 (Interventi vari di interesse sanitario). -
1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di
adroterapia oncologica e' istituito un ente non commerciale
dotato di personalita' giuridica di diritto privato con la
partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente e'
assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 2001 e 2002.".
- Il Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del
28 dicembre 1992 istituisce un prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 405 del
31 dicembre 1992.
- Il Regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione,
del 9 marzo 1993 stabilisce le modalita' di applicazione
del prelievo supplementare nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale CEE n. 57 del 10 marzo 1993).
- Il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 1 del
decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti
per il settore lattiero-caseario) convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e' il
seguente:
"15. Entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i
Art. 53. (Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano)

1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione alla sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,60 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria per essere destinate, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi strategici di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili.
2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una societa' per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale societa' verra' altresi' partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La societa' per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalita' piu' opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuita' dell'attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426. In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuita' occupazionale di tutti i lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.



Nota all'art. 53:
- Il testo dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), e' il
seguente:
"Art. 4 (Disposizini varie). - 1. All'art. 5 della
legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "le variazioni del
luogo di custodia sono inserite le seguenti: "e l'avvenuto
decesso ;
b) (omissis);
c) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e
3 , sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2,
3 e 5-bis .
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al
comma 5-bis dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n.
150, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. All'art. 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, dopo le parole: "presente legge , sono aggiunte le
seguenti: "nonche' da coloro che, a prescindere dal titolo
di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di
entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque
anni, attivita' nel campo dell'acustica ambientale in modo
non occasionale .
4. All'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "di pubblico
spettacolo , sono aggiunte le seguenti: "e nei pubblici
esercizi .
5. All'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, le parole: "supera i valori limite di
emissione e sono sostituite dalle seguenti: "supera i
valori limite di emissione o .
6. All'art. 10, comma 4, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, dopo le parole: "e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato sono inserite le seguenti: "per essere
riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente .
7. (Omissis).
8. Per l'attuazione del piano di risanamento
ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di
cui all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione
Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di
cui all'art. 1, comma 1, e' riservato l'importo di lire
6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno
1998, anche per la realizzazione di aree a verde e servizi
per la cittadinanza.
9. Per favorire lo sviluppo di attivita' produttive
compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse
dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo,
l'Autorita' portuale di Genova e' incaricata di realizzare
programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree
che rientrano nella sua disponibilita' a seguito della
cessazione del rapporto di concessione derivante dalla
chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.
10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari
di cui ai commi 8 e 9 e' stipulato un accordo di programma
tra il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente, il Ministero
dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, la regione Liguria, la
provincia e il comune di Genova, l'Autorita' portuale di
Genova e l'ILVA S.p.a. L'accordo di programma deve
prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area
dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni
siderurgiche a caldo nonche', entro tempi certi e definiti,
il piano industriale per il consolidamento delle
lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi
strumenti attuativi devono altresi' prevedere la tutela dei
livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera
occupata al 14 luglio 1998.
11. Per le finalita' di cui al comma 9, e'
autorizzata la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici
anni a decorrere dal 1998, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione,
per il successivo conferimento all'Autorita' portuale di
Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, a
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. (Omissis).
14. All'art. 12-bis, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le
parole: "della convenzione di Washington sono aggiunte le
seguenti: "e dal regolamento (CE) n. 338/57 del Consiglio,
del 9 dicembre 1996 .
15. La commissione scientifica di cui all'art. 4,
comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come
composta, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, puo'
essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
16. (Omissis).
17. L'autorizzazione di spesa di cui all'art.
12-ter, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
n. 59, iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'anno 1998, e' elevata da lire 235
milioni a lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno
per spese di funzionamento della commissione scientifica di
cui all'art. 4, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n.
150, nonche' per l'acquisizione dei necessari dati e
informazioni.
18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per
la lotta alla siccita' e/o alla desertificazione e per le
attivita' connesse alla predisposizione del piano d'azione,
come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 settembre 1997, sulla base della
Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la
desertificazione; adottata a Parigi il 14 ottobre 1994,
resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonche' per
lo svolgimento di attivita' di formazione e di ricerca
finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso
l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del Parco
nazionale dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi
tradizionali e locali di Matera, e' autorizzata la spesa
nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998.
19. In attuazione del protocollo di intenti del
1º marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del
31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla
sostituzione del parco autoveicoli a propulsione
tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo
impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno
quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni
1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre
operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti
locali e dai gestori di servizi di pubblica utilita' nel
territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila
abitanti, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove
sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che
fanno parte delle aree naturali protette iscritte
nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del
Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997 con
priorita' per quelli di cui all'allegato III annesso al
decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli
compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico,
individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del
decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei
trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono destinate, in misura
non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a
minimo impatto ambientale dotate di trazione
elettrica/ibrida.
20. All'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai due
anni sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai
tre anni .
21. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di
metalli preziosi avviati in conto lavorazione per
l'affinazione presso banchi di metalli preziosi non
rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione,
non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel
termine "affinazione di cui al presente comma si intendono
ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei
metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli
preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne
precludono l'uso.
22. (Omissis).
23. All'art. 15, comma 4, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole:
"ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita'
di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno
effettuati dal produttore dei rifiuti stessi .
24. (Omissis).
25. All'art. 51, comma 6-bis, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, le parole: "e 47, comma 12 sono sostituite
dalle seguenti: ", 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9 .
26 - 27. (Omissis).
28. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco delle
caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto
ambientale.
29 - 30. (Omissis).
31. Il decreto di cui al comma 3 dell'art. 14 del
citato decreto-legge n. 560 del 1995, come sostituito dal
comma 30 del presente articolo, e' emanato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge".



Art. 54. (Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali)

1. Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze contenente le seguenti indicazioni:

a) natura, finalita' e stima dei tempi di realizzazione dell'opera
pubblica ammessa al contributo; b) entita' dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in
percentuale del costo di progettazione dell'opera; c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto del costo di
progettazione; d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei
trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni
del triennio precedente.

4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilita' del Fondo. In sede di prima attuazione della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.



Nota all'art. 54:
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
e successive modificazioni e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - e) (omissis);
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;".



Art. 55. (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse
locale)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilita' del Fondo. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.



Nota all'art. 55:
- Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, vedasi in nota all'articolo precedente.



Art. 56. (Disposizioni in favore del Parco nazionale del Cilento e Vallo di
Diano)

1. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi urgenti per la protezione dal fenomeno dell'erosione delle coste del Tirreno meridionale ricadenti nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, e' riconosciuto un contributo straordinario in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura di 5,64 milioni di euro per l'anno 2002, 12,911 milioni di euro per l'anno 2003 e 12,911 milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 57. (Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla
societa' Ferrovie dello Stato Spa)

1. Al fine di consentire l'attribuzione alla societa' Ferrovie dello Stato Spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, nonche' all'articolo 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i corrispondenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 57:
- Il testo dell'art. 1, comma 3 della legge
8 ottobre 1998, n. 354 (Piano triennale per la soppressione
di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.
Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di
particolare rilevanza), e' il seguente:
"3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, lo
Stato apporta al capitale sociale della "Ferrovie dello
Stato S.p.a." l'importo di lire 1.100 miliardi da ripartire
in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 30 miliardi
per l'anno 1998, lire 60 miliardi per l'anno 1999 e lire
110 miliardi per l'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e
della navigazione presenta alle Camere, perche' sia
trasmessa alle competenti commissioni parlamentari, una
relazione che documenti gli interventi realizzati con il
relativo quadro economico.".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
8 ottobre 1998, n. 354, e' il seguente:
"Art. 3. 1. Per gli interventi di potenziamento ed
ammodernamento degli itinerari ferroviari internazionali e
dei collegamenti ad essi afferenti nonche' dei principali
corridoi ferroviari della penisola, con particolare
riferimento alla velocizzazione dei traffici passeggeri e
al potenziamento del trasporto merci su ferro lungo i piu'
importanti assi dell'Italia meridionale, lo Stato apporta
al capitale sociale della "Ferrovie dello Stato S.p.a.
l'importo di lire 2.500 miliardi da ripartire in dieci anni
a decorrere dal 1998, di cui lire 5 miliardi per ciascuno
degli anni 1998 e 1999 e lire 250 miliardi per l'anno
2000.".
Il testo dell'art. 145, comma 78, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) - (legge
finanziaria 2001), e' il seguente:
"78. Le risorse finanziarie conferite alla societa'
Ferrovie dello Stato S.p.a. come contributi alla
realizzazione di opere specifiche di cui all'art. 10, comma
1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
all'art. 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194;
all'art. 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354,
come specificatamente ripartite dal decreto ministeriale n.
110/I del 20 ottobre 1998; all'art. 3, commi 5 e 7 e
all'art. 6, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472,
sono attribuite alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a.
in conto aumento di capitale sociale per le finalita'
previste dalle medesime leggi.".



Art. 58.
(Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento". Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento".



Note all'art. 58:
L'art. 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante:
"Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati", come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
"Art. 23 (Contributi a favore delle emittenti
televisive) 1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive
locali legittimamente operanti alla data del 1º settembre
1999, e' riconosciuto un contributo non superiore all'80
per cento, delle spese sostenute, compravate da idonea
documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e per
l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della
normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del
contributo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
nel limite di lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire
84,8 miliardi nell'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi
nell'anno 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni,
e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conta capitale "Fondo speciale dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comucazioni.".
L'art. 1 del decreto del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze 23 ottobre 2001, n. 407, recante:
"Regolamento per la definizione dei criteri e delle
modalita' di attribuzione dei contributi a favore delle
emittenti televisive locali ai sensi dell'art. 23, comma 2,
della legge 5 marzo 2001, n. 57", come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"Art. 1 (Benefici e ripartizione delle somme
stanziate). 1. Possono beneficiare del contributo previsto
dall'art. 23, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, di
seguito denominata "la legge , i soggetti titolari di
emittenti televisive locali legittimamente operanti alla
data del 1º settembre 1999.
2. Le somme stanziate dall'art. 23, comma 3, della
legge, nel limite di lire 165,3 miliardi per l'anno 2000,
di lire 84,8 miliardi per l'anno 2001 e di lire 101,7
miliardi per l'anno 2002, sono attribuite agli aventi
titolo quale contributo alle spese sostenute per
l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive adottato
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e per
l'ammodernamento degli impianti medesimi, nel rispetto
della normativa in materia di inquinamento
elettromagnetico.
3. Il contributo per le spese sostenute per
l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive e' attribuito nei
casi previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, per il trasferimento degli
impianti televisivi.
4. Il contributo per l'ammodernamento degli impianti
e' attribuito per le seguenti categorie di interventi:
a) azioni di risanamento degli impianti di cui
all'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 5 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
2001;
b) sostituzione degli impianti o degli elementi
costituenti gli impianti stessi per ponti di trasferimento
per liberazione delle bande di frequenze attribuite al
servizio UMTS - IMT 2000;
c) sostituzione degli impianti o degli elementi
costituenti gli impianti stessi per ponti di trasferimento
e per diffusione per l'adeguamento al vigente piano
nazionale di ripartizione delle frequenze;
d) sostituzione in tecnica digitale degli impianti
o degli elementi costituenti gli impianti stessi per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri.
5. I contributi previsti dai commi 2, 3 e 4 sono
erogati agli aventi titolo, in misura non superiore all'80
per cento delle spese sostenute debitamente documentate. La
percentuale e' fissata in misura uguale per tutti i
richiedenti. Nel caso in cui il totale delle richieste
superi l'ammontare complessivo delle somme annualmente
stanziate, la percentuale stessa e' ridotta nella misura
necessaria a rispettare il limite di stanziamento".



Art. 59. (Disposizioni in favore dei settori tessile, dell'abbigliamento e
calzaturiero)

1. La somma di lire 110 miliardi di cui all'articolo 103, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aumentata per l'anno 2002 di 1,50 milioni di euro, e per l'anno 2003 di 1 milione di euro, interamente finalizzati alla concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Tali contributi sono in particolare finalizzati alla realizzazione di progetti consortili adottati da enti pubblici o da soggetti privati per la formazione e la valorizzazione degli stilisti.



Nota all'art. 59:
Il testo dell'art. 103, comma 6, della gia' citata
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' il seguente:
"6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai
sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei
quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari
degli interventi, con priorita' verso forme associative e
consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire
iniziative comuni delle stesse, nonche' le spese
ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese
ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi
di formazione e per i portali internet. I contributi in
conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il
credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno
essere altresi' previste azioni di monitoraggio e di
promozione del mercato nell'ambito delle attivita' degli
osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per
ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti
interventi il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti
individuati con le procedure di cui all'art. 3, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri
sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
si riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con
i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono determinate, nel limite
delle risorse appositamente stanziate, le modalita' di
controllo e regolazione contabile del credito di imposta
concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli
interventi di cui al comma 5 e' conferita al fondo di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46, la sonuna
di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di
imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto
capitale.".



