Gazzetta n. 40 del 16 febbraio 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 484
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, numeri 297 e 298, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, nonche' del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4;
Visto l'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 297;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 298;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 15
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297

1. All'articolo 15, comma 1, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, dopo le parole "alla rilevanza dell'impegno operativo, da" sono inserite le seguenti: "maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente e da".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alla Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alla Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi e emana i decreti aventi valore di
legge, e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando della Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il
testo dell'art. 7:
"Art. 7 (Disposizioni comuni). - 1. I decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati,
ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di
polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con il Ministro per la funzione
pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione
territoriale, con il Ministro dell'interno, se non
proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento
del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno,
della difesa e delle finanze se non proponenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i
regolamenti di cui all'art. 6 non dovranno comportare
modifiche della normativa relativa al trattamento economico
del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi
di spesa di cui all'art. 8.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e
5 e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti
legislativi, fino al 31 dicembre 2001.".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"; e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art.
50, comma 11:
"11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9,
lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle
carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al
28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per
l'espressione del parere sugli schemi di decreto
legislativo da parte delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e'
ridotto a trenta giorni.".
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297,
recante: "Norme di riordino dell'Arma dei carabinieri, a
norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 otto-bre 2000, n.
248, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 298,
recante: "Riordino dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma
dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n.
248, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186,
recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2001, n. 117.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (vedasi note alle
premesse), come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
"Art. 15 (Organizzazione territoriale). - 1.
L'organizzazione territoriale, componente fondamentale
dell'Arma comprende:
a) comandi interregionali, retti da generale di Corpo
d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di
coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi
regionali ed assicurano, attraverso i propri organi, il
sostegno tecnico, logistico ed amministrativo di tutti i
reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche
se appartenenti ad altre organizzazioni;
b) comandi regionali, retti da generale di divisione
e di brigata, cui risale la responsabilita' della gestione
del personale, e competono le funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo delle attivita' dei comandi
provinciali;
c) comandi provinciali, retti da generale di brigata
e colonnello, cui sono attribuite le funzioni di direzione,
di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e
la responsabilita' dell'analisi e del raccordo delle
attivita' operative e di contrasto della criminalita'
condotte nella provincia anche da reparti di altre
organizzazioni dell'Arma;
d) comandi a livello infraprovinciale, retti da
ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla
loro estensione e rilevanza operativa, cui compete
prioritariamente la responsabilita' della direzione e del
coordinamento delle attivita' di controllo del territorio e
di contrasto delle manifestazioni di criminalita' a
rilevanza locale, nonche' l'assolvimento dei compiti
militari;
e) comandi di stazione, peculiari articolazioni di
base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui
compete la responsabilita' diretta del controllo del
territorio e delle connesse attivita' istituzionali,
nonche' l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di
massima ed in relazione alla rilevanza dell'impegno
operativo da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di
Pubblica sicurezza luogotenente e da maresciallo aiutante
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o maresciallo
capo.".



 
Art. 2.
Modifiche all'articolo 16
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297

1. All'articolo 16, comma 2, lettera b), n. 4), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, la parola: "artistico" e' sostituita dalla seguente: "culturale".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (vedasi note alle
premesse), come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
"Art. 16 (Organizzazione mobile e speciale). - 1.
L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti
dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei
carabinieri, di compiti particolari o che svolgono
attivita' di elevata specializzazione, ad integrazione, a
sostegno o con il supporto dell'organizzazione
territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:
a) comando unita' mobili e specializzate, retto da
generale di Corpo d'armata, che esercita funzioni di alta
direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti
dei comandi di divisione dipendenti;
b) comandi di divisione, retti da generale di
divisione, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette
dipendenze, che, secondo le disposizioni vigenti,
assolvono, in particolare, compiti connessi con:
1) la partecipazione alle operazioni militari di
cui all'art. 5 e le esigenze di carattere militare, sulla
base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi
stabiliti dal Capo di Stato maggiore della difesa e,
limitatamente al concorso alla difesa integrata del
territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a);
2) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso
di pubbliche calamita';
3) la tutela dell'ambiente;
4) la tutela del patrimonio culturale;
5) la tutela del lavoro;
6) l'osservanza delle norme comunitarie ed
agroalimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, e relativo regolamento;
7) la repressione del falso nummario;
8) le esigenze del Ministero per gli affari esteri;
9) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi della
legge 26 gennaio 1982, n. 21;
10) la tutela della salute;
11) l'espletamento ed il coordinamento di attivita'
d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.".



 
Art. 3.
Modifiche all'articolo 27
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I rimanenti ufficiali hanno le attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita':
a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita' ordinamentali poste alle loro dipendenze;
b) provvedono alla gestione ed all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', al fine di assicurare la funzionalita' del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;
c) assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da generale o colonnello, hanno anche la responsabilita' di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all'attivita' dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento;
d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;
e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.".



