Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 478
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 1, comma 1, comma 2 e comma 4, e l'allegato A della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1999);
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
Vista la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi prot. 1269/ATM.44 del 12 aprile 2001, acquisita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge 23 dicembre 1997, n. 454, con riferimento al settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Considerata la necessita' di emanare, ai sensi del menzionato articolo 1, comma 4, della legge n. 526 del 1999, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati da questa e della normativa comunitaria applicabile, ed anche alla luce della predetta proposta, disposizioni integrative e correttive del menzionato decreto legislativo n. 395 del 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e' sostituito dal seguente: "1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.".
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attivita' dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.".
3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'attivita' dell'impresa che, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 83, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare piu' di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' aggiunto il seguente: "3-bis. E' impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalita' giuridica, con o senza scopo di lucro, nonche' qualsiasi ente dipendente dall'autorita' pubblica, il quale abbia personalita' giuridica o dipenda da un'autorita' avente personalita' giuridica, che svolge l'attivita' di cui ai commi 2 o 3.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempinienti del procedimento prescritti
dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto
legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla
legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della
Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima
della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- L'art. 1, commi 2 e 4 e l'allegato A della legge
21 dicembre 1999, n. 526, recante: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita europee" (legge comunitaria
1999), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13, cosi' recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3. Omissis.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.".
"Allegato A (Articolo 1, comma 1) 97/5/CE: direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997,
sui bonifici transfrontalieri.
98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche.
98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di pubblicita' e di
sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica
della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche.
98/49/CE: direttiva del Consiglio del 29 giugno 1998,
relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione
complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori
autonomi che si spostano all'interno della Comunita'
europea.
98/50/CE: direttiva del Consiglio del 29 giugno 1998,
che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di
stabilimenti.
98/52/CE: direttiva del Consiglio del 13 luglio 1998,
relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE
riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione
basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord.
98/56/CE: direttiva del Consiglio del 20 luglio 1998,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante ornamentali.
98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica
dei disegni e dei modelli.
98/76/CE: direttiva del Consiglio del 1 ottobre 1998,
che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso
alla professione di trasportatore su strada di merci e di
viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di
diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire
l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali.
98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro.
98/83/CE: direttiva del Consiglio del 3 novembre 1998,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano.
98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad
accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.
98/93/CE: direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1998,
che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce
l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi.
99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli
alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni
ionizzanti.
99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco
comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con
radiazioni ionizzanti.
1999/20/CE: direttiva del Consiglio del 22 marzo 1999,
che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi
nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a
taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali,
95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione
dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione
animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita'
per il riconoscimento e la registrazione di taluni
stabilimenti e intermediari operanti nel settore
dell'alimentazione degli animali.
1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva
85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri in materia di responsabilita' per danni
da prodotti difettosi.
1999/35/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1999,
relativa a un sistema di visite obbligatorie per
l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti
roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a
servizi di linea.
1999/38/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1999,
che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro
estendendola ad agenti mutageni".
- Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395,
recante: "Attuazione della direttiva del Consiglio
dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998,
modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su
strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento
reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo
di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di
detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali" e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000.
- L'art. 1, comma 4, lettera d), della legge
23 dicembre 1997, n. 454, recante "Interventi per la
ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalita'", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1977, n. 303, cosi' recita:
"4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della
legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener
conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore,
le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:
a) - c) omissis;
d) il comitato centrale propone al Ministero dei
trasporti e della navigazione la normativa ed i
provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento
delle commissioni esaminatrici, alle modalita' di
svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per
l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da
assicurare l'imparzialita' di giudizio e l'accertamento
della professionalita' conformemente alla normativa
comunitaria;".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 1. (Oggetto e definizioni). - 1. Le norme del
presente decreto disciplinano l'accesso alla professione di
trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di
persone.
2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio
della professione di trasportatore su strada di cose per
conto di terzi l'attivita' dell'impresa che esegue,
mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista
dall'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il
trasferimento di cose verso corrispettivo.
3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio
della professione di trasportatore su strada di persone
l'attivita' dell'impresa che, fuori della fattispecie
prevista dall'art. 83, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli
destinati, a norma dell'art. 82, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, a trasportare piu' di nove persone,
autista compreso - il trasferimento di persone con offerta
al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso
corrispettivo.
3-bis. E' impresa di trasporto su strada, ai fini del
presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona
giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o
gruppo di persone senza personalita' giuridica, con o senza
scopo di lucro, nonche' qualsiasi ente dipendente
dall'autorita' pubblica, il quale abbia personalita'
giuridica o dipenda da un'autorita' avente personalita'
giuridica, che svolge l'attivita' di cui ai commi 2 o 3.
4. E' residenza normale, ai fini del presente decreto,
il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per
almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi
personali e professionali o, nel caso di una persona che
non abbia interessi professionali, per interessi personali
che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in
cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una
persona i cui interessi professionali sono situati in un
luogo diverso da quello degli interessi personali e che
pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi
diversi che si trovino in due o piu' Stati membri, si
intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi
personali, a condizione che vi ritorni regolarmente.
Quest'ultima condizione non e' richiesta se la persona
effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione
di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi
universitari o scolastici non implica il trasferimento
della residenza normale."



