Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001
Adozione di condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e di direttiva in materia di facolta' di recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 317/01).

L' AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2001;
Premesso che:
con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 228/01), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha adottato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);
secondo il comma 2.1, lettera a), del Testo integrato, i corrispettivi per l'attivita' di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, remunerano le attivita' di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica, quest'ultima con l'esclusione dei costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie allo svolgimento della medesima attivita' nei termini previsti dall'art. 5, della deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 138 del 16 giugno 2001, e successive modificazioni e integrazioni, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
l'art. 5 della deliberazione n. 95/01 riguarda le attivita' per l'approvvigionamento delle risorse necessarie al mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico nazionale, la cui remunerazione, sino al 31 dicembre 2001, e' disciplinata dalla deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 13/99);
secondo il comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 228/01, la deliberazione n. 13/99 e' abrogata con decorrenza dal 1 gennaio 2002;
secondo il comma 2.1, lettera b), del Testo integrato, i corrispettivi per le attivita' di acquisto e vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato, remunerano le attivita' di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ed alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato, nonche' di dispacciamento dell'energia elettrica limitatamente ai costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per lo svolgimento della medesima attivita' anteriormente all'avvio del dispacciamento di merito economico di cui alla deliberazione n. 95/01;
l'attivita' di dispacciamento e' riservata, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) allo Stato e attribuita alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) che la svolge sulla base della concessione disciplinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro per le attivita' produttive) 17 luglio 2000;
nel mese di dicembre 2001, l'Autorita' ha adottato alcuni provvedimenti incidenti sulla disciplina delle condizioni economiche per l'anno 2002 dell'acquisto dell'energia elettrica nel mercato libero e nel mercato vincolato e quindi sulla ponderazione circa l'opportunita' del posizionamento sull'uno o sull'altro mercato, riguardanti segnatamente 1e modalita' e condizioni per le importazioni di energia elettrica e la definizione di procedure concorsuali per la cessione dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 per l'anno 2002;
in base alle disposizioni della deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 158/99), la facolta' di recesso dai contratti annuali di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato puo' essere validamente esercitata con onere di preavviso non superiore ad un mese.
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo n. 79/1999;
Viste:
la deliberazione n. 13/99;
la deliberazione n. 158/99;
la deliberazione n. 95/01;
la deliberazione n. 228/01;
Visti gli esiti della consultazione avviata con la pubblicazione del documento per la consultazione "Riforma dei corrispettivi di uso delle reti da parte dei clienti del mercato libero e definizione di una disciplina transitoria del dispacciamento" diffuso dall'Autorita' in data 7 agosto 2001;
Considerato che:
la disciplina delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di dispacciamento ai clienti del mercato vincolato e' stata compiutamente definita in virtu' delle disposizioni del Testo integrato dal momento che tale servizio e' parte del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
quanto ai clienti del mercato libero, l'assetto giuridico di erogazione del servizio di dispacciamento, comprendente le attivita' di gestione delle congestioni, mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica e gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva, in considerazione del fatto che ciascuno di detti clienti dovra' autonomamente approvvigionarsi presso il Gestore della rete del predetto servizio, deve essere completato, a fronte della abrogazione della deliberazione n. 13/99 con decorrenza dal 1 gennaio 2002;
