Gazzetta n. 44 del 21 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 dicembre 2001
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bongioanni legno, unita' di Cuneo. (Decreto n. 30633).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;
Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Visto il decreto direttoriale del 1 ottobre 2001, n. 30354, con il quale e' stata autorizzata, ai sensi del citato art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.r.l. Bongioanni legno, per il periodo dal 5 giugno 2001 al 4 giugno 2002;
Vista la sentenza emessa dal tribunale di Torino in data 14 settembre 2001, che ha decretato la cessazione dell'esercizio di impresa della S.r.l. Bongioanni legno;
Vista l'istanza presentata dalla societa' in questione tesa ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione della CIGS, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991 a decorrere dal 18 settembre 2001;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto sulla base di detti elementi di annullare il sopra richiamato decreto direttoriale del 1 ottobre 2001, n. 30354, emesso ai sensi del suindicato art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993, limitatamente al periodo dal 18 settembre 2001 al 4 giugno 2002, e di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991 dal 18 settembre 2001 al 17 settembre 2002;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' annullato il decreto direttoriale del 1 ottobre 2001, n. 30354, con il quale e' stata autorizzata ai sensi dell art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale della S.r.l. Bongioanni legno, con sede in Torino ed unita' produttiva in Cuneo limitatamente al periodo dal 18 settembre 2001 al 4 giugno 2002.
 
Art. 2.
E' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bongioanni legno, con sede in Torino, unita' di Cuneo, per un massimo di quattro unita' lavorative per il periodo dal 18 settembre 2001 al 17 settembre 2002.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2001
Il direttore generale: Achille
 
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