Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2002 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Approvazione delle modificazioni allo statuto della "Unionvita S.p.a.", in Roma

Con provvedimento n. 2040 dell'11 febbraio 2002, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Unionvita S.p.a., con le modifiche deliberate dalle assemblee straordinarie degli azionisti del 26 aprile 2001 e dell'11 dicembre 2001, relative ai seguenti articoli: art. 7 (Nuova determinazione del capitale sociale in euro 9.270.000, diviso in n. 9.000 azioni da euro 1.030 ciascuna; riduzione del capitale sociale da L. 18.000.000.000 a L. 17.949.222.900 a seguito della conversione in euro, con approssimazione per difetto, del valore unitario nominale delle 9.000 azioni ed attribuzione a riserva legale della somma di L. 50.777.100. Conseguente nuova misura della parte di capitale destinata all'adempimento delle obbligazioni relative alla gestione vita pari a euro 6.695.000 (in luogo del precedente importo di L. 13.000.000.000) e della parte di capitale destinata all'adempimento delle obbligazioni relative alla gestione danni pari a euro 2.575.000 (in luogo del precedente importo di L. 5.000.000.000). Soppressione dell'ultimo comma relativo al fondo di organizzazione; art. 13 (Modifica dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce e previsione del diritto di proroga al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano ovvero qualora la societa' sia autorizzata anche all'attivita' riassicurativa e la eserciti in maniera rilevante: modalita' e condizioni); art. 21 (Introduzione del potere di convocazione del Consiglio di amministrazione da parte del Collegio sindacale e della possibilita' di tenere le adunanze del Consiglio di amministrazione in teleconferenza e videoconferenza: condizioni e modalita); art. 26 (Introduzione della nuova disciplina in materia di requisiti di onorabilita' e professionalita' dei membri del Collegio sindacale, con specificazione delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti a quelli dell'impresa ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 2, lettere b) e c) del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162).
 
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