Gazzetta n. 35 del 11 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 dicembre 2001
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-quinquies, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CEIT Impianti, unita' di Ancona, Fermo, Macerata, Trento e Verona. (Decreto n. 30566).

IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;
Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
Visto l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti a) e b);
Visto l'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti a) e b), della citata legge n. 248/2001;
Visto il verbale, siglato in data 13 settembre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le societa' CEIT Impianti S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale e' stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a cinquantacinque unita';
Vista l'istanza presentata dalla predetta societa' CEIT Impianti S.r.l. - codice ISTAT n. 45340, intesa ad ottenere la proroga del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 24 luglio 2001 al 30 giugno 2002;
Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonche' dell'art. 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di cinquantacinque lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla CEIT Impianti S.r.l., sede legale in San Giovanni Teatino (Chieti), unita' di Ancona, per un numero massimo di sei unita' lavorative; Fermo (Ascoli Piceno), per un numero massimo di quattro unita' lavorative; Macerata, per un numero massimo di diciassette unita' lavorative; Trento, per un numero massimo di undici unita' lavorative; Verona, per un numero massimo di diciassette unita' lavorative - codice ISTAT n. 45340, per il periodo dal 24 luglio 2001 al 30 giugno 2002.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2001
Il direttore generale: Achille
 
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