Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2001
Determinazione dei criteri di ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela a favore delle minoranze linguistiche storiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare gli articoli 9 e 15;
Visto il regolamento di attuazione della predetta legge n. 482/1999, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345;
Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento, che dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cadenza annuale, di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto;
Rilevate la necessita' e l'urgenza, nella fase di prima attuazione della legge, di procedere alla immediata emanazione di detto decreto, dovendosi procedere per il corrente anno 2001 alla ripartizione dei predetti fondi;
Visto il parere espresso in data 8 maggio 2001 dal Comitato tecnico consultivo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000;
Sentita in data 25 ottobre 2001 la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Ambito territoriale dei progetti
1. I fondi relativi all'esercizio finanziario 2001 previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni.
2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale prevista dall'art. 3 della legge, salvo che, per le regioni a statuto speciale, tale delimitazione territoriale sia stata effettuata da norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia, ovvero da leggi regionali emanate in base a previsioni di norme costituzionali.
3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge.
 
Art. 2.
Caratteristiche dei progetti
1. I progetti di cui al precedente articolo devono essere prevalentemente indirizzati, nella fase di prima attuazione della legge, a garantire nelle pubbliche amministrazioni, ove non dotate di personale linguisticamente idoneo, la presenza di personale interprete" e/o traduttore, nonche' a favorire l'istituzione, presso le medesime amministrazioni, di sportelli linguistici per i cittadini che utilizzano la lingua minoritaria ammessa a tutela. Nei progetti medesimi deve essere previsto che il rapporto di lavoro degli interpreti e traduttori abbia carattere temporaneo. I progetti devono prevedere, ove possibile, l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.
2. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, i progetti possono concernere:
a) l'istituzione, anche in via sperimentale, di specifici corsi di formazione per il personale dipendente, interpreti, traduttori ed insegnanti, in un quadro di collaborazione tra le istituzioni universitarie e scolastiche e le amministrazioni;
b) l'attivazione di corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche;
c) l'attivita' e le iniziative connesse alla conoscenza e promozione della legge.
3. Tutti i progetti di cui ai commi precedenti hanno cadenza annuale, e devono essere informati a criteri di economicita' ed efficacia nello specifico ambito territoriale; devono inoltre essere corredati da apposita relazione illustrativa, con specifico riferimento agli anzidetti criteri ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge, e devono indicare analiticamente le spese che si intendono sostenere in ciascun esercizio finanziario.
 
Art. 3.
Ripartizione dei fondi
1. Le spese dei progetti relativi ad amministrazioni diverse dagli enti locali non possono superare il 50% dell'ammontare dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge.
2. Nella ripartizione dei fondi sono finanziati in via prioritaria i progetti che hanno le caratteristiche indicate all'art. 2, tenendo conto inoltre della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e dell'opportunita' di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza.
3. Nel caso in cui le somme di cui ai predetti articoli 9 e 15 siano comunque insufficienti per il finanziamento dei progetti ritenuti meritevoli ai sensi del comma 2, in sede di ripartizione dei fondi i finanziamenti vengono ridotti proporzionalmente. La riduzione percentuale e' comunque inferiore per i progetti aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2001
p. Il Presidente: Letta Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2002 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 1, foglio n. 132
 
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