Gazzetta n. 25 del 2002-01-30
LEGGE 28 dicembre 2001, n. 449
Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004", corredato delle relative note. (Legge pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2001, n. 449, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2002, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).



Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.)



Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2002 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. Il Ministro dell'economia, e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Ente nazionale di assistenza al volo" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale di assistenza al volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e, successive modificazioni.
4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 35.000 milioni di euro.
5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2002 in 5.164.568.991 euro ciascuno.
6. Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno finanziario 2002, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unita' previsionale di base "interessi sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro 1.923.801.949, 619.748.279, 516.456.900, 2.737.221.565 e 10.329.137.982.
9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 aprile 1970) nonche' per importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2001 sono riferiti alla competenza dell'anno 2002 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base sopra richiamata "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Aree depresse" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.
15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri dei personale gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.
16. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita' previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 157 del 1992.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
22. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessare del fondo iscritto nell'unita' previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato, di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
24. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" delle stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unita' previsionali di base del medesimo centro di responsabilita'.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
26. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unita' previsionali di base le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2002 alle unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
30. Le disponibilita' conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative alla protezione civile e alle imprese radiofoniche ed editoriali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
31. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2002, e' stabilito in 420.
32. Nell'elenco n. 7, annesso, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.
33. Per l'anno 2002 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnate e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
34. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo, 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.