Art. 60.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: "svantaggiate" sono aggiunte le
seguenti: "e per le imprese agricole di tutto il territorio
nazionale"; b) al comma 1, dopo le parole: "16 giugno 1998, n. 209," sono
inserite le seguenti: "nonche' alle imprese agricole di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che
effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999"; c) al comma 3, dopo le parole: "Abruzzo e Molise" sono inserite le
seguenti: "e alle imprese agricole di cui al comma 1"; d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

"7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".
2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.



Note all'art. 60:
Il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 8 (Agevolazione per gli investimenti nelle
aree svantaggiate e per le imprese agricole di tutto il
territorio nazionale). 1. Ai soggetti titolari di reddito
d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi
investimenti nelle aree territoriali individuate dalla
Commissione delle Comunita' europee come destinatarie degli
aiuti a finalita' regionale di cui alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
209 nonche' alle imprese agricole di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano
nuovi investimenti ai sensi dell'art. 51 del regolamento
(CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999, e'
attribuito un credito d'imposta entro la misura massima
consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di
intensita' di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione.
Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono
agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se
successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da
parte della Commissione delle Comunita' europee. Il credito
d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato a
finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano ad
oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito
d'imposta.
2. Per nuovi investimenti si intendono le
acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli
67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi
all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di
cui alla tabella approvata con decreto 31 dicembre 1988,
del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989, concernente i "coefficienti di ammortamento",
destinati a strutture produttive gia' esistenti o che
vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma
1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le
cessioni e le dismissioni effettuate nonche' gli
ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni
d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono
esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto
dell'investimento agevolato effettuati nel periodo
d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli
investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di
manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi
della normativa comunitaria, gli investimenti in beni
immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento
del complesso degli altri investimenti agevolati.
3. Agli investimenti localizzati nei territori di
cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelli delle
regioni Abruzzo e Molise e alle imprese agricole di cui al
comma 1, si applica la deduzione degli ammortamenti nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma
si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla
approvazione del regime agevolativo da parte della
Commissione delle Comunita' europee.
4. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "differenziabile in funzione del settore
di attivita' e delle dimensioni dell'impresa, nonche' della
localizzazione .
5. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo
ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta
e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art.
63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione,
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
6. Il credito d'imposta a favore di imprese o
attivita' che riguardano prodotti o appartengono ai settori
soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa
la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e'
riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e
procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione
europea e previa autorizzazione della Commissione delle
Comunita' europee. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla
Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione,
ove prescritta, nonche' al controllo del rispetto delle
norme sostanziali e procedurali della normativa
comunitaria.
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano
in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
periodo di imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene
esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che
deriva dall'applicazione del presente comma e' versato
entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui
redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si
verificano le ipotesi ivi indicate.
7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie
di investimento per le imprese agricole e per quelle della
prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli
aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di
sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n.
1257/1999 e di quanto previsto dall'art. 17 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
8. Con uno o piu' decreti del Ministero delle
finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni
per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire
la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali
verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi
dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresi'
finalizzate alla valutazione della qualita' degli
investimenti effettuati, anche al fine di valutare
l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri
strumenti aventi analoga finalita'.".
Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del
17 maggio 1999, recante "Sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo aricolo di orientamento e di
garanzia - FEAOG - e che modifica ed abroga taluni
regolamenti", e' pubblicato nella GUCE n. L 160 del
26 giugno 1999.
Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57), e' il seguente:
"Art. 17 (Trasferimento di adeguato vantaggio
economico ai produttori agricoli). 1. Il rispetto del
criterio fissato dall'art. 26, paragrafo 2 del regolamento
(CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativamente alla garanzia del trasferimento di un
adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella
concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e
dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai
piani di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n.
1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui al
regolamento (CE) n. 1260/99, e' assicurato con la
dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari,
dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti
stipulati, anche nel rispetto di accordi
interprofessionali, con i produttori interessati alla
produzione oggetto degli investimenti beneficiari del
sostegno pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro
consorzi il rispetto del suddetto criterio e' assicurato
almeno mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attiva'
di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti
conferiti da parte dei produttori associati.
2. Le amministrazioni competenti in relazione
all'attuazione dell'intervento individuano i termini e le
modalita' che consentono di soddisfare il criterio di cui
al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce
vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti,
anche in relazione alla restituzione del contributo
erogato.
3. Al fine di consentire l'effettivo trasferimento
del vantaggio economico ai produttori da parte delle
imprese beneficiarie delle provvidenze di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 252, anche ai soggetti che subiscono gli
effetti negativi derivanti dall'epidemia di encefalopatia
spongiforme bovina, l'impegno a non cedere o alienare
assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera
c) dell'allegato C alla circolare del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 1º ottobre 1991, n. 265,
si intende a tutti gli effetti assolto purche' esso sia
stato rispettato per almeno un terzo del periodo
inizialmente previsto.".
- Il testo dell'art. 1 del gia' citato decreto
legislativo n. 228/2001 e' il seguente:
"Art. 1 (Imprenditore agricolo). 1. (Omissis).
2. Si considerano imprenditori agricoli le
cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi
quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei
soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico.".
- Il testo dell'art. 5 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) e'
il seguente:
"Art. 5 (Sostituzione di precedenti agevolazioni
fiscali). 1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella
allegata alla presente legge sono soppresse, salvo quanto
segue:
a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso
alla data del 30 giugno 2001 abbiano gia' realizzato
investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o
accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla
disciplina di cui all'art. 2, commi da 8 a 13, della legge
13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, possono
continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in
alternativa, optare per l'incentivo di cui all'art. 4,
comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi e'
comunque consentito per le spese sostenute per formazione e
aggiornamento del personale, ai sensi dell'art. 4, comma 2;
b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001
abbiano gia' eseguito operazioni di variazione in aumento
del capitale ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici. Il
valore del patrimonio netto che si assume a questi fini da
parte di persone fisiche, societa' in nome collettivo e
societa' in accomandita semplice in regime di contabilita'
ordinaria, anche per opzione irrevocabile, non puo'
eccedere quello risultante dal bilancio relativo all'ultimo
esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, salvi gli eventuali
decrementi successivi. Gli stessi soggetti possono, in
alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai
predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo
di cui all'art. 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi e'
comunque consentito per le spese sostenute per la
formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, e, in ogni caso, quando l'imponibile
assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e' inferiore al 10
per cento dell'imponibile totale.
2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi
dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefici,
ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta,
rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione
dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo
degli incentivi e' comunque consentito per le spese
sostenute per la formazione e l'aggiornamento del
personale, ai sensi dell'art. 4, comma 2.
3. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27
luglio 2000, n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e fruenti delle agevolazioni contenute
nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e
nell'art. 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999,
n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini
della attribuzione del credito di imposta limitato sugli
utili distribuiti ai soci di cui all'art. 105, comma 4, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.".



Art. 61.
(Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorche' negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attivita' culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresi' nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attivita' commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessita', in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3".



Nota all'art. 61:
- Il testo dell'art. 45 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, cosi' come modificato dalla presente legge e'
il seguente:
"Art. 45 (Cessione in proprieta' di alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprieta' statale nella
regione Friuli-Venezia Giulia). 1. I contratti preliminari
e definitivi gia' stipulati, relativi al trasferimento in
proprieta' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
di proprieta' statale, gestiti dalle aziende territoriali
per l'edilizia residenziale pubblica della regione
Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e
costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a
provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine
alle operazioni di trascrizione.
2. Le disposizioni del presente articolo non
comportano alcun aggravio di spesa per il bilancio dello
Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per
l'edilizia residenziale pubblica della regione
Friuli-Venezia Giulia.
3. Il termine per la domanda di cessione di immobili
a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge
4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonche'
di cui all'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, e' prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le
disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili
destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo
1952, n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti
immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle
regioni a statuto speciale, o di proprieta' dell'ex Opera
Profughi, dell'ex EGAS e dell'ex Ente Nazionale Tre
Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono
esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo.
3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano
anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati,
realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di
cui al citato comma 3, ed allorche' negli stessi immobili
si svolgano o si siano svolte attivita' culturali, sociali,
scolastiche e sanitarie. Rientrano altresi' nei predetti
immobili quelli destinati allo svolgimento di attivita'
commerciali o artigianali, nella misura in cui siano
diretti a soddisfare esigenze di primaria necessita', in
attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di
cui al comma 3.".



Art. 62.
(Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera m), e' aggiunta la seguente: "m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilita' in aree
territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle
relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio definisce, previa approvazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica, il
programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1,
elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle
altre amministrazioni interessate. In tale programma sono
individuati: a) le specifiche tipologie di azione da finanziare; b) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a
quelli indicati nel comma 2; c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi
programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per
l'anno di riferimento; d) le condizioni e le modalita' per l'attribuzione e l'erogazione
delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta; e) le priorita' territoriali e tematiche; f) le categorie di soggetti beneficiari; g) le modalita' di verifica della corretta e tempestiva attuazione
delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti".



Nota all'art. 62:
Si riporta il testo vigente dell'art. 109 della
legge n. 388/2000, cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 109 (Interventi in materia di promozione dello
sviluppo sostenibile). 1. Al fine di incentivare misure ed
interventi di promozione dello sviluppo sostenibile e'
istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito
fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per
l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per
l'anno 2003. Per le annualita' successive si provvede ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25
giugno 1999, n. 208.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono
prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed
interventi nelle seguenti materie:
a) riduzione della quantita' e della pericolosita'
dei rifiuti;
b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso
e riutilizzo;
c) minore uso delle risorse naturali non
riproducibili nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua
restituzione, dopo il processo di depurazione, con
caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo
di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal
consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i
finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad
attivita' produttive, tenendo in particolare conto le
richieste delle aziende la cui attivita' si svolge nei
territori interessati dai patti territoriali approvati;
f) innovazione tecnologica finalizzata alla
protezione dell'ambiente;
g) azioni di sperimentazione della contabilita'
ambientale territoriale;
h) promozione presso i comuni, le province e le
regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi
denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualita'
ambientale territoriale;
i) attivita' agricole multifunzionali e di
forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo
sostenibile;
l) interventi per il miglioramento della qualita'
dell'ambiente urbano;
m) promozione di tecnologie ed interventi per la
mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal
trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.
m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di
sostenibilita' in aree territoriali di particolare
interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori
economico, sociale e ambientale;
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio definisce,
previa approvazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, il programma annuale di
utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche
sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre
amministrazioni interessate. In tale programma sono
individuati:
a) le specifiche tipologie di azione da
finanziare;
b) i settori prioritari di intervento, con
particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;
c) i fondi attribuibili alle singole misure ed
interventi programmati, in relazione alle risorse
finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;
d) le condizioni e le modalita' per l'attribuzione
e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante
credito d'imposta;
e) le priorita' territoriali e tematiche;
f) le categorie di soggetti beneficiari;
g) le modalita' di verifica della corretta e
tempestiva attuazione delle iniziative e d valutazione dei
risultati conseguiti.".
Nota all'art. 63:
- Il testo vigente dell'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge e' il seguente:
"15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione,
gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici
sperimentali e l'lstituto superiore di sanita' possono
essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi
di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una
apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta
del Ministro della sanita', previo conforme parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
sede di definizione della disponibilita' per i mutui.".



Art. 63.
(Modifica all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412)

1. All'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo le parole: "policlinici universitari a diretta gestione," sono inserite le seguenti: "gli ospedali classificati".
Art. 64. (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto
2000, n. 260)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro per ogni ettaro della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l'impianto in relazione
ai vitigni utilizzati e' idoneo esclusivamente per la produzione
di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento
della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto
della realta' locale; b) da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se l'impianto in relazione
ai vitigni utilizzati e' idoneo per la produzione di vini di
qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati
con provvedimento della giunta regionale".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 10 settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.
3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al regolamento (CE) n. 1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis".