 
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite puo' essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevita' del percorso, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'articolo 21 puo' essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non piu' di sei mesi.".
3. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' abrogato.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 2 (Esenzioni). - 1. Le disposizioni del presente
decreto non si applicano alle imprese di cui all'art. 1,
comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con
autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 t. Il predetto limite puo' essere ridotto
con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato previa consultazione della
Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi
nei quali le imprese di cui all'art. 1, comma 2,
effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi
soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in
considerazione della natura della merce trasportata, ovvero
della brevita' del percorso, sono esonerati dal possesso
dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di
circostanze impreviste, al regolamento di cui all'art. 21
puo' essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla
consultazione della Commissione e comunque per non piu' di
sei mesi.
3. (Abrogato.)"



 
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorita' competenti, nei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attivita' di trasporto.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' aggiunto il seguente: "2-bis. La persona di cui al comma 1 dirige l'attivita' di trasporto di una sola impresa.".



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 3 (Direzione dell'attivita). - 1. Le imprese di
cui all'art. 1, commi 2 e 3, indicano alle rispettive
autorita' competenti, nei termini di cui all'art. 4, commi
2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed
effettiva, l'attivita' di trasporto.
2. La persona di cui al comma 1 deve essere,
alternativamente:
a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio
di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche,
per le persone giuridiche private e, salvo il disposto
della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) socio illimitatamente responsabile per le societa'
di persone;
c) titolare dell'impresa individuale o familiare o
collaboratore dell'impresa familiare;
d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato,
alla quale le relative attribuzioni sono state
espressamente conferite.
2-bis. La persona di cui al comma 1 dirige l'attivita'
di trasporto di una sola impresa.".



 
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 ai fini dell'esercizio della relativa attivita'.".
2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.".
3. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "3. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attivita'.".
4. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare nell'ambito della previsione dell'articolo 1, comma 3, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.".



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 4 (Requisiti). - 1. Le imprese di cui all'art. 1,
comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5,
6 e 7 sono iscritte nell'albo di cui all'art. 1 della legge
n. 298 del 1974 ai fini dell'esercizio della relativa
attivita'.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al
momento della presentazione della domanda di iscrizione
nell'albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui
all'art. 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni
autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione
ovvero al momento della presentazione della richiesta di
aggiornamento di cui all'art. 94, comma 2 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti
di residenza.
3. Le imprese di cui all'art. 1, comma 3 devono
possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per
ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per
l'esercizio della relativa attivita'.
4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al
momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la
licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito
di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), deve sussistere,
per ogni autoveicolo supplementare, nell'ambito della
previsione dell'art. 1, comma 3, al momento
dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione
della richiesta di aggiornamento di cui all'art. 94, comma
2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei
trasferimenti di residenza.
5. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono permanere
per il periodo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 1
della legge n. 298/1974 o di possesso della licenza o del
diverso titolo previsto per l'esercizio della attivita' di
cui all'art. 1, comma 3.



