Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 novembre 2001
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Bireng Italia in liquidazione, unita' di Nova Milanese. (Decreto n. 30508).

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche previdenziali

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazione;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista la sentenza n. 185/2001 del 29 marzo 2001, pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Bireng Italia in liquidazione;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 30 marzo 2001;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bireng Italia in liquidazione, sede in Milano, unita' di Nova Milanese (Milano), per un massimo di ventidue unita' lavorative e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 2001 al 29 marzo 2002.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contribuito addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verificata il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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