Gazzetta n. 45 del 22 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta "Sardegna" per l'olio extravergine di oliva

Il Ministro per le politiche agricole, ricevuta l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Sardegna" per l'olio extravergine di oliva, presentata ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92, come denominazione di origine protetta, dalle seguenti associazioni:
L.A.R.P.O. - Libera associazione regionale produttori olivicoli, con sede a Oristano, piazza Roma;
A.P.P.O.O. - Associazione provinciale produttori olivicoli di Oristano, con sede a Oristano, via Cavour n. 6;
A.P.P.O.S. - Associazione provinciale produttori olivicoli Sassari, con sede a Sassari, via Budapest n. 10/A;
A.R.P.O.L. con sede a Cagliari, via XX Settembre n. 25;
A.P.P.O.N. - Associazione provinciale produttori olivicoli, con sede a Nuoro, via Alghero n. 3;
A.P.P.O.C. - Associazione provinciale produttori olivicoli Cagliari, con sede a Cagliari, via Sassari n. 3;
Associazione regionale olivicoltori sardi, con sede a Sassari, via Emiciclo Garibaldi n. 16; ritenendo che la stessa soddisfi i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Div. VI - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente proposta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o, se pervenute, dopo la loro opportuna valutazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, la predetta proposta sara' notificata per la registrazione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, alla Commissione europea. Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta "Sardegna"
Art. 1.
La denominazione di origine protetta "Sardegna" e' riservata all'olio extravergine di oliva estratto nelle zone di cui all'art. 2 da olive prodotte in aziende iscritte nell'elenco degli oliveti di produzione a D.O.P. che rispondano alle condizioni ed ai requisiti fissati dalle norme vigenti e da quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione.
 
Art. 2.
1) La zona di coltura delle olive destinate alla produzione dell'olio D.O.P. "Sardegna" comprende i territori dei seguenti comuni:
provincia di Cagliari: Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmas, Fluminimaggiore, Furtei, Genuri, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Muravera, Musei, Narcao, Nuraminis, Nuxis, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolo' Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sant'Andrea Frius, Santadi, Sardara, Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbi', Serdiana, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Sestu, Settimo, San Pietro, Setzu, Siddi, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasor, Villaspeciosa;
provincia di Oristano: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni', Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosno', Gonnostramatza, Masullas, Marrubiu, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolo', D'Arcidano, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddi, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Ula' Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Sant'Antonio, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu;
provincia di Nuoro: Aritzo, Arzana, Atzara, Barisardo, Baunei, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Budoni, Cardedu, Dorgali, Dualchi, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Flussio, Gadoni, Gairo, Galtelli, Gavoi, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Irgoli, Isili, Jerzu, Laconi, Lanusei, Lei, Loceri, Loculi, Lode', Lotzorai, Lula, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Noragugume, Nuoro, Nuragus, Nurallao, Nurri, Oliena, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orune, Osini, Ottana, Ovodda, Perdasdefogu, Posada, Sadali, San Teodoro, Sagama, Sarule, Serri, Seui, Seulo, Silanus, Siniscola, Suni, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpe', Tortoli', Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanova Tulo.
provincia di Sassari: Aggius, Alghero, Anela, Ardara, Arzachena, Badesi, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bottida, Budduso', Bultei, Bulzi, Burgos, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianus, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Golfo Aranci, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Loiri Porto San Paolo, Luras, Mara, Martis, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolo', Nulvi, Olbia, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Palau, Perfugas Ploaghe, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Sant'Antonio di Gallura, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Telti, Tempio Pausania, Thiesi, Torralba, Tula, Tissi, Trinita' d'Agultu e Vignola, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone.
 
Art. 3.
La denominazione di origine protetta "Sardegna" e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle sottoindicate varieta' di olivo, diffuse nelle seguenti percentuali nel territorio regionale di produzione di cui all'art. 2:
Bosana e i suoi sinonimi al 59%;
Tonda di Cagliari e i suoi sinonimi al 6%;
Nera di Gonnosfanadiga al 4%;
Nera (Tonda) di Villacidro e i suoi sinonimi al 3%;
Nera di Oliena e i suoi sinonimi al 4%;
Pizz'e carroga e i suoi sinonimi al 2%;
Semidana e i suoi sinonimi al 2%.
Possono, altresi', concorrere le olive di altre varieta' minori presenti nel territorio regionale di produzione per il restante 20%:
Cariasina;
Cipressino;
Nocellara;
Frantoio;
Pibireddu;
Corsicana, e altre a limitata diffusione.
L'olio extravergine di oliva "Sardegna" e' prodotto esclusivamente dall'olivaggio delle varieta' indicate in premessa secondo le percentuali varietali presenti nei singoli areali di produzione. In ogni caso le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di oliva D.O.P. risultano omogenee come dall'art. 9.
 
Art. 4.
Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio a denominazione di origine protetta "Sardegna", di cui all'art. 1, devono essere quelle specificate per le zone di produzione al successivo art. 5 atte a conferire alle olive e all'olio le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.
 