secondo le disposizioni della deliberazione n. 95/01, l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale delle risorse necessarie per il bilanciamento del sistema elettrico nazionale deve avvenire con meccanismi di mercato e che tale regime entrera' concretamente in operativita' solo contestualmente all'avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5, del decreto legislativo n. 79/1999, il cui termine di decorrenza non e' ancora stato determinato essendo pendenti le procedure per la definizione dei necessari strumenti regolamentari ai sensi del medesimo art. 5, comma 1; e che, nel momento in cui entrera' in operativita' il regime previsto dalla deliberazione n. 95/01 il servizio di dispacciamento, in questo senso dovendo essere innovato l'assetto posto a base del Testo integrato, avra' autonoma rilevanza sul piano della regolazione tariffaria e dell'inquadramento contrattuale.
Ritenuto che:
sia necessario, sino alla entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 e, conseguentemente, sino alla piena attuazione delle disposizioni in materia poste con la deliberazione n. 95/01, definire un regime transitorio delle condizioni economiche del servizio di dispacciamento reso ai clienti del mercato libero che risulti economicamente coerente con il medesimo servizio erogato ai clienti del mercato vincolato, nonche' di alcune condizioni per la contrattualizzazione di detto servizio;
sia opportuno che il regime transitorio di cui al precedente alinea contempli almeno la definizione delle modalita' e condizioni di erogazione del servizio di bilanciamento dell'energia elettrica, comprendenti i corrispettivi per la remunerazione del medesimo servizio, ivi inclusa la copertura dei costi della riserva, nonche' la definizione delle modalita' e condizioni per lo scambio dell'energia elettrica, comprendenti la regolazione delle partite economiche relative allo scambio medesimo;
sia opportuno, in mancanza di segnali di mercato in grado di mettere in evidenza la correlazione tra i comportamenti degli operatori, in termini entita' e variabilita' delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica, e i costi che i medesimi comportamenti provocano sul sistema, che il servizio di bilanciamento sia remunerato, in via transitoria, in prevalenza attraverso un corrispettivo proporzionale all'energia elettrica complessivamente prelevata;
sia opportuno consentire agli operatori, prima che il Gestore della rete proceda con riferimento a ciascun bimestre alla regolazione delle relative partite economiche, l'aggiustamento delle posizioni determinatesi nell'ambito di ciascun contratto per lo scambio mediante la cessione, a mezzo di libera negoziazione tra i medesimi, di eventuali saldi di energia elettrica in ciascuna fascia oraria relativi al medesimo bimestre, configurando la predetta cessione alla stregua di acquisti e vendita di energia elettrica negoziata sul mercato libero tra i medesimi operatori;
sia opportuno adottare, al fine di rendere possibile la fornitura di energia elettrica sul mercato libero a partire dal 1 gennaio 2002, ulteriori misure volte a ridurre i tempi per gli adempimenti necessari per l'attivazione di forniture di energia elettrica modificando, per il periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 31 gennaio 2002, il termine di preavviso per l'esercizio della facolta' di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato, come definito dalla deliberazione n. 158/99;
sia opportuno emanare alcune condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per l'anno 2002, fermo restando l'intendimento dell'Autorita' a completare il quadro regolamentare relativo al predetto servizio, pur nel suo assetto transitorio, per quanto attiene agli aspetti relativi alla contrattualizzazione di detto servizio, nonche' per l'attivazione da parte del Gestore della rete degli adeguati meccanismi di contrattualizzazione e selezione delle risorse poste alla base per l'erogazione del servizio di dispacciamento;
Delibera:
Di approvare le condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e la direttiva in materia di facolta' di recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, come definite nell'allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A);
Di stabilire la data di entrata in vigore del presente provvedimento nel 28 dicembre 2001;
Di stabilire che gli articoli da 3 a 8 dell'allegato A alla presente deliberazione abbiano effetto dal 1 gennaio 2002;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
Milano, 27 dicembre 2001
Il presidente: Ranci
 