Note all'art. 64:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 10 agosto 2000, n. 260 recante: "Disposizioni
sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n.
1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre
1999, n. 526", e successive modificazioni, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2 (Violazioni in materia di potenziale
vitivinicolo). - 1. Il produttore che non presenta la
dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della
predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo
di cui all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del
relativo aggiornamento da parte delle regioni, nei termini
e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione e
duecentomila per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della
superficie vitata; la sanzione e' ridotta ad un terzo se il
ritardo non supera i trenta giorni o si tratta di errori
non essenziali ai fini dell'estensione e della
identificazione della superficie vitata.
2. II produttore che viola il divieto di impianto
dei vigneti previsto dall'art. 2, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni e
disposizioni applicative, o viola le disposizioni relative
ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto, ai
diritti di nuovo impianto prelevato da una riserva,
previste rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 5 del
regolamento medesimo, che disciplinano l'uso di detti
diritti, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a dieci milioni per ogni
ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata, per
ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti
vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Ove il
trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il
termine fissato dall'autorita' regionale, quest'ultima
provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico
del trasgressore la relativa spesa.
3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal
1º settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei
soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al
comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la
regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera
a), del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive
modificazioni e disposizioni applicative, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro per ogni
ettaro della superficie vitata, Per i vigneti abusivamente
impiantati dal 1º settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei
confronti dei soggetti che abbiano presentato la
dichiarazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera
c), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se
l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati e' idoneo
esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base
a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale
competente per territorio, tenuto conto della realta'
locale;
b) da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se
l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati e' idoneo per
la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni
delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento
della giunta regionale.
3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al
1º settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al
comma 3 secondo quanto disposto dall'art. 28 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti devono
essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.
3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del
produttore delle spese amministrative per l'iscrizione
all'inventario di cui al regolamento (CE) n. 1493/99 dei
vigneti di cui al comma 3-bis.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le medesime sanzioni di cui al comma 2 si
applicano nel caso previsto dall'art. 2, paragrafo 7,
lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive
modificazioni.
5. Per gli impianti e reimpianti di vigneti
destinati esclusivamente alla produzione di uve da tavola,
realizzati anteriormente al 1º settembre 1996 in
difformita' con la normativa comunitaria e nazionale, non
si applicano le sanzioni amministrative previste all'art.
4, comma 3, della legge 4 novembre 1987, n. 460".
- L'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1493/99 del
Consiglio del 17 maggio 1999, concernente l'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. L 179 del 14 luglio 1999), e' il seguente:
"Art. 2. - 1. L'impianto di vigneti con varieta'
come uve da vino ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, e'
vietato fino al 31 luglio 2010, salvo se eseguito in forza
dei seguenti diritti:
a) diritto di nuovo impianto di cui all'art. 3;
b) diritto di reimpianto di cui all'art. 4;
c) diritto di impianto prelevato da una riserva di
cui all'art. 5 o all'art. 6, paragrafo 1, in caso di
applicazione dell'art. 5, paragrafo 8.
E' ugualmente vietato fino alla stessa data il
sovrainnesto di varieta' di uve da vino su varieta' di uve
diverse da quelle da vino.
2. Le uve ottenute dalle superfici:
a) sulle quali sono state piantate viti
anteriormente al 1º settembre 1998,
e
b) la cui produzione poteva essere messa in
circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi
dell'art. 6, paragrafo 3, o dell'art. 7, paragrafo 4, del
regolamento (CEE) 822/87, non possono essere utilizzate per
produrre vino da commercializzare. I prodotti ottenuti da
queste uve possono essere immessi sul mercato soltantose
sono destinati a distillerie. Tuttavia, non si puo'
distillare da questi prodotti un alcole con titolo
alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80%
vol.
3. Uno Stato membro, se ha compilato l'inventario
del potenziale produttivo viticolo a norma dell'art. 16,
puo' derogare al paragrafo 2 del presente articolo. Tale
deroga dev'essere concessa anteriormente al 31 luglio 2002
e deve comportare l'autorizzazione, per le superfici
interessate, a produrre vino da commercializzare.
La deroga e' concessa:
a) quando il produttore interessato ha prima
estirpato altre viti su una superficie equivalente in
coltura pura, salvo nel caso in cui il produttore ha
ricevuto per la superficie interessata un premio
all'estirpazione ai sensi della normativa comunitaria o
nazionale,
e/o
b) autorizzando il produttore interessato a far
valere i diritti di reimpianto ottenuti entro un periodo da
fissare successivo all'impianto sulla superficie
interessata; a tal fine gli Stati membri possono anche far
valere nuovi diritti di impianto previsti all'art. 6,
paragrafo 1,
e/o
c) qualora lo Stato membro possa dimostrare (a
soddisfazione della Commissione) diritti di reimpianto che
non ha fatto valere, ma che sarebbero ancora validi se
fossero stati richiesti; tali diritti possono essere
utilizzati e riassegnati ai produttori per una superficie
equivalente in coltura pura,
e/o
d) qualora il produttore in causa si sia impegnato
a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una
superficie equivalente in coltura pura e tale superficie
sia stata registrata nello schedario viticolo dello Stato
membro interessato.
4. Qualora si applichi il paragrafo 3, lettera a) o
c), gli Stati membri impongono un'appropriata sanzione
amministrativa ai produttori interessati.
5. Il paragrafo 3, lettera c), puo' essere applicato
solo per una superficie che non superi l'1,2% della
superficie vitata.
6. Quando si applica il paragrafo 3, lettera b):
a) qualora i diritti che il produttore ottenga
siano prelevati da una riserva, essi possono essere
ottenuti solo ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, lettera b)
e il produttore e'".
- Il testo vigente dell'art. 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' il
seguente:
"Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere
le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente
legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
cui e' stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle
norme del codice civile".



Art. 65. (Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unita' da pesca
e a tutela dell'occupazione del personale marittimo)

1. Alle imprese armatrici di unita' da pesca che ottemperino a quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che intendano conseguire per le stesse l'abilitazione alla categoria di pesca appropriata all'attivita' cui il peschereccio e' funzionalmente orientato, nonche' alle imprese armatrici di unita' da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a diciotto metri che debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e' concesso un contributo in conto capitale sulle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari. A tale fine e' autorizzata la spesa di 7,50 milioni di euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, e' elevato del 30 per cento rispetto ai massimali di intervento previsti dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999.
3. Gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, previsti dal citato regolamento (CE) n. 2847/93, e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Al fine di salvaguardare le imprese armatrici di unita' navali mercantili e per la tutela dell'occupazione dei marittimi italiani:

a) a parziale modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000, come modificato dal
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 dicembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio
2001, il personale navigante con la qualifica di padrone marittimo
di prima classe al traffico, con almeno dodici mesi di navigazione
in qualita' di comandante, puo' convertire il certificato IMO
STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di comandante
con limitazione al comando di navi fino a 7.000 tonnellate; i
padroni marittimi di seconda classe al tra!fico, con almeno dodici
mesi di navigazione in qualita' di comandante possono convertire
il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il
titolo di Comandante con limitazione al comando di navi fino a
5.000 tonnellate; b) i marittimi per i quali siano richiesti i certificati di
antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio e primo soccorso
elementare ai sensi della Convenzione STCW/95, e che non abbiano
frequentato i corsi o sostenuto esami, vengono ugualmente
certificati qualora abbiano navigato per un periodo di sei mesi
negli ultimi cinque anni. Su di essi gravera' comunque l'obbligo
di frequentare i corsi e sostenere gli esami per antincendio di
base e sopravvivenza e salvataggio e sostenere soltanto gli esami
per il primo soccorso elementare, entro dodici mesi, a far data
dal 1 febbraio 2002. Trascorso tale termine senza che siano stati
frequentati i corsi e sostenuti gli esami, le certificazioni
rilasciate ai sensi del presente comma perdono efficacia.



Note all'art. 65:
- Il testo dell'art. 3 del Regolamento (CE) n.
2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993 (Gazzetta
Ufficiale n. L 261 del 20 ottobre 1993) che istituisce un
regime di controllo applicabile nell'ambito della politica
comune della pesca, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Per migliorare l'efficacia del
controllo delle attivita' di pesca, il Consiglio decide
anteriormente al 1º gennaio 1996, in base alla procedura
prevista all'art. 43 del trattato, se, in che misura e
quando istituire per i pescherecci comunitari un sistema di
localizzazione continua, con basi terrestri o via satellite
e con comunicazione via satellite per la trasmissione dei
dati.
2. Al fine di valutare la tecnologia da usare e i
pescherecci da includere nel sistema summenzionato, gli
Stati membri, in collaborazione con la Commissione, attuano
progetti pilota entro il 30 giugno 1995. A tal fine gli
Stati membri fanno il necessario per istituire, per
determinate categorie di pescherecci della Comunita', un
sistema di localizzazione continua, con basi terrestri o
via satellite e con comunicazioni via satellite per la
trasmissione dei dati.
Gli Stati membri possono attuare al contempo
progetti pilota per valutare l'impiego di rilevatori
automatici di posizione.
3. Nell'attuare i progetti pilota di cui al
paragrafo 2, lo Stato membro del quale il peschereccio
batte bandiera o nel quale il peschereccio e' registrato
prende le misure necessarie per la registrazione, su
supporto informatico, delle informazioni trasmesse o
ottenute dai suoi pescherecci, indipendentemente dalle
acque nelle quali operano o dal porto nel quale si trovano.
Nel caso di pescherecci che operano in acque sotto
la sovranita' o la giurisdizione di un altro Stato membro,
lo Stato membro di bandiera assicura la comunicazione
istantanea di tali informazioni alle competenti autorita'
dello Stato membro interessato.
4. Le norme particolareggiate per l'attuazione dei
progetti pilota sono decise secondo la procedura di cui
all'art. 36".
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201,
reca: "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro
a bordo delle navi da pesca".
- L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999
del Consiglio del 17 dicembre 1999 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale L 337 del 30 dicembre 1999), che
definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali
nel settore della pesca, reca: "Massimali e tassi
d'intervento".
- La legge 17 febbraio 1982, n. 41, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1982, n. 53, reca:
"Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 5 ottobre 2000 reca: "Requisiti, limiti
delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 22 dicembre 2000 reca: "Modificazioni al
decreto del 5 ottobre 2000 concernente i requisiti, limiti
delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare".



Art. 66. (Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti)

1. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, sono estesi, per i capi destinati alla macellazione a decorrere dal 1 aprile 2001 e fino al 31 dicembre 2002, alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue) di cui all'allegato I della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001.
2. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, ed in particolare nel comparto bovino, causata dall'influenza catarrale dei ruminanti, le disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono destinate, a decorrere dal 1 gennaio 2002, ad un apposito "Fondo per l'emergenza blue tongue" per il finanziamento di:

a) interventi per assicurare, in conformita' all'articolo 87,
paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, e successive modificazioni, l'agibilita' degli
allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa
dall' imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare
l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni
economici e sociali. A tale fine, nei limiti della dotazione del
Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da
corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della
macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino
detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77, 46 euro per
i bovini in eta' compresa fra 6 e 12 mesi, fino a 144,92 euro per
i bovini di eta' compresa fra 12 e 24 mesi e 180,75 euro per le
vacche a fine carriera produttiva; b) un indennizzo di 51, 64 euro a capo per gli stessi motivi di cui
alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per
la macellazione del vitello di eta' inferiore a 6 mesi; ai capi di
cui alla presente lettera si applicano le disposizioni
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 1 del 2001.

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera a), deve intendersi nel senso che l'indennizzo e' corrisposto all'azienda di allevamento, previa attestazione della macellazione o della cessione per vendita.
4. La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, e' estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti di cui all'allegato 1 della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a decorrere dal 1 gennaio 2004, in cento rate mensili.
5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituita, a decorrere dal 1 gennaio 2002, dalla seguente:
"a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilita' degli allevamenti bovini che operano nella linee vacca-vitello, nonche' di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorita' sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003;".