 
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilita' e' sussistente se esso e' posseduto, oltre che dalla persona di cui all'articolo 3, comma 1: a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di
amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le
persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b),
per ogni altro tipo di ente; b) dai soci illimitatamente responsabili per le societa' di persone; c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.".
2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000, le parole "per il delitto di cui all'articolo 52, comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;" sono soppresse.
3. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituita dalla seguente: "f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;".
4. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituita dalla seguente: "g) abbia subito, in qualita' di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;".
5. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "7. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.".
6. La lettera c) del comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituita dalla seguente: "c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.".



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato.
"Art. 5 (Onorabilita). - 1. Per le imprese di cui
all'art. 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilita' e'
sussistente se esso e' posseduto, oltre che dalla persona
di cui all'art. 3, comma 1:
a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del
consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche
pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il
disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le
societa' di persone;
c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.
2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito
dell'onorabilita' in capo alla persona che:
a) sia stata dichiarata delinquente abituale,
professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a
misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla
legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una
delle pene accessorie previste dall'art. 19, comma 1,
numeri 2 e 4 del codice penale;
c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o
piu' condanne, per reato non colposo, a pena detentiva
complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al
capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del
libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di
cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2,
624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter
del codice penale; per uno dei delitti di cui all'art. 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di
cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti
di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; per il
delitto di cui all'art. 189, comma 6 e comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di
cui all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;
e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una
condanna per il delitto di cui all'art. 282 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; per il
delitto di cui all'art. 18, comma 3 della legge 18 aprile
1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'art. 186,
comma 2, anche in combinato disposto con l'art. 187,
comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione
della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 della
legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione
amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di
cui all'art. 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel
corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia
subito la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida o sia stato effettuato
nei suoi confronti l'accertamento di cui all'art. 167,
comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) abbia subito, in qualita' di datore di lavoro,
condanna penale definitiva per fatti che costituiscono
violazione degli obblighi sussistenti in materia
previdenziale ed assistenziale;
h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia
intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e
seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a
pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta
comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva
medesima.
4. Per gli effetti del presente articolo, si considera
condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle
parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale.
5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere
e), f) e g) del comma 2 e' rilevante solo se esse sono
conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attivita'
di autotrasporto di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
6. La persona che esercita la direzione dell'attivita'
perde comunque il requisito dell'onorabilita' anche nel
caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice
penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del
decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui
al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente,
nell'esercizio della propria attivita', qualora il fatto
che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a
istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza
con riferimento a piu' precedenti violazioni.
7. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, devono
essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle
persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito
d'impresa, o avere presentato la dichiarazione
relativamente a tale reddito.
8. La sussistenza del requisito dell'onorabilita'
cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei
presupposti previsti dai commi che precedono.
9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167
del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e
di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del
reato, il requisito dell'onorabilita' e' riacquistato:
a) a seguito di concessione della riabilitazione di
cui all'art. 178 del codice penale, sempreche' non
intervenga la revoca di cui all'art. 180 del medesimo
codice;
b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o
di prevenzione applicate;
c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2,
decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che
costituisce presupposto per la perdita del requisito".



 
Art. 6
Modifiche all'articolo 6 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito della capacita' finanziaria e' sussistente se vi e' la disponibilita' di risorse finanziarie in misura non inferiore a: a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilita', a
qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente,
di un autoveicolo adibito all'attivita' di trasportatore su
strada; b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacita' finanziaria l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidita' bancarie e le possibilita' di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprieta' disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.".
3. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "3. La prova della sussistenza della capacita' finanziaria puo' essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attivita' bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalita' per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21.".
4. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 21, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacita' finanziaria attestata.".



