Gazzetta n. 35 del 11 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 dicembre 2001
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verpan, unita' di Abbiategrasso e Vinovo. (Decreto n. 30568).

IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori

Vista la legge 5 novembre 1960, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Visto il decreto n. 1522 del 14 giugno 2001 emesso dal tribunale di Milano, con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo cessio bonorum della S.p.a. Verpan;
Vista l'istanza presentata del commissario giudiziale della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, con decorrenza dal 2 maggio 2001 per lo stabilimento di Vinovo (Torino) e 18 giugno 2001 per lo stabilimento di Abbiategrasso (Milano);
Vista la sentenza n. 66608 del 25 ottobre 2001 emessa dal tribunale di Milano, con la quale e' stato dichiarato il fallimento della societa' di cui trattasi;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' in questione, a seguito dell'intervenuto fallimento della stessa;
Vista la nota del 30 novembre 2001 con la quale il curatore fallimentare specifica che la richiesta di CIGS, per il complessivo periodo di dodici mesi, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 223/1991, deve intendersi decorrente dal 15 giugno 2001 per entrambe le unita' produttive interessate;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;
Decreta:
In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verpan, con sede legale in Milano, unita' di Abbiategrasso (Milano), per un massimo di tre unita' lavorative; Vinovo (Torino), per un massimo di ottantatre unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 2001 al 14 giugno 2002.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica nel rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2001
Il direttore generale: Achille
 
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