Allegato A CONDIZIONI TRANSITORIE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DIRETTIVA PER IL RECESSO DAI CONTRATTI DI FORNITURA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO

TITOLO 1
Disposizioni generali
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate nell'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, come modificato dalla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01, integrate come segue:
"bilanciamento" e' il servizio svolto dal Gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento diretto a impartire disposizioni per l'utilizzo delle risorse per il mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi nel sistema elettrico nazionale, tenendo conto dei limiti del sistema medesimo, ivi inclusa la selezione della riserva;
"riserva" e' l'insieme delle risorse selezionate dal Gestore della rete e predisposte per il bilanciamento;
"banda di capacita' di trasporto" e' una quota della capacita' di trasporto sull'interconnessione assegnata ai sensi della deliberazione n. 301/01;
"banda di capacita' produttiva" e' una quota della capacita' produttiva assegnata ai sensi della deliberazione n. 308/01;
"componente r(base f)" e' la componente, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo dotati di misuratore orario multiorario o integratore, ai fini della remunerazione della riserva;
"componente b(base f)" e' la componente, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo dotati di misuratore multiorario o integratore, ai fini della remunerazione del bilanciamento;
"componente b(base h)" e' la componente, espressa in centesimi di euro/kWh, applicata al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo dotati di misuratore orario ed il relativo programma di immissione e di prelievo, ai fini della remunerazione del bilanciamento;
"contratti bilaterali" sono i contratti di cui all' art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999;
"gestione delle congestioni" e' l'attivita' svolta dal Gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica diretta a rendere compatibili i programmi di immissione e prelievo con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
"impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili" sono gli impianti di generazione che utilizzano l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente;
"misuratore orario" e' un misuratore idoneo alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo in ciascuna ora;
"misuratore multiorario" e' un misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
"misuratore integratore" e' un misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata per periodo temporale;
"titolare del bilanciamento" e' il soggetto che stipula con il Gestore della rete un contratto per il bilanciamento;
"titolare dello scambio" e' il soggetto che stipula con il Gestore della rete un contratto per lo scambio dell'energia elettrica;
"prezzo PG(base N) e' il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del Testo integrato, al netto delle componenti a remunerazione della riserva e del bilanciamento;
"programma di immissione" e' il diagramma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di immissione e ad un'ora, le quantita' di energia elettrica per le quali un soggetto acquisisce il diritto all'immissione;
"programma di importazione" e' il programma orario comunicato al Gestore della rete ai sensi del comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 301/01;
"programma di prelievo" e' il diagramma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di prelievo e ad un'ora, le quantita' di energia elettrica per le quali un soggetto acquisisce il diritto al prelievo;
"scambio dell'energia elettrica" e' l'attivita' di compensazione delle differenze tra l'energia elettrica immessa e prelevata nell'ambito dei singoli contratti bilaterali;
"servizio di dispacciamento dell'energia elettrica" e' il servizio erogato dal Gestore della rete comprendente la gestione delle congestioni, il bilanciamento e, transitoriamente, lo scambio dell'energia elettrica;
"servizio di interrompibilita' del carico" e' il servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi disponibili a distacchi di carico in tempo reale ovvero con preavviso;
"titolare del bilanciamento" e' il soggetto che acquista e dispone di servizio di bilanciamento;
"deliberazione n. 108/97" e' la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997;
"deliberazione n. 301/01" e' la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2001, n. 301/01, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
"deliberazione n. 308/01" e' la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 306/01, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
"Testo integrato" e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, come modificato dalla deliberazione della medesima Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione:
a) del bilanciamento;
b) dello scambio dell'energia elettrica.
2.2 La disciplina del bilanciamento si applica:
a) ai soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
b) ai clienti finali idonei;
c) ai titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ad esclusione degli impianti che cedono energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999.
2.3 La disciplina dello scambio dell'energia elettrica nell'ambito di contratti bilaterali si applica:
a) ai soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
b) ai clienti finali idonei;
c) ai titolari di impianti di produzione che immettono e prelevano energia elettrica in esecuzione di contratti bilaterali di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999;