Note all'art. 2:
- I testi vigenti degli articoli 3 e 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145
(Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo
per il traffico aereo generale), e successive modificazioni
sono i seguenti:
"Art. 3 (Compiti dell'Azienda). - L'Azienda
provvede:
a) alla organizzazione ed all'esercizio dei
servizi del traffico aereo generale, delle
telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni
aeronautiche, dei servizi metereologici aeroportuali, e i
relativi servizi amministrativi, tecnici e di supporto,
nonche' dei servizi del traffico aereo inerenti ai
movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;
b) al potenziamento, all'ammodernamento ed alla
costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio o
visuale, alla loro installazione ivi comprese le
acquisizioni di terreno e le opere demaniali e alla
manutenzione anche in relazione:
allo sviluppo del traffico aereo;
al progresso tecnologico;
alle modificazioni delle norme internazionali in
materia di assistenza al volo;
c) alla ricerca ed alla promozione di studi ed
esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti
l'assistenza al volo;
d) al collegamento con altre amministrazioni
pubbliche al fine di realizzare le forme di collaborazione
necessarie riguardo ai problemi territoriali di comune
interesse;
e) ai rapporti con enti e organizzazioni
internazionali del settore;
f) ai rapporti con enti e societa' nazionali che
operano nel settore;
g) alla predisposizione degli elementi
tecnicoeconomici delle tariffe dei propri servizi, nonche'
all'accertamento, alla registrazione, alla
contabilizzazione, all'imputazione ed alla riscossione del
provento di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1977, n.
411;
h) al reclutamento e, direttamente o
indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del
personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di
assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed
abilitazioni nonche' al movimento del personale secondo le
esigenze dei servizi di assistenza al volo; restano ferme
le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di
licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che
le stesse non siano in contrasto con la normativa
internazionale;
i) all'amministrazione in generale ed alle
procedure amministrative inerenti l'attivita' contrattuale;
l) ai controlli, a terra e in volo, sulla
rispondenza agli standards delle radio assistenze e degli
aiuti luminosi per l'atterraggio;
m) alla pianificazione ed alla programmazione
dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione
della costruzione di nuovi aeroporti civili o della
ristrutturazione di quelli esistenti, i requisiti
tecnico-operativi relativi all'assistenza al volo;
n) agli accertamenti delle infrazioni alla
normativa sull'assistenza al volo;
o) alla imposizione delle servitu' necessarie per
il funzionamento degli impianti;
p) al rilievo, alla compilazione ed alla
pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali nei limiti
degli aeroporti di propria competenza;
q) alla diretta gestione, fatto salvo il disposto
di cui alla lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio
1980, n. 242, di tutti gli affari che comunque la
riguardano, nonche' di quelli relativi ad altri servizi
eventualmente trasferiti all'Azienda;
r) all'emanazione della normativa
tecnico-operativa dei servizi di competenza.
L'Azienda ha inoltre facolta' di partecipare a
societa' ed enti, operanti anche all'estero, aventi per
fini l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o
comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo, e di
partecipare a societa' ed enti operanti anche all'estero
aventi per fini la fornitura a terzi di consulenza ed
assistenza tecnica, di studio, di progettazione, di
costruzione o di gestione temporanea nelle fasi di
avviamento di enti del servizio di controllo del traffico
aereo, di sistemi ed impianti, di telecomunicazioni e di
elaborazione automatica dei dati, di enti del servizio
meteorologico, climatologico e fisico dell'atmosfera.
La partecipazione alle societa' o enti di cui al
precedente comma deve essere approvata dal Ministro dei
trasporti e, qualora si tratti di societa' o enti operanti
all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari
esteri.
Le norme con le quali si attribuiscono alla
Direzione generale degli impianti e dei mezzi per
l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le
telecomunicazioni, competenze in materia di assistenza al
volo e traffico aereo civile stabilite con decreti del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e
1478, sono abrogate in quanto incompatibili con il presente
decreto.
E' altresi' abrogato l'art. 3 della legge 30 gennaio
1963, n. 141, nonche' ogni altra norma che attribuisce ad
altri organismi militari e civili competenze devolute dal
presente decreto all'Azienda.
"Art. 4 (Servizi gestiti dall'Azienda). - Con
riferimento al precedente art. 3, punto a), l'Azienda
gestisce in particolare:
i servizi del traffico aereo, consistenti nei
servizi di controllo del traffico aereo, nel servizio
informazioni di volo, nel servizio consultivo e di allarme,
negli spazi aerei di cui al precedente art. 2 e sugli
aeroporti civili. I predetti servizi potranno riguardare,
ove cio' sia richiesto dall'Aeronautica militare, anche
spazi aerei di competenza della citata forza armata e
aeroporti militari;
il servizio meteorologico aeroportuale;
il servizio informazioni aeronautiche;
i servizi fisso e mobile delle telecomunicazioni
aeronautiche, il servizio di radionavigazione e di quello
di radiodiffusione".
- Il testo vigente dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59) e' il seguente:
"Art. 8 (Piano previsionale degli impegni
assicurativi). - 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il
CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale
degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di
internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della
rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul bilancio
dello Stato. La legge di approvazione del bilancio dello
Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili
in garanzia ai sensi dell'art. 2, distintamente per le
garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro
mesi".
- Il testo vigente dell'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' il seguente:
"2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le
garanzie passive rilasciate dallo stesso sono garantiti
dallo Stato nei limiti indicati all'art. 8, comma 1".
- I testi vigenti degli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio), sono i
seguenti:
"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie
e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.".
"Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di
residui perenti delle spese in conto capitale). - Nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo
speciale per la riassegnazione dei residui passivi della
spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa".
"Art. 9 (Fondo di riserva per le spese
impreviste). - Nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di
riserva per le spese impreviste", per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che
non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto
2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino
i bilanci futuri con carattere di continuita'.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la
loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio
hanno luogo mediante decreti del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da
registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le
dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli
interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro e' allegato un elenco da approvarsi, con
apposito articolo, dalla legge di approvazione del
bilancio, delle spese per le quali puo' esercitarsi la
facolta' di cui al comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.".
"Art. 9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni
di cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del
tesoro e' istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione
delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento e'
annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge
di approvazione del bilancio.
2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta
del Ministro interessato, che ne da' contestuale
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti,
sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati
di previsione delle amministrazioni statali le somme
necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'art. 3,
comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono
trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della
parificazione del rendiconto generale dello Stato. I
medesimi decreti di variazione sono trasmessi al
Parlamento.".
- Il testo vigente dell'art. 12, primo e secondo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' il seguente:
"Art. 12 (Assegnazioni di bilancio). - Con decreti
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono
iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi
indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su
prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per
eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in
dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe
autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni
relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi,
tassativamente autorizzati e regolati per legge, per
integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al
precedente art. 8, nonche' per fronteggiare le esigenze
derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui
agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del
regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio
in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.
In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata
possono, mediante decreti del Ministro del tesoro,
iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la
restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento
di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di
somme comunque riscosse per conto di terzi.".
- Il titolo del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96 e': "Trasferimento delle competenze dei soppressi
Dipartimento per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre
1992, n. 488" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
1993, n. 79).
- Il testo vigente dell'art. 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi) e' il seguente:
"Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo
comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali,
assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali;
dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della
popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
a favore della collettivita' nazionale o di Paesi del terzo
mondo.".
- Il testo vigente dell'art. 24 della legge
11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e'
il seguente:
"Art. 24 (Fondo presso il Ministero del
tesoro). - 1. A decorrere dall'anno 1992 presso il
Ministero del tesoro e' istituito un fondo la cui dotazione
e' alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa
di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, e successive modificazioni.
2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro
il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e
l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di
adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale
della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie
nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva,
documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non e'
computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal
presente articolo alle associazioni venatorie nazionali
riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al
controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
- Il testo vigente dell'art. 18, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di
risorse idriche) e successive modifiche e' il seguente:
"3. E' istituito un fondo speciale per il
finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico
e al riuso delle acque reflue, nonche' alle finalita' di
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni. Le maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti
da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in
atto alla data di entrata in vigore della presente legge
sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme
sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici.".
- Il testo vigente dell'art. 12, comma 3, lettera b)
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive
modificazioni e' il seguente:
"3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della
quota individuata ai sensi del comma precedente, e'
ripartito con riferimento al triennio successivo entro il
15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni
del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal
CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome; la quota capitaria di
finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata
sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in
relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in
tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi
dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
a) (Omissis);
b) mobilita' sanitaria per tipologia di
prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base
di contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle
unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) (Omissis)".
- Il testo vigente dell'art. 21 della legge
26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato ) (legge
finanziaria 1983), e' il seguente:
"Art. 21. - In apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e' iscritta, per l'anno 1983, la
somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di
progetti immediatamente eseguibili per interventi di
rilevante interesse economico sul territorio,
nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture
nonche' per la tutela di beni ambientali e culturali e per
le opere di edilizia scolastica e universitaria.
Nei venti giorni successivi alla data di
pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,
determina, con delibera da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, i criteri di riparto tra
amministrazioni centrali e regionali e tra settori di
intervento nonche' i parametri di valutazione dei progetti.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della delibera di cui al precedente comma, le
amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i
rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i
successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di
ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.
Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa
le modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della
Cassa depositi e prestiti, per le procedure di
finanziamento delle opere di competenza regionale.
In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al
primo comma, e' autorizzato il ricorso alla Banca europea
per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del
controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di
appositi mutui per le finalita' del presente articolo.
Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il
CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia
possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
per ciascun progetto, la quota per la quale
l'amministrazione interessata e' autorizzata, a decorrere
dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui
stessi.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed
interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato
mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento,
per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La
Direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla
base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle
rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo
complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Le proposte delle amministrazioni devono situare
ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani
settoriali, se esistenti, e contenere indicatori
quantitativi di convenienza economica del progetto quali il
saggio di rendimento interno e il valore attuale netto
stimato per progetto, secondo la metodologia indicata dal
Ministero del bilancio e della programmazione economica.
La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107,
primo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene
determinata sulle disponibilita' nette complessive.
- Il testo vigente dell'art. 36 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato), e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 36. - I residui delle spese correnti non
pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in
cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono
perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti
spese per lavori, forniture e servizi possono essere
mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi
successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo
esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione,
salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza
di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo
quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il
periodo di conservazione e' protratto di un anno. Per le
spese in annualita' il periodo di conservazione decorre
dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in
bilancio di ciascun limite di impegno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti
da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per
contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di
forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio
successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli effetti
amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non
risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono
economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto
dell'esercizio 1982.
[Sono pero' mantenuti oltre al termine stabilito nel
precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o
di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia
assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di
opere prestate o di lavori o di forniture eseguite].
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al
31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso,
con distinta indicazione dei residui di cui al secondo
comma del presente articolo, sono allegati oltre che al
rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello
della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai
residui possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa.
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge 2 maggio
1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la
rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della
provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987) e' il
seguente:
"Art. 2 (Procedure). - 1. Gli interventi per la
difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di
cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto
delle risorse disponibili ai fini della presente legge e
con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico
sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali
interessati:
a) individua e propone all'Autorita' di bacino,
nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c)
dell'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli
aventi carattere di assoluta urgenza;
b) formula proposte all'Autorita' di bacino
relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
3. Gli stralci dello schema previsionale e
programmatico del bacino del Po di cui all'art. 3 e il
piano di cui all'art. 5 possono essere sottoposti a
revisione annuale, secondo le procedure stabilite in sede
di prima approvazione".
- Il testo vigente dell'art. 5 della legge 7 marzo
2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti
editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416),
e' il seguente:
"Art. 5 (Fondo per le agevolazioni di credito alle
imprese del settore editoriale). - 1. E' istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della
riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il
Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del
settore editoriale, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo
e' finalizzato alla concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci
anni deliberati da soggetti autorizzati all'attivita'
bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie
stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il
contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di
ciascun beneficio concesso, le somme comunque non
corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
alla data di entrata in vigore della presente legge
esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui
al citato art. 29 e' mantenuto fino al completamento della
corresponsione dei contributi in conto interessi per le
concessioni gia' effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie, mediante procedura automatica,
ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di
ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione,
ampliamento e modifica degli impianti, con particolare
riferimento all'installazione e potenziamento della rete
informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
della distribuzione; di formazione professionale. I
progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al
ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione
del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al
comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i
contributi in conto canone sono concessi con le medesime
procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono,
comunque, superare l'importo dei contributi in conto
interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai
sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto
interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo e' riservata
alle imprese che, nell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda per l'accesso alle
agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5
miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per
la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione
di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove
tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in
favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata
ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di
esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative
di giornalisti o di poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al
presente articolo, la spesa per la realizzazione dei
progetti e' ammessa in misura non eccedente il 90 per cento
di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle
indicate nel primo comma dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,
nonche' le spese previste per il fabbisogno annuale delle
scorte in misura non superiore al 40 per cento degli
investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta
percentuale del 90 per cento e' elevata al 100 per cento
per le cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni.
9. I contributi in conto interessi possono essere
concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani
all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, per progetti realizzati
con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria aventi sede in uno Stato
appartenente all'Unione europea.
10. L'ammontare del contributo e' pari al 50 per
cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo
medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre
condizioni economiche alle quali e' riferito il
finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a
decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, e'
autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo
anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire
18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo,
erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7
della presente legge, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono dettate disposizioni attuative della
presente legge. Sono in particolare disciplinati le
modalita' ed i termini di presentazione o di rigetto delle
domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i
termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'art. 7,
il procedimento di decadenza dai benefici, le modalita' di
verifica finale della corrispondenza degli investimenti
effettuati al progetto, della loro congruita' economica,
nonche' dell'inerenza degli investimenti stessi alle
finalita' del progetto.
14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione
dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente
legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7,
a qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate
al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Il testo vigente dell'art. 19 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile), e successive
modificazioni e' il seguente:
"Art. 19 (Norma finanziaria). - 1. Le somme relative
alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la
protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di
intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova
istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel
corso dell'esercizio in relazione agli interventi da
effettuare.
2. Le disponibilita' esistenti nella contabilita'
speciale intestata al "Fondo per la protezione civile" di
cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,
n. 547, nonche' quelle rinvenienti dalla contrazione dei
mutui gia' autorizzati con legge a favore del Fondo per la
protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro
del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire
nell'apposita rubrica dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi
2 e 3 dell'art. 5, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti
titolari di pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti
statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su
pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione
le norme della legge e del regolamento di contabilita'
generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di
accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se
non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati
emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi
titolo da parte di enti, privati e amministrazioni
pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile
confluiscono all'unita' previsionale di base 31.2.2. dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati all'unita' previsionale di base
6.2.1.2 "Fondo per la protezione civile" (capitolo 7615)
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge a
carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a
formali impegni a carico dei competenti capitoli da
istituire ai sensi del comma 1.".
- Il titolo del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, e' "Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri
franosi nella regione Campania" (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 giugno 1998, n. 134), e convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 1998, n. 183).
-
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attivita'
produttive e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attivita' produttive, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unita' previsionali di base "Restituzione di finanziamenti" e "Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza del centro di responsabilita' "Imprese" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo incentivi alle imprese" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Investimenti" dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per l'anno finanziario 2002.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.



Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 8 della legge 5 marzo
1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti ) e' il
seguente:
"Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione
tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) per
l'attivita' di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e'
destinato all'attivita' di normazione tecnica, di cui
all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata
sull'ammontare del contributo versato dall'I.N.A.I.L. nel
corso dell'anno precedente, e' iscritta a carico del
capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente
capitolo per gli anni seguenti.".
- Il titolo della legge 17 febbraio 1992, n. 166 e'
"Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti
assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai
veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1992, n.
48).
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 3, della legge
28 dicembre 1991, n. 421 (Rifinanziamento di interventi in
campo economico), e' il seguente:
"3. Le somme impegnate per la concessione dei
contributi alle societa' consortili che realizzano mercati
agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate,
sono riassegnate per le stesse finalita' allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.".
- Il testo vigente dell'art. 9, comma 5, della legge
9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia), e' il seguente:
"5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano sono
improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di
concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla
ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
hanno fornito la documentazione relativa agli atti di
impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative
inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione
gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.".
- L'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree
di crisi siderurgica), convertito dalla legge 10 dicembre
1993, n. 513, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. La Societa' di promozione industriale
(SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del
3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120,
nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la
tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni
caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui all'art.
6 del richiamato decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120,
nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e controllo
complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime
finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori risorse
che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese
quelle eventualmente derivanti da revoche o
riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1 marzo
1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.".



Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina, degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.



Note all'art. 4:
- Il titolo del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 514 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
4 ottobre 1996, n. 233) e' il seguente: "Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione
Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni
amministrative alla regione in materia di collocamento e
avviamento al lavoro.".
- Il testo vigente dell'art. 127 del decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni (Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), e' il seguente:
"Art. 127 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32,
commi 1 e 2). Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga. - 1. Il decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale di cui all'art. 59, comma 46, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del
Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito
della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento
dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza
correlata, secondo le modalita' stabilite dal presente
articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente
comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno
precedente, salvo in presenza di dati statistici
inequivocabili che documentino la diminuzione
dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le
regioni in misura pari al 75 per cento delle sue
disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente
con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e
della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei
dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi
dell'art. 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le
comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli
enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi,
possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere
sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti
ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle
cooperative sociali che operano sul territorio, come
previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
criteri e i termini per la presentazione delle domande,
nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti,
dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano
utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono
altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la
solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi
del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art.
131.
5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo
nazionale di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento
dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata
promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa
con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
sensi del presente comma sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di
prevenzione sul territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di
razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di
valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con
le iniziative assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e
di sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di
specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione
alla salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni
centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese
connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere
disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5
e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato
dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, previo parere delle commissioni
parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
di cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per
la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al
comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti
finalita':
a) realizzazione di progetti integrati sul
territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria,
compresi quelli volti alla riduzione del danno purche'
finalizzati al recupero psico-fisico della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati
al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e
sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i
servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di
orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica
della qualita' degli interventi e dei risultati relativi al
recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra
assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e
amministrazioni centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i
soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a
livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di
progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza
correlata, orientati alla strutturazione di sistemi
territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma
7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze
stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'art.
14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea
ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai
progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende
unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e
la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalita'
clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi
programmi riabilitativi.
9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il
Ministro per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le
competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di
linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del
danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la
chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile
delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse
assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati
dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una
commissione presieduta da un esperto o da un dirigente
generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e
del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico,
psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo,
pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
segreteria della commissione e' preposto un funzionario
della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Gli oneri per il funzionamento della commissione
sono valutati in lire 200 milioni annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del
Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso
un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle
amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo
decreto".



Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2002, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale di base "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unita' previsionale di base, nonche' le iscrizioni alle competenti unita' previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unita' previsionali di base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Amministrazione penitenziaria", e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2002, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2002 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2002.
5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2002, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unita' previsionali di base 9.1.1.0 "Funzionamento" e 9.1.2.2 "Paesi in via di sviluppo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.



Note all'art. 6:
- La direttiva 77/486/CEE del Consiglio e' relativa
alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori
migranti (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' Europee 6 agosto 1977, n. L 199. Entrata in
vigore il 2 agosto 1977).
- Il testo vigente dell'art. 5 della legge
6 febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da
effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri)
e' il seguente:
"Art. 5. - Presso sedi all'estero, da individuarsi
con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto
con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti
valuta Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su
indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello
Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato".



Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondi da ripartire per oneri di personale", "Fondi da ripartire per l'operativita' scolastica" e "Scuole non statali", di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizio affari economico-finanziari" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra le unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno finanziario 2002, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2002, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia' approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilita' "Programmazione, coordinamento e affari economici" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive.
6. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonche' di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nell'unita' previsionale di base 25.2.3.2 "Ricerca applicata" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.



Note all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 14, della
legge 10 marzo 2000, n. 62, e' il seguente:
"14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la
spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di
sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
accolgono alunni con handicap.".
- Il testo vigente dell'art. 9 del decreto-legge
17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' il seguente:
"Art. 9 (Cooperazione aerospaziale).
1.
2. Allo scopo di integrare le finalita' e gli
obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva
aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione
strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumera'
provvedimenti idonei a realizzare una migliore e piu'
efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca
pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, e'
prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
3. La parte annuale di risorse eventualmente non
utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalita'
di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, e' destinata al
perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio
1989, n. 184, ed e' corrisposta con i criteri e le
modalita' di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2002 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2002.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilita' "Pubblica sicurezza" per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento".
4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2002, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2002, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.



Note all'art. 8:
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge
12 dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle
eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi
all'amministrazione della pubblica sicurezza) e' il
seguente:
"Art. 1. - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno e' istituito un capitolo con un
fondo a disposizione per sopperire alle eventuali
deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di
bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti
con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo
e' fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno stesso:
capitolo 1446.... L. 400.000.000
capitolo 1452.... " 300.000.000
capitolo 1459.... " 500.000.000
capitolo 1469.... " 300.000.000
I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
sono indicati nell'annessa tabella.".
- Il testo vigente dell'art. 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio ) e' il
seguente:
"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie
e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.".
- Il testo vigente degli articoli 55 e 69 della
legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi) e' il seguente:
"Art. 55. - Il patrimonio degli ex economati dei
benefici vacanti e dei Fondi di religione di cui all'art.
18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il
culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di
Roma e delle aziende speciali di culto, denominate Fondo
clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto -
gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della
Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, e' riunito
dal 1 gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione
di Fondo edifici di culto.
Il Fondo edifici di culto succede in tutti i
rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni
predetti".
"Art. 69. - I patrimoni della basilica di San
Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro
nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San
Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono
trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di
culto.".



Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto e' fissato, per l'anno finanziario 2002, in 3.500 unita'.
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, e' stabilito, per l'anno finanziario 2002, in 40 unita'.
5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2002, e' fissato in 93 unita'.
6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve e' fissata, per l'anno finanziario 2002, nel numero di 500 unita'.
7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' determinato, per l'anno finanziario 2002, in 120 unita'.
8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 21 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di Porto" del medesimo stato di previsione.
9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto", dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Opere pubbliche ed edilizia" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Note all'art. 10:
- Il titolo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni e' "Istituzione dell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi,
disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di
un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci
su strada" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
1974, n. 200).
- Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Regolamento per
l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del
centro di elaborazione dati della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), e'
il seguente:
"Art. 10. - 1. L'utenza del servizio e' concessa
dietro pagamento degli oneri di seguito indicati:
a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti
dalla convenzione da prestarsi secondo le modalita' di cui
alla legge 10 giugno 1982, n. 348;
b) canone di abbonamento per ciascun anno della
durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
convenzione il canone e' dovuto in ragione di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di
stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
la convenzione e' computato nei dodicesimi;
c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per
le informazioni ricevute nel trimestre precedente in base
alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo
stabilito per la fornitura di informazioni con particolari
stati di aggregazione.
2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
a) quanto alla cauzione in un importo pari a
quello del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto
della stipula della convenzione;
b) quanto al canone annuo di abbonamento:
b.1) in L. 1.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria A dell'art. 3;
b.2) in L. 2.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria B dell'art. 3;
c) quanto al costo delle singole informazioni
ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni
informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i
collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
per ogni informazione ricevuta utilizzando le
apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4
dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo
stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara'
valutato di volta in volta dal direttore generale della
M.C.T.C.
3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma
2 vengono revisionati in relazione alla variazione
accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti
dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei
canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del
presente articolo.
4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera
b), e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente
postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale
dello Stato competente per territorio, con imputazione
all'apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei
corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello
Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti e della
navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere
trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione
civile.
5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a)
e b) del comma 2 deve essere effettuato:
a) la prima volta, dopo la stipula della
convenzione e prima dell'attivazione del collegamento.
Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del
centro elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi
attestati di versamento;
b) per ogni anno di rinnovo della convenzione,
entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al
corrispettivo di cui alla lettera b).
6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla
lettera c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza
trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di
emissione di apposita comunicazione che altrimenti e'
considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna
comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle
informazioni ricevute nel trimestre precedente.
7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un
solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del
Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi
sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la
cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
in vigore. Il collegamento e' riattivato soltanto dopo
l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c)
del comma 1.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti
di cui all'art. 3.".
- Il titolo della legge 6 agosto 1991, n. 255 e'
"Potenziamento degli organici del personale militare delle
capitanerie di porto" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 agosto 1991, n. 190).
- Il testo dell'art. 15 della legge 19 maggio 1986,
n. 224 (legge 19 maggio 1986, n. 224 (Norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni
alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato
e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della
Guardia di finanza), e' il seguente:
"Art. 15. - 1. Il numero massimo degli ufficiali
piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge,
che, per ciascun esercizio finanziario, puo' essere
mantenuto in servizio, e' determinato annualmente con la
legge di approvazione del bilancio di previsione dello
Stato.
2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si
applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47
della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonche' quelle di
cui all'art. 46 della precitata legge, come sostituito dal
successivo art. 33.
3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare,
anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui
all'art. 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.".
- Il testo dell'art. 5 della legge 7 giugno 1990, n.
144 (Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo
delle capitanerie di porto della normativa in materia di
reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti
di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina
militare), e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Le unita' di ufficiali di complemento
del Corpo delle capitanerie di porto da avviare ai corsi di
pilotaggio saranno contenute nell'ambito del contingente di
forza bilanciata degli ufficiali piloti di complemento
stabilito con l'ultima legge di bilancio.".
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma
dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n.
662) e' il seguente:
"Art. 4 (Ufficiali dei ruoli normali). - 1. Gli
ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono
tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno
frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato
con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli
ordinamenti di ciascuna Forza armata.
2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi
di concorso per l'ammissione alle Accademie militari
possono essere previste, oltre alle riserve di posti
stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a
favore di particolari categorie di personale militare in
servizio nella relativa Forza armata.
3. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per
l'ammissione alle Accademie militari non puo' essere
inferiore a diciassette anni e superiore a ventidue anni
alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione
per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite
massimo e' elevato di un periodo pari all'effettivo
servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a
favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano
prestato servizio militare nelle Forze armate.
4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli
normali possono essere tratti con il grado di tenente,
mediante concorso per titoli ed esami, anche dai giovani in
possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun
ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non
abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data
indicata nel bando di concorso.
5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali
del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto
possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche
dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo
corso o di capitano di macchina.
6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere
banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei
frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno
il ciclo formativo per essi previsto per un determinato
ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle
promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il
medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente
decreto.
7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano
corsi applicativi di durata non superiore ad un anno
accademico le cui modalita' sono disciplinate dagli
ordinamenti degli istituti di formazione di ciascuna Forza
armata.
8. L'anzianita' relativa degli ufficiali di cui ai
commi 4 e 5 e' rideterminata, a seguito del superamento
degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della
graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine
del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i
pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive
Accademie militari che terminano il ciclo formativo nello
stesso anno.
9. I candidati che non superino il corso applicativo
sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere
o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai
ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio
per i militari in servizio permanente e per il restante
personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di leva.
9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie
militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per
effetto delle disposizioni del presente articolo, al
personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei
marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di
truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla
relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per
effetto di disposizioni normative a carattere generale.".
- I testi degli articoli 7, 8 e 11 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze
armate), e successive modificazioni sono i seguenti:
"Art. 7 (Volontari di truppa in ferma
breve). - 1. Le Forze armate, con esclusione dell'Arma dei
carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma
breve secondo le seguenti ripartizioni:
Esercito 23.000;
Marina 5.509;
Aeronautica 2.250.
Nell'ambito della Marina possono essere, altresi',
mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle
Capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano
completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad
applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento
di attuazione.
4. I volontari in ferma breve dovranno
prioritariamente essere impiegati nelle unita' operative e
addestrative dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica.".
"Art. 8 (Volontari di truppa in ferma breve). - 1.
Le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 3,
comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
disciplinano il reclutamento in relazione alle esigenze
numeriche fissate annualmente in legge di bilancio, il
proscioglimento e l'accesso dei volontari che abbiano
completato senza demerito la ferma triennale alle carriere
iniziali della Difesa, delle Forze di polizia e dei Corpi
armati dello Stato.
2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una
durata non inferiore al doppio della durata del servizio
militare di leva e' valido agli effetti dell'assolvimento
degli obblighi di leva.
3. I volontari in ferma breve non possono contrarre
matrimonio, pena la decadenza dalla ferma contratta e
conseguente proscioglimento.".
"Art. 11 (Reclutamento nel ruolo dei
marescialli). - 1. Il personale del ruolo dei marescialli
dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della
Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze
degli organici di cui al precedente art. 3, e' tratto:
a) per il 70% dei posti disponibili in organico,
dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli
allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite
concorsi banditi con decreto ministeriale;
b) per il 30% dei posti disponibili in organico,
dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente, tramite
concorso interno e superamento di apposito corso di
qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.
I posti di cui alla lettera b), eventualmente
rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al
numero dei posti previsti alla lettera a).
2. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1,
possono partecipare:
a) i giovani che:
1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non
appartenenti alla Repubblica;
2) non siano incorsi: in condanne per delitti
non colposi; nel proscioglimento da precedente arruolamento
volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello
Stato, d'autorita' o d'ufficio;
3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi
esercita la potesta', o la tutela;
5) siano riconosciuti in possesso della
idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare
incondizionato e agli incarichi, specializzazioni,
categorie e specialita' di assegnazione;
6) compiano il diciassettesimo anno di eta' e
non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di eta' alla
data prevista per la scadenza del termine di presentazione
delle domande. Per coloro che abbiano gia' prestato
servizio militare obbligatorio o volontario il limite
massimo e' elevato a ventotto anni qualunque sia il grado
da essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti
di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i
pubblici impieghi;
7) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in
cui e' bandito il concorso;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei
volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i
graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che,
alla data prevista per la scadenza del termine di
presentazione delle domande:
1) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in
cui e' bandito il concorso;
2) non abbiano superato il ventottesimo anno di
eta';
3) non abbiano riportato la sanzione
disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o
nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
4) siano in possesso della qualifica non
inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente
nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni.
3. Ai concorsi di cui alla lettera b) del comma 1,
possono partecipare:
a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli
appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista
nel bando di concorso per la scadenza del termine di
presentazione delle domande:
1) non abbiano superato il quarantesimo anno di
eta';
2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in
servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla
media" o giudizio corrispondente;
3) non abbiano riportato la sanzione
disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;
b) nel limite del 20% dei posti disponibili, gli
appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente,
che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):
1) abbiano compiuto sette anni di servizio di
cui almeno quattro in servizio permanente;
2) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in
cui e' bandito il concorso.
Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al
comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove,
la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la
formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgimento
dei relativi corsi sono stabilite con apposito decreto
ministeriale per ciascuna Forza armata.
4. Il personale vincitore del concorso di cui alla
lettera a) del comma 1 e' tenuto a frequentare un corso di
formazione e di specializzazione, completato da tirocini
complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso
ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e
agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e
specialita', secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza
armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato
della selezione psico-fisica e attitudinale, nonche' alle
preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo
di formazione ed istruzione nonche' dei periodi di
tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad
esame e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario
all'espletamento delle prove. Al superamento dell'esame
sono nominati, sulla base della graduatoria di merito,
marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente,
con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno
avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei
possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una
sola volta il primo esame utile.
5. [Al personale proveniente dal ruolo dei sergenti
e dal ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente,
che frequenta il corso previsto nel comma 4, si applica il
titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni].
6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni
previste dai rispettivi regolamenti interni degli istituti
preposti allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4.
7. Gli allievi impediti da infermita' temporanea
debitamente accertata o imputati in procedimento penale per
delitto non colposo o sottoposti a procedimento
disciplinare o sospesi dal servizio per motivi
precauzionali o per altra comprovata causa di
forza maggiore non possono partecipare agli esami finali
per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono
il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al
cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause
non comportino proscioglimento dalla ferma, sono ammessi
alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli
esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con
la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali
sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive
di cui sopra e con l'anzianita' relativa determinata dal
posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio
globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari
grado medesimi.
8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1
viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di
maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal
giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo
maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4,
concluso nell'anno.
9. La partecipazione a corsi di particolare livello
tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, e'
subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni
cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio
permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma.
La ferma precedentemente contratta non rimane operante in
caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.".
- I testi degli articoli 20 e 44 del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti
l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e
stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio
1928, n. 263 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la
contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari),
sono i seguenti:
"Art. 20 (art. 15, legge 17 luglio 1910, n.
511). - Per provvedere alle eventuali deficienze dei
capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 11 ed ai
bisogni di cui all'art. 39 e' istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo
a disposizione.
La prelevazione di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del
Ministro per le finanze registrato alla Corte dei conti.
I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione della spesa del
Ministero della guerra.".
"Art. 44 (art. 50, legge 17 luglio 1910, n.
511). - Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26,
28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto
applicabili, all'amministrazione della Marina militare.".
- Il testo dell'art. 2 del regolamento per i servizi
di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui
al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391( Approvazione del
regolamento per servizi di cassa e contabilita' delle
Capitanerie di porto) e' il seguente:
"Art. 2. - E' abrogato il regio decreto 22 gennaio
1920. Il presente decreto avra' vigore dal 1 luglio 1933.".
- Il titolo della legge 6 agosto 1991, n. 255 e'
"Potenziamento degli organici del personale militare delle
Capitanerie di porto" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 agosto 1991, n. 190).
- Per il testo dell'art. 36 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, si veda in nota all'art. 2.".
- Il testo dell'art. 61-bis del sopra citato regio
decreto e' il seguente:
"Art. 61-bis. - Gli ordini di accreditamento
riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto
competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in
parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono
essere trasportati interamente o per la parte inestinta
all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario
delegato.
La disposizione di cui al precedente comma non si
applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui
che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente
decreto, devono essere eliminati alla chiusura
dell'esercizio.".
- Il titolo della legge 15 dicembre 1990, n. 396 e'
"Interventi per Roma, capitale della Repubblica"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n.
300).



Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle
comunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero
della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e' fissato, per l'anno finanziario 2002, come segue:
a) Esercito n. 23.000;
b) Marina n. 9.840;
c) Aeronautica n. 11.540.
3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:
a) Esercito n. 15;
b) Marina n. 170;
c) Aeronautica n. 215.
4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:
a) Esercito n. 250;
b) Marina n. 130;
c) Aeronautica n. 100;
d) Carabinieri n. 80.
5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2002, come segue:
a) Esercito n. 1.200;
b) Carabinieri n. 107.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in forma volontaria ai sensi del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.357 unita'.
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, e' fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.079 unita'.
8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi e' fissato, per l'anno finanziario 2002, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 12.000 unita'.
9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' fissato, per l'anno finanziano 2002, come segue:
a) Esercito n. 24.000;
b) Marina n. 5.318;
c) Aeronautica n. 2.075.
10. Alle spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi) - specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO - e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unita' previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
12. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio e affari finanziari" e nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri".
13. Ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.



Note all'art. 12:
- Il testo vigente dell'art. 15 della legge 19
maggio 1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli
ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze
armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre
1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza) e'
il seguente:
"Art. 15. - 1. Il numero massimo degli ufficiali
piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge,
che, per ciascun esercizio finanziario, puo' essere
mantenuto in servizio, e' determinato annualmente con la
legge di approvazione del bilancio di previsione dello
Stato.
2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si
applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47
della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonche' quelle di
cui all'art. 46 della precitata legge, come sostituito dal
successivo art. 33.
3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare,
anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui
all'art. 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.
- Il testo vigente del primo comma dell'art. 37
della legge 20 settembre 1980, n. 574 (Unificazione e
riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica) e' il seguente:
"Art. 37. - Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali
di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi di
servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di
vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente
dal giorno successivo a quello del compimento del servizio
di prima nomina.".
- Il testo vigente dell'ultimo comma dell'art. 9
della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi
organici dei sottufficiali in servizio permanente delle
stesse forze armate) e' il seguente:
"La forza organica dei sergenti e dei graduati e
militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma e'
determinata annualmente con la legge di bilancio".
- Il testo vigente del settimo comma dell'art. 2 del
regio decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368 (Modifiche
all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei
sottufficiali della regia marina), come sostituito
dall'art. 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per
i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente
delle stesse forze armate) e' il seguente:
"La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e
comuni del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma
volontaria o in rafferma e' determinata annualmente con la
legge di bilancio".
- Il testo vigente dell'ultimo comma dell'art. 27,
della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi
organici dei sottufficiali in servizio permanente delle
stesse forze armate), e successive modificazioni, e' il
seguente:
"La forza organica dei sergenti e quella dei
graduati e militari di truppa in ferma volontaria e
rafferma e' determinata con la legge di bilancio".
- Il testo vigente dell'art. 4, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente dell'Arma dei carabinieri), e' il seguente:
"Art. 4 (Reclutamento dei carabinieri). - 1. Sono
consentiti:
(Omissis);
b) arruolamenti volontari come carabinieri
ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani
appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei
limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei
posti disponibili nel contingente determinato annualmente
con legge di bilancio".
- Il testo vigente degli articoli 5 e 35 della legge
24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di
leva e sulla ferma di leva prolungata) e' il seguente:
"Art. 5 (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari
ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a
domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di
leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle
esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente
nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalita' di
cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di
chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione
all'esame personale presso il Consiglio di leva.
2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata
sono inclusi nei corsi di qualificazione e di
specializzazione effettuati dall'Amministrazione della
difesa.
3. Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese
in considerazione, oltre alle richieste degli interessati,
anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute,
nonche' i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali
effettuati in sede di visita di leva.
4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata
possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi,
entro i primi trenta giorni di durata del corso".
"Art. 35 (Arruolamenti). - 1. Il Ministro della
difesa ha facolta' di indire bandi per la commutazione, a
domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o
triennale, per i militari che non abbiano superato il
ventiduesimo anno di eta'.
2. Il Ministro della difesa ha, inoltre, facolta',
qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva
risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche,
di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano
ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il
ventiduesimo.
3. I militari in ferma prolungata biennale o
triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile
delle loro aspirazioni, alle categorie, alle
specializzazioni, alle specialita' ed agli incarichi di
impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle
esigenze di ciascuna Forza armata.
4. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale
o triennale e' valido agli effetti dell'assolvimento degli
obblighi di leva.
5. Per il proscioglimento della ferma volontaria
contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo
III della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modifiche, nonche' quelle previste dalla legge 10 maggio
1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali.
6. Gli allievi delle accademie, delle scuole
formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali,
che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per
almeno ventiquattro mesi, sono esonerati dal compiere il
servizio militare di leva".
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate)
e' il seguente:
"Art. 7 (Volontari di truppa in ferma breve). - 1.
Le Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri,
possono mantenere alle armi volontari in ferma breve
secondo le seguenti ripartizioni:
Esercito 23.000;
Marina 5.509;
Aeronautica 2.250.
Nell'ambito della Marina possono essere, altresi',
mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle
capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano
completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad
applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento
di attuazione.
4. I volontari in ferma breve dovranno
prioritariamente essere impiegati nelle unita' operative e
addestrative dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica".
- Per il testo dell'art. 36, secondo comma, del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, si veda in nota all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 61-bis del suddetto regio
decreto, si veda in nota all'art. 10.
- Il titolo della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253) e' il seguente:
"Disposizioni in materia di misure di prevenzione di
carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27
dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio
1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare
sul fenomeno della mafia".
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 496 (Razionalizzazione
delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della
difesa, a norma dell'art. 54, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449) e' il seguente:
"Art. 2 (Disposizioni in materia di organismi
consultivi). - 1. E' istituito, presso il Ministero della
difesa, un comitato consultivo presieduto dal segretario
generale della Difesa.
2. Il comitato e' composto dal sottocapo di
stato maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui
delegato, da un dirigente generale del Ministero della
difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un
magistrato della Corte dei conti e da due esperti con
specifica competenza in materia di analisi dei costi e
contabilita' industriale.
3. Alle riunioni del comitato sono chiamati a
partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla
specificita' degli argomenti in discussione, i
rappresentanti degli stati maggiori di forza armata di
volta in volta interessati e, in qualita' di relatori, i
direttori generali competenti.
4. I componenti sono nominati con decreto del
Ministro della difesa. Con lo stesso decreto il Ministro
della difesa individua il vice segretario generale che
presiede il comitato in caso di assenza, impedimento o
vacanza della carica di segretario generale della Difesa.
Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del
segretario generale della Difesa.
5. Il parere del comitato e' richiesto sui progetti
di contratto derivanti da accordi di cooperazione
internazionale in materia di armamenti e su quelli
attuativi di programmi approvati con legge o con decreto
del Ministro della difesa ai sensi dell'art. 1 della legge
4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato
all'art. 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406, per gli appalti di lavori pubblici.
6. I pareri del comitato riguardano i profili
tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di
contratto sottoposti al suo esame e la congruita' e
convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare,
o concordati con le imprese appaltatrici.
7. Le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, non trovano
applicazione relativamente ai progetti di contratto
relativi a sistemi informativi militari a carattere
operativo connessi con lo svolgimento di compiti
concernenti la difesa nazionale".
- Per il testo degli articoli 20 e 44 del regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti
l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e
stabilimenti militari) vedi in note all'art. 10.
- Il testo vigente dell'art. 7 della legge 22
dicembre 1932, n. 1958 (Norme per l'amministrazione e la
contabilita' degli enti aeronautici) e' il seguente:
"Art. 7. - Nello stato di previsione della spesa del
ministero dell'aeronautica e' istituito un capitolo con un
fondo a disposizione per sopperire alle eventuali
deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del
bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti
con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla
Corte dei conti".
- Il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 2000, n. 424 e' "Regolamento recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia
industria difesa, a norma dell'art. 22 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300" (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17).



Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l'anno finanziario 2002 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" - capitolo 2827 - di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unita' previsionale di base "Interventi nel settore agricolo e forestale" di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche agricole e agroindustriali nazionali" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, l'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.



Note all'art. 13:
- Il testo vigente dell'art. 31 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), e
successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 31 (Beni di proprieta' dello Stato destinati a
riserva naturale). - 1. Fino alla riorganizzazione, ai
sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del
Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali
sono amministrate dagli attuali organismi di gestione
dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far
fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali
statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa
della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge
n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex
Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su
proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio
delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge
5 aprile 1985, n. 124.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro delle finanze,
trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai
sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175
del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua
disponibilita' con la proposta della loro destinazione ad
aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini
di un completamento, con particolare riguardo alla regione
Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti
effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque
tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano
o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e'
affidata all'Ente parco.
4. Le direttive necessarie per la gestione delle
riserve naturali statali e per il raggiungimento degli
obiettivi scientifici, educativi e di protezione
naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai
sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349".
- Il testo vigente dell'art. 77 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59) e' il seguente:
"Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai
sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali,
marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394.
2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l'adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata".
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129.
- La legge 10 febbraio 1992, n. 165 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1992, n. 48) reca
modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n.
41 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1982,
n. 53).
- Il testo vigente dell'art. 24, comma 2, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio) e' il seguente:
"2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro
il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e
l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di
adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale
della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie
nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva,
documentata consistenza associativa".
- La legge 23 dicembre 1999, n. 499 e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.
- I decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e 18
maggio 2001, n. 228 sono pubblicati nella nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario.



Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della
salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Alle spese di cui all'unita' previsionale di base "Programma anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali" dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002, delle somme versate in entrata dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca o sperimentazione, delle unita' previsionali di base "Ricerca scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ordinamento unitario, ricerca ed organizzazione del Ministero" dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2002, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle attivita' relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unita' previsionale di base "Prelievi e trapianti di organi e tessuti" di pertinenza del centro di responsabilita' "Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero" dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1 aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.
7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute e della difesa e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute e della difesa il "Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonche' per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area" dell'unita' previsionale di base "Missioni internazionali di pace" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali" dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002.



Note all'art. 15:
- Per il secondo comma dell'art. 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si veda in nota all'art.
2.
- Il testo vigente dell'art. 12, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive
modificazioni, e' il seguente:
"2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario
nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata
dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro
e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata
svolta da:
1) Istituto superiore di sanita' per le
tematiche di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto
pubblico e privato il cui carattere scientifico sia
riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal
Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri. A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di
cui al presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art.
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni".
- Il testo vigente dell'art. 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993),
e' il seguente:
"12. Con decreto del Ministro della sanita', da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i
diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
conto del costo reale dei servizi resi e del valore
economico delle operazioni di riferimento; le relative
entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di
programmazione, di informazione e di educazione sanitaria
del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori
predetti).".
- Il testo vigente dell'art. 7 della legge 14
ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia
sanitaria) e' il seguente:
"Art. 7 (Incentivazione sperimentale del personale
non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale
del Ministero della sanita). - 1. In relazione
all'accresciuta complessita' dei compiti assegnati al
Ministero della sanita' in materia di vigilanza, ispezione
e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi,
e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici
di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario
di livello dirigenziale, sono destinate alle
sperimentazioni e relative contrattazioni collettive
previste dall'art. 8 del decreto legislativo 4 novembre
1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle
economie di gestione, anche quote delle entrate di cui
all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti".
- Il titolo della legge 1 aprile 1999, n. 91, e
successive modificazioni e' "Disposizioni in materia di
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999, n. 87).
- Il testo vigente dell'art. 4-bis del decreto legge
29 dicembre 2000, n. 393 (Proroga della partecipazione
militare italiana a missioni internazionali di pace,
nonche' dei programmi delle Forze di polizia italiane in
Albania), convertito con modificazioni dalla legge
28 febbraio 2001, n. 27 e' il seguente:
"Art. 4-bis (Monitoraggio sanitario). - 1. E'
disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio
sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a
qualunque titolo hanno operato od operano nei territori
della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a
missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria,
nonche' di tutto il personale della pubblica
amministrazione, incluso quello a contratto, che ha
prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso
le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati,
e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto.
I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo
gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o
civile.
2. Con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalita', le
condizioni e i criteri per l'attuazione del presente
articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze
alimentari importate dai territori indicati al comma 1.
3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al
Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del
Ministro della sanita' sullo stato di salute del personale
militare e civile italiano impiegato nei territori della ex
Jugoslavia".



Art. 16.
(Totale generale della spesa)

1. E' approvato, in euro 609.225.458.004 in termini di competenza ed in euro 624.008.380.078 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2002.
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2002, con le tabelle allegate.
Art. 18.
(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2002, le spese considerate nelle unita' previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 2002, le spese delle unita' previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella Tabella B allegata alla presente legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unita' previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
4. Per gli allievi del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2002, in conformita' alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unita' previsionale di base "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alle pertinenti unita' previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilita' esistenti su altre unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unita' previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonche' di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche - compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni - il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilita' amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unita' previsionali di base.
10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2001 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonche' previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo centro di responsabilita' amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonche' tra capitoli di unita' previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operativita' delle Amministrazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unita' previsionali di base e centri di responsabilita' amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.
12. Il Ministro dell'economia e delle Finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2002, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio, sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unita' previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unita' previsionali "funzionamento", per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilita' delle amministrazioni medesime, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalita' tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione dei capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro, dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.
21. Per l'anno finanziario 2002, le unita' previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.