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 6 (Requisito della capacita' finanziaria). -
1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il
requisito della capacita' finanziaria e' sussistente se vi
e' la disponibilita' di risorse finanziarie in misura non
inferiore a:
a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la
disponibilita', a qualunque titolo, fra quelli consentiti
dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito
all'attivita' di trasportatore su strada;
b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo
supplementare.
2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della
capacita' finanziaria l'autorita' competente di cui
all'art. 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa
interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le
liquidita' bancarie e le possibilita' di scoperti e
prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprieta'
disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i
costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti
iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e
installazioni; il capitale di esercizio.
3. La prova della sussistenza della capacita'
finanziaria puo' essere fornita mediante un'attestazione
rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli
elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano
attivita' bancaria. I contenuti dell'attestazione e le
modalita' per il suo rilascio sono stabiliti con il
regolamento di cui all'art. 21.
4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano
all'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1,
secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti dal
regolamento di cui all'art. 21, ogni fatto che produca la
diminuzione o la perdita della capacita' finanziaria
attestata".



 
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneita' professionale e' sussistente se esso e' posseduto dalla persona che dirige l'attivita'.".
2. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attivita' nell'interesse di imprese che esercitano l'attivita' di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.".
3. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "4. In deroga al disposto del comma 2, e' ritenuto sussistente il requisito della idoneita' professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o piu' imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attivita' di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attivita' e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 4.".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalita' per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacita' professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1 ottobre 1999, un attestato di idoneita' professionale rilasciato dall'autorita' competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attivita' di trasporto ai sensi dell'articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare.".



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 7 (Requisito dell'idoneita' professionale). - 1.
Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il requisito
dell'idoneita' professionale e' sussistente se esso e'
posseduto dalla persona che dirige l'attivita'.
2. Il requisito dell'idoneita' professionale consiste
nel possesso della conoscenza delle materie riportate
nell'allegato I al presente decreto ed e' accertato con il
superamento dell'esame di cui all'art. 8.
3. Le persone che intendono svolgere la direzione
dell'attivita' nell'interesse di imprese che esercitano
l'attivita' di trasporto su strada esclusivamente in ambito
nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su
argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
4. In deroga al disposto del comma 2, e' ritenuto
sussistente il requisito della idoneita' professionale in
capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza
pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno
cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o piu'
imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati
aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, ed
aventi i requisiti di cui all'art. 4, che regolarmente
esercitano, o hanno esercitato, le attivita' di cui
all'art. 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attivita' e
superi la prova d'esame di controllo di cui all'art. 8,
comma 4.
5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi
contemplata:
a) si considera continuativa se la direzione
dell'attivita' e' stata svolta senza alcuna interruzione
ovvero con una o piu' interruzioni, singolarmente
considerate, non superiori a sei mesi;
b) si considera attuale se, alla data di
presentazione della domanda per l'ammissione alla prova
d'esame di controllo, la direzione dell'attivita' e' in
corso di svolgimento ovvero e' cessata o interrotta da non
piu' di sei mesi.
5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, previa consultazione della Commissione
europea, sono stabiliti criteri e modalita' per sottoporre,
con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame
supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative
agli aspetti nazionali della professione di trasportatore
su strada, le persone fisiche con residenza normale in
Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun
attestato di capacita' professionale in uno degli Stati
membri, hanno conseguito, dopo il 1 ottobre 1999, un
attestato di idoneita' professionale rilasciato
dall'autorita' competente di altro Stato membro, qualora
intendano utilizzare tale attestato per dirigere
l'attivita' di trasporto ai sensi dell'art. 3. Con lo
stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle
spese relative all'esame supplementare".



 
Art. 8
Modifiche all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, consistono in: a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte
alternative; b) una esercitazione su un caso pratico.".
2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "3. Per gli effetti dell'articolo 7, commi 2 e 3, l'esame e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.".
3. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "4. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, l'esame e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.".
4. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "5. A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 1, lettera b).".



