Gazzetta n. 25 del 2002-01-30
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 24 gennaio 2002
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3175).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2001, con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio di alcuni comuni della provincia di Roma fino al 30 giugno 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori di taluni comuni della regione Campania colpiti da eccezionali eventi atmosferici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001 con il quale sono stati prorogati gli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella citta' di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella citta' di Messina in relazione all'attraversamento da parte di mezzi pesanti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatasi nella citta' di Milano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche ed Umbria, nonche' nella provincia di Terni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001 con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza nei territori della regione Liguria in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002 con il quale e' stato prorogato fino al 30 giugno 2002, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza, colpito dall'evento sismico iniziato il 9 settembre 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali a causa del dissesto idrogeologico a Niscemi, in provincia di Caltanissetta;
Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile n. 2703 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997, n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 1999, n. 3047 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000, n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 in data 6 luglio 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, n. 2823 del 5 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 1998, n. 2794 del 27 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 1998, n. 2621 del 1 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998, n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999; n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3141 del 2 luglio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001, n. 3158 del 12 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 15 novembre 2001; n. 3169 del 21 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2001; n. 3170 del 27 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002; n. 3171 del 28 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002;
Viste le note n. 2728 del 12 ottobre 2001 e n. 3261 del 5 dicembre 2001, con le quali la regione Lazio ha manifestato, tra l'altro, l'esigenza di rinnovare i contratti a tempo determinato del personale utilizzato per gli adempimenti della struttura di supporto del commissario delegato, attivata in Cerreto Laziale;
Vista la richiesta, formulata dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, datata 18 dicembre 2001, di proroga fino al 31 dicembre 2002 dei contratti a tempo determinato del personale in servizio, tra l'altro, presso i comandi provinciali dei Vigili del fuoco di Perugia e Macerata;
Viste le note n. 1529/Segr. del 29 ottobre 2001 e n. 173751-7287 del 7 dicembre 2001, dell'assessore alle infrastrutture, trasporti, opere pubbliche e protezione civile della regione Liguria;
Vista la nota n. 45959/7101 del 26 novembre 2001, del presidente della regione Basilicata - Commissario delegato;
Vista la nota n. 355 Gab. 12/A-10 del 16 ottobre 2001 del prefetto di Caltanissetta - Commissario delegato;
Ritenuto che le esigenze rappresentate, cosi' come sopra indicate, sono meritevoli di accoglimento, tenuto conto delle situazioni di emergenza in atto;
Ritenuto, altresi', assolutamente necessario adeguare le risorse finanziarie del Dipartimento, nonche' implementarne gli strumenti di controllo per consentire al Dipartimento medesimo di assolvere agli impegni istituzionali derivanti dalle situazioni di emergenza in atto;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. L'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000, gia' prorogata dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3098/2000, e' ulteriormente prorogata al 30 giugno 2002. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3047/2000.
Art. 2.
1. Il termine di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2991/1999 e' prorogato al 31 dicembre 2002.
2. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2703/1997 e' prorogato al 31 dicembre 2002. L'onere relativo alla concessione del contributo per autonoma sistemazione pari a euro 171.050,52 viene trasferito al commissario delegato - Prefetto di Caltanissetta, con imputazione al Fondo della protezione civile.
Art. 3.
1. Per consentire, nell'ambito delle competenze istituzionali del Dipartimento della protezione civile, il compiuto monitoraggio tecnico-amministrativo degli interventi di cui alle ordinanze ex art. 5, comma 2 della legge n. 225/1992, adottate a seguito delle dichiarazioni di emergenza in atto ed indicate in premessa, nonche' delle attivita' affidate convenzionalmente a soggetti pubblici e privati, il Dipartimento medesimo e' autorizzato ad avvalersi del supporto di soggetto dotato di idonee professionalita', scelto sulla base delle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di servizi. Alle relative esigenze si provvede a valere sugli stanziamenti iscritti nella unita' previsionale di base 13.1.1 del centro di responsabilita' 13, "Protezione civile", del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche utilizzando le economie di spesa derivanti dalla soppressione di tutti gli organi collegiali aventi competenze tecnico-amministrative previsti dalle ordinanze numeri 2621/1997, 2789/1998 e 2980/1999 ed istituiti rispettivamente con decreto del Sottosegretario di Stato delegato al coordinamento della protezione civile del 25 luglio 1997, numero repertorio 2287 e con ordinanza commissariale del 15 giugno 1999, n. 304, ove non confermati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, da apposito provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile.
2. Al fine di fronteggiare le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'esercizio delle gravi situazioni di emergenza in atto, ed indicate in premessa, il Dipartimento medesimo e' autorizzato ad avvalersi degli stanziamenti non utilizzati relativi alla autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, che affluiscono al conto corrente infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per essere iscritti all'UPB 13.2.1.3 cap. 974 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile.
3. Per il persistere delle esigenze connesse alla gestione dell'emergenza in atto nel territorio delle regioni Marche e Umbria, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, delle unita' di personale STAC di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2823/1998.
Art. 4.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 8, comma 3.
Art. 5.
1. La norma di cui al comma 4, dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3168 del 18 dicembre 2001, deve intendersi nel senso che il differimento dei termini per il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonche' delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, decorre dal 1 gennaio 2003 sia per i soggetti residenti aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria, sia per i medesimi soggetti interessati da ordinanze sindacali di sgombero.
Art. 6.
1. Il termine di novanta giorni, di cui all'art. 2, comma 4 dell'ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 e' prorogato di ulteriori sessanta giorni.
2. I contributi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 possono essere erogati, fino al termine dello stato di emergenza, nel limite dei finanziamenti gia' disponibili negli appositi capitoli dei bilanci regionali.
Art. 7.
1. Il termine del 31 dicembre 2001, di cui all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3141 del 2 luglio 2001 e' prorogato al 30 giugno 2002. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 226/1999.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2002
Il Ministro: Scajola
Risparmia fino a 230 euro