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (vedasi note alle
premesse), come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
"Art. 27 (Altri ufficiali). - 1. Gli ufficiali con i
gradi di generale di divisione, generale di brigata e
colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla
legislazione vigente, dall'ordinamento militare nonche'
quelle stabilite dal Comandante generale:
a) svolgono funzioni di comando, direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti alle loro
dipendenze, con particolare riguardo a quelli retti da
ufficiali;
b) adottano gli atti ed i provvedimenti
amministrativi di pertinenza e sono responsabili
dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati, anche in relazione ai poteri di spesa
delegati dal Comandante generale nel quadro delle
programmazioni a bilancio;
c) nell'esercizio delle loro funzioni applicano i
criteri e gli indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici
con il grado di generale di Corpo d'armata e sono
responsabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite.
2. I rimanenti ufficiali hanno le attribuzioni e gli
incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le
norme vigenti. Nel quadro delle competenze stabilite per il
proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego
e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si
correlano autonoma responsabilita' decisionale e rilevante
professionalita':
a) esercitano compiti di comando, di direzione, di
indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita'
ordinamentali poste alle loro dipendenze;
b) provvedono alla gestione ed all'impiego delle
risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia,
efficienza ed economicita', al fine di assicurare la
funzionalita' del servizio per il conseguimento degli
obiettivi istituzionali;
c) assumono piena responsabilita' per le direttive
impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito del
Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle
articolazioni ordinative rette da generale o colonnello,
hanno anche la responsabilita' di settori funzionali,
svolgono compiti di studio, e partecipano all'attivita' dei
citati superiori, che sostituiscono in casi di assenza o
impedimento;
d) adottano i provvedimenti loro delegati e le
iniziative connesse con l'espletamento dei servizi
d'istituto nell'ambito dei comandi o dei servizi cui sono
preposti;
e) formulano proposte ed esprimono pareri al
rispettivo superiore gerarchico.".



 
Art. 4.
Modifiche dell'articolo 6
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia e' determinata annualmente con la legge di bilancio.".



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (vedasi note alle
premesse), come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
"Art. 6 (Ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo
normale dell'Arma dei carabinieri sono tratti, con il grado
di sottotenente, dagli allievi che abbiano completato con
esito favorevole il ciclo formativo dell'Accademia.
1-bis. La consistenza organica degli allievi ufficiali
dell'Accademia e' determinata annualmente con la legge di
bilancio.".



 
Art. 5.
Modifiche all'articolo 26
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
"L'anzianita' di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza e' utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitresimo, e dall'articolo 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.".



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (vedasi note
alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
"3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2
sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi
definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui
al comma 11 dell'art. 65 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il
loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo,
con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai
sensi dell'art. 56, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,
ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio
permanente, ai sensi dell'art. 39, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni.
L'anzianita' di servizio maturata nei ruoli degli
ufficiali della Forza armata di provenienza e' utile ai
fini del computo dei periodi previsti dall'art. 43, commi
22 e 23, e dall'art. 43-ter della legge 1 aprile 1981, n.
121, per la determinazione del trattamento economico
all'atto del transito ai sensi dei prcedenti commi 1 e 2.".
- La legge 1 aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n.
100, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art.
43, commi 22 e 23:
"Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati
della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza
demerito per quindici anni, e' attribuito il trattamento
economico spettante al primo dirigente.
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati
della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano
prestato servizio senza demerito per venticinque anni, e'
attribuito il trattamento economico spettante al dirigente
superiore.".
- Si riporta l'art. 43-ter della legge 1 aprile 1981,
n. 121, aggiunto dal decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 3 luglio 2001, n. 250:
"Art. 43-ter. - 1. Fermo restando quanto previsto
all'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere
dal 1 aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari
ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato
servizio senza demerito per tredici anni e' attribuito lo
stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi
funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato
servizio senza demerito per ventitre anni e' attribuito lo
stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto
trattamento e' riassorbito al momento dell'acquisizione di
quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e
ventitreesimo del predetto art. 43 e non costituisce
presupposto per la determinazione della progressione
economica.
2. A decorrere dal 1 aprile 2001 ai funzionari del
ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e
ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai
commi vendiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43, lo
stipendio e' determinato, se piu' favorevole sulla base
dell'art. 4, comma terzo, del decreto-legge 27 settembre
1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione
alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.
3. Ai sensi dell'art. 43, comma sedicesimo, i
trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
sono attribuiti, con le stesse modalita' e condizioni anche
ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia
previste dall'art. 16.".



 
Art. 6.
Modifiche all'articolo 31
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

1. All'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo le parole: "dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117" sono inserite le seguenti: "sostituendo alle parole: "di gruppo le parole: "di reparto territoriale ".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Scajola, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 12, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (vedasi note
alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
"12. Sino all'anno 2006 compreso, per gli ufficiali del
ruolo normale fino al grado di tenente colonnello restano
validi, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione
per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando
gia' previsti per il grado rivestito dalla tabella 1
allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117,
sostituendo alle parole: "di gruppo" le parole: "di reparto
territoriale".
- Il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117,
recante: "Istituzione dei ruoli normali, speciali e tecnico
degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 aprile 1993, n. 93. Si riporta la tabella allegata al
decreto legislativo:

"Tabella 1
RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI
----> Vedere tabella di pag. 7 <----



 
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