Gazzetta n. 44 del 21 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 gennaio 2002
Riconoscimento alla sig.ra Fernandes Schnaider Marcia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per l'ordinamento sanitario,
la ricerca e l'organizzazione del Ministero
- Direzione generale delle risorse umane
e delle professioni sanitarie
Vista la domanda con la quale la sig.ra Fernandes Schnaider Marcia ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapeuta conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 18 gennaio 2002;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legisaltivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Decreta:
1. Il titolo di fisioterapeuta rilasciato nel 1989 dalla facolta' di riabilitazione dell'Asce (Brasile) alla sig.ra Fernandes Schnaider Marcia, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il giorno 8 agosto 1962 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.
2. La sig.ra Fernandes Schnaider Marcia e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2002
Il direttore generale: Mastrocola
 
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