Note all'art. 18:
- I testi vigenti del quinto e settimo comma
dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio) sono i seguenti:
"5. Per le spese correnti possono essere assunti
impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove cio'
sia indispensabile per assicurare la continuita' dei
servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre
continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a
piu' esercizi, a norma della consuetudine, o se
l'amministrazione ne riconosca la necessita' o la
convenienza".
"7. Non possono essere assunti, se non previo
assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti
a carico degli esercizi successivi a quello in corso
finche' il bilancio di previsione dell'esercizio in corso
non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e
le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso
del Ministro del tesoro puo' anche essere dato
preventivamente per somme determinate e per singoli
capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla
Corte dei conti".
- Il testo vigente del comma 4 dell'art. 14 della
legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il
riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
disposizioni per il restante personale del Ministero degli
affari esteri, per il personale militare del Ministero
della difesa, per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore
della magistratura) e' il seguente:
"4. A decorrere dal 1 gennaio 2000 la composizione
della razione viveri in natura per i militari che ne
conservano il godimento e' annualmente determinata con
decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno
precedente. Con lo stesso decreto sono altresi' determinate
le quote di miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i
generi di conforto da attribuire ai militari in speciali
condizioni di impiego".
- Il testo vigente dell'ultimo comma dell'art. 126
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente:
"Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente
primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati
ad essere ripartiti fra le regioni per le finalita'
previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione
delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a
statuto speciale".
- Il testo vigente dell'art. 13 della legge 5 agosto
1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria), e successive modificazioni e'
il seguente:
"Art. 13 (Pubblicita' di amministrazioni
pubbliche). - Le amministrazioni statali e gli enti
pubblici non territoriali, con esclusione degli enti
pubblici economici, sono tenuti a destinare alla
pubblicita' su giornali quotidiani e periodici una quota
non inferiore al settanta per cento delle spese per la
pubblicita' previste in bilancio. Tali spese devono essere
iscritte in apposito capitolo di bilancio.
Per la pubblicita' delle amministrazioni di cui al
comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa
concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva
con la testata quotidiana o periodica.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri impartisce,
dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di
massima alle amministrazioni statali affinche' la
destinazione della pubblicita', delle informazioni e delle
campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con
criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri indica
criteri per la pubblicita' finalizzata all'informazione
sulle leggi e sulla loro applicazione, nonche' sui servizi,
le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di
detta pubblicita' tenga conto delle testate che per loro
natura raggiungono le utenze specificamente interessate a
dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo
del lavoro.
Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti
locali, e gli enti pubblici, economici e non economici,
sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al
garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel
corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo
analitico. Sono esenti dall'obbligo della comunicazione
negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.
Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al
primo comma non possono destinare finanziamenti o
contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o
periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del
presente articolo".
- Il titolo della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e
successive modificazioni e' "Collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale ed orientale" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55).
- Il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e' "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203, supplemento ordinario).
- Il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, e' "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre
1999, n. 205, supplemento ordinario).
- Il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e
successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 18 (Incentivi e spese per la
progettazione). - 1. Una somma non superiore all'1,5 per
cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui
all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera
o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento
adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico
del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale
effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e'
stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla
complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione
tiene conto delle responsabilita' professionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti
della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non
sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto
dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto
23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con
proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale
relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato e' ripartito, con le modalita' ed i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei
capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato,
le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento ed
adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia'
esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare
dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e
le province autonome, qualora non vi abbiano gia'
provveduto, nonche' i comuni e le province e i loro
consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e
loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al
credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare
anche quote relative alle spese di cui al presente
articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto
di lavoro a tempo parziale non possono espletare,
nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza,
incarichi professionali per conto di pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato od altre procedure diverse da quelle previste
dalla presente legge.".
- Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e'
il seguente:
"Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi). - 1. La contrattazione collettiva si svolge
su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43,
comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area
contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto
previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
Agli accordi che definiscono i comparti o le aree
contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 41,
comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di
elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o
che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico
scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in
coerenza con il settore privato, la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi, la struttura
contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti nazionali o che
comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli
obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o
integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.".
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure
per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle forze di polizia e delle forze armate), e
successive modificazioni e' il seguente:
"Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del
Presidente della repubblica di cui all'art. 1, comma 2,
concernente il personale delle forze di polizia e' emanato:
a) per quanto attiene alle forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica
tiene conto del solo dato associativo;
b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera a) o i sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il capo di stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni esercito,
marina ed aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di
cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti
di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.".
- Il testo vigente dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari), e' il seguente:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle
Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore
dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge
di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei
dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.".
- Il testo vigente dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa) e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1
e' acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1,
della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione
di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del
presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere
del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento e' adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della commissione di cui
all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
- Il capo I della suddetta legge comprende i primi
dieci articoli.
- Il titolo del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56 e successive modificazioni e' "Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della
legge 13 maggio 1999, n. 133", (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62).
- Il testo dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999,
n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale) e' il seguente:
"Art. 10 (Disposizioni in materia di federalismo
fiscale). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
finanziamento delle regioni a statuto ordinario e
l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a
favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di
quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle
calamita' naturali, nonche' di quelli a specifica
destinazione per i quali sussista un rilevante interesse
nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto
pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima e'
computata al netto delle somme vincolate da accordi
internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle
attivita' degli istituti di ricerca scientifica e
sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali
o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi
speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale
per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei
servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in
misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo
restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 121 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo
dell'attivita' degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico con la programmazione regionale,
nonche' le modalita' per il finanziamento delle attivita'
assistenziali;
b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla
lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni
alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale regionale all'IRPEF, con riduzione delle
aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito
complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota
della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale
non potra' comunque essere superiore a 450 lire al litro;
istituzione di una compartecipazione all'I.V.A., in misura
non inferiore al 20 per cento del gettito I.V.A.
complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle
compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo
perequativo di cui alla lettera e), avvengono con
riferimento a dati indicativi delle rispettive basi
imponibili regionali;
c) determinazione delle esatte misure delle
aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare,
tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo
Stato ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura
complessiva dei trasferimenti aboliti;
d) previsione di meccanismi perequativi in
funzione della capacita' fiscale relativa ai principali
tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonche'
della capacita' di recupero dell'evasione fiscale e dei
fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale
periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel
quale la perequazione possa essere effettuata anche in
funzione della spesa storica; cio' al fine di consentire a
tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a
livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio
nazionale, tenendo conto delle capacita' fiscali
insufficienti a far conseguire tali condizioni e della
esigenza di superare gli squilibri socio-economici
territoriali;
e) previsione di istituire un fondo perequativo
nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione
all'I.V.A. di cui alla lettera b), ed eventualmente
destinando a questa finalizzazione anche quota parte
dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla
benzina di cui alla medesima lettera b);
f) revisione del sistema dei trasferimenti
erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di
perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva
e alla capacita' fiscale relativa all'ICI e alla
compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La
perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in
relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e
infrastrutturali, nonche' alle situazioni economiche e
sociali e puo' essere effettuata, per un periodo
transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;
g) previsione di un periodo transitorio non
superiore al triennio nel quale ciascuna regione e'
vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in
funzione della quota capitaria stabilita dal piano
sanitario nazionale; la rimozione del vincolo e' comunque
coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di
cui alla lettera i); gli eventuali risparmi di spesa
sanitaria rimangono attribuiti in ogni caso alla regione
che li ha ottenuti;
h) estensione dei meccanismi di finanziamento di
cui alla lettera b) alla copertura degli oneri per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle
regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59, ad esito del procedimento di identificazione delle
risorse di cui all'art. 7 della predetta legge n. 59 del
1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere
precedenti, nonche' dei criteri previsti dall'art. 48,
comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto
applicabile;
i) previsione di procedure di monitoraggio e di
verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad
appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonche'
di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti
perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione
della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai
fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare
riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere
trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
ciascun livello di governo;
l) previsione di una revisione organica del
trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i
contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria
versati ad enti o casse, al fine di:
1) riconoscere un trattamento fiscale di
prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle
disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n.
419;
2) assicurare la parita' di trattamento fiscale
tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
3) garantire l'invarianza complessiva del
gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche;
m) coordinamento della disciplina da emanare con
quella attualmente vigente in materia per le regioni a
statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti
previste dagli statuti di autonomia;
n) estensione anche alle regioni della
possibilita' di partecipare alle attivita' di accertamento
dei tributi erariali, in analogia a quanto gia' previsto
per i comuni dall'art. 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
o) abolizione della compartecipazione dei comuni e
delle province al gettito dell'IRAP di cui all'art. 27,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti
erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da
garantire la neutralita' finanziaria per i suddetti enti e
la copertura degli oneri di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini
della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla
compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
p) previa verifica della compatibilita' con la
normativa comunitaria, facolta' per le regioni a statuto
ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse
regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni,
in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione
di misure di compartecipazione regionale all'eventuale
aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle
benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista
riduzione della quota regionale;
q) definizione delle modalita' attraverso le quali
le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella
predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
cui al presente comma;
r) previsione, anche in attuazione delle norme
vigenti, di misure idonee al conseguimento dei seguenti
principi e obiettivi:
1) le misure organiche e strutturali
corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai
conferimenti operati con i decreti legislativi attuativi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
2) le regioni siano coinvolte nel processo di
individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da
sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione
di tributi erariali e di predisposizione della relativa
disciplina.
2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i
bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario,
deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza
pubblica relativi al patto di stabilita' interno di cui
alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente
con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge
30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento
con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel
rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi
stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o
piu' decreti legislativi possono essere emanate
disposizioni correttive e integrative.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni permanenti,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri
previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza
prevista per l'esercizio della delega. Le commissioni si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dal presente articolo e previo parere
delle commissioni parlamentari competenti, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive.
4. All'art. 17, comma 6, lettera b), del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le
parole: "ad eccezione dei consumi di energia elettrica
relativi ad imprese industriali ed alberghiere" sono
soppresse.
5. All'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a);
b) il comma 2 e' abrogato.
6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli
obiettivi di cui al protocollo sui cambiamenti climatici,
adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di
autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
addizionali erariali di cui al comma 5. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire
26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori
entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante
mediante utilizzazione delle risorse di cui all'art. 8,
comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di
potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati
alla rete, non e' soggetto agli obblighi di cui all'art.
53, comma 1, del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata,
sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non e'
sottoposta all'imposta erariale ed alle relative
addizionali sull'energia elettrica. L'autorita' per
l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per
lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore
all'esercente dell'impianto.
8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, all'art. 52, comma 5, lettera a),
le parole: "e sempreche' non cedano l'energia elettrica
prodotta alla rete pubblica" sono soppresse.
9.
10. Nel comma 7 dell'art. 17 del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "affluiscono
ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e
restano acquisite all'erario" sono sostituite dalle
seguenti: "sono versate direttamente ai comuni".
11. I trasferimenti alle province sono decurtati in
misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale
provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in
cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al
recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior
gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai
comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura
pari alla somma del maggior gettito derivante
dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del
presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
disposizione di cui al comma 10 del presente articolo,
diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione
dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica
nei luoghi diversi dalle abitazioni.
12. L'ente liquidatore e' tenuto a garantire agli
enti locali interessati il diritto di verificare, mediante
l'accesso alle relative informazioni, la procedura di
accertamento e liquidazione delle addizionali di loro
competenza sui consumi di energia elettrica.
13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di
rami d'azienda poste in essere in esecuzione della
normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre
1996, concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della
medesima natura concernente il riassetto del settore
elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si
considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad
esse le disposizioni dell'art. 3, secondo comma, secondo
periodo, e dell'art. 6, settimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni.
14. Al comma 149, lettera d) dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato.
15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si
applicano a partire dal 1 gennaio 2000.
16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica
consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per
ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW:
7 lire;
b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino
a 3000 kW: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4
lire.
17. L'art. 60 del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel
senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'art. 52,
comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta
di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non
applicabilita' alle addizionali comunali, provinciali ed
erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica,
come stabilito dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali
comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia
elettrica, e dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge
30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in tema di
addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia
elettrica.
18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'art. 3 sono soppresse le
parole: "e, qualora non modificate entro il suddetto
termine, si intendano prorogate di anno in anno";
b) al comma 1 dell'art. 37 sono soppresse le
parole da: ", nel limite della variazione percentuale" fino
alla fine del comma ".
- Il comma 8 dell'art. 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
il seguente:
"8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.".



