Gazzetta n. 27 del 1 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 gennaio 2002
Integrazione al decreto 16 novembre 2000 concernente "Approvazione del regolamento di gioco del Bingo".

IL DIRETTORE CENTRALE
per le concessioni amministrative
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;
Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che rinvia ad un decreto del Ministero delle finanze l'approvazione della disciplina relativa alle mobilita' ed agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche all'uso delle palline, il prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Vista la direttiva 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000 concernente l'approvazione del regolamento di gioco ed, in particolare, l'art. 4 che fissa il prezzo di vendita delle cartelle;
Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 agosto 2001, n. 190, recante integrazione e modifica del decreto direttoriale 16 novembre 2001 in materia di prezzo di vendita delle cartelle;
Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2001 con il quale e' stabilito che i prezzi di vendita delle cartelle del gioco del Bingo per partite ordinarie e partite speciali, di cui al decreto direttoriale 7 agosto 2001, hanno decorrenza dalla data, comunque anteriore al 28 febbraio 2002, da stabilire con decreto del direttore centrale per le concessioni amministrative;
Considerata la opportunita' di stabilire tale decorrenza dal 4 febbraio 2002, in considerazione del livello di smaltimento delle scorte delle cartelle con il prezzo stabilito dall'art. 4 del citato decreto direttoriale 16 novembre 2000;
Decreta:
Art. 1.
l. I prezzi di vendita delle cartelle per il gioco del Bingo pari a Euro 1,50 (cartelle ordinarie) e a Euro 3,00 (cartelle speciali) fissati con decreto direttoriale del 7 agosto 2001, sono applicati con decorrenza dal 4 febbraio 2002.
2. Gli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato e i concessionari della gestione del gioco possono continuare la vendita delle cartelle con il valore facciale di L. 3.000 - Euro 1,55 (cartelle ordinarie) e di L. 6.000 - Euro 3,10 (cartelle speciali), eventualmente in rimanenza alla data di cui al comma 1, fino all'esaurimento delle cartelle stesse e, in ogni caso, non oltre il 28 febbraio 2002.
3. I concessionari della gestione del gioco devono esaurire le scorte di cartelle con i vecchi prezzi prima di immettere alla vendita quelle con i nuovi prezzi, fatta salva l'osservanza di quanto disposto nel comma 4.
4. L'applicazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 non deve comportare che per una medesima partita siano vendute cartelle ordinarie o speciali con prezzi diversi.
Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore centrale
per le concessioni amministrative
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