Gazzetta n. 40 del 16 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 dicembre 2001, n. 485
Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attivita' finanziaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che stabilisce che l'esercizio in via professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivita' finanziaria e' riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi;
Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentito l'Ufficio italiano dei cambi, specifica il contenuto dell'attivita' indicata al comma 1 dello stesso articolo 3, stabilisce le condizioni di compatibilita' con lo svolgimento di altre attivita' professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero;
Visto l'articolo 3, comma 8, dello stesso decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n.6458 del 16 novembre 2001;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
b) per "testo unico bancario" si intende il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
c) per "UIC" si intende l'Ufficio italiano dei cambi;
d) per "intermediari finanziari" si intendono gli intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e gli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, operanti nei confronti del pubblico.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicem-bre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in
materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita
ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di
utilizzazione a tini di riciclaggio, a norma dell'art. 15
della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' il seguente:
"Art. 3 (Agenzia in attivita' finanziaria). - 1.
L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'agenzia in attivita' finanziaria, indicata nell'art.
1, comma 1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti
in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento, adottato sentito
l'UIC, specifica il contenuto dell'attivita' indicata al
comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilita' con lo
svolgimento di altre attivita' professionali, prevede in
quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del
pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale
all'estero.
3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando
ricorrono le condizioni seguenti:
a) per le persone fisiche:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione
europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni
dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
2) domicilio nel territorio della Repubblica;
3) diploma di scuola media superiore o titolo
equipollente a tutti gli effetti di legge;
4) possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti
nel regolamento emanato ai sensi dell'art. 109 del testo
unico bancario;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
1) previsione nell'oggetto sociale dello
svolgimento dell'attivita' di agenzia in attivita'
finanziaria;
2) i partecipanti al capitale e i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti nei
regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli
108 e 109 del testo unico bancario;
3) la sede legale e la sede amministrativa siano
situate nel territorio della Repubblica;
4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e di
forma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con regolamento
adottato su proposta dell'UIC.
4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilita' in
capo ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del
comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109,
comma 2, del testo unico bancario.
5. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 3
svolgono la propria attivita' esclusivamente per il tramite
di persone fisiche iscritte nell'elenco.
6. L'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti
nell'elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni
del presente decreto. A tal fine, puo' richiedere la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e
documenti fissando i relativi termini. Esso puo', altresi',
chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza.
7. L'UIC disciplina la procedura e i termini per
l'iscrizione nell'elenco, nonche' le forme di pubblicita'
dell'elenco stesso.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta dell'UIC, dispone la
cancellazione dall'elenco per gravi violazioni di norme di
legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle
disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito l'UIC, disciplina la procedura per la sospensione
cautelare dall'elenco.".
Note alle premesse:
- Per il testo dei commi 1, 2 e 8 dell'art. 3 del
decreto legislativo n. 374/1999 si veda in nota al titolo.
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59) e' il seguente:
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia
e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"Art. 3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.".
Note all'art. 1:
- L'oggetto del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, e' il seguente: "Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia".
- Gli articoli 106 e 107 del testo unico bancario cosi'
recitano:
"Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e
degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.".
"Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del
tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina
criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla
dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in
base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli
articoli 86, com mi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in
materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.".



 
Art. 2.
Contenuto dell'attivita'
1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attivita' di agente in attivita' finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o piu' intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attivita' finanziaria:
a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.



Nota all'art. 2:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 106 del testo
unico bancario si veda in nota all'art. 1.



 
Art. 3.
E l e n c o
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria e' riservato ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'UIC ai sensi dell'articolo 3 del decreto.
2. Possono iscriversi nell'elenco le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo e le societa' in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo. Rilevano, per le societa', i requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti nel codice civile.
3. Le persone fisiche di cui si avvalgono le societa' italiane e i soggetti esteri di cui all'articolo 4 per lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1 devono essere iscritte nell'elenco tenuto dall'UIC.
4. La permanenza dell'iscrizione nell'elenco e' condizionata all'effettivo svolgimento dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria. A tal fine, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione all'UIC.
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'UIC disciplina con proprio provvedimento la procedura e i termini per l'iscrizione nell'elenco, per la comunicazione delle variazioni e per la dichiarazione di cui al comma 4, nonche' le forme di pubblicita' dell'elenco stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo.



