Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta "Tergeste"

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Tergeste", riferita all'olio extravergine di oliva, presentata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, come denominazione di origine protetta, dal Comitato promotore della valorizzazione dell'olio extra vergine di Trieste con sede in Trieste, c/o C.C.I.A.A, di Trieste, Piazza della Borsa n. 14, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.
La seguente proposta, unitamente al disciplinare di produzione, sara' pubblicata, in lingua slovena, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Div. ex VI - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della presente proposta.
Decorsi tali termini, in assenza delle predette osservazioni o, se pervenute, dopo la loro opportuna valutazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, la richiesta di registrazione sara' notificata, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, alla Commissione europea.
Il testo del disciplinare di produzione, tradotto in lingua slovena dagli uffici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e' agli atti del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta "Tergeste"
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta "Tergeste" e' riservata agli oli extra vergine di oliva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.
 
Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta "Tergeste" e' riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle varieta' di olive presenti negli oliveti nelle seguenti proporzioni:
Belica o Bianchera, in quantita' non inferiore al 20%;
Carbona, Leccino, Leccio del Corno, Frantoio, Maurino, Pendolino da sole o congiuntamente per la differenza.
 
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Tergeste" comprende i territori della provincia di Trieste idonei a conseguire produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.
Tale zona comprende, il territorio amministrativo della provincia di Trieste, per intero con i seguenti comuni:
Muggia/Milje, San Dorligo della Valle/Dolina, Trieste/Trst, Duino-Aurisina/Devin-NabrezĀ±ina, Sgonico/Zgonik e Monrupino/Repentabor.
La zona e' cosi delimitata:
ad Est dal confine con la Slovenia; ad Ovest dalla provincia di Gorizia; a Nord dal confine con la Slovenia; a Sud dalla costa Adriatica.
 
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Tergeste" devono essere quelle tradizionali e caratteristiche del territorio di cui al precedente art. 3 e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche caratteristiche qualitative all'olio derivato.
2) I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in uso nelle aree individuate.
3) Le olive devono essere raccolte a partire dall'inizio dell'invaiatura e le operazioni di raccolta non dovranno protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni anno.
4) Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta, a mano o con mezzi meccanici, e conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al frutto e molite entro tre giorni dalla raccolta in frantoi ubicati nella zona di produzione descritta nell'art. 3.
5) La difesa antiparassitaria deve essere svolta secondo i criteri di lotta guidata ed integrata e/o biologica.
6) La produzione massima di olive riferite a coltura specializzata degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine "Tergeste" non devono superare i 65 quintali di olive per ettaro. Le produzioni massime di olive in coltura promiscua non devono superare i 50 chilogrammi per pianta. La resa massima in olio delle olive non puo' essere superiore al 22%.
 
Art. 5.
Modalita' di oleificazione
1) Le operazioni di confezionamento dell'olio devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.
2) Per l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il piu' fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
3 ) Durante la molitura ed in tutte le fasi del ciclo di lavorazione si dovranno rispettare le seguenti condizioni:
la temperatura della pasta non deve superare i 30o C;
durante la gramolatura e' consentito soltanto l'uso dell'acqua;
tutti i mezzi impiegati nel ciclo non devono cedere materiali, sapori od odori;
per i vasi oleari si privilegiano materiali vetrosi o vetrificati o di acciaio, con esclusione di resine e plastiche.
4) Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le 36 ore dal conferimento delle olive al frantoio.
5) Nei frantoi le olive devono essere conservate in locali sufficientemente aereati.
 
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Tergeste" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: oro-verde;
odore: fruttato medio;
sapore: fruttato con media o leggera sensazione di piccante;
punteggio al panel test > o = a 6,8 con i seguenti parametri sensoriali, fruttato verde superiore o uguale a 2, amaro e piccante superiore o uguale a 1;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi < o = a 12 meq02/kg
acido oleico > o = a 74%
acido linoleico < o = a 9%
polifenoli totali > o = a 100 mg/kg
Delta K < o = a 0,01
K270 < o = a 0,20
K230 < o = a 2,30
 
Art. 7.
Designazione e presentazione
1) Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "superiore", "selezionato".
2) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.
4) E' consentito l'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva a condizione che vengano riportate in caratteri non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.
5) Il nome della denominazione di origine protetta "Tergeste" deve figurare in etichetta con caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
6) L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Tergeste" deve essere immesso al consumo in bottiglie di capacita' non superiore ad un litro con l`esclusione di contenitori di resina e plastica.
7) E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui e' ottenuto l'olio.
8) In etichetta, di seguito alla denominazione di origine protetta, potra' comparire la traduzione letterale in lingua slovena dell'indicazione del prodotto.
 
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