Art. 5.
Nelle zone di produzione dell'olio a denominazione d'origine protetta "Sardegna" l'andamento climatico risponde perfettamente alle esigenze tipiche della specie che trova il suo particolare areale nell'ambiente mediterraneo di cui la Sardegna e' tipico esempio. Le piogge sono concentrate nel periodo autunnale e primaverile con lunghi intervalli siccitosi durante il periodo estivo. La pluviometria media delle aree olivetate e' di circa 550/600 mm all'anno.
Le temperature hanno andamento stagionale, con i massimi nel periodo estivo in coincidenza con l'aumento ponderale dei frutti e il processo di inolizione. Cio' concorre a creare una stagione arida che esercita notevole influenza sul ciclo di fruttificazione dell'ulivo.
I terreni prevalentemente a giacitura pianeggiante o collinare, di origine alluvionale, calcarea, granitica e basaltica sono ritenuti idonei a conferire le caratteristiche specifiche delle produzioni di olio extravergine di oliva D.O.P. "Sardegna".
Il substrato di coltura delle aree di produzione e', in ogni caso, tale da consentire una efficiente coltivazione dell'olio e conferire un'adeguata omogeneita' e caratterizzazione del prodotto.
 
Art. 6.
Gli oliveti idonei alla produzione di olio extravergine di oliva D.O.P. "Sardegna" consentono una produzione massima di olive di 120 ql/ha.
La resa massima delle olive in olio e' del 22%.
 
Art. 7.
La raccolta delle olive deve avvenire ad uno stadio di maturazione ottimale, entro un arco di tempo compreso tra l'inizio della invaiatura e non oltre il 31 gennaio. I sistemi di raccolta ammessi sono:
la "brucatura" dalla pianta;
la raccolta con mezzi meccanici.
In ogni caso, saranno escluse le tecniche, comunque eseguite, che prevedono la raccattatura delle drupe cadute al suolo.
Le olive raccolte dovranno essere conservate in idonei contenitori atti a garantire la qualita' originaria, in locali freschi e ben aerati, al riparo dall'acqua, dal vento, dai rischi di gelate e lontano da odori sgradevoli; devono essere molite entro due giorni dalla raccolta.
 
Art. 8.
L'estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Sardegna" deve avvenire nei luoghi di produzione, in frantoi riconosciuti sulla base della normativa vigente, siti nei comuni indicati all'art. 2 e soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire la conservazione delle caratteristiche originarie del frutto ed a conferire al prodotto la migliore qualita' organolettica.
 
Art. 9.
L'olio a denominazione di origine protetta "Sardegna" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
acidita' in acido oleico < o = a 0,6%;
numero di perossidi < o = a 15;
polifenoli totali ppm > o = a 100;
tocoferoli ppm > o = a 100;
colore dal verde al giallo con variazione cromatica nel tempo;
odore di fruttato;
sapore di fruttato con sentori di amaro e di piccante;
panel test e altri parametri > o = a 7 e comunque nella norma vigente.
 
Art. 10.
Gli esami chimico-fisici ed organolettici dovranno essere effettuati secondo le metodiche di cui al reg. C.E. n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Per ogni campagna olearia verra' individuato e conservato in condizioni ideali, un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 3, da utilizzare come standard di riferimento per la esecuzione degli esami organolettici.
 
Art. 11.
Alla denominazione di origine protetta "Sardegna" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "genuino".
E' tuttavia consentito l'uso di menzioni geografiche facoltative veritiere come nomi storico-geografici o nomi di comuni, di frazioni, di tenute, di fattorie e di aziende; inoltre sono consentite dizioni di specifiche tipologie di lavorazione (raccolte a mano direttamente dalla pianta, olive raccolte il ..., ecc.) o di prodotto atte comunque a valorizzare l'operato del produttore purche' non abbiano significato laudativo ne' siano tali da trarre in inganno il consumatore; detti eventuali riferimenti dovranno essere riportati in etichetta in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P.
 
Art. 12.
L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 puo' essere commercializzato in recipienti o bottiglie di capacita' non superiore a cinque litri.
Le operazioni di preparazione ed imbottigliamento degli oli D.O.P. "Sardegna" devono essere effettuate nell'ambito del territorio indicato all'art. 2. Sui recipienti e/o sulle bottiglie contrassegnate a D.O.P., o sulle etichette apposte sui medesimi devono essere riportati, a caratteri chiari ed indelebili, il logo della D.O.P. (che costituisce parte integrante del presente disciplinare - allegato n. 1) costituito da un'oliva dalla quale stilla una goccia d'olio, che con le foglie dell'ulivo stilizza la testa di un asinello, simbolo della produzione olearia e della Sardegna.
Il carattere tipografico della dicitura "Olio extravergine di oliva di Sardegna D.O.P.", che circonda l'ellisse dell'oliva, e' Meta Plus Bold.
 
Art. 13.
Le funzioni di controllo vengono esercitate in conformita' con quanto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.
 
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