Note all'art. 3:
- Per il testo delle lettere a) e b) del comma 3
dell'art. 3 del decreto legislativo n. 374/1999 si veda in
nota al titolo.
- Per il testo del comma 7 dell'art. 3 del citato
decreto legislativo n. 374/1999 si veda in nota al titolo.



 
Art. 4.
Soggetti esteri
1. L'esercizio nel territorio della Repubblica dell'agenzia in attivita' finanziaria da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, diversi dalle persone fisiche, e' subordinato alla iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 3.
2. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea al ricorrere delle condizioni seguenti:
a) previsione, nell'oggetto sociale, dello svolgimento dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di attivita' di natura finanziaria:
b) costituzione in Italia di una stabile organizzazione;
c) possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 109 del testo unico bancario in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione dell'organizzazione operante in Italia.
3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco dei soggetti aventi sede legale in Paesi extracomunitari, previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate nel comma 2 e dell'adeguamento del Paese d'origine ai principi e alle cautele espressi nelle raccomandazioni emesse dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite.
4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita' e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.



Nota all'art. 4:
- L'art. 109 del testo unico bancario cosi' recita:
"Art. 109 (Requisiti di professionalita' e di
onorabilita' degli esponenti aziendali). - 1. Con
regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la
Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i
requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 2.
4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione,
la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale.".



 
Art. 5.
Altre attivita' esercitabili
1. I soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 possono svolgere attivita' strumentali e connesse a quella di agenzia in attivita' finanziaria. E' strumentale l'attivita' che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; e' connessa l'attivita' accessoria che consente di sviluppare l'attivita' di agenzia.
2. Sono compatibili con l'agenzia in attivita' finanziaria, svolta dai soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3, le attivita' seguenti:
a) attivita' di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attivita' indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario;
b) altre attivita' professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorita', ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilita' da trasferire.



Nota all'art. 5:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 106 del testo
unico bancario si veda in nota all'art. 1.



 
Art. 6.
Cancellazione e sospensione cautelare dall'elenco
1. Nei casi di gravi violazioni di legge, di norme del decreto o delle disposizioni emanate ai sensi di esso, l'UIC contesta gli addebiti all'interessato e, valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni dalla contestazione, propone la cancellazione dall'elenco al Ministro dell'economia e delle finanze, che la dispone con provvedimento motivato. La cancellazione non puo' essere disposta trascorsi diciotto mesi dalla notificazione dell'atto di contestazione.
2. La cancellazione dall'elenco e' disposta dall'UIC, su istanza di parte, nel caso di cessazione dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria ovvero d'ufficio in caso di accertata inattivita' protrattasi per oltre un anno e nell'ipotesi prevista nell'articolo 3, comma 4.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito della contestazione degli addebiti di cui al comma 1, su proposta dell'UIC, puo' disporre la sospensione cautelare dall'elenco per un periodo massimo di sessanta giorni, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC e previa comunicazione della proposta stessa all'interessato, puo' disporre la sospensione delle persone fisiche iscritte nell'elenco qualora sia emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei reati che, se accertato con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilita', ovvero qualora sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio.
5. La sospensione di cui al comma 4 cessa nel caso in cui sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non doversi procedere, di assoluzione o di annullamento della precedente condanna, ancorche' con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di revoca della misura di prevenzione.



Nota all'art. 6:
- La legge 31 maggio 1965, n. 575 reca: "Disposizioni
contro la mafia".



 
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle banche, alle imprese di investimento, alle societa' di gestione del risparmio, alle SICAV, agli intermediari finanziari, alle imprese assicurative, alla Poste italiane S.p.a.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 dicembre 2001
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 84.



Nota all'art. 7:
- Il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione
dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di
riciclaggio dei capitali di provenienza illecita) e' il
seguente:
"3. Chiunque esercita le attivita' individuate dai
decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1,
lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza
essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, e' punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa
da lire quattro milioni a lire venti milioni.".



 
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