d) ai titolari di bande di capacita' di trasporto;
e) ai titolari di bande di capacita' produttiva.
2.4 I soggetti di cui al comma 2.2 sono tenuti a stipulare, direttamente o mediante un soggetto da questi delegato, con il Gestore della rete un contratto per il bilanciamento, conformemente a quanto previsto dal presente provvedimento.
2.5 I soggetti di cui al comma 2.3 sono tenuti a stipulare, direttamente o mediante un soggetto da questi delegato, con il Gestore della rete uno o piu' contratti per lo scambio dell'energia elettrica, conformemente a quanto previsto dal presente provvedimento.
Art. 3.
Disposizioni generali
3.1 Ai fini della determinazione dei corrispettivi e degli oneri di cui agli articoli 5 e 7, l'energia elettrica immessa sulle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale e quella prelevata dalle reti con obbligo di connessione di terzi e' aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'allegato n. 2 del testo integrato.
3.2 Ai fini della determinazione della potenza immessa e prelevata si applica quanto segue:
a) nel caso di importazione di energia elettrica si considera immessa nella rete di trasmissione nazionale in ciascuna ora una potenza pari al programma di importazione comunicato al Gestore della rete ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A alla deliberazione n. 301/01;
b) nel caso di esportazione di energia elettrica si considera prelevata dalla rete di trasmissione nazionale in ciascuna ora una potenza pari al programma di esportazione comunicato al Gestore della rete conformemente alla normativa vigente.
3.3 Nel caso di bande di capacita' produttiva l'energia corrispondente a ciascuna banda si considera immessa nella rete di trasmissione nazionale.
3.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui ai titoli 2 e 3 del presente provvedimento, in ciascuna ora che ha inizio e fine in fasce orarie diverse, il valore delle componenti differenziate per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, e' determinato come media tra i valori delle medesime componenti nelle fasce orarie in cui l'ora ha inizio e fine.
TITOLO 2 Bilanciamento dell'energia elettrica
Art. 4. Gestione delle congestioni
4.1 Il titolare del bilanciamento e' tenuto a comunicare al Gestore della rete i programmi di immissione e di prelievo relativi, rispettivamente, a ciascun punto di immissione e di prelievo dotato di misuratore orario.
4.2 Il Gestore della rete puo' imporre modifiche ai programmi di immissione e, limitatamente ai soggetti che prestano il servizio di interrompibilita' del carico, ai programmi di prelievo, comunicati ai sensi del precedente comma, solo nei casi in cui le modifiche siano necessarie per la gestione delle congestioni.
4.3 In caso di disservizi di rete determinati da cause accidentali ed imprevedibili che interessino punti di immissione e di prelievo e che comportino l'impossibilita' di rispettare i programmi comunicati ai sensi del comma 4.1, il Gestore della rete e' tenuto a darne comunicazione ai medesimi soggetti. Limitatamente alla durata dei disservizi ed ai punti di immissione e prelievo interessati, e' sospesa l'applicazione del corrispettivo di cui ai commi 5.1, lettera b), punto i), e 5.5.
4.4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento l'energia elettrica prelevata in un punto di emergenza e', durante il periodo di emergenza, convenzionalmente attribuita al punto di prelievo, indicato come principale nel contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto ed interessato dal disservizio di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione.
Art. 5.
Corrispettivi per il bilanciamento
5.1 Il titolare del bilanciamento paga, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario:
a) il corrispettivo determinato applicando la componente rf, i cui valori sono fissati nella tabella 1, all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
b) il minor valore, determinato su base bimestrale, tra:
i) il corrispettivo determinato applicando la componente bh, i cui valori sono fissati nella tabella 2, al valore assoluto della differenza tra la potenza prelevata in ciascuna ora nel punto di prelievo ed il corrispondente valore del programma di prelievo;
ii) il corrispettivo determinato applicando una componente pari a 1,5 volte la componente bf, i cui valori sono fissati nella tabella 1, all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.
5.2 Il titolare del bilanciamento paga, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore multiorario:
a) il corrispettivo determinato applicando la componente rf all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna fascia oraria;
b) il corrispettivo determinato applicando la componente bf all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna fascia oraria.
5.3 Con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, il titolare del bilanciamento ha facolta' di scegliere, in alternativa al pagamento del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il pagamento del corrispettivo di cui al comma 5.2, lettera b), a valere per tutto l'anno. Il titolare del bilanciamento esercita la facolta' di cui al presente comma, pena la decadenza, mediante comunicazione al Gestore della rete prima dell'inizio dell'anno con riferimento al quale la facolta' e' esercitata.
5.4 Il titolare del bilanciamento e' tenuto al pagamento, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore dei corrispettivi di cui al comma 5.2 applicati all'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 cosi' come determinata convenzionalmente in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8.
