Gazzetta n. 45 del 22 febbraio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 14 febbraio 2002
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine. (Ordinanza n. 3182).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel settore della depurazione delle acque reflue determinatosi nel comune di Tolmezzo in provincia di Udine;
Vista la nota prot. n. 17/Sp del 6 febbraio 2002 con la quale il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato la grave situazione di emergenza socio-ambientale venutasi a creare nel comune di Tolmezzo per effetto delle difficolta' di adeguamento del sistema di depurazione esistente relativamente al trattamento delle acque reflue, nonche' dello stato di blocco dell'occupazione con gravi ripercussioni sull'intera economia della Carnia;
Considerato che il sistema di depurazione esistente nel comune di Tolmezzo non e', allo stato, adeguato a trattare gli scarichi civili ed industriali generati nello stesso comune fino a consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate ovvero il loro scarico in corpi idrici superficiali secondo parametri qualitativi che tengano conto delle limitazioni di portata del fiume Tagliamento;
Atteso che in assenza dell'adozione di provvedimenti urgenti sarebbe necessario sospendere l'esercizio di attivita' produttive che comportano scarichi nel sistema fognario e depurativo del comune di Tolmezzo;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' nominato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, commissario delegato per l'assunzione di misure urgenti e per l'esecuzione degli interventi necessari a fronteggiare e risolvere la situazione di emergenza determinatasi in relazione allo scarico delle acque reflue in acque superficiali.
2. Il commissario si avvale di un sub-commissario, con funzioni attuative.
 
Art. 2.
1. Per le finalita' di cui al precedente art. 1, il commissario delegato:
1.1. adotta misure per la riduzione del carico inquinante degli scarichi industriali addotti alla depurazione, anche disponendo limitazioni d'uso di materie prime, sostituzione di prodotti e modifiche ai cicli tecnologici per segregare particolari scarichi da trattare come rifiuti in impianti specifici;
1.2. adotta misure per aumentare la capacita' depurativa degli impianti di depurazione consortile e comunale;
1.3. dispone sistemi di monitoraggio e di controllo sugli scarichi addotti ai depuratori, consortile e comunale, e sulle acque reflue in uscita dai medesimi;
1.4. fissa, in via temporanea, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, altri limiti, termini e modalita' per lo scarico dei reflui nella pubblica fognatura, nonche' dei reflui depurati in acque pubbliche superficiali;
1.5. autorizza gli scarichi in fognatura e in corpo idrico superficiale.
2. Per le medesime finalita' di cui al precedente comma 1, il commissario delegato provvede alla progettazione e alla realizzazione delle opere necessarie:
2.1. all'adeguamento del sistema depurativo consortile sito in comune di Tolmezzo e del relativo impianto di gestione dei fanghi;
2.2. alla progettazione ed alla realizzazione delle opere di mitigazione e di riequilibrio ambientale riferite all'impianto di depurazione consortile e del relativo impianto di gestione dei fanghi;
2.3. alla progettazione ed alla realizzazione delle opere infrastrutturali primarie e secondarie relative all'impianto consortile;
3. Il commissario delegato provvede, altresi', a progettare e realizzare:
3.1. il collegamento della rete fognaria del comune di Tolmezzo al depuratore consortile;
3.2. in connessione al depuratore consortile, nuovi tratti di fognature e collettamento di acque reflue civili e industriali, nuovi collettori delle acque reflue depurate, ovvero l'adeguamento degli esistenti, per consentire il riutilizzo ovvero il recapito in corpo idrico superficiale in condizioni di massima sicurezza;
3.3. la trasformazione dell'impianto di depurazione comunale esistente in impianto per il trattamento delle acque piovane prima del loro scarico in corpo idrico superficiale;
3.4. le opere di protezione idraulica dell'impianto di cui ai punti precedenti;
4. Il commissario delegato provvede, infine, alla definizione dell'area di rispetto degli impianti e delle opere.
5. Gli impianti e le opere di cui ai precedenti commi 1 e 2, dovranno essere realizzati in conformita' alle leggi di tutela della qualita' delle acque, di difesa del suolo, di tutela della qualita' dell'aria, adottando ogni accorgimento al fine di assicurare che il riutilizzo delle acque reflue depurate, come pure gli scarichi nel corpo idrico superficiale, avvengano in conformita' con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per consentire il riutilizzo delle acque reflue ovvero per assicurare il rispetto del corpo ricettore come area sensibile a norma dell'art. 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991, e la tutela di tutti gli usi legittimi del sistema fluviale e del mare Adriatico. Limiti di scarico non potranno, comunque, superare i valori di cui all'allegato 5, tabella 4, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
6. Il commissario delegato provvede ad attivare le procedure di trasferimento degli impianti e delle opere dallo stesso realizzati all'ente titolare del servizio idrico integrato, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
 
