Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. 480
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2000: "Analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto della regolamentazione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001: "Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, IX Commissione, e del Senato della Repubblica, 1a Commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 29 novembre 2001 e del 14 novembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'esercizio dell'attivita' di rimessa di veicoli e' subordinato a denuncia di inizio attivita' da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel quale si svolge l'attivita'.



NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al preambolo:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto
1988, n. 400: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa":
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto n. 400, per
disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate
dall'attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- Si riporta il n. 32 dell'allegato A della legge
24 novembre 2000, n. 340: "Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1999":
"32. Procedimento di autorizzazione per l'attivita' di
noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio
dell'attivita' di rimessa di autoveicoli o vetture e
adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.".
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146 reca:
"Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.".
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato
nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n.
149. reca: "Regolamento per l'esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto
1977, n. 234, reca: "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.".
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 23 maggio 2000, n. 118, reca "Analisi
tecnico-normativa e analisi d'impatto della
regolamentazione.".
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 5 ottobre 2001 n. 249, reca "Direttiva sulla
sperimentazione dell'analisi d'impatto della
regolamentazione sui cittadini, sulle imprese e sulle
pubbliche amministrazioni.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi":
"Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di
un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
consenso comunque denominato, ad esclusione delle
concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge
29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei
requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio'
destinate che comportino valutazioni tecniche
discrezionali, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi,
l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di
inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica
amministrazione competente, attestante l'esistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente
accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di
prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta
giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e
disporre, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei
suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.



 
Art. 2.
1. Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.
2. L'annotazione puo' essere effettuata anche con modalita' informatiche. Tali modalita' e il modello di ricevuta di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 3.
1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attivita' al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare l'esercizio dell'attivita' nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.



Nota all'art. 3:
- Si riporta l'art. 11, comma 2, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza":
"2. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate
a chi ha riportato condanna per delitti contro la
personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero
per delitti contro le persone commessi con violenza, o per
furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza
all'autorita', e a chi non puo' provare la sua buona
condotta.".



 
Art. 4.
1. E' abrogato l'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. All'articolo 86, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soppresse le seguenti parole: "esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Scajola, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 197



Note all'art. 4:
- Il regio decreto 6 maggio 1941, n. 635 reca:
"Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773".
- Si riporta il comma 1 dell'art. 86 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"1. Non possono esercitarsi, senza licenza del
questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande,
pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in
cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra,
liquori od altre bevande anche non alcoliche, ne' sale
pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o
stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e
simili.".



 
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