Gazzetta n. 33 del 8 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica "Lazio".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Esaminata, la domanda, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica "Lazio", riconosciuta con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e modificata con decreto ministeriale 13 settembre 1996, presentata, congiuntamente, dalla Federazione regionale coltivatori diretti del Lazio, dalla Confederazione italiana agricoltori del Lazio e dalla Confagricoltura del Lazio, legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, in data 6 febbraio 2001;
Vista, la delibera espressa, al riguardo, dal Comitato vitivinicolo della regione Lazio nella seduta del 24 luglio 2001;
Ha espresso, nel corso della riunione del 12 dicembre 2001, parere favorevole accogliendo, in parte, le modifiche di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione modificato secondo il testo appresso riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
 
Allegato PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA "LAZIO"
Art. 1.
1. L'indicazione geografica tipica "Lazio", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti appresso indicati.
Art. 2.
1. L'indicazione geografica tipica "Lazio" e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante;
passito.
2. I vini a indicazione geografica tipica "Lazio" bianchi, rossi, rosati e passito, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.
3. L'indicazione geografica tipica "Lazio", con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati o loro sinonimi per le rispettive province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni ad esclusione dei vitigni che sono riservati alla designazione dei vini a denominazione di origine o i cui nomi contengono termini geografici riservati ai vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di altri vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province fino ad un massimo del 15%.
4. Ai sensi del decreto ministeriale 13 settembre 1996 ed alle condizioni ivi previste, e' consentito, nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica "Lazio" il riferimento al nome di due vitigni o loro sinonimi.
5. I vini a indicazione geografica tipica "Lazio" con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati o loro sinonimi, di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie: frizzante, passito e novello, quest'ultimo limitatamente ai rossi.
Art. 3.
1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Lazio" comprende l'intero territorio della regione Lazio.
Art. 4.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica "Lazio", anche con la specificazione del vitigno, ai limiti sotto indicati:
"Lazio" bianco: tonnellate 18;
"Lazio" rosso e rosato: tonnellate 17;
"Lazio" passito: tonnellate 6.
3. Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalle viti.
4. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Lazio" seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico potenziale volumico naturale minimo di:
9% per i bianchi;
9% per i rosati;
9% per i rossi;
14% per i bianchi passiti.
Art. 5.
1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del "passito" che non deve essere superiore al 45%.
3. Le uve bianche destinate alla produzione del vino ad indicazione geografica tipica "Lazio" passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 250 grammi/litro.
E' ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve.
Art. 6.
1. I vini a indicazione geografica tipica "Lazio", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
"Lazio" bianco: 10%;
"Lazio" rosso: 11%;
"Lazio" rosato: 10%;
"Lazio" novello: 11%;
"Lazio" passito: secondo la vigente normativa.
Art. 7.
1. All'indicazione geografica tipica "Lazio" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Lazio" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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