Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 10 dicembre 2001
Condizioni e modalita' di riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio e di Camere di commercio, ed in particolare l'art. 3, comma 4, lettera d), che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di modificare le procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati;
Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, di attuazione della legge n. 77/1997, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici;
Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 182/2000 il quale rinvia ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione delle condizioni e delle modalita' di accreditamento dei laboratori abilitati ad eseguire le operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, che all'art. 20 attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999 concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio;
Sentito il Comitato centrale metrico in data 12 ottobre 2001;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende:
a) per "regolamento", il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182;
b) per "strumenti di misura", quelli rientranti nelle seguenti categorie:
masse e misure campione; misure di capacita', comprese quelle montate su autocisterna;
strumenti per pesare;
complessi di misura per carburanti;
misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante e dall'acqua;
misuratori massici di gas metano per autotrazione;
strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi;
c) per "verificazione periodica", l'accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilita' metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonche' l'integrita' di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.
 
Art. 2.
Condizioni giuridico-amministrative
1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento, i laboratori interessati ad effettuare la verificazione periodica degli strumenti di misura devono offrire garanzie di indipendenza.
2. Le garanzie di indipendenza dei laboratori si intendono assicurate alle seguenti condizioni:
a) il laboratorio e tutto il relativo personale devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
b) se un laboratorio fa parte di una organizzazione piu' ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la struttura che svolge l'attivita' di verificazione periodica deve essere distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attivita' di manutenzione e riparazione;
c) il personale incaricato della verificazione deve rispettare il vincolo del segreto professionale.
 
Art. 3.
Condizioni tecnico-operative
1. Il laboratorio deve operare, per la parte inerente l'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia di qualita' e con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova.
2. Si considera soddisfatta la condizione di cui al comma 1 del presente articolo se il laboratorio e' accreditato da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, e che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003, ovvero, se il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia di qualita' validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012.
3. I laboratori devono essere dotati di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alla categoria di strumenti da sottoporre a verificazione periodica.
4. I laboratori devono possedere campioni di riferimento tarati, con riferibilita' ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.
5. Le prove metrologiche che i laboratori espletano nell'esecuzione della verificazione devono essere quelle stabilite dalle norme di carattere generale vigenti e quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di misura stessi.
6. Il personale incaricato della verificazione periodica deve possedere una adeguata formazione tecnica e professionale ed una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli.
 
Art. 4.
Modalita' di riconoscimento
dell'idoneita' dei laboratori
1. Gli organismi interessati al riconoscimento della propria idoneita' ad effettuare le verificazioni di cui all'art. 1 devono presentare domanda alla camera di commercio della provincia in cui hanno la sede operativa principale. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:
a) l'indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneita';
b) l'indicazione degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l'esecuzione della verificazione corredata delle loro caratteristiche tecniche ed operative;
c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
d) l'elenco del personale incaricato della verificazione con relative qualifiche e titoli professionali con l'indicazione del responsabile della verificazione;
e) la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto;
f) l'impegno a comunicare alla camera di commercio competente, secondo modalita' stabilite dalla stessa, i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate.
2. La camera di commercio competente, accertato il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del regolamento e la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, adotta il provvedimento di riconoscimento dell'idoneita' a svolgere la verificazione periodica, valido su tutto il territorio nazionale, nel quale sono riportate le categorie degli strumenti di misura e le caratteristiche metrologiche per le quali il laboratorio e' abilitato e la durata dello stesso.
3. Le camere di commercio cureranno la redazione di un apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica, in cui saranno inclusi i laboratori riconosciuti idonei con gli estremi del relativo provvedimento.
 
Art. 5.
Sospensione e revoca del provvedimento
di riconoscimento dell'idoneita'
1. Nel caso in cui la camera di commercio competente accerti, nell'operato del laboratorio, perdita o il venir meno delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, gravi irregolarita', difformita' alle norme vigenti o il mancato rispetto delle condizioni previste dal proprio provvedimento di riconoscimento dell'idoneita', provvede a sospendere o a revocare il provvedimento stesso.
2. Il provvedimento di sospensione o di revoca contiene le motivazioni della decisione adottata, la durata della sospensione, nonche' l'indicazione dell'organo al quale puo' essere presentato l'eventuale ricorso con il relativo termine.
3. La camera di commercio inserisce gli estremi del provvedimento di sospensione o di revoca nell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente decreto.
 
Art. 6.
Vigilanza
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento le camere di commercio competenti per territorio esercitano in materia di verificazione periodica le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e sul rispetto delle norme vigenti da parte dei laboratori riconosciuti idonei. Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione.
Roma, 10 dicembre 2001
Il Ministro: Marzano
 
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