Note all'art. 66:
- Il testo della lettera b), comma 2, dell'art.
7-bis, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante:
"Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia
spongiforme bovina", convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni e' il
seguente:
"2. Le disponibilita' del Fondo sono destinate al
finanziamento di:
a) (omissis);
b) interventi per assicurare, in conformita'
all'art. 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, l'agibilita' degli impianti di
allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi
in azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita'
agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale
fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a
titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere
previa attestazione della macellazione, avvenuta a
decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in
azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i
bovini di eta' compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000
per i bovini di eta' compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire
450.000 per i bovini di eta' compresa fra i 18 e i 24 mesi
e a lire 550.000 per i bovini di eta' compresa fra i 24 ed
i 30 mesi".
- La decisione 2001/783/CE della Commissione del
9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di
sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme
applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in
uscita da tali zone, e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L 293 del 10 novembre
2001.
- Il testo dell'art. 7-ter, comma 6, del gia' citato
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con
modificazioni dalla gia' citata legge 9 marzo 2001, n. 49,
e' il seguente:
"6. a' istituito un regime di aiuti a favore delle
imprese agricole che esercitano attivita' di allevamento
volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela
della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla
tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali,
attraverso: la ristrutturazione degli impianti, la
promozione delle produzioni zootecniche estensive e di
qualita', anche valorizzando le razze italiane da carne e
quelle autoctone, la riconversione al metodo di produzione
biologico, la riqualificazione dell'allevamento intensivo,
anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione
e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti e'
attuato con la circolare di cui al comma 7, in coerenza con
gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e
con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al
regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio
1999. Per l'attuazione del regime di aiuti e' stanziata la
somma di lire 28 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali
destinati alla riconversione degli allevamenti al metodo di
produzione biologico. Per assicurare lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica relativa al sistema della
produzione dei foraggi e delle materie prime di uso
nell'alimentazione degli allevamenti animali ed al fine di
incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali
impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in
alternativa alle farine proteiche di origine animale, e'
assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi in
favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere,
di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Il contributo e'
finalizzato principalmente a rafforzare le attivita' che
l'Istituto svolge per provvedere agli studi ed alle
ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere
coltivate in Italia, nonche' la tecnica di coltivazione dei
pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze
poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro
della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria,
rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente,
conservino le risorse naturali e le integrita' aziendali e
favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura
biologica. Al relativo onere si provvede mediante riduzione
di lire 10 miliardi di ciascuna delle seguenti
autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge
23 dicembre 2000, n. 388: art. 109, comma 1; art. 123,
comma 1, lettera b), capoverso 2; art. 129, comma 1,
lettera b)".
- Il testo dell'art. 1 del decreto legge n. 1 del
2001 (vedasi in nota all'articolo precedente), e' il
seguente:
"Art. 1 (Smaltimento del materiale specifico a
rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati,
ottenuti o derivati). - 1. Il materiale specifico a
rischio, cosi' come definito dal decreto del Ministro della
sanita' del 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e successive
modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il
materiale ad alto rischio, cosi' come definito dall'art. 3
del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonche' i
prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti
materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante
incenerimento o coincenerimento.
2. I titolari degli impianti di incenerimento sono
obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al
comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti
siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o
province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste
altresi' per i titolari di impianti per la produzione di
leganti idraulici a ciclo completo.
3. I titolari degli impianti di incenerimento sono
altresi' obbligati ad accettare i materiali e le proteine
animali di cui al presente articolo anche quando sia
intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i
soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2
presentano alla provincia territorialmente competente
comunicazione di inizio dell'attivita', ai sensi delle
leggi vigenti.
5. I titolari degli stabilimenti di macellazione al
cui interno sono installati impianti di incenerimento sono
obbligati ad incenerire in questi ultimi i materiali
derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il
divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di
diversa provenienza.
6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di
seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che
assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui
al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel
territorio italiano dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2001, le seguenti
indennita':
a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale
specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;
b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine
animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a
rischio e ad alto rischio.
7. Le indennita' di cui al comma 6 sono erogate
forfettariamente per i costi relativi al trattamento
preliminare e all'incenerimento o coincenerimento,
effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni
altra spesa a tali operazioni connessa.
8. Le regioni e le province autonome possono
altresi' disporre eventuali ulteriori misure.
9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non
puo' percepire alcun compenso per lo svolgimento delle
attivita' per le quali sono erogate le indennita' di cui al
predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8,
salvo accordi interprofessionali di filiera tra le
associazioni rappresentative del settore.
10. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001".
- Il testo del comma 2 dell'art. 7-ter del gia'
citato decreto-legge n. 1/2001, convertito, con
modificazioni, dalla gia' citata legge 9 marzo 2001, n. 49,
e successive modificazioni e' il seguente:
"2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1
sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al
15 dicembre 2001, i pagamenti di ogni contributo o premio
di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota
a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e
non corrisposte per effetto della predetta sospensione
avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri
oneri".
- Per la decisione 2001/783/CE della Commissione del
9 novembre 2001, vedasi in nota precedente.
- Il testo dell'art. 129 della gia' citata legge
23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 129 (Emergenze nel settore agricolo e
zootecnico). - 1. Per fare fronte alle emergenze
determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito
delle malattie e della crisi di mercato da esse
determinata, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalita' per l'attivazione degli interventi
in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali e di indennizzo per
assicurare l'agibilita' degli allevamenti bovini che
operano nella linee vacca-vitello, nonche' di prevenzione
in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di
sorveglianza istituite dall'autorita' sanitaria a seguito
della accertata presenza di influenza catarrale dei
ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e
2003;
b) interventi strutturali e di prevenzione dalla
encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche
con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilita',
nonche' delle razze da carne italiana e delle popolazioni
bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) interventi strutturali e di prevenzione negli
impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti
dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) interventi strutturali negli impianti viticoli
colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001
e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi per fronteggiare gli eventi
eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli
agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) interventi strutturali negli impianti
frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: lire 5
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002".



Art. 67.
(Programmazione negoziata in agricoltura)

1. IU finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.
2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale previa delibera del CIPE secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1.
3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto il seguente periodo: "Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministro competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse".



Nota all'art. 67:
- Il testo dell'art. 124 della gia' citata legge
23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 124 (Patti territoriali specializzati nei
settori dell'agricoltura e della pesca). - 1. Il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
approva i patti territoriali specializzati nei settori
dell'agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza
del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente
superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative
imprenditoriali nell'ambito delle risorse per le aree
depresse e per le intese istituzionali di programma. Le
regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali
proposte negli stessi patti.
Per tali patti, per i quali sia stato emanato il
decreto di approvazione da parte del Ministro competente,
il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative
imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun
patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente
all'esterno delle aree classificate depresse".



Art. 68. (Disposizioni concernenti il fondo per la progettazione preliminare
di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144)

1. A valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo per la progettualita' di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, una quota pari a 20 milioni di euro e' destinata al finanziamento per l'anno 2002 degli interventi previsti dal fondo per la progettazione preliminare di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.



Note all'art. 68:
- Il testo dell'art. 1, comma 54, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
"54. Al fine di razionalizzare la spesa per
investimenti pubblici, con particolare riguardo alla
realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento
comunitario, di competenza delle regioni, delle province,
dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione
di altri soggetti pubblici e privati, delle comunita'
montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di
irrigazione, delle societa' per la gestione di servizi
pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende
speciali di detti enti, e' istituito presso la Cassa
depositi e prestiti il Fondo rotativo per la
progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per
gli studi di fattibilita', per l'elaborazione dei progetti
preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le
valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e
ricerche necessarie. La dotazione del Fondo e' stabilita in
lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e
prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei
conti correnti postali. Il sessanta per cento delle
predette risorse e' riservato in favore delle aree depresse
del territorio nazionale".
- Il testo dell'art. 4, comma 5, della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina
l'I.N.A.I.L., nonche' disposizioni per il riordino degli
enti previdenziali), e' il seguente:
"5. Per il finanziamento a fondo perduto della
progettazione preliminare dei soggetti richiamati
espressamente dall'art. 1, comma 54, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 come modificato dall'art. 8 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e'
assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110
miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui
30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40
miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla
determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. I finanziamenti di cui al
presente comma sono riservati per il 50 per cento alle
regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive
modificazioni. La ripartizione delle risorse e' effettuata
dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in
percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione
ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle domande che
eccedano la quota attribuita alla regione.".



Art. 69.
(Semplificazione delle procedure di spesa)

1. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e di occupazione, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.
2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.



Nota all'art. 69:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".



Art. 70.
(Disposizioni in materia di asili nido)

1. E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonche' di micro-nidi nei luoghi di lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281.
6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verra' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potra' superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarita' degli atti dovuti.
8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.



Note all'art. 70:
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ad autonomie locali), cosi' recita:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- L'art. 204 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), e' il seguente:
"Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di
mutui). - 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'art. 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui solo
se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei
mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre
titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi
due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'ammninistrazione pubblica e
dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore
a dieci anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere
fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello
della stipula del contratto; a richiesta dell'ente
mutuatario, gli istituti di credito abilitati sono tenuti,
anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere
l'ammortamento dal primo gennaio del secondo anno
successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del
contratto;
c) la rata di ammortamento deve essere
comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e
della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del
mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli
eventuali interessi di preammortamento, gravati degli
ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla
data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal
primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui
e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamnento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del
tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica con proprio decreto.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi
titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se
corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
il rispetto delle predette modalita' di utilizzo.".
- La lettera d) del comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
e' la seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria.".



Art. 71.
(Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali)

1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni e la successiva cessione ai privati, si applicano anche alle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale non destinate all'esercizio della funzione pubblica e su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.



Nota all'art. 71:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 177, recante "Norme
riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como,
Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio
disponibile e successiva cessione a privati", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50.



Art. 72.
(Indennizzo delle aziende commerciali in crisi)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 e' dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.
3. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005.



Note all'art. 72:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 5 e 7 del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della
delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per
la cessazione dell'attivita' commerciale):
"Art. 1 (Indennizzo per la cessazione dell'attivita'
commerciale). - 1. Il presente decreto legislativo, in
attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a
decorrere dal 1º gennaio 1996, un indennizzo per la
cessazione definitiva dell'attivita' commerciale ai
soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o
coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede fissa,
anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attivita'
commerciale su aree pubbliche.".
"Art. 2 (Requisiti e condizioni). - 1. L'indennizzo
previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo
compreso tra il 1º gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998,
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) piu di 62 anni di eta', se uomini, ovvero piu
di 57 anni di eta', su donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione
dell'attivita', per almeno cinque anni, in qualita' di
titolari o coadiutori, nella gestione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita'
commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
2. L'erogazione dell'indennizzo e' subordinata, nel
periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attivita'
commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attivita' commerciale e dell'autorizzazione per
l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata
congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare
dell'attivita' dal registro degli esercenti il commercio e
dal registro delle imprese presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura".
"Art. 5 (Fondo per la razionalizzazione della rete
commerciale). - 1. Per le finalita' di cui al presente
decreto e' istituito presso l'INPS il "Fondo degli
interventi per la razionalizzazione della rete commerciale"
che opera mediante contabilita' separata nell'ambito della
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli esercenti attivita' commerciali.
2. Per il periodo compreso tra il 1º gennaio 1996 e
il 31 dicembre 2000, gli iscritti alla Gestione di cui al
comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota
contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento.
Tale contribuzione e' riscossa unitamente a quella prevista
dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Per l'anno 1996 il pagamento di cui al comma 2
deve essere effettuato in unica soluzione entro il
20 ottobre 1996 con le modalita' stabilite dall'INPS.
4. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 2:
a) per la quota pari allo 0,07 per cento e'
destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 1;
b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento
e' devoluta alla Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attivita'
commerciali.
5. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di
cui al comma 1 a copertura degli oneri derivanti dalla
concessione dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione
dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali, ove potranno essere
utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico
alla Gestione medesima.".
"Art. 7 (Procedure per la concessione
dell'idennizzo). - 1. La domanda diretta ad ottenere la
concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso
le sedi periferiche dell'INPS sul modello appositamente
predisposto, unitamente alla documentazione probante il
rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art.
2.
2. Le domande possono essere presentate entro il 31
gennaio 1999.
3. L'istruttoria delle domande viene effettuata,
secondo l'ordine cronologico, dalla sede periferica
dell'INPS competente per territorio, che verifica i
requisiti di ammissibilita' delle domande e trasmette, con
parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione
entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.
4. Il Comitato di gestione decide in via definitiva
sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande alle sedi
periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilita'
delle risorse del Fondo di cui all'art. 5.
5. Il Comitato di gestione puo disporre la chiusura
anticipata del termine di presentazione delle domande di
indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del
Fondo.".



Art. 73.
(Assegnazione di fondi)

1. I fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla presente legge, sono assegnati a progetti selezionati secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza programmatica, con particolare riferimento alle priorita' della programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali; tali criteri e metodi sono attuati con le procedure di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, e' assegnato alla regione Veneto.