Art. 19.
(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2002-2004, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.



Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 4 della gia' citata legge
5 agosto 1978, n. 468 (v. in nota all'art. 18), e
successive modificazioni e' il seguente:
"Art. 4 (Bilancio pluriennale). - 1. Il bilancio
pluriennale di previsione e' elaborato in termini di
competenza dal Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica, in
coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel
documento di programmazione economico-finanziaria, e copre
un periodo non inferiore a tre anni. Il bilancio
pluriennale espone separatamente:
a) l'andamento delle entrate e delle spese in base
alla legislazione vigente (bilancio pluriennale a
legislazione vigente);
b) le previsioni sull'andamento delle entrate e
delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi
programmati nel documento di programmazione
economico-finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).
2. Il bilancio pluriennale e' redatto per unita'
previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di
quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e
di conto capitale verso i principali settori di spesa
decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta
autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le
spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente.
3. Nelle note preliminari che illustrano le
previsioni complessive del bilancio pluriennale, devono
essere motivate le eventuali variazioni rispetto alle
previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale,
indicando le variazioni derivanti dagli andamenti
tendenziali dell'economia e quelle derivanti dagli
interventi programmatici.
4. Il bilancio pluriennale e' approvato con apposito
articolo del disegno di legge di bilancio.
La versione prevista alla lettera a) del comma 1 e'
integrata con gli effetti della legge finanziaria e dei
provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica
eventualmente gia' approvati.".



TABELLA A

Unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare variazioni tra loro
compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

- Tesoro: 3.1.7.3 "Interessi sui titoli del debito pubblico" (cap.
2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 "Interessi sui mutui Crediop e
BEI" (cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 "Oneri accessori" (cap.
2247); 3.1.7.6 "Altri interessi su mutui" (cap. 2256 e 2263).
- Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 "Fondo sanitario
nazionale" (cap. 2700); 4.1.2.7 "Ripiano deficit spesa sanitaria"
(cap. 2746); 4.1.2.8 "Risorse proprie Unione europea" (cap. 2451,
2752 e 2753); 4.1.7.1 "Interessi sul risparmio postale ed altri
conti di tesoreria" (cap. 3100).
- Politiche Fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte"
(cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4015).
- Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte"
(cap. 3810, 3812 e 3814), 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

- Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: 3.2.3.1
"Edilizia di servizio" (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 "Attrezzature e
impianti" (cap. 7211 e 7212);
- Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 "Edilizia di servizio"
(cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7321 e
7322);
- Giustizia minorile: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7400 e
7401); 5.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

- Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro: 1.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1041); Segreteria generale:
2.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della
Repubblica: 3.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1170); Ispettorato
generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 "Uffici centrali"
(cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1
"Uffici centrali" (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra:
8.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo:
9.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 2001); Promozione e cooperazione
culturale: 10.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 2401); Italiani
all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 "Funzionamento" (cap.
3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria
multilaterale: 13.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3601); Istituto
diplomatico: 14.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3901); Paesi
dell'Europa: 15.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4003); Paesi delle
Americhe: 16.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4101); Paesi del
Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 "Funzionamento" (cap.
4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e
l'Antartide: 19.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4401); Integrazione
europea: 20.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4501).
- Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 "Uffici
all'estero" (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione
culturale: 10.1.1.2 "Istituzioni scolastiche e culturali
all'estero" (cap. 2502 e 2503).
TABELLA B

Unita' previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

- Tesoro: 3.2.4.4 "Fondo rotativo per la cooperazione allo
sviluppo" (cap. 7415).
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio:
- Assetto dei valori ambientali del territorio: 4.2.3.6 "Calamita'
naturali e danni bellici" (cap. 7941).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1
"Edilizia di servizio" (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 "Trasporti in
gestione diretta ed in concessione" (cap. 8090);
- Navigazione e trasporto marittimo e aereo: 4.2.3.3 "Opere
marittime e portuali" (cap.7841);
- Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio"
(cap. 7341);
- Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 "Calamita' naturali e
danni bellici" (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

- Armamenti navali: 10.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7100);
- Armamenti aeronautici: 11.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap.
7151);
- Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1
"Ricerca scientifica" (cap. 7200);
- Sanita' militare: 16.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7301);
- Armamenti terrestri: 26.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7500);
- Commissariato e servizi generali: 27.2.3.1 "Ricerca scientifica"
(cap. 7600).
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 2002

----> Vedere Allegato da Pag. 29 a Pag. 120 del S.O. <----

----> Vedere Allegato da Pag. 121 a Pag. 210 del S.O. <----

----> Vedere Allegato da Pag. 211 a Pag. 300 del S.O. <----

----> Vedere Allegato da Pag. 301 a Pag. 364 del S.O. <----
Risparmia fino a 230 euro