Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 gennaio 2002
Determinazione dei criteri e delle modalita' applicative relativi alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999";
Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, previa informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi criteri e modalita' applicative, delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra l'altro, ad incentivare il personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dal comandante generale del Corpo della Guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 140, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001";
Ritenuto di dover individuare le suddette attivita' in quelle svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente decreto, caratterizzati da una particolare proiezione operativa;
Ritenuto di dover incentivare, seppur in misura minore, anche altre attivita' operative e di funzionamento, che hanno comunque contribuito al generale buon andamento della gestione nel 2000;
Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilita' o disagio negli incarichi di comando ordinativamente previsti e riconducibili anche a "figure" organicamente rilevate;
Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorita' in sedi non ambite;
Vista l'informativa al COCER in data 21 settembre 2001, ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto;
Vista la delibera del COCER n. 01/44/8o in data 10 ottobre 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. Le somme indicate, per l'anno 2000, all'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di pertinenza dello stato di previsione del Ministero delle finanze, ora Ministero dell'economia e delle finanze - tabella 2 - centro di responsabilita' 7 - Guardia di finanza - unita' previsionale di base 7.1.1.1 "Spese generali di funzionamento" - cap. 6130 "Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali", al netto delle somme dovute a titolo di IRAP e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare, sono destinate al personale dei ruoli del Corpo della Guardia di finanza indicato e nelle misure stabilite dagli articoli seguenti.
 
Art. 2.
1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando presso i seguenti reparti:
comando provinciale;
comando di reparto operativo aeronavale;
comando di gruppo;
comando compagnia;
comando di nucleo provinciale di polizia tributaria;
comando di stazione navale;
comando di sezione aerea;
comando di tenenza;
comando di sezione operativa navale;
comando di brigata;
comando di squadriglia navale, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2000, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 1 secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2000:
Livello Parametro
-- --
VI 3
VI-bis 3,1
VII 3,2
VII-bis 3,3
VIII 3,4
IX 3,6
 
Art. 3.
1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti e riconducibili anche a "figure" organicamente rilevate, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2000, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 1, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2000:
Livello Parametro
-- --

V 1,8
VI 2,2
VI-bis 2,3
VII 2,5
VII-bis 2,7
VIII 2,9
IX 3,2
 
Art. 4.
1. I militari in forza ai seguenti reparti e/o articolazioni:
nucleo speciale servizi extratributari, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
nucleo speciale tutela concorrenza e mercato, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
nucleo speciale radiodiffusione ed editoria, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
nucleo speciale ispettivo funzione pubblica, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
nucleo speciale repressione evasione contributiva, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
nucleo speciale di polizia valutaria, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
servizio centrale investigazione criminalita' organizzata, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio raccordo informativo, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
nucleo speciale repressione frodi comunitarie, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio raccordo informativo, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
nucleo speciale investigativo, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
nuclei regionali di polizia tributaria, ad esclusione dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti, nonche' del reparto comando dei nuclei regionali di Trento e Pescara;
nuclei provinciali di polizia tributaria, ad esclusione della sezione/squadra comando, dell'autodrappello e delle squadre comando, dei gruppi dipendenti;
gruppi, ad esclusione delle sezioni comando e delle squadre comando di nucleo operativo dipendente;
compagnie, ad esclusione della squadra comando e dell'autodrappello;
tenenze, ad esclusione della squadra comando;
brigate;
sezioni "I" dei comandi provinciali;
equipaggi delle unita' navali e nuclei sommozzatori;
piloti in stato di pronto intervento aereo ed equipaggi fissi di volo;
sezioni di polizia giudiziaria, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 1, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2000:
Livello Parametro
-- --
V 1,5
VI 1,7
VI-bis 1,8
VII 1,9
VII-bis 2
VIII 2,1
IX 2,3
 
Art. 5.
1. Tutti i militari in forza ad un qualsiasi altro reparto e/o articolazione partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 1, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2000:
Livello Parametro
-- --
V 1,1
VI 1,3
VI-bis 1,4
VII 1,5
VII-bis 1,6
VIII 1,7
IX 1,9
 
Art. 6.
1. L'indennita' di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' corrisposta con le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8, ed e' cumulabile con le indennita' di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
 
Art. 7.
1. Sono esclusi dalla attribuzione degli emolumenti di cui al presente decreto:
i militari classificati "inferiore alla media" o "insufficiente" secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2000;
i militari che siano stati in forza ad un qualsiasi reparto e/o articolazione per un periodo inferiore a centottantaquattro giorni complessivi nel 2000;
i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attivita' addestrative di formazione, specializzazione, qualificazione ed abilitazione, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2000;
i militari compresi nella forza assente, come definita dall'art. 71, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2000;
gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello;
gli ufficiali di complemento;
i finanzieri ausiliari;
i militari distaccati presso organismi ed enti vari;
il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza.
2. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto partecipano gli ufficiali che alla data del 1 gennaio 2000 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 2000 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 2000, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.
4. Gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto non sono tra loro cumulabili. Nel caso di coincidenza di due o piu' fattispecie, tra quelle previste negli articoli medesimi, in capo allo stesso militare, l'incentivo viene attribuito una sola volta in base al parametro piu' favorevole.
 
Art. 8.
1. I militari che, nel corso del 2000, siano stati trasferiti d'autorita' da altre regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:
Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia per il personale dei ruoli ufficiali;
Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia per il restante personale, beneficiano di un incremento pari al 100% del premio che spetterebbe loro a norma degli articoli che precedono.
2. Il beneficio di cui al comma precedente non compete nell'ipotesi di prima assegnazione, ne' nell'ipotesi in cui il trasferimento sia disposto per motivi disciplinari.
 
Art. 9.
1. Le somme di cui all'art. 53, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla base dei parametri indicati negli articoli precedenti.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2002
Il Ministro: Tremonti
 
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