Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 gennaio 2002
Autorizzazione all'Universita' degli studi di Catania ad espletare attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE dell'ufficio XIII del Dipartimento della tutela della salute pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della
prevenzione

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Catania, in data 23 febbraio 2001, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, presso la prima Clinica chirurgica e terapia chirurgica Centro trapianti d'organo Universita' di Catania;
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 23 novembre 2001 in esito agli accertamenti tecnici effettuati, presso le strutture relative alle attivita' di trapianto di rene;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;
Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001 del Ministro della sanita', nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Sicilia adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91;
Decreta:
Art. 1.
L'Universita' degli studi di Catania, e autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.
 
Art. 2.
Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite presso le prime due sale del reparto operatorio della prima clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Universita' degli studi di Catania.
 
Art. 3.
Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:
Veroux prof. Gastone, Direttore I Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, direttore scuola di specializzazione in chirurgia generale - Azienda policlinico Universita' degli studi di Catania;
Leone prof. Francesco, professore associato, titolare Cattedra di chirurgia sostitutiva e trapianti d'organo I Clinica chirurgica, Azienda policlinico Universita' degli studi di Catania;
Di Benedetto prof. Aurelio, direttore chirurgia pediatrica, Azienda policlinico Universita' degli studi di Catania;
Latteri prof. Ferdinando, professore ordinario di chirurgia generale - Direttore del Dipartimento assistenziale d'emergenza - Direttore della divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ospedale Cannizzaro di Catania;
Cavallaro prof. Vincenzo, professore ordinario, direttore chirurgia dell'apparato digerente, Azienda policlinico Universita' degli studi di Catania;
Veroux dott. Pierfrancesco, dirigente Centro trapianti - I clinica chirurgica, Azienda policlinico Universita' degli studi di Catania;
Puleo prof. Stefano, professore associato di chirurgia generale, I clinica chirurgica, Azienda policlinico Universita' degli studi di Catania;
Di Cataldo prof. Antonio, professore associato, chirurgia generale IV Azienda policlinico Universita' degli studi di Catania;
Russello prof. Domenico, professore associato di fisiopatologia chirurgica, dipartimento di scienze chirurgiche, trapianti d'organi e tecnologie avanzate: divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza e pront soccorso ospedale Cannizzaro Catania;
Li Destri dott. Giovanni, ricercatore, I clinica chirurgica, Azienda policlinico Universita' degli studi di Catania;
Scilletta dott. Beniamino, ricercatore, I clinica chirurgica, Azienda policlinico Universita' degli studi di Catania;
Randazzo dott. Giuseppe, ricercatore confermato, dipartimento di scienze chirurgiche, trapianti d'organo e tecnologie avanzate - divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza - ospedale Cannizzaro;
Succi dott. Lino, ricercatore confermato, dipartimento di scienze chirurgiche, trapianti d'organo e tecnologie avanzate: divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso - ospedale Cannizzaro Catania;
La Greca dott. Gaetano, ricercatore dipartimento di scienze chirurgiche, trapianti d'organo e tecnologie avanzate: divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso - ospedale Cannizzaro Catania;
Di Carlo dott. Isidoro, ricercatore, dipartimento di scienze chirurgiche, trapianti d'organo e tecnologie avanzate divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso - ospedale Cannizzaro Catania;
Puliatti dott. Carmelo, dirigente medico I livello Centro trapianti, I clinica chirurgica Azienda policlinico Universita' degli studi di Catania;
Veroux dott. Massimiliano, dottorando in traumatologia, Istituto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, ospedale Vittorio Emanuele, Universita' degli studi di Catania.
 
Art. 4.
Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Sicilia non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91 e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
 
Art. 5.
Il magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Catania e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2002
Il dirigente: Ballacci
 
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