Art. 3.
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esprime l'intesa sui progetti degli impianti e delle opere di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, entro dieci giorni dalla richiesta.
2. I progetti degli impianti e delle opere di cui al precedente comma l sono esclusi, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal medesimo decreto, previa comunicazione alla commissione europea dei motivi che giustificano tale esenzione.
 
Art. 4.
1. Il commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, puo' adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20;
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325;
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, art. 89;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, titolo X;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 2, commi 4 e 4-bis, articoli 8, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 29 e 34;
legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;
legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, art. 8;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1996, n. 573;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 80, 117, 134, 136 e 141;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, articoli 28, 31, 32, 33, 39, 45, 46 e 47;
legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;
legge regionale 7 settembre 1990, n. 43;
decreto del presidente della giunta regionale n. 0245/Pres. Od. 8 luglio 1996;
deliberazione della giunta regionale 28 agosto 2001, n. 2780;
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1981, n. 203;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni articoli 17, 27 e 28;
decreto legislativo 24 novembre 2000, n. 340;
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3;
legge regionale 25 febbraio 2001, n. 4, art. 5, commi 88 e seguenti.
 
Art. 5.
1. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti autorizzandone anche l'esercizio. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere e alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori.
2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 6.
1. Per l'adempimento delle proprie funzioni, il commissario delegato puo' avvalersi della collaborazione delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, della provincia e del comune, della competente Autorita' di bacino, degli istituti universitari, dei servizi tecnici nazionali, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di competenze istituzionali.
2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale di una propria struttura, appositamente costituita, composta complessivamente da non piu' di tre unita' di personale appartenente alla pubblica amministrazione.
3. Il compenso spettante al commissario delegato e al sub-commissario, nominati ai sensi del precedente art. 1, sara' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il personale di cui ai commi l e 2 e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attivita' effettivamente resa. Al personale appartenente alla struttura commissariale cui sono conferite le funzioni di responsabile unico del procedimento e/o ingegnere capo e agli incaricati della predisposizione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' ai loro collaboratori, il commissario delegato corrisponde un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il corrispettivo da riconoscere per le attivita' di supporto al commissario delegato e' determinato, a vacazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della legge 26 aprile 1989, n. 155 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal commissario delegato, e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, con possibilita' di autorizzare anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base delle documentate richieste.
5. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, e' disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio.
 
Art. 7.
1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato dispone:
a) delle risorse gia' destinate alla (realizzazione del depuratore consortile dall'art. 5, comma 88 e seguenti della legge regionale 25 febbraio 2001, n. 4);
b) delle risorse gia' destinate alla realizzazione del depuratore consortile dall'intesa istituzionale di programma tra governo e regione in data 9 maggio 2001, articoli 4 e 7 e approvata con delibera CIPE n. 70 nel 3 maggio 2001 a valere sui fondi CIPE infrastrutture per aree depresse;
c) delle risorse autorizzate, per la realizzazione delle opere di fognatura, collettamento e depurazione in comune di Tolmezzo, in virtu' del disposto di cui all'art. 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni e integrazioni;
d) delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione delle opere di fognatura collettamento e depurazione delle acque nell'area interessata dall'emergenza di cui alla presente ordinanza;
2. Il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari ad accedere ai finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e locali.
3. L'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a concedere il contributo decennale di cui al precedente comma 11, lettera a), in deroga all'art. 5, commi 88 e seguenti della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, direttamente al commissario delegato.
4. Il commissario delegato e' autorizzato, ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al precedente comma 1, lettera a), ad accedere ai relativi mutui. Nel caso l'accensione del mutuo avvenga presso la Cassa depositi e prestiti, la concessione del mutuo potra' avvenire con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verra' comunicata, alla prima adunanza utile, la concessone effettuata. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato.
5. Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato relative alla contabilita' speciale, direttamente sulla contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore della depurazione delle acque reflue del comune di Tolmezzo.
6. Il commissario delegato puo' impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2002
Il Ministro: Scajola
 
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