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 8 (Esame di idoneita' professionale). - 1. Le
prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'art. 7,
commi 2, 3 e 4, consistono in:
a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro
risposte alternative;
b) una esercitazione su un caso pratico.
2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al
comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore;
per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera
a), sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la
valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono
attribuibili al massimo quaranta punti.
3. Per gli effetti dell'art. 7, commi 2 e 3, l'esame e'
superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la
prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per
la prova di cui al comma 1, lettera b),ed un punteggio
complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di
entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
4. Per gli effetti dell'art. 7, comma 4, l'esame e'
superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la
prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti
per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio
complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di
entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
5. A cura della competente struttura del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici
l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma
1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di
cui al comma 1, lettera b).
6. Possono partecipare alle prove d'esame di cui al
comma 1 le persone, maggiori d'eta', non interdette
giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto
all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione
secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione
agli esami di cui al presente articolo presso organismi
autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso la
provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica
o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza
normale".



 
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell'elenco delle persone alle quali e' stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1. L'elenco contiene anche l'indicazione dell'eventuale impresa presso cui il titolare dell'attestato svolge la direzione dell'attivita' ai sensi dell'articolo 3. Su comunicazione del titolare dell'attestato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'aggiornamento di tale indicazione. L'elenco e' consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia interesse.".



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 9 (Attestato di idoneita' professionale ed elenco
degli idonei). - 1. L'autorita' di cui all'art. 8, comma 6,
rilascia, alla persona che ha superato l'esame ai sensi
dell'art. 8, commi 3 o 4, l'attestato di idoneita'
professionale per il trasporto nazionale ed internazionale
su strada di merci o di viaggiatori di cui all'allegato II
al presente decreto. Se il medesimo esame e' stato superato
con la limitazione di cui all'art. 7, comma 3, l'attestato
di idoneita' professionale e' rilasciato per il trasporto
nazionale su strada di merci o di viaggiatori.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle
ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell'elenco
delle persone alle quali e' stato rilasciato l'attestato di
cui al comma 1. L'elenco contiene anche l'indicazione
dell'eventuale impresa presso cui il titolare
dell'attestato svolge la direzione dell'attivita' ai sensi
dell'art. 3. Su comunicazione del titolare dell'attestato,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
all'aggiornamento di tale indicazione. L'elenco e'
consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia
interesse".



 
Art. 10
Modifiche all'articolo 10 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 e' consentito per un anno. Esso puo' essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attivita' svolta dall'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo.".



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 10 (Proseguimento provvisorio dell'attivita).
- 1. In caso di decesso, scomparsa, incapacita' fisica,
perdita o diminuzione della capacita' di agire, escluso il
caso di perdita del requisito dell'onorabilita', della
persona che svolge la direzione dell'attivita', ed in
assenza di altra persona dotata del requisito
dell'idoneita' professionale che possa assumere tale
funzione, e' consentito a coloro che abbiano titolo, ai
sensi della vigente normativa, al proseguimento
dell'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, commi 2
o 3, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione
dell'attivita' anche in assenza del requisito
dell'idoneita' professionale, e a condizione che sia
sussistente quello dell'onorabilita', dandone
comunicazione, entro trenta giorni, all'autorita'
competente di cui all'art. 3, comma 1.
2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 e'
consentito per un anno. Esso puo' essere prorogato per sei
mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attivita'
svolta dall'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, nel
corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata
dichiarazione di intenti resa dalla medesima, l'autorita'
competente di cui all'art. 3, comma 1, ritenga che, entro
il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli
adempimenti di cui all'art. 3, comma 1 medesimo.
3. Decorso invano il periodo di cui al comma 3, si
procede alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 4,
comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al
comma 3 del medesimo articolo.
4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e'
disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui
all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art.
24 della medesima legge".



 
Art. 11
Modifiche all'articolo 11 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "4. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresi' alla stessa autorita' l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro e' avvenuto.".



