Gazzetta n. 27 del 1 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 novembre 2001
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eucia, unita' di Bozzolo, Cascina, Ciserano di Zingonia, Cologno Monzese (via Mascagni), Cologno Monzese (via Rossini), Livorno, Milano, Occhiobello, Orzinuovi, Pisa, Ravenna, S. Benedetto del Tronto, San Remo, Sermide, Teramo e Villafranca di Verona. (Decreto n. 30505).

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche previdenziali
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive proroghe;
Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 78, comma 15, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disposto, per l'anno 2001 l'accesso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennita' di mobilita' di cui al sopracitato art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995;
Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 28 maggio 2001, con il quale sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art. 78, comma 15, lettera A), della legge n. 388/2000, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001, registro n. 4, foglio n. 362;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista la sentenza n. 294 del 17 maggio 2001 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Eucia;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 maggio 2001;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;
Decreta:
In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eucia, sede in Milano, unita' in: Bozzolo (Mantova) per un massimo di 4 unita' lavorative, Cascina (Pisa) per un massimo di 3 unita' lavorative, Ciserano di Zingonia (Bergamo) per un massimo di 1 unita' lavorativa, Cologno Monzese (via Mascagni) per un massimo di nove unita' lavorative, Cologno Monzese (via Rossini) per un massimo di 7 unita' lavorative, Livorno per un massimo di 5 unita' lavorative, Milano per un massimo di 3 unita' lavorative, Occhiobello (Rovigo) per un massimo di 3 unita' lavorative, Orzinuovi (Brescia) per un massimo di 3 unita' lavorative, Pisa per un massimo di 3 unita' lavorative, Ravenna per un massimo di 2 unita' lavorative, S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per un massimo di 4 unita' lavorative, San Remo (Imperia) per un massimo di 5 unita' lavorative, Sermide (Mantova) per un massimo di 1 unita' lavorativa, Teramo per un massimo di 5 unita' lavorative, Villafranca di Verona (Verona) per un massimo di 4 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 2001 al 17 maggio 2002.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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