5.5 Il titolare del bilanciamento e' tenuto al pagamento, con riferimento a ciascun punto di immissione, del corrispettivo determinato applicando la componente bh, al valore assoluto della differenza tra la potenza immessa in ciascuna ora nel punto di immissione ed il corrispondente valore del programma di immissione.
5.6 Il corrispettivo di cui al comma 5.5 non si applica alla potenza immessa da impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e agli impianti che mettono a disposizione del Gestore della rete le risorse di riserva e bilanciamento.
TITOLO 3
Scambio dell'energia elettrica
Art. 6.
Modalita' per lo scambio dell'energia elettrica
6.1 Il contratto per lo scambio dell'energia elettrica contiene l'elenco dei titolari del bilanciamento, dei titolari di bande di capacita' di trasporto e dei titolari di bande di capacita' produttiva che immettono o prelevano energia elettrica destinata, in tutto o in parte, al medesimo contratto per lo scambio.
6.2 I titolari del bilanciamento, i titolari di bande di capacita' di trasporto e i titolari di bande di capacita' produttiva sono tenuti a comunicare al Gestore della rete i criteri per la ripartizione dell'energia immessa e prelevata dai medesimi soggetti tra ciascun contratto per lo scambio cui e' destinata, in tutto o in parte, la medesima energia.
6.3 Nei casi di cui al comma 6.6 il titolare del bilanciamento e' tenuto a comunicare il diagramma temporale relativo alla quantita' di energia immessa e destinata ai clienti del mercato vincolato per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.
6.4 In assenza della comunicazione di cui al comma 6.2, relativamente ad uno dei soggetti di cui al medesimo comma, il Gestore della rete attribuisce l'energia elettrica immessa o prelevata dal medesimo soggetto in parti uguali a ciascun contratto per il servizio di scambio in cui il soggetto e' incluso.
6.5 Per gli impianti nella disponibilita' di societa' controllate dall'Enel S.p.a. o alla medesima collegate la cui energia prodotta sia anche destinata ai clienti del mercato vincolato, l'energia elettrica destinata a tali clienti e' determinata come differenza tra:
a) l'energia immessa nei medesimi punti;
b) l'energia destinata ai contratti per lo scambio relativi ai medesimi punti comunicata ai sensi del comma 6.2.
6.6 Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 6.5 la cui energia prodotta sia anche destinata ai clienti del mercato vincolato l'energia elettrica destinata ai contratti per lo scambio e' definita come differenza tra l'energia immessa in tali punti e l'energia elettrica ceduta ai medesimi clienti.
Art. 7. Regolazione delle partite economiche relative allo scambio
dell'energia elettrica
7.1 Al termine di ciascun bimestre il Gestore della rete determina, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, la differenza tra l'energia immessa e quella prelevata nell'ambito di ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica sulla base delle indicazioni di cui all'art. 6, commi 6.2 e 6.3.
7.2 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al precedente comma in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore, l'energia prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 e' determinata dal Gestore della rete in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8.
7.3 Il Gestore della rete determina il saldo per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, come prodotto tra la differenza di cui al comma 7.1 e il prezzo PGN di cui al comma 7.7 relativi alla medesima fascia, e comunica i medesimi saldi agli operatori per lo scambio interessati.
7.4 Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 7.3, ciascun titolare dello scambio ha facolta' di cedere ad un altro operatore, anche in parte, gli eventuali saldi positivi di cui al medesimo comma, a compensazione di saldi di segno opposto nella medesima fascia oraria, notificando ciascuna cessione al Gestore della rete.
7.5 Qualora la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificati per effetto delle cessioni di cui al comma 7.4, risulti negativa il titolare dello scambio e' tenuto al pagamento di un corrispettivo pari al valore assoluto della medesima somma.
7.6 Qualora la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificati per effetto degli scambi di cui al comma 7.4, risulti positiva, il titolare dello scambio ha titolo a ricevere un corrispettivo pari al trattamento previsto per le eccedenze di energia elettrica dalla deliberazione n. 108/97 applicato all'energia elettrica eccedentaria relativa a ciascuna fascia determinata:
a) attribuendo la medesima somma a ciascuna fascia oraria in cui la differenza di cui al comma 7.1 risulti positiva in proporzione alla medesima differenza;
b) dividendo le quantita' cosi' attribuite per il prezzo PGN di cui al comma 7.7.
7.7 Il prezzo PGN e' fissato pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, alla differenza tra:
a) il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del testo integrato;
b) la somma della componente rf e della componente bf.
Art. 8. Ricostruzione dell'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore
8.1 L'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di prelievo, relativamente al quale sia disponibile esclusivamente la misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata su base mensile, e' determinata, per ciascun mese m, moltiplicando l'energia elettrica prelevata nel mese per il coefficiente:

