Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 476
Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 53;
Visti gli articoli 2, 3 e 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visti gli articoli 1, comma 2, 3, comma 1 e 15, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994;
Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 24 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
Acquisiti i pareri resi dalla XI commissione della Camera dei deputati in data 27 settembre 2001 e dalla 11a commissione del Senato della Repubblica in data 26 settembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina ai fini previdenziali, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9:
a) il procedimento di iscrizione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nonche' degli imprenditori agricoli a titolo principale, negli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963;
b) il procedimento di variazione della classificazione aziendale ai fini della determinazione della misura dei contributi previdenziali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
c) il procedimento di cancellazione dagli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata, nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo
1997, n. 63, reca delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa.
- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, della
legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56 (Delegificazione e testi
unici di norme concernenti procedimenti amministrativi -
legge di semplificazione 1998):
"1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per la delegificazione e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2
della presente legge. I regolamenti si conformano ai
criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente
legge".
- Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 10 della
legge 9 gennaio 1963, n. 9, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 gennaio 1963, n. 28 (Elevazione dei
trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme
in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei
coloni e mezzadri):
"Art. 2. - E' condizione per il diritto
all'assicurazione di invalidita' e vecchiaia per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello
all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che
l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non
sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le
normali necessita' delle coltivazioni del fondo e per
l'allevamento ed il governo del bestiame.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente
legge, il requisito della abitualita' nella diretta e
manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel
governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della
legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e dall'art. 1 della legge
22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i
soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo
esclusivo o almeno prevalente a tali attivita'.
Per attivita' prevalente, ai sensi di cui al precedente
comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore
diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di
tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte
di reddito".
Art. 3. - Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori
diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i
quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate
annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto
dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
Sono esclusi altresi' dall'assicurazione coloro che
siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare
dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della
famiglia mezzadrile o colonica, purche' non trattisi di
esposti regolarmente affidati".
"Art. 10. - Entro il 31 gennaio 1963, i titolari di
imprese diretto-coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui
alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136,
e 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a far pervenire al
Servizio per i contributi agricoli unificati la
dichiarazione dei dati seguenti, relativi all'anno 1962:
1) il possesso della qualifica di coltivatore diretto
e di titolare di impresa;
2) la composizione della famiglia con l'indicazione
dei componenti che si sono dedicati abitualmente o
prevalentemente alla manuale coltivazione dei fondi o
all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti
a carico;
3) la ubicazione e denominazione dei terreni
posseduti condotti a coltivazione diretta ed il titolo di
detta conduzione, con l'indicazione della ditta intestata
in catasto, della superficie e delle colture praticate,
nonche' del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso
per le diverse specie.
La dichiarazione deve essere firmata dal titolare
dell'impresa.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata per i
terreni condotti a mezzadria o colonia parziaria. Tale
dichiarazione deve essere firmata dal concedente e
controfirmata dal concessionario.
Le dichiarazioni, per gli anni successivi al 1963,
devono essere presentate, sempre entro la data del
31 gennaio, solo quando intervengano variazioni nei dati
antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio.
I dati dichiarati sono esaminati e rettificati a cura
degli uffici provinciali del Servizio per i contributi
agricoli unificati, i quali provvedono, in caso di omessa
dichiarazione, all'accertamento d'ufficio.
Nella prima applicazione della presente legge e,
successivamente, nei casi di accertamento di ufficio o di
rettifica che comporti un aumento o una diminuzione del
contributo da corrispondere, i dati accertati sono
notificati a mezzo di messo comunale od esattoriale o per
raccomandata postale ai titolari dell'impresa
diretto-coltivatrice, ai concedenti di terreni a mezzadria
e colonia, nonche' ai capi delle famiglie coloniche e
mezzadrili.
Contro gli accertamenti e le rettifiche di ufficio e'
ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla loro
notificazione, alla commissione prevista dal successivo
art. 12.
La Commissione puo' disporre la notifica del ricorso
agli eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della
parte ricorrente. Questi possono presentare entro trenta
giorni dalla notifica le loro controdeduzioni.
Avverso la decisione della Commissione e' dato ricorso,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione
stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
il quale decide sentita la Commissione centrale di cui
all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8
febbraio 1945, n. 75.
Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i
soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi delle legge 22
novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e della
presente legge, i concedenti fondi a mezzadria e colonia,
nonche' gli istituti assicuratori interessati.
La riscossione dei contributi di competenza di ciascun
anno e' effettuata nel corso dell'anno stesso sulla base
delle giornate di lavoro accertate nell'anno precedente,
salvo conguaglio da operarsi nell'anno successivo sulla
base delle giornate accertate nell'anno di competenza".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 14 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizione in materia di
finanza pubblica):
"4. A decorrere dal 1 gennaio 1992 le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio
per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura nonche'
alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le
operazioni che interessino la competenza
dell'amministrazione finanziaria poste in essere da parte
delle aziende che svolgono attivita' economica con
lavoratori dipendenti, nonche' da parte dei lavoratori
autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono
effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali
istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi.
La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione
presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore
autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai
sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni
ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti
interessati nei limiti delle rispettive competenze di
legge".
- Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 2, 3,
comma 1 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1993,
n. 224, supplemento ordinario (Attuazione dell'art. 3,
comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"2. I dati del modello sono acquisiti all'anagrafe dei
lavoratori agricoli, istituita presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che rende disponibili i
dati stessi, ed ogni altra informazione da essa acquisita,
alle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali
mediante collegamento telematico o, in mancanza, tramite
idoneo supporto informatico".
"Art. 3 (Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei
datori di lavoro agricolo). - 1. Presso lo SCAU e'
istituita l'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei
datori di lavoro agricolo sulla base dei dati accertati,
per l'anno 1993, ai fini della assoggettabilita' agli
obblighi delle assicurazioni sociali degli operai agricoli,
dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e dei
lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura".
"Art. 15 (Ricorsi dei coltivatori diretti, dei mezzadri
e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo
principale). - 1. Contro i provvedimenti adottati in
materia di accertamento dei coltivatori diretti, dei
mezzadri e coloni, degli imprenditori agricoli a titolo
principale e in materia di accertamento dei relativi
contributi previdenziali, nonche' contro la non iscrizione,
e' data facolta' agli interessati di proporre, entro il
termine di trenta giorni, ricorso in unico grado alla
commissione centrale preposta allo SCAU.
2. La decisione e' pronunciata entro il termine di
novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso;
trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende
respinto a tutti gli effetti.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati
prodotti, in base alla normativa anteriore, in primo o in
secondo grado, entro la data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso,
in via definitiva dalla commissione provinciale di cui
all'art. 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e, nel
secondo caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione centrale preposta allo
SCAU".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558,
recante: "Regolamento recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese,
nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi
alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di
iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro
delle imprese per particolari categorie di attivita'
soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici
(numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997,
n. 59":
"Art. 2 (Iscrizione nella sezione speciale del registro
delle imprese). - 1. Sono iscritti in una sezione speciale
del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui
all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di
cui all'art. 2083 dello stesso codice e le societa'
semplici. Le persone fisiche, le societa' e i consorzi
iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, sono annotati nella medesima sezione speciale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario
reca: "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Testo A)".
- La legge 30 marzo 2001, n. 152, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97, reca: "Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale".
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137,
supplemento ordinario, reca: "Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali).
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".

Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 11 della
legge 9 gennaio 1963, n. 9, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 gennaio 1963, n. 28 (Elevazione dei
trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme
in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei
coloni e mezzadri):
"Art. 2. - E' condizione per il diritto
all'assicurazione di invalidita' e vecchiaia per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla
assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che
l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non
sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le
normali necessita' delle coltivazioni del fondo e per
l'allevamento ed il governo del bestiame.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente
legge, il requisito della abitualita' nella diretta e
manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel
governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1 della legge
22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i
soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo
esclusivo o almeno prevalente a tali attivita'.
Per attivita' prevalente, ai sensi di cui al precedente
comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore
diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di
tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte
di reddito".
"Art. 3. - Sono esclusi dall'assicurazione i
coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano
fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104
giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il
disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
Sono esclusi altresi' dall'assicurazione coloro che
siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare
dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della
famiglia mezzadrile o colonica, purche' non trattisi di
esposti regolarmente affidati".
"Art. 11. - A cura degli uffici provinciali del
Servizio per i contributi agricoli unificati sono
compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi
comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, nonche' degli appartenenti ai
rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo
dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia a norma
della presente legge e della legge 26 ottobre 1957 n. 1047,
e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della
legge 22 novembre 1954, n. 1136.
Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere
compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei
soggetti per i quali sia stato accertato l'obbligo delle
assicurazioni predette o l'esclusione dalle medesime.
Per gli iscritti l'elenco dovra' indicare a quale
assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle
giornate da essi effettivamente prestate e se, per le
giornate stesse, il contributo sia gia' stato riscosso o
sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso
dell'anno.
Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati
nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile.
Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco,
e' data facolta' a chiunque ne abbia interesse di ricorrere
alla commissione di cui al successivo art. 12 entro trenta
giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione
della commissione e' dato ricorso, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita
la Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
A partire dal 1 gennaio 1962 la effettiva riscossione
dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi
degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il
loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la
invalidita' e la vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono,
Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di
malattia per i coltivatori diretti possono essere
rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli
unificati, le certificazioni di cui all'art. 4, comma
quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile
1946, numero 212".
- Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge
2 agosto 1990, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
13 agosto 1990, n. 188 (Riforma dei trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi):
"Art. 7 (Misure dei contributi previdenziali dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni). - 1. Con
decorrenza dal 1 luglio 1990 sono istituite, per gli
assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e
successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di
reddito convenzionale individuate in base alla tabella D
allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei
contributi e della determinazione della misura delle
pensioni.
2. Ciascuna azienda e' inclusa per ciascun anno,
frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro
inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale,
nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al
reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi
dell'art. 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 154.
3. I contributi per le singole unita' attive
appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono
determinati:
a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di
cui al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella
citata tabella D;
b) applicando ai rispettivi redditi imponibili
l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le
imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole
svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per meta'
a carico del concedente e per meta' a carico del mezzadro o
colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei
contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e
coloni, salvo il diritto di rivalsa.
5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia
di reddito agrario di cui alla citata tabella D e'
determinato annualmente su base nazionale con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al
primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. La misura del reddito
agrario per ciascuna fascia e' determinata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria piu'
rappresentative sul piano nazionale.
6. Per le imprese agricole di allevamento di animali
per le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle
fasce di reddito convenzionale sara' effettuata sulla base
di criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle
aziende e distintamente per singole specie di animali, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro dell'agricoltura e
foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
piu' rappresentative sul piano nazionale.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' soppresso il contributo addizionale di
cui al primo comma dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975,
n. 160, nonche' il contributo aggiuntivo aziendale di cui
all'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54.
8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualita' di
unita' attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
di eta' inferiore ai ventuno anni, le aliquote di cui al
comma 3, lettera b), sono ridotte rispettivamente al 9,50
per cento e al 4,50 per cento.
9. Ai fini dell'accertamento del diritto e
dell'anzianita' contributiva per la determinazione della
misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianita', di
inabilita' ed al superstiti, o dell'assegno di invalidita',
non possono comunque essere computate, in favore degli
iscritti, piu' di 156 giornate per ciascun anno.
10. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi
iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti,
mezzadri e coloni provvederanno al versamento dei
contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in
base alla differenza tra quanto risultante dalle
disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato
in base alle previgenti disposizioni".