Note all'art. 73:
- La legge 30 giugno 1998, n. 208, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1998, n. 153 reca: "Attivazione
delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per
l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree
depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il
finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale
nelle aree depresse.".
- Il testo dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e' il seguente:
"5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 e' ripartito
sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli
impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a
ciascuna delle amministrazioni interessate, nonche' delle
esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la
stessa procedura il CIPE puo' rideterminare entro il
15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni
successivi.".
- Il testo dell'art. 50, comma 1, lettera g) della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e' il seguente:
"Art. 50. - 1. Al fine di agevolare lo sviluppo
dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti
finanziamenti:
a) - f) (omissis);
g) per la prosecuzione degli interventi per il
sistema autostradale previsti dall'art. 3, comma 1, della
legge 3 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e
modalita', sono autorizzati ulteriori limiti di impegno
quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno
2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A
valere su tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale
limite di impegno quindicennale e' riservata per la
costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con
priorita' relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra
Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27,
tra Treviso e Spresiano (Treviso). La costruzione deve
assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e
dei corridoi gia' previsti dagli strumenti urbanistici
nonche' il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di
tratti alla libera percorrenza del traffico locale per
assicurare la massima compatibilita' dell'opera con i
territori attraversati.".



Art. 74.
(Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche)

1. Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto".
2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.



Note all'art. 74:
- Il numero 123-ter) della tabella A, parte III, di
cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto" come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni
circolari trasmesse in forma codificata, nonche' alla
diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato
effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
satellite ivi comprese le trasmissioni televisive
punto-punto;".
- Il comma 5 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997,
n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo", e' il seguente:
"5. Le concessioni relative alle emittenti
radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire
l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici
stabiliti nell'art. 2, comma 6, e comunque l'irradiazione
del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80
per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in
ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del
segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60
per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva
almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza
televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei
programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito
locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze
e' prevista una riserva di frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive locali e
radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali,
etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere
piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di
diffusione. La concessione a tali emittenti puo' essere
rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni
riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative
prive di scopo di lucro;
b) per l'introduzione del servizio di
radiodiffusione sonora e televisiva digitale cosi' come
previsto dall'art. 2, comma 6, lettera d). L'esercizio
della radiodiffusione sonora e televisiva digitale e'
concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai
concessionari o autorizzati per la televisione e la
radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a
tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri
concessionari per la gestione dei relativi impianti.".



Art. 75.
(Cessione di credito della regione Sicilia)

1. Il credito vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti d'impegno quindicennali, previsti dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e da successivi provvedimenti legislativi, assunti dallo Stato al fine della corresponsione del contributo dovuto, a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto regionale, puo' formare oggetto di cessione da parte della regione medesima al fine di attualizzare i relativi importi.



Nota all'art. 75:
- Il testo dell'art. 55 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 e' il seguente.
"Art. 55 (Disposizioni per la Regione siciliana). 1.
A saldo di quanto dovuto per gli anni dal 1991 al 2000, il
contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui
all'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana e'
corrisposto mediante limiti di impegno quindicennali
nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e
di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002.".



Art. 76.
(Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili)

1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.



Nota all'art. 76:
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario:
"3. I trasferimenti di beni immobili in aree
soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque
denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa
statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro
dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in
misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria
dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.".



Art. 77. (Approvazione della decisione n. 2000/597/CE, relativa al sistema
delle risorse proprie delle Comunita' europee)

1. E' approvata la decisione n. 2000/597/ CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' europee.
2. Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa.



Nota all'art. 77:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della decisione
n. 2000/597/CE, del 29 settembre 2000, recante "Decisione
del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie
delle Comunita' europee", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee 7 ottobre 2000, n. L 253:
"Art. 10. 1. La presente decisione e' notificata
agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee.
Gli Stati membri notificano senza indugio al
segretario generale del Consiglio l'espletamento delle
procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali
per l'adozione della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il primo
giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima
notifica di cui al secondo comma. Essa prende effetto il
1º gennaio 2002, ad eccezione dell'art. 2, paragrafo 3 e
dell'art. 4, i cui effetti decorrono dal 1º gennaio 2001.
2. a) Fatta salva la lettera b), la decisione
94/728/CE/Euratom e' abrogata con decorrenza 1º gennaio
2002. Ogni riferimento alla decisione del Consiglio del
21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi
finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle
Comunita', alla decisione 85/257/CEE/Euratom del Consiglio,
del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse
proprie delle Comunita', alla decisione 88/376/CEE/Euratom
o alla decisione 94/728/CE/Euratom deve intendersi fatto
alla presente decisione.
b) Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione
88/376/CEE/Euratom e della decisione 94/728/CE/Euratom
rimangono applicabili al calcolo ed agli adeguamenti delle
entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota
uniforme valida per tutti gli Stati membri all'imponibile
IVA determinato in modo uniforme previo livellamento al
50-55% del PNL di ciascuno Stato membro, a seconda
dell'anno di riferimento, e al calcolo della correzione
degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per
gli esercizi dal 1988 al 2000.
c) Per quanto riguarda gli importi di cui all'art.
2, paragrafo 1, lettere a) e b), che gli Stati membri
dovrebbero aver messo a disposizione anteriormente al
28 febbraio 2001, ai sensi delle norme comunitarie
applicabili, gli Stati membri continuano a trattenere il
10% di tali importi a titolo di spese di riscossione.".



Art. 78.
(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati ne] triennio 2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.



Note all'art. 78:
- Il testo vigente dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio), e' il seguente:
"Art. 11-bis (Fondi speciali). 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,
se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da
un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.".
- Il testo delle lettere e) ed f) dell'art. 11,
comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni (vedasi nota precedente) e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - d) (omissis);
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale.".



Art. 79.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2002. Le disposizioni di cui all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATI E TABELLE

ALLEGATO A
(Articolo 25, comma 7)

Isole Tremiti
1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa.
- Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.

Pantelleria
2. Pantelleria.
- Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.

Isole Pelagie
3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.
- Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Egadi
4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. - Mare: fino a i miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
5. Ustica: Ustica.
- Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Eolie
6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea.
- Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la meta' della distanza tra Lipari e Salina.
7. Salina: Salina.
- Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Suscitane
8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.
- Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole del Nord Sardegna
9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.
- Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Partenopee.
10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. - Mare: l'intero golfo di Napoli.

Isole Ponziane
11. Ponza, Palmarola, Zannone.
- Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.
- Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Toscane
13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.
- Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.
14. Giglio: Isola del Giglio. Giannutri, Formiche di Grosseto.
- Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.
15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.
- Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.

Isole del Mare Ligure
16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto.
- Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Tabella 1
(Articolo 32, comma 2)

CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI,
DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

Amministrazione: 02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004
Capitolo --------------------------------------------------------------------

Legge n. 157 3.1.2.41 Contributo all'istituto 2.582 2.582 2.582 del 1992 cap.1730 nazionale per la fauna art. 7 selvatica Legge n. 56 3.1.2.17 Opera campana dei caduti 52 52 52 del 2001 cap.1611 di Rovereto
-------------------
TOTALE 2.634 2.634 2.634

Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 03 - MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004
Capitolo --------------------------------------------------------------------

Amministrazione: 02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004
Capitolo --------------------------------------------------------------------

Legge n. 549 3.1.2.4 Contributi ad enti 31.000 31.000 31.000 del 1995 art. 1 cap. 2280 istituti, associazioni, comma 43 fondazioni ed altri
organismi
--------------------
TOTALE 31.000 31.000 31.000

Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 05 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004
Capitolo --------------------------------------------------------------------

Legge n. 549 1.1.2.1 Contributi ad enti, del 1995 art. 1 cap. 1160 istituti, associazioni, comma 43 fondazioni ed altri
organismi 8 8 8 Legge n. 678 4.1.2.3 Contributo del 1996 cap. 1806 all'associazione
Centro nazionale di
prevenzione e difesa
sociale di Milano 155 155 155
------------------
TOTALE 163 163 163
Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 06 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004
Capitolo -------------------------------------------------------------------- Decreto del 11.1.2.3 Contributi per Presidente cap. 3103 l'assistenza delle della Re- collettività pubblica n. italiane 3.099 2.582 2.582 200 del 1967 Legge n. 948 2.1.2.2 Contributi agli del 1982 capp. 1161 enti a carattere
e 1162 internazionalistico
sottoposti alla
vigilanza del
Ministero degli
affari esteri 2.094 2.094 2.094 Legge n. 411 10.1.2.2 Contributo alla del 1985 cap. 2744 società
"Dante Alighieri" 1.653 1.653 1.653 Legge n. 760 12.1.2.1 Assegno per il del 1985 cap. 3383 funzionamento
dell'Istituto
internazionale per
l'unificazione del
diritto privato 258 258 258 Legge n. 295 10.1.2.2 Contributo del 1995 cap. 2750 straordinario al
Collegio del
Mondo unito 2.169 2.066 2.066 Legge n. 505 15.1.2.3 Partecipazione del 1995 cap. 4042 italiana ad
17.1.2.2 organismi
cap. 4232 internazionali 3.099 3.099 3.099
18.1.2.2
cap. 4332
19.1.2.2
cap. 4432
--------------------
TOTALE. 12.372 11.752 11.752
Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 07 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004
Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 4.1.2.3 Contributi ad del 1995 cap. 1692 enti, istituti, art. 1, associazioni, comma 43 fondazioni ed
altri organismi 9.229 9.229 9.229 Legge n. 97 11.1.2.3 Contributo al del 1968 cap. 2935 museo internazionale art. 1 delle ceramiche
di Faenza 5 5 5 Regio decreto 25.1.2.1 Assegnazione per n. 1592 cap. 5483 il funzionamento del 1933 degli istituti art. 2 scientifici
speciali e per
l'acquisto, il
rinnovo ed il
noleggio di
attrezzature
didattiche 12.787 12.787 12.787
--------------------
TOTALE 22.021 22.021 22.021
Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 08 - MINISTERO DELL'INTERNO
(in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004
Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 2.1.2.1 Contributi ad del 1995 cap. 1286 enti, istituti, art. 1 associazioni, comma 43 fondazioni ed
altri organismi 522 522 145 Legge n. 388 2.1.2.1 Contributi del 2000 cap. 1288 agli enti 516 - - art. 145 comma 85
--------------------
TOTALE 1.038 522 145
Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 09 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO
(in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004
Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 4.1.2.4 Contributi ad del 1995 cap. 2251 enti, istituti, art. 1 associazioni, comma 43 fondazioni ed
altri organismi 63.524 63.524 63.524 Legge n. 426 4.1.2.4 Contributo da del 1998 cap. 2252 erogare art. 1 all'Istituto
centrale per la
ricerca scientifica
e tecnologica
applicata al mare
(I.C.R.A.M.) 362 362 362
---------------------
TOTALE 63.886 63.886 63.886
Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 10 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
(in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004
Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 2.1.2.2 Contributi del 1995 cap. 1336 ad enti, art. 1 istituti, comma 43 associazioni,
fondazioni
ed altri
organismi 487 487 487
--------------------
TOTALE 487 487 487
Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 12 - MINISTERO DELLA DIFESA
(in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004
Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 27.1.2.2 Contributi ad del 1995 cap. enti, istituti, art. 1, 4091 associazioni, comma 43 fondazioni ed
altri organismi 7.230 7.230 7.230
--------------------
TOTALE 7.230 7.230 7.230
Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 13 - MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
(in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004
Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 2.1.2.2 Contributi ad del 1995 cap. 1661 enti, istituti, art. 1, associazioni, comma 43 fondazioni ed
altri organismi 6.714 6.714 6.714
--------------------
TOTALE 6.714 6.714 6.714
Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 14 - MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
(in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004
Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 3.1.2.3 Contributi ad del 1995 cap. 2121 enti, istituti, art. 1, associazioni, comma 43 fondazioni ed
altri organismi 20.175 20.175 20.175 Legge n. 774 2.1.2.5 Contributo del 1931 cap. 1571 all'Ufficio
internazionale
concernente
l'unione di
Berna per la
protezione
delle opere
letterarie ed
artistiche 88 88 88 Legge n. 444 3.1.2.1 Contributo del 1998 cap. 2057 all'Associazione art. 3, Italia nostra 207 207 207 comma 5 Legge n. 400 3.1.2.1 Contributo al del 2000 cap. 2061 Fondo ambiente art. 3, italiano 258 258 258 comma 5 Legge n. 29 3.1.2.1 Contributo a del 2001 cap. 2065 favore art. 5, dell'Associazione comma 4 Reggio Parma
Festival,
alla Fondazione
Festival pucciniano
nonché
all'Associazione
Centro europeo
di Toscolano 2.737 2.737 2.737 Decreto 5.1.2.1 Contributi per legislativo cap. 2610 gli archivi n. 490 privati di del 1999 notevole art. 41 interesse
storico, nonché
per gli archivi
appartenenti ad
enti ecclesiastici
e ad istituti o
associazioni
di culto 199 199 199 Legge n. 237 7.1.2.3 Contributi del 1999 cap. 3232 statali art. 6 alla Fondazione
Rossini Opera
Festival di Pesaro,
all'Associazione
Ferrara Musica e
alla Fondazione
Ravenna
manifestazioni 2.582 2.582 2.582 Legge n. 400 7.1.2.3 Contributo alla del 2000 cap. 3233 Fondazione Scuola art. 3, di musica comma 6 di Fiesole 516 516 516

