Gazzetta n. 28 del 2 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 gennaio 2002
Riconoscimento alla sig.ra Ciancio Carmelina Domenica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL CAPO del Dipartimento per gli affari di giustizia direzione generale della
giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Ciancio Carmelina Domenica, nata a Caracas (Venezuela) il 7 novembre 1960, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di "abogado" di cui e' in possesso, conseguito il 21 giugno 1985 presso la "Universidad central de Venezuela" di Caracas (Venezuela) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato inoltre che e' iscritta al "Colegio de abogados" del "Distrito capital" dall'11 luglio 1985, come attestato dal relativo certificato;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2001;
Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella stessa seduta;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Ciancio Carmelina Domenica, nata a Caracas (Venezuela) il 7 novembre 1960, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale;
2) diritto civile;
3) diritto processuale civile;
4) diritto penale;
5) diritto processuale penale;
6) diritto amministrativo;
7) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 16 gennaio 2002
Il capo del Dipartimento: Tatozzi
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce, per lo svolgimento della prova di esame, su convocazione del presidente con fissazione del calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine di consentire allo stesso l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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