 
Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per domande di iscrizione, variazione e cancellazione le dichiarazioni finalizzate ad ottenere l'iscrizione e la cancellazione negli elenchi di cui all'articolo 1 e la variazione dei dati significativi ai fini della classificazione aziendale.
 
Art. 3.
Termini e modalita' per la presentazione delle domande

1. La domanda e' presentata:
a) in caso di prima iscrizione, entro novanta giorni dall'inizio dell'attivita';
b) in caso di cancellazione, entro novanta giorni dalla cessazione dell'attivita';
c) in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, nella superficie, nelle colture e nel reddito agrario dei terreni condotti, significative ai fini della classificazione aziendale, entro novanta giorni dalla intervenuta variazione.
2. La domanda puo' essere presentata presso qualsiasi sede dell'I.N.P.S., ovvero inviata per posta o tramite fax o per la via telematica eventualmente resa disponibile. La domanda puo' essere presentata inoltre agli sportelli polifunzionali, di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presso le sedi dell'I.N.A.I.L., presso le sedi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le sedi delle commissioni provinciali per l'artigianato e presso gli uffici della Agenzia delle entrate, quando previsto dalla convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere presentata, inoltre, presso gli uffici comunali collegati al servizio di scambio telematico di dati secondo le modalita' disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148.
3. La domanda puo' essere presentata anche tramite gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nonche' tramite i soggetti eventualmente abilitati dall'I.N.P.S.
4. La domanda si perfeziona ad ogni effetto con la presentazione o con l'invio agli enti indicati ai commi 2 e 3.



Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305 (Disposizioni in materia
di finanza pubblica):
"4. A decorrere dal 1 gennaio 1992 le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio
per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura nonche'
alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le
operazioni che interessino la competenza
dell'Amministrazione finanziaria poste in essere da parte
delle aziende che svolgono attivita' economica con
lavoratori dipendenti, nonche' da parte dei lavoratori
autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono
effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali
istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi.
La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione
presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore
autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai
sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni
ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti
interessati nei limiti delle rispettive competenze di
legge. Le iscrizioni sono effettuate su moduli unificati e
con le procedure integrate secondo modalita' che saranno
definite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo
stesso decreto verranno definiti analoghi criteri in
materia di svolgimento di attivita' ispettiva da parte di
ciascun ente per conto degli altri, nel quadro del
coordinamento svolto dall'ispettorato del lavoro".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 1994 reca modalita' tecniche e ripartizione
delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti
telematici tra comuni ed organismi che esercitano attivita'
di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di
pubblica utilita'.
- Per i riferimenti della legge 30 marzo 2001, n. 152,
si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 4.
Modulistica

1. L'I.N.P.S. predispone moduli mediante i quali gli aventi diritto presentano le domande di iscrizione, variazione e cancellazione, e dichiarano il possesso dei requisiti previsti e le intervenute variazioni o le cessazioni mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'I.N.P.S. assicura la disponibilita' dei moduli presso tutte le proprie sedi, sul proprio sito informatico, nonche' presso tutti gli enti indicati all'articolo 3 e, con gli stessi mezzi, porta a conoscenza degli interessati quali siano le variazioni significative ai fini della determinazione della misura dei contributi che richiedano nuove dichiarazioni.
3. L'I.N.P.S. rende disponibili i dati per via telematica o, in mancanza, su supporto informatico, ai fini del loro inserimento nell'Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo, istituita dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e nell'Anagrafe dei lavoratori agricoli, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituita dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.



Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo degli articoli 1, comma 2, e 3 comma 1,
del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 5.
Iscrizione tramite il registro delle imprese

1. Qualora l'interessato richieda l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, l'ufficio del registro delle imprese contestualmente accetta anche la domanda presentata ai sensi dell'articolo 4 e la trasmette, anche telematicamente, all'I.N.P.S. ai fini dell'iscrizione agli elenchi previdenziali.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 6.
Iscrizione negli elenchi

1. L'I.N.P.S., effettuate le opportune verifiche, dispone anche d'ufficio l'iscrizione, la variazione o la cancellazione dagli elenchi, e ne da' tempestiva comunicazione agli interessati. Sulla base dei dati dichiarati provvede alla classificazione delle aziende ed alle rettifiche che dovessero risultare necessarie, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
2. L'I.N.P.S. determina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento.
3. La domanda di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
4. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie.
5. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241.
"2. Le pubbliche amministrazioni determinano per
ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia'
direttamente disposto per legge e regolamento, il termine
entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre
dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento
della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di
parte".
- Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 375, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 7.
Vigilanza

1. In ogni momento l'I.N.P.S. effettua i controlli ritenuti necessari sia ai fini contributivi, sia ai fini della classificazione delle aziende, tramite il proprio servizio ispettivo, ovvero anche segnalando situazioni di presunta irregolarita' al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 8.
Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
b) articolo 14 della legge 2 agosto 1990, n. 233, commi 2, 3, 4 e 5;
c) articolo 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 194



Note all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell'art. 20, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa).
"4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti".
- Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge 2
agosto 1990, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
agosto 1990, n. 188 (Riforma dei trattamenti pensionistici
dei lavoratori autonomi) come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 14 (Classificazione delle aziende). - 1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge i titolari delle aziende di cui all'art. 7
sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale
all'ufficio provinciale dello SCAU della zona in cui sono
ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente
degli stessi.
2 - 5 (Abrogati)".



 
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