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto n.
395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
"Art. 11 (Perdita dell'onorabilita). - 1. Se il
requisito di cui all'art. 5 cessa di sussistere in capo
alla persona che svolge la direzione dell'attivita', questa
decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene
pertanto dall'esercizio della stessa.
2. L'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1,
che sia comunque venuta a conoscenza del fatto di cui al
comma 1, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui
sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 3,
comma 1 medesimo, l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 4,
comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del
medesimo articolo.
3. Se entro un mese dalla data del provvedimento di
sospensione di cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli
adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, l'autorita'
competente di cui alla medesima disposizione procede alla
cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1 o alla
revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del
medesimo articolo.
4. Se il requisito di cui all'art. 5 cessa di
sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1,
lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui
all'art. 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il
fatto all'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1.
La medesima impresa comunica altresi' alla stessa autorita'
l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'art. 5, con
l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale
reintegro e' avvenuto.
5. Se entro un mese dalla data dell'invio della
comunicazione di cui al comma 4 non e' stata data
comunicazione all'autorita' competente di cui all'art. 3,
comma 1, dell'avvenuto reintegro del requisito di cui
all'art. 5, essa procede alla cancellazione dall'albo di
cui all'art. 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei
titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
6. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e'
disposta la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si
applica l'art. 24 della medesima legge".



 
Art. 12
Modifiche all'articolo 12 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Se il requisito di cui all'articolo 6 cessa di sussistere, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1.".
2. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'articolo 6 sara' di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, puo' concedere un termine non superiore a un anno.".



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 12 (Perdita della capacita' finanziaria). - 1. Se
il requisito di cui all'art. 6 cessa di sussistere,
l'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, comunica, entro
tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui
all'art. 3, comma 1.
2. Se la situazione economica globale dell'impresa di
cui all'art. 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il
requisito di cui all'art. 6 sara' di nuovo soddisfatto e in
modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un
prossimo futuro, l'autorita' competente di cui all'art. 3,
comma 1, puo' concedere un termine non superiore a un anno.
3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di
cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al
comma 2, se concesso, il requisito di cui all'art. 6 non e'
stato reintegrato, l'autorita' competente di cui all'art.
3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui
all'art. 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei
titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e'
disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui
all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art.
24 della medesima legge".



 
Art. 13
Modifiche all'articolo 13 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Se la persona che svolge la direzione dell'attivita' non la esercita piu', l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1.".



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 13 (Perdita dell'idoneita' professionale).
- 1. Se la persona che svolge la direzione dell'attivita'
non la esercita piu', l'impresa di cui all'art. 1, commi 2
o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita'
competente di cui all'art. 3, comma 1.
2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di
cui al comma 1, il requisito di cui all'art. 7 non e' stato
reintegrato, l'autorita' competente di cui all'art. 3,
comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui
all'art. 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei
titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
3. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e'
disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui
all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art.
24 della medesima legge".



 
Art. 14
Partecipazione al procedimento

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' aggiunto il seguente: "13-bis (Partecipazione al procedimento). - 1. Nei casi in cui, ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13, e' disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell'impresa interessata, procede anche all'audizione personale.".
 
Art. 15
Modifiche all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati nel rispetto dell'articolo 6, commi 1 e 2.".



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato.
"Art. 15 (Riconoscimento reciproco di atti in materia
di capacita' finanziaria). - 1. Per gli effetti dell'art. 6
e' dato riconoscimento:
a) all'attestazione rilasciata, per gli stessi
effetti, da imprese autorizzate all'esercizio del credito,
ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio, dallo
Stato dell'Unione europea, o aderente all'accordo sullo
spazio economico europeo, in cui il soggetto in capo al
quale il requisito della capacita' finanziaria deve
sussistere e' stabilito;
b) all'attestazione rilasciata, per gli stessi
effetti, dalla competente autorita' amministrativa dello
Stato di cui alla lettera a).
2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a
condizione che siano rilasciati nel rispetto dell'art. 6,
commi 1 e 2".



 
Art. 16
Modifiche all'articolo 16 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, che sono state autorizzate, in Grecia, anteriormente al 1 gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell'Unione Europea, anteriormente al 1 gennaio 1975, in virtu' di una normativa nazionale, ad esercitare le relative attivita', e a condizione che tali imprese siano delle societa' ai sensi dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e' riconosciuto, come prova sufficiente di idoneita' professionale, l'attestato dell'esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attivita' in uno di tali Stati. L'attivita' non deve essere cessata da piu' di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio effettivo dell'attivita' e' attestato per una delle persone fisiche che svolgono la direzione dell'attivita' medesima.".



