Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 gennaio 2002
Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia ed in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;
Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell' edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;
Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite da terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;
Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;
Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprieta' unita' immobiliare);
Vista la delibera del CICR in data3 marzo 1994;
Sentita la Banca d'Italia;
Attesa la necessita' di determinare per l'anno 2002, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa e' fissata per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 2002;
b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 2002 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1992 al 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2002
Il Ministro: Tremonti
 
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