Legge n. 29 7.1.2.3 Contributo a del 2001 cap. 3235 favore art. 5, dell'Istituto comma 6 universitario di
architettura di
Venezia per
la formazione
specialistica
nel campo della
produzione teatrale 516 516 516 Legge n. 29 7.1.2.3 Contributo a del 2001 cap. 3236 favore art. 5, dell'Associazione comma 7 Amici del Teatro
Petruzzelli di Bari 258 258 258 Legge n. 404 8.1.2.2 Contributo al del 2000 cap. 3491 Museo nazionale art. 4, del Cinema comma 2 "Fondazione
Maria Adriana Prolo"
per il funzionamento,
la gestione e
lo sviluppo
del museo stesso 516 516 516 Legge n. 534 3.1.2.1 Contributi del 1996 cap. 2051 ordinari ad art. 1 enti e istituti
culturali 10.329 10.329 10.329
--------------------
TOTALE 38.381 38.381 38.381
Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 15 - MINISTERO DELLA SALUTE
(in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004
Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 2.1.2.9 Contributi ad del 1995 cap. 2390 enti, istituti, art. 1, associazioni, comma 43 fondazioni ed
altri organismi 7.488 7.488 7.488 Legge n. 927 3.1.2.11 Contributo del 1980 cap. 3410 all'Ufficio
internazionale
delle epizoozie
in Parigi 129 129 129
--------------------
TOTALE 76l7 7.617 7.611
Segue: TABELLA 1

CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI
ORGANISMI, DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE
(in migliaia di euro) ==================================================================== amministrazione 2002 2003 2004 -------------------------------------------------------------------- Economia e finanze 2.634 2.634 2.634 Attività produttive 31.000 31.000 31.000 Giustizia 163 163 163 Affari esteri 12.372 11.752 11.752 Istruzione, università e ricerca 22.021 22.021 22.021 Interno 1.038 522 145 Ambiente e tutela del territorio 63.886 63.886 63.886 Infrastrutture e trasporti 487 487 487 Difesa 7.230 7.230 7.230 Politiche agricole e forestali 6.714 6.714 6.714 Beni e attività culturali 38.381 38.381 38.381 Salute 7.617 7.617 7.617
--------------------
TOTALE GENERALE 193.543 192.407 192.030
TABELLA 2
(Articolo 45, comma 1)

====================================================================
2002 2003 2004 Anno
terminale --------------------------------------------------------------------
(in migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (3.2.10.3 - cap. 7443) 5.165 - - 2016
- 30.987 - 2017
- - 30.987 2018

Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080) - - 30.987 2018

Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 - cap. 7095) 5.000 - - 2016
- 5.000 - 2017

Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi Olimpici invernali "Torino 2006" (3.2.3.44 - cap. 7366) 17.123 - - 2016
- 14.323 - 2017

Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (3.2.10.3 - cap. 7443) 31.734 - - 2016
- 38.734 - 2017

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (25.2.3.3 - cap. 8957) 3.665 - - 2016
- 19.158 - 2017

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del fuoco (7.2.3.2 - cap. 7401) 10.329 - - 2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (2.2.3.7 - cap. 7191) 10.165 - - 2016
- 15.494 - 2017
- - 30.987 2018

Legge n. 144 del 1999, articolo 11, comma 1: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania (2.2.3.6 - cap. 7174) 800 - - 2016
--------------------------------- TOTALE LIMITI DI IMPIEGO AUTORIZZATI 83.981 123.696 92.961
--------------------------------- SPESA COMPLESSIVA ANNUA 83.981 207.677 300.638

Prospetto di Copertura
(Articolo 79, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA
CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978) ====================================================================
2002 2003 2004 --------------------------------------------------------------------
(importi in milioni di lire)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE Nuove o maggiori spese correnti: Articolato 6.377,3 8.204,6 8.822,7 Pensioni minime e altro 2.183,9 2.170,1 2.170,1 Contratti pubblici e altro 2.029,7 3.879,9 4.291,3 Sgravi contributivi 1.382,2 1.508,6 1.532,9 Roma Capitale 103,3 103,3 103,3 Soppressione imposta sulle insegne 86,3 86,3 86,3 Effetti indotti 28,4 163,2 277,3 Altro 563,6 293,2 361,5

Tabella "A" 305,1 483,3 385,0

Tabella "C" 243,9 0,0 0,0

Minori entrate correnti: Articolato 2.123,0 2.460,4 2.156,8 Detrazioni carichi familiari 1.128,5 1.918,6 1.668,2 Modifica aliquote IRPEF 0,0 0,0 183,3 Soppressione INVIM 255,1 0,0 0,0 Proroga incentivi fiscali (netto) 630,6 367,2 238,6 Altro (netto) 108,8 174,7 66,8
---------------------------
Totale oneri da coprire 9.049,3 11.148,3 11.364,5

2) MEZZI DI COPERTURA Nuove o maggiori entrate: Articolato 5.247,1 2.894,2 2.102,2 Modifica aliquote IRPEF 831,5 581,0 0,0 Rivalutazione azioni, terreni edificabili e beni d'impresa (netto) 2.548,9 714,1 539,5 Modifica limiti deducibilità spese aziende farmaceutiche 0,0 89,3 51,1 Effetti indotti 855,6 1.353,1 1.369,2 Studi di settore 413,2 0,0 0,0 Riserve in sospensione di imposta 309,4 112,6 68,7 Anagrafe beni immobili 211,8 44,2 44,2 Altro (netto) 76,8 0,0 29,5

Riduzione spese correnti: Articolato 1.407,8 2.194,8 2.817,4 Misure scuola 199,6 486,2 831,7 Patto stabilità interno enti locali 110,5 224,1 339,3 Patto stabilità interno enti pubblici 80,1 141,5 204,0 Rimodulazione rimborso TCG 50,0 0,0 0,0 Riduzione consumi intermedi 220,0 0,0 0,0 Altro 127,0 127,0 91,1 Effetti indotti 620,7 1.216,1 1.351,3 Tabella "C" 0,0 260,7 379,7 Provvedimenti collegati 2.451,9 682,7 618,7

Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, in materia di cartolarizzazione di immobili e di fondi comuni di investimento 3,9 16,5 16,5

Decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, in materia di Euro (effetto netto) 264,4 317,1 317,1

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi rilancio economia 2.183,6 349,1 285,1

Quota miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente 0,0 5.115,9 5.446,5
--------------------------- Totale mezzi di copertura 9.106,8 11.148,3 11.364,5

Margine 3.282,6 8.398,2 13.417,1

Miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente 3.282,6 13.514,1 18.863,6

N.B. - La copertura è al netto di 981 milioni di euro relativi alle
maggiori entrate previste per il rientro dei capitali
dall'estero, in quanto considerate secondo i criteri di
contabilità nazionale entrate in conto capitale.
TABELLE

TABELLA A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE TABELLA B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE TABELLA C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A
DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE
ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA TABELLA D. - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI
TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE TABELLA E. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A
LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE
DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE TABELLA F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI
PLURIENNALI
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE ====================================================================
Ministeri 2002 2003 2004 --------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze 571.590 647.194 594.397 Di cui: regolazione debitoria
2002: 318.038
2003: 342.583
2004: 342.583

Ministero delle attività produttive 4.015 4.000 5.165 Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 6.890 6.890 Ministero della giustizia 9.663 18.433 24.399 Ministero degli affari esteri 137.004 112.298 133.106 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 197.065 293.527 300.550 Ministero dell'interno - 10.083 10.083 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 22.291 20.660 20.660 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7.582 21.465 26.465 Ministero delle comunicazioni 19.648 4.648 4.648 Ministero della difesa 10.123 10.269 10.269 Ministero delle politiche agricole e forestali 1.368 329 2.911 Ministero per i beni e le attività culturali 8.031 28.981 28.981 Ministero della salute agricole e forestali 12.635 12.809 12.809
-----------------------------
TOTALE TABELLA A 1.001.015 1.191.586 1.181.333
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE ====================================================================
Ministeri 2002 2003 2004 --------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze 603.861 552.457 532.128 Di cui: regolazioni debitorie
2002: 75.000
2003: 75.000
2004: 75.000 limiti di impegno a favore di soggetti non statali
2002: 24.506
2003: 34.714
2004: 60.701

Ministero delle attività produttive 43.317 79.469 105.291 Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1.000 1.000 1.000 Ministero della giustizia 20.658 20.658 20.658 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 70.217 71.282 7.500 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 77.469 129.114 232.406 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 300.178 536.806 796.935

Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali
2002: 252.128
2003: 507.757
2004: 767.385

Ministero delle comunicazioni 5.165 5.165 5.165 Ministero della difesa 2.000 2.000 2.000 Ministero delle politiche agricole e forestali 56.475 58.975 58.975

Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali
2002: 25.823
2003: 25.823
2004: 25.823

Ministero per i beni e le attività culturali 14.079 14.079 14.079 Ministero della salute 5.329.835 75.000 75.000

Di cui: regolazione debitoria
2002: 5.329.835
-----------------------------
TOTALE TABELLA B 6.524.254 1.546.005 1.851.137
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella
riportano il riferimento alla unità previsionale di
base, con il relativo codice, sotto la quale è
ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI
DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA ====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2002 2003 2004 --------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2107) 18.561 21.779 20.285

Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2106) 15.050 15.021 15.120

Decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560) 24.659 23.896 23.351

Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola Superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) 10.357 10.036 9.808

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026) 85.288 84.628 84.461

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) 272.938 161.191 137.180

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256) 51.646 41.316 25.823

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica
- cap. 1680/p) 120.777 116.986 114.271 - Art. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. l680/p) 167.678 - -

Decreto legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: - ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Liquidazione enti soppressi) (3.1.2.21 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 1630) - - -

Decreto legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo - saccarifero (AGEA) (3.1.2.10 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1555) 25.162 - -

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442) 506.817 490.663 489.776

Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539) 289 286 286

Decreto legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) 154.937 154.937 154.937 - Art. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) 92.962 92.962 92.962

Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: - Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) 48.784 47.273 46.198 - Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) 472.733 472.733 472.733

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - Art. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) 12.822 12.396 12.123

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - Art. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160) 221.424 219.038 218.606

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) 14.795 14.337 14.011

Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: - Art. 2: Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità (3.1.2.36 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - cap. 1719) 2.466 2.390 2.335

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.1 - Contributo ad enti - cap. 1613) 2.300 2.275 2.270

Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733) 10.850 10.514 10.274

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato: - Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) 11.071 10.703 10.433

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) 24.659 23.895 23.351

Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701). 1.906.242 - -

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee: - Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723) 4.932 4.779 4.670

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: - Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) 120.777 119.475 119.239

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investi menti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - Art. 51: Contributo dello Stato in favore del l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330) 1.873 1.835 1.797

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. l525/p) 162.034 110.880 108.128

Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) 14.844 14.385 14.057

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935) 5.032 4.879 4.769

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) 2.375.702 2.375.702 2.375.702 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio - cap. 7777) 232.406 232.406 232.406 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779) 438.988 438.988 438.988 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781) 542.280 542.280 542.280

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) 325.594 316.111 308.035

Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: - Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2l70/p) 145.979 141.458 138.238

Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: - Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) 4.439 4.301 4.203
-----------------------------
8.650.147 6.336.734 6.273.106

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

- Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) 24.659 23.895 23.351

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270) 33.573 25.306 24.790

Legge n. 282 del 1991, decreto legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630) 243.235 206.583 206.583

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280; 5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 5107) 27.353 26.688 26.633

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero:

- Art. 8, comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101) 114.139 101.639 99.522

- Art. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102) 68.173 64.454 63.111
---------------------------
511.132 448.565 443.990

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

- Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990) 2.466 2.390 2.335

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395) 2.466 2.390 2.335

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

- Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711) 1.604.813 1.306.034 1.202.525
-----------------------------
1.609.745 1.310.814 1.207.195

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. l768/p) 10.065 9.956 9.936

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160) 142 141 140
--------------------------
10.207 10.097 10.076

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) 2.959 2.867 2.802

Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo - latino - americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) 1.726 1.673 1.635

Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749) 956 946 944

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052) 277 274 273

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) 452.912 497.813 546.515

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063) 2.768 2.738 2.733

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti - cap. 1163) 10.797 10.236 10.215

Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo 5.11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534) 5.032 4.978 4.968
--------------------------
477.427 521.525 570.085

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 8973) 6.197 4.648 4.648

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (25.1.2.9 - Altri interventi per le università statali - cap. 5547) 7.398 7.169 7.005

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193) 377 313 373

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 5496) 123.293 121.964 121.724

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4) - Università ed istituti non statali - cap. 5502) 108.196 107.030 106.819

Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Diritto allo studio - cap. 5517) 125.809 124.453 124.208

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:

- Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 5507/p) 6.189.150 5.923.972 5.812.929

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (25.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 5483) 19.219 19.012 18.974

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 87: Costituzione del Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori (25.1.2.6 - Finanziamento ordinario degli Osservatori - cap. 5512) 41.920 40.622 39.697

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722) 226.456 214.059 198.732

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922) 1.575.194 1.601.275 1.601.275

Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:

- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967) 30.987 30.987 30.987
---------------------------
8.454.196 8.195.564 8.067.371
MINISTERO DELL'INTERNO Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) 25.162 24.891 24.842

Legge n. 968 del 1969 e decreto legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) 20.129 19.913 19.873

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) 3.422 3.385 3.378

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286) 906 451 125
--------------------------
49.619 48.640 48.218

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (5.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 2754, 2756) 50.324 48.786 47.696

Decreto legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 Funzionamento - capp. 2068, 2069/p) 251 249 248

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251) 55.758 55.157 55.048

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - capp. 1550, 1565; 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 7240) 60.752 59.227 57.965
--------------------------
167.085 163.419 160.957

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661) 5.032 4.978 4.968

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719) 1.578 1.529 1.495

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione del l'Ente nazionale per le strade:

- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7l69/p) 516.457 501.457 501.457

- Art. 3: Funzionamento (2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7169/p) 516.457 516.457 516.457

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1336) 425 420 419

Decreto legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al "Centro internazionale radio-medico CIRM" (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098) 755 747 745

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161) 50.324 49.781 49.683

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690) 249.181 246.496 246.010
---------------------------
1.340.209 1.321.865 1.321.234

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

- Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908) 46.046 45.550 45.460

- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691) 16.355 16.179 16.147

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091) 8.324 8.234 4.450

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761) 1.973 1.912 1.868
---------------------------
72.698 71.875 67.925

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2853, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca capp. 3053, 3055, 3060) 22.646 22.402 22.358

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1661) 5.860 5.797 5.785

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083) 20.129 19.912 19.873
---------------------------
48.635 48.111 48.016

MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941) 2.959 2.868 2.802

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1942, 1943) 4.931 4.779 4.671

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3l92/p, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645) 500.990 506.629 505.840

Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363) 986 966 946

Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052) 3.452 3.345 3.269

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1507) 32.000 32.139 33.074
---------------------------
545.318 550.726 550.602

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (3.1.2.14 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 3440) 18.871 18.668 18.631

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1.2.8 - Cr
programma capp. 8981, 8992 274522 151993 - - - 3
- Interno: 7.1.1.3 Mezzi operativi e strumentali - cap. 2764 5165 - - - -
- Ambiente e territorio: 4.2.3.10 Intese istituzionali di programma cap. 8101; 5.2.3.5 Intese istituzionali di programma capp. 8570, 8571 18181 - - - -
- Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 Ente nazionale per le strade cap. 7173; 2.2.3.9 Intese istituzionali di programma cap. 7213; 3.2.3.4 Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 7415; 3.2.3.11 Aree depresse cap. 7546; 3.2.3.23 Intese istituzionali di programma capp. 7690, 7693, 7695; 4.2.3.10 - Intese istituzionali di programma - capp. 7932; 7933; 5.2.3.12 - Intese istituzionali di programma - capp. 8198; 8200 246625 315142 - - - 3
- Politiche agricole e forestali: 6.2.3.8 Intese istituzionali di programma - cap. 8599 13893 - - - -
- Beni e attività culturali: 3.2.3.8 Intese istituzionali di programma - cap. 7621; 5.2.3.6 - Intese istituzionali di programma - cap. 8176; 6.2.3.5 -. Intese istituzionali di programma - capp. 8371, 8372 9059 - - -

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori:
- ART. 5: Fondo per le agevolazioni alla ricerca (Istruzione, Università e ricerca: 25.2.3.2 - Ricerca applicata cap. 8932/p) 129114 180760 206583 - - 3

Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuaLe e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):
- ART. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Economia e finanze: 3.2.3.22 Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - cap. 7212) 359937 309937 216975 - - 3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
- ART. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (Economia e finanze - 3.2.3.17 Metanizzazione cap. 7150) 77469 77469 51646 - - 3
------------------------------------------
7777841 9913390 4857278 3150387

6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe interventi per Venezia.

Legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 139 del 1992; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b); Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite di impegno):
- Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.7 Interventi per Venezia capp. 7186, 7187, 7189, 7191, 7193 32537 58360 58360 - - 3
- Beni e attività culturali: 10.2.3.2 Interventi per Venezia cap. 8911 516 516 516 - - 3

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
- Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Economia e finanze: 4.2.3.7 Fondo per Trieste - cap. 7490) 10000 10000 10000 - - 3
- Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6 Aree depresse cap. 7380) 10165 10165 5000 - - 3

Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:
- ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Economia e finanze: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome cap. 7505) 2066 2066 - - - 3
---------------------------------------
55284 81107 73876 -

7. Provvidenze per l'editoria.

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni e attività culturali: 3.2.3.6 Editoria libraria cap. 7561) 2582 2582 2582 2582 2005 3
---------------------------------------
2582 2582 2582 2582
=======================================

8. Edilizia residenziale e agevolata.

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Economia e finanze: 3.2.3.8 - Edilizia abitativa cap. 7073) 88779 51646 - - - 3

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 63, lettera b): Edilizia residenziale (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 Edilizia abitativa cap. 7437) 41317 41317 41317 - - 3

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:
- ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.1 Edilizia di servizio - cap. 7348) 51646 - - - - -

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli (Economia e finanze: 3.2.3.8 - Edilizia abitativa - cap. 7072) 23241 23241 23241 - - -

Legge n. 21 del 2001: Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione:
- ART. 4. comma 2: Interventi per l'edilizia (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 Edilizia abitativa cap. 7445) 15494 - - - - -
- ART. 7, comma 3: Interventi per l'edilizia abitativa (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 Edilizia abitativa cap. 7446) 6817 - - - - 3
-----------------------------------------
227294 116204 64558 -

9. Mediocredito centrale SIMEST Spa.

Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299) 50000 - - - - -

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:
- ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Economia e finanze: 3.23.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301) 77469 - - - -

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):
- ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7298) 94718 103292 25823 - - 3

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):
- ART. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7298) 23034 - - - -

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
- ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7298) 17869 - - - -

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:
- ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299) 36152 36152 281985 - - 3

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
- Art. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7299) 38734 38734 38734 116203 2007 3
- ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7298) 25823 25823 25823 258228 2006 3
-----------------------------------------
363799 204001 372365 374431

10. Artigiancassa.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Economia e finanze: 3.2.3.19 - Artigiancassa cap. 7165) 36023 - - - -

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Economia e finanze: 3.2.3.19 Artigiancassa cap. 7165) 15365 - - - -
-----------------------------------------
51388 - - -
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11. Interventi nel settore dei trasporti.

Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:
- Art. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 Trasporto rapido di massa - cap. 8163) 38734 64041 64041 - - 3
- Art. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 Trasporto rapido di massa - cap. 8165) 5165 5165 5165 - - 3

Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti:
- ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.4 Trasporti in gestione diretta ed in concessione cap. 8095) 44157 64815 64815 - - 3

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Economia e finanze: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) 4359061 5087100 5077100 4892396 2005 3

Decreto legislativo n. 250 del 1997; Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) (articolo 7) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.12 Ente nazionale per l'aviazione civile cap. 7954) 45291 45291 - - - 3

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:
- ART. 9-bis: Piano triennale per l'informatica e sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Service: - VTS) (Infrastrutture e trasporti:5.2.3.3 Informatica di servizio cap. 8079) 3873 7747 7747 - - -
Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 Ferrovie dello Stato cap. 8122) 1808 1808 1808 7230 2008 3

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:
- ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali cap. 8151) 100709 100709 100709 704964 2011 3
- ART. 2, comma 5/a: Parco autobus (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali - cap. 8151) 32020 47514 47514 - - 3
- ART. 2, comma 6: Acquisto di autobus a basso impatto ambientate (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali cap. 8151) 15494 15494 15494 - - 3
- ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali cap. 8151) 516 516 516 4132 2012 3
- ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 Trasporto rapido di massa - cap. 8164) 25823 25823 25823 113621 2009 3
- ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 Ferrovie dello Stato cap. 8118) 2582 - - - - 3

Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:
- ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 Ferrovie dello Stato cap. 8119) 56810 56810 56810 172497 2007 3
- ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 Ferrovie dello Stato cap. 8120) 129114 129114 129114 387343 2007 1

Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.11 Mobilità ciclistica cap. 8188) 13411 10829 500 - - 3

Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:
- ART. 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3 Opere marittime e portuali - cap. 7849) 39251 59909 59909 - - 3
- ART. 11: Risanamento del sistema idroviario padano-veneto (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.7 Sistemi idroviari cap. 7900) 2582 2582 2582 - - 3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
- ART. 144, comma 12: Linea ferroviaria Parma-La Spezia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 Ferrovie dello Stato cap. 8128) 2066 2582 - - - 3
- ART. 144, comma 13: Mutui per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela (Economia e finanze: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome cap. 7511) 516 1033 1033 - - 3
- ART. 145, comma 48: Canale navigabile dei Navicelli (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.7 Sistemi idroviari cap, 7901) 2582 2582 - - - 3
- ART. 145, comma 71: Servizio Fiera di Milano (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 Trasporto rapido di massa cap. 8167) 15494 25823 - - - 3
------------------------------------------
4937059 5757287 5660680 6282183

Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine

Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto:
- ART. 29: Costruzione, ammodernamento e acquisto immobili per il Corpo della Guardia di finanza (Economia e finanze: 7.2.3.1 Edilizia di servizio cap. 7822) 9813 22724 22724 - - 3
-----------------------------------------
9813 22724 22724 -

13. Interventi nel settore
della ricerca.

Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:
- ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.1 Ricerca scientifica cap. 8920/p) 12911 - - - -

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia.
- ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.1 Ricerca scientifica cap. 8921) 28405 28405 28405 - - 3

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:
- ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Economia e finanze: 3.2.3.34 Ricerca scientifica cap. 7310) 5165 - - - -

Legge n. 10 del 2001: Navigazione satelLitare (Economia e finanze: 3.2.3.34 Ricerca scientifica cap. 7311; 4.2.3.24 - Navigazione satellitare - cap. 7572) 25823 - - - -
----------------------------------------
72304 28405 28405 -

14. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica.