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 16 (Riconoscimento reciproco di atti in materia
di idoneita' professionale). - 1. Ai fini dell'art. 7, sono
riconosciuti gli attestati rilasciati dalle competenti
autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea, o
aderente all'accordo sullo spazio economico europeo, a
titolo di prova dell'idoneita' professionale, secondo le
disposizioni vigenti dal 1 gennaio 1990 al 1 ottobre 1999.
2. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, che sono
state autorizzate, in Grecia, anteriormente al 1 gennaio
1981, o negli altri Stati membri dell'Unione europea,
anteriormente al 1 gennaio 1975, in virtu' di una normativa
nazionale, ad esercitare le relative attivita', e a
condizione che tali imprese siano delle societa' ai sensi
dell'art. 58 del trattato che istituisce la Comunita'
europea, e' riconosciuto, come prova sufficiente di
idoneita' professionale, l'attestato dell'esercizio
effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive
attivita' in uno di tali Stati. L'attivita' non deve essere
cessata da piu' di cinque anni alla data di presentazione
dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio
effettivo dell'attivita' e' attestato per una delle persone
fisiche che svolgono la direzione dell'attivita' medesima".



 
Art. 17
Modifiche all'articolo 17 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, com-ma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attivita' delle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo sono comunicati a tali Stati.".



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 17 (Informazioni alle autorita' di altri Stati
membri). - 1. Le sanzioni e le misure di cui all'art. 5,
comma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio
dell'attivita' delle imprese di cui all'art. 1, commi 2
e 3, stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o
aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo sono
comunicati a tali Stati.
2. Con il regolamento di cui all'art. 21 sono stabilite
le modalita' della comunicazione di cui al comma 1".



 
Art. 18
Modifiche all'articolo 18 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono determinate le modalita' per la verifica di cui al com-ma 1 per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, nonche' le modalita' di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per le imprese autorizzate fra il 1 gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, n. 158, recante regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974.".
2. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "3. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, gia' autorizzate alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto.".



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 18 (Verifiche ed adeguamenti). - 1. Le autorita'
competenti verificano periodicamente ai sensi del comma 2,
per lo meno ogni tre anni, la persistenza dei requisiti di
onorabilita', capacita' finanziaria ed idoneita'
professionale.
2. Con il regolamento di cui all'art. 21 sono
determinate le modalita' per la verifica di cui al comma 1
per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, nonche' le
modalita' di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli
5, 6 e 7 per le imprese autorizzate fra il 1 gennaio 1978
ed il 31 maggio 1987 e per le imprese precedentemente
esentate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto
ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, n. 158, recante
regolamento di attuazione della direttiva del consiglio
delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che
modifica la direttiva del consiglio n. 561 del 12 novembre
1974.
3. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, gia'
autorizzati alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensati
dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal
presente decreto".



 
Art. 19
Modifiche all'articolo 20 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22, 23, commi 1 e 3,
e 25, comma 2 della legge n. 298 del 1974; b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84.
 
Art. 20
Modifiche all'articolo 21 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. L'articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "Art. 21 (Regolamento di attuazione). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 1 aprile 2002, e che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le previste disposizioni attuative.".
 
Art. 21
Modifiche all'articolo 22 del
decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' aggiunto il seguente: "1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, e 20 dicembre 1991, n. 448.".



Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 22 (Disposizioni transitorie). - 1. Il termine di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo
1998, n. 85, e' prorogato alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all'art. 21 e comunque non oltre il
1 luglio 2001.
1-bis. A decorrere dalla data del 1 luglio 2001 e fino
alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono
esercitare la professione di autotrasportatore di cose per
conto di terzi devono possedere i requisiti di
onorabilita', capacita' finanziaria e capacita'
professionale, essere iscritte all'albo degli
autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere
acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto
ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta
all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi
l'attivita'.
1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di
cui all'art. 21 continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nei decreti del Ministro dei trasporti 16 maggio
1991, n. 198, e 20 dicembre 1991, n. 448".



 
Art. 22
Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Ruggiero, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'e-conomia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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