----> Vedere formula a pag. 48 della G.U. <----

TITOLO 4
Disposizioni transitorie e finali
Art. 9.
Disposizioni transitorie e finali
9.1 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento.
9.2 Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1 della deliberazione n. 158/99, che interessano un punto di prelievo oggetto di richiesta di bande di capacita' di trasporto e di bande di capacita' produttiva, e' inserita una clausola che prevede il riconoscimento a detti clienti, limitatamente al periodo compreso tra il 28 dicembre 2001 e il 31 gennaio 2002, della facolta' di recesso senza oneri a decorrere dal 1 gennaio 2002.
9.3 Limitatamente all'anno 2002 il titolare del bilanciamento esercita la facolta' di cui all'art. 5, comma 5.3, mediante comunicazione scritta al Gestore della rete entro e non oltre il 15 gennaio 2002.
9.4 L'Autorita' provvede con successivo provvedimento alla definizione di:
a) modalita' e condizioni contrattuali e amministrative relative al servizio dispacciamento di energia elettrica;
b) modalita' per l'approvvigionamento, da parte del Gestore della rete, delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica.
 
Tabella 1
COMPONENTI r(base f) e b(base f) =====================================================================
| r(base f) (centesimi di | b(base f) (centesimi di Fascia oraria| euro/kWh) | euro/kWh) =====================================================================
F1.... | 0,82 | 0,23 ---------------------------------------------------------------------
F2.... | 0,33 | 0,09 ---------------------------------------------------------------------
F3.... | 0,18 | 0,05 ---------------------------------------------------------------------
F4.... | 0,00 | 0,00
 
Tabella 2
COMPONENTE b(base h) =====================================================================
Fascia oraria | b(ase h)(centesimi di euro/kWh) =====================================================================
F1.... | 0,10
F2.... | 0,10
F3.... | 0,10
F4.... | 0,10
 
Tabella 3
COEFFICIENTI z(base Fi) di cui all'art. 8, comma 8.1

--------------------------------------------------------------------

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.2
del Testo integrato Fascia oraria ------------------------------------------------------
lettera c) lettere b) lettera e) lettera f)
(%) e d) (%) (%) (%) -------------------------------------------------------------------- F1.... 10,0 6,4 9,6 6,7 F2.... 30,4 9,7 33,5 24,3 F3.... 16,3 5,0 18,7 15,7 F4.... 43,2 78,9 38,2 53,3
 
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