Gazzetta n. 44 del 21 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vino Chianti classico in data 6 luglio 2000 intesa ad ottenere modifiche agli articoli 2, 4 e 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico", approvato con decreto dirigenziale 5 agosto 1996, e successive modifiche;
Visto, sulle sopracitate richieste di modifica, il parere favorevole della commissione tecnica, istituita in seno al Comitato, espresso in data 10 gennaio 2001;
Ha espresso, nella riunione del 19 settembre 2001, presente il funzionario della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 4 E 5
DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
E GARANTITA "CHIANTI CLASSICO"
I testi dell'art. 2, dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, penultimo comma del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico", annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996, e successive modifiche, sono sostituiti per intero dai seguenti testi:
"Art. 2. - Il vino "Chianti classico deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: minimo 80%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle unita' amministrative della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 sopra citato nella misura massima del 20% della superficie iscritta all'albo vigneti.
Fino alla vendemmia del 2005 compresa, potranno concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 6% i vitigni Trebbiano toscano e Malvasia bianca".
"Art. 4, comma 2. - I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare e' vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura.
E' tuttavia consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso.".
"Art. 5, penultimo comma. - Il vino "Chianti classico destinato a "riserva puo' essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad almeno ventiquattro mesi di invecchiamento di cui almeno tre di affinamento in bottiglia e deve presentare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di almeno 12,50% per cento.
 
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