Legge n. 522 del 1999: Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale (articolo 2) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.1 Imprese navalmeccaniche e armatoriali cap. 7807) 6456 18076 18076 - - 3
----------------------------------------
6456 18076 18076 -

16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale per ammortamento mutui (infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 Ente Nazionale per le Strade - cap. 7169) 1077329 1074230 1032914 - - 3

Legge n. 662 del 1996; Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 Opere stradali cap. 7142) 10329 10329 10329 123950 2016 3
- ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 Opere stradali cap. 7143) 10329 10329 10329 123950 2016 3 - ART. 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale di programma Basilicata: decreto legislativo n. 76 del 1990, articolo 23, comma 2: Interventi di viabilità della Valle d'Agri (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 - Ente Nazionale per le Strade cap. 7175) 7747 7747 7747 - - 3 Decreto legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni per favorire l'occupazione:
- ART. 19-bis: Realizzazione e potenziamento tratti autostradali (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 - Opere stradali - cap. 7144) 38734 38734 38734 568103 2017 3

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:
- ART. 3; Autostrade (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 Opere stradali cap. 7145) 41317 54228 54228 - - 3

Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'università e la ricerca:
- ART. 3, comma 1: Opere infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e Como (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.9 Opere varie - cap. 7502) 2500 - - - -

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- ART. 32, comma 5: Interventi di sicurezza stradale (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.5 Opere varie - cap. 7159) 20658 20658 20658 - - 3

Legge n. 388 del 2000 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
- ART. 144, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f) e g): Finanziamento iniziative per il miglioramento della viabilità e dei trasporti (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7169) 51646 51646 64557 - - 3 - ART. 144, comma 8: Completamento dorsale appenninica Atina-Isernia (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 - Opere stradali - cap. 7146) 2582 2582 - - - 3
- ART. 144, comma 10: Interventi viabilità nella regione Basilicata (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 Ente nazionale per le strade - cap. 7176) 1033 - - - -
- ART. 144, comma 14: Realizzazione strada medio Adriatico-medio Tirreno (Infrastrutture e Trasporti: 2.2.3.6 Ente nazionale per le strade - cap. 7171) 8780 13428 8263 - - 3
- ART. 144, comma 16: Interventi infrastrutturali di collegamento con la Valle d'Aosta (Economia e finanze: 4.2.3.17 Province, comuni e comunità montane cap. 7535) 1549 1549 1549 - - 3
------------------------------------------
1274533 1285460 1249308 816003

17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.7 Edilizia giudiziaria cap. 7473) 51646 51646 327950 - - 3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (Economia e finanze: 4.2.3.15 Edilizia giudiziaria cap. 7528) 10329 23241 23241 - - 3
----------------------------------------
61975 74887 351191

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:
- ART. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole e forestali: 6.2.3.1 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111) 5165 5165 - - - 3

Decreto-legge n. 8 del 2987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:
- ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Economia e finanze: 3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7448) 30987 - - - -

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo: Economia e finanze: 4.2.3.4 - Difesa del suolo cap. 7469 5165 5165 258228 - - 3 Ambiente e territorio: 4.2.3.9 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 8051 278887 588761 - - - 3

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Economia e finanze: 5.2.3.13 - Fondo per la montagna - cap. 7698) 58360 51646 46481 - - 3

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:
- ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente e territorio: 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale cap. 7082/p) 106291 106291 183760 - - 3
- ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente e territorio: 2.2.3.7 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico cap. 7281; 2.2.3.9 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale capp. 7300, 7301, 7302; 3.2.3.2 - Piani disinquinamento cap. 7535; 3.2.3.5 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale cap. 7611) 28405 - - - -
- ART. 4, comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'area portuale di Genova (Ambiente e territorio: 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale cap. 7081/p) 2066 2066 - - - 3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente e territorio: 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale cap. 7082) 77469 77469 206583 - - 3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
- ART. 144, comma 15: Interventi di difesa del suolo nel bacino dell'Arno (Economia e finanze: 4.2.3.4 Difesa del suolo cap. 7470) 1033 2582 2582 - - 3
-----------------------------------------
593828 839145 697634 -

21. Interventi in agricoltura.

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole e forestali: 2.2.3.3. - Cassa proprietà contadina cap. 7171) 15494 5165 - - - 3

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario cap. 7439) 103291 - - - -
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Economia e finanze: 3.2.4.3 Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411) 185924 - - - -

Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:
- ART. 1, comma 1: Interventi strutturali per il settore agrumicolo (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624) 5165 - - - -

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7811) 2120 - - - -

Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:
- ART. 2: Interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 - interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7810) 52214 - - - - 3
- ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 - interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7810) 191089 185924 103291 - - 3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
- ART. 129, comma 1, lettera a): Interventi allevamenti ovini (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.5 Zootecnica - cap. 7724) 10329 10329 - - - 3
- ART. 129, comma 1, lettera b): Prevenzione BSE (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.5 Zootecnica - cap. 7725) 10329 10329 - - - 3
- ART. 129, comma 1, lettera c): Influenza aviaria (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.5 - Zootecnica cap. 7726) 15494 15494 - - - 3
- ART. 129, comma 1, lettera d): Impianti viticoli (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario cap. 7477) 12911 12911 - - - 3
- ART. 129, comma 1, lettera e): Crisi mercato degli agrumi (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.4 Informazione e ricerca cap. 7624) 12911 12911 - - - 3
- ART. 129, comma 1, lettera f): Impianti frutticoli colpiti da sharka (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario cap. 7478) 2582 - - - -
- ART. 145, comma 36: Contributi per l'acquisto di macchine agricole (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario cap. 7476) 20658 5165 - - -

Legge n. 122 del 2001: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale:
- ART. 15, comma 1: Incremento stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 499 del 1999 (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 Interventi nel settore agricolo e forestale cap. 7810) 25823 25823 - - - 3
-----------------------------------------
666334 284051 103291 -

22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole e forestali: 6.2.3.1 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario cap. 8104) 6197 5165 - - - 3
---------------------------------------
6197 5165 - -

23. Università (compresa edilizia).

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.3 Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica cap. 8957/p) 154937 258228 353773 - - 3

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (istruzione, università e ricerca: 25.2.3.3 Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica capp. 8957/p, 8960/p, 8964/p) 51645 74886 74886 - - 3
-----------------------------------------
206582 333114 428659 -

25. Sistemazione aree urbane.

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.20 Fondo per Roma capitale cap. 7657) 113621 154937 103291 - - 3

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 2, comma 63, lettera a): Programmi di riqualificazione urbana (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.3 Edilizia abitativa cap. 7131) 105874 152355 - - - 3
-----------------------------------------
219495 307292 103291 -

26. Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali.

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Ripiano deficit USL (Economia e finanze: 4.2.3.22 Ripiano deficit spesa sanitaria - cap. 7563) 3098741 1549371 - - - 3
------------------------------------------
3098741 1549371 - -

27. Interventi diversi.

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (Economia e finanze: 3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo cap. 7415) 20658 - - - -

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:
- ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.2 - Formazione professionale capp. 7111, 7112) 13428 - - - -

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7): Ambiente e territorio: 5.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8550/p 5165 - - - - Infrastrutture e trasporti: 6.2.3.4 Mezzi navali ed aerei capp. 8344, 8345, 8346 4545 - - - -

Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.19 Patrimonio culturale non statale - cap. 7647) 2500 - - - -

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Economia e finanze: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie cap. 7493) 3079552 4127377 6714161 1032914 - 3

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Economia e finanze: 5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 7646) 12911 - - - -

Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.3 Interventi nelle grandi città - cap. 7374) 5165 10329 10329 - - 3

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Economia e finanze: 3.2.3.14 Ente nazionale di assistenza al volo cap. 7116) - - - - -

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole e forestali: 5.2.3.2 - Pesca capp. 7991, 7992, 7994, 7997,7999, 8002) 19671 15494 10329 - - 3

Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia (Interno: 7.2.3.2 Potenziamento servizi e strutture - cap. 7401) 20142 20142 20142 - - 3

Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale (Economia e finanze: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali cap. 7520) 28405 15494 15494 - - 3

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
- ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (Salute: 2.2.3.2 Ricerca scientifica cap. 7010) 77469 77469 - -

Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
- ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.3.2 Finanziamento enti locali - cap. 7236) 113621 105874 103291 - - 3

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
- ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 Occupazione cap. 7141) 568103 516199 516199 - - 3
- ART. n. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Economia e finanze: 4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499) 145124 160102 160102 - - 3

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.3.2 Finanziamento enti locali - cap. 7232) 116203 - - - -

Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996. Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (articolo 1-bis) (Economia e finanze: 4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464) 154937 - - - -

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
- ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.3.3 Altri interventi enti locali cap. 7239) 98127 98127 98127 - - 3

Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Economia e finanze: 4.2.3.14 - Occupazione cap. 7525) 77469 - - - -

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:
- ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Economia e finanze: 3.2.4.1 - SACE cap. 7401) 41371 46481 - - - 3
- ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Economia e finanze: 3.2.4.1 - SACE cap. 7400) 51646 - - - -

Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica:
- ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (Economia e finanze: 3.2.3.9 - Edilizia scolastica - cap. 7080) 30987 30987 30987 - - 3

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo I) (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.5 Opere varie - cap. 7156) 15494 15494 15494 216912 2018 1

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (Interno: 3.2.3.3 Altri interventi enti locali - cap. 7243) 103291 103291 103291 - - 3
- ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Economia e finanze: 4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464) 696461 950136 920116 1761119 - 3
- ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Salute: 2.2.3.3 Riqualificazione assistenza sanitaria cap. 7040) 309874 - - - -

Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000
- ART. 1, comma 1: Interventi in materia di edilizia sanitaria (Salute: 2.2.3.5 Edilizia sanitaria cap. 7090) 15494 - - - -

Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.3.3 Edilizia di servizio cap. 7245) 11879 11879 10071 - - 3

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Economia e finanze: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato cap. 7335) 41317 41317 41317 619748 2019 3
- ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (Economia e finanze: 3.2.3.17 - Metanizzazione cap. 7151) 5165 5165 5165 25823 2009 3

Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):
- ART. 55: Contributo a titolo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Economia e finanze: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome cap. 7507) 5165 5165 5165 - - 3

Legge n. 285 del 2000: Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006" (Economia e finanze: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali cap. 7366) 17560 17560 17560 - - 3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
- ART. 141, comma 1: Interventi per il patrimonio idrico nazionale (Economia e finanze: 3.2.3.37 Risparmio idrico e utilizzo acque reflue cap. 7328) 23757 47514 47514 - - 3
- ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (Difesa: 10.2.3.2. Attrezzature e impianti cap. 7127; 11.2.3.2 Attrezzature e impianti cap. 7177; 26.2.3.2 Attrezzature e impianti cap. 7510) 103291 103291 103291 - - 3

Legge n. 400 del 2000: Rifinanziamento della legge n. 513 del 1999 e altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (Beni e attività culturali: 3.2.3.2 Enti ed attività culturali - cap. 7431; 4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale cap. 7881; 4.2.3.7 Piani per l'archeologia cap. 7981; 5.2.3.4 Archivi statali cap. 8121; 6.2.3.3 Patrimonio culturale non statale - cap. 8314; 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale cap. 8336; 7.2.3.3 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 8521; 9.2.3.2 Patrimonio culturale non statale - cap. 8782; 9.2.3.3 - Patrimonio culturale statale cap. 8804) 35687 - - - -

Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali (Beni e attività culturali: 6.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale capp. 8314, 8316; 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale capp. 8336, 8337; 7.2.3.4 - Patrimonio culturale statale cap. 8542) 20400 25306 - - - 3

Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati:
- ART. 22, comma 1: Acquisto ricevitori-decodificatori (Comunicazioni: 4.2.3.4 Apparati di comunicazioni cap. 7590) 38411 12911 - - - 3
- ART. 23, comma 1: Contributi a favore delle emittenti televisive locali (Comunicazioni: 4.2.3.3 Radiodiffusione televisiva locale cap. 7580) 52524 - - - -

Legge n. 84 del 2001: Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica (Economia e finanze: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali cap. 7521) 51646 - - - -

Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo:
- ART. 10, comma 4: Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico (Attività produttive; 3.2.3.10 - Fondo rotazione prestito risparmio turistico cap. 7460) 3615 - - - -
- ART. 12, comma 3: Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (Attività produttive; 3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive cap. 7359) 103405 77582 75000 - - 3
--------------------------------------------
6341635 6640686 9023145 3656316
--------------------------------------------- TOTALE 27566394 29104348 24638453 16044768

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 699):
Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Tremonti) il 29 settembre 2001.
Assegnato alla 5^ commissione (Bilancio), in sede
referente, il 6 ottobre 2001, con pareri delle commissioni
1^, 2^, 3^, 4^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^, Giunta
per gli affari delle Comunita' europee e parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla 5^ commissione il 17, 18, 23, 24, 25,
26, 29, 30 e 31 ottobre 2001. Relazione scritta presentata
il 1 novembre 2001 (atto n. 699 e 700/A - relatore sen.
Tarolli).
Esaminato in aula il 4 ottobre 2001 (deliberato stralcio
art. 35, comma 2 che forma l'atto S.699-bis) il 5, 6, 7, 8,
9, 12, 13, 14 novembre 2001 e approvato il 15 novembre
2001.
Camera dei deputati (atto n. 1984):
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede
referente, il 20 novembre 2001, con pareri del comitato per
la legislazione e delle commissioni I, II, III, IV, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione il 27, 28 e 29 novembre
2001; il 4, 5, 6 e 7 dicembre 2001.
Relazione scritta presentata il 7 dicembre 2001 (atto n.
1984/A 1985/A - relatore on. Conte.
Esaminato in aula il 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18
dicembre 2001 e approvato con modificazioni il 19 dicembre
2001.

Senato della Repubblica (atto n. 699-B):
Assegnato alla 5^ commissione (Bilancio), in sede
referente, il 20 dicembre 2001, con pareri delle
commissioni 1^, 2^, 3^, 4^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^,
13^, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e
parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 5^
commissione il 20 e 21 dicembre 2001. Esaminato in aula il
21 dicembre 2001 e approvato il 22 dicembre 2001